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Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16-10-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 1 agosto 2001
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area circostante la Rocca di Bolignano nel comune di Ancona, ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352" pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare
l'art. 144;
Considerato che a seguito di segnalazione del proprietario della
Rocca di Bolignano, gia' vincolata ai sensi della legge n. 1089/1939,
che lamentava la prevista realizzazione di un impianto di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani con annessa discarica nell'area dell'Aspio,
in prossimita' del complesso monumentale, e di esposti da parte del
Comitato antidiscarica e dell'Associazione Italia Nostra, la
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche
chiedeva con nota n. 12899 del 2 luglio 1998 al comune di Ancona di
fornire urgenti notizie in merito, facendo presente
l'incompatibilita' della discarica stessa con il bene tutelato,
poiche' al di la' della conseguente compromissione dei valori di
decoro, godibilita' e fruibilita' del bene, potrebbe produrre effetti
nocivi ed irreversibili per la conservazione, la tutela e la stessa
integrita' fisica del complesso;
Considerato che con nota n. 22688-23705 del 15 aprile 1999 la
citata soprintendenza comunicava alla regione Marche e al comune di
Ancona l'intenzione di ampliare il vincolo monumentale gia' esistente
sulla Rocca di Bolignano, evidenziando la necessita' di rinvenire
localizzazioni alternative per l'impianto di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e l'opportunita' di sospendere l'iter amministrativo e
tecnico avviato per la realizzazione dello stesso;
Considerato che successivamente venivano effettuati sopralluoghi
congiunti, a seguito dei quali il direttore generale dell'Ufficio
centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici
con nota n. A17/166 del 12 luglio 1999 comunicava alla competente
soprintendenza di non ravvisare l'opportunita' di un ampliamento
della zona di rispetto della Rocca di Bolignano ai sensi della legge
n. 1089/1939, suggerendo una tutela paesaggistica dell'area;
Considerato che con nota n. 16904 del 28 settembre 1999 la
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona,
proponeva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici
di sottoporre alla tutela prevista dalla legge n. 1497/1939, ora
abrogata e recepita nel decreto legislativo n. 490 del 1999,
titolo II, la zona prosssima alla Rocca di Bolignano, tenuto conto
che il comune di Ancona, nonostante il parere sfavorevole della
stessa soprintendenza, con delibera di giunta n. 431 del 22 giugno
1999 aveva affidato all'azienda Ancon Ambiente l'incarico di
progettazione preliminare e definitiva dell'impianto di smaltimento
rifiuti nell'area dell'Aspio;
Considerato che con nota n. 25430 del 22 ottobre 1999 l'Ufficio
centrale per i beni ambientali e paesaggistici condivideva
l'opportunita' di avviare la procedura di vincolo ai sensi della
legge n. 1497/1939, ora decreto legislativo n. 490 del 1999,
titolo II, per l'area predetta facendo ricorso alla procedura
concorrenziale prevista dalla legge e previa comunicazione alla
regione e al comune di Ancona dell'avvio del procedimento ai sensi
della legge n. 241/1990;
Considerato che con nota n. 18465 dell'11 novembre 1999 la
soprintendenza succitata comunicava al predetto Ufficio centrale che
stava provvedendo alla predisposizione della documentazione richiesta
ai fini dell'imposizione di un vincolo paesaggistico sull'area in
questione;
Considerato che in data 16 novembre 1999 con nota n. 186/4
l'associazione Italia Nostra chiedeva alla soprintendenza di Ancona
ed all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di
procedere con sollecitudine all'attivazione della procedura di
vincolo, considerato che il comune di Ancona e la regione avevano
confermato l'intenzione di costruire un impianto di smaltimento di
rifiuti che avrebbe comportato una macroscopica alterazione dello
stato dei luoghi vanificando le opere e gli interventi finora
realizzati a tutela dell'insigne monumento nazionale rappresentato
dalla Rocca di Bolignano;
Considerato che con nota n. 19991 del 18 novembre 1999 la
soprintendenza di Ancona, in ottemperanza al disposto della legge n.
241/1990, informava la regione Marche ed il comune di Ancona
dell'avvio della procedura di vincolo ex lege n. 1497/1939, ora
decreto legislativo n. 490/1999, titolo II;
Considerato che con nota n. 20968 del 1 dicembre 1999 la medesima
soprintendenza trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni ambientali
e paesaggistici copia della documentazione predisposta per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area predetta,
anche in relazione alle paventate alterazioni che sarebbero derivate
alle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali con grave ed
irreversibile pregiudizio anche per le viste prospettiche del
monumentale edificio della Rocca in conseguenza della proposta di
destinare l'area ad un impianto intercomunale di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
Considerato che a seguito di sopralluogo da parte dell'allora
direttore generale dott. Salvatore Mastruzzi, con nota n. 61 del 26
febbraio 2000 la soprintendenza di Ancona trasmetteva nuovamente la
documentazione per l'attivazione della proposta di vincolo, facendo
presente che la stessa sostituiva la precedente inoltrata con la
suindicata nota del 1 dicembre 1999, integrando ed ampliando l'area
da sottoporre a tutela cosi' delimitata: dal ponte dell'Aspio -
incrocio viario fra le provinciali per Polverigi, Osimo ed Ancona -
seguendo la comunale in localita' Piantate Lunghe - parallela
all'autostrada A14 - fino all'incrocio con la curva di livello "100"
e lungo la stessa fino all'incrocio con la strada comunale di via
Piantate Lunghe in localita' Candia fino all'incrocio della stessa
con la via Candia-Aspio. Da questa lungo la linea di impluvio in
direzione zona Baraccola che costeggia il laghetto artificiale per
poi seguire l'andamento del fosso presente a valle del predetto
laghetto fino all'intersezione della curva di livello "50",
proseguendo per la strada vicinale, con andamento parallelo alla
strada statale n. 16, riprendendo la livelletta "50" e reinnestandosi
quindi sulla strada Aspio-Ancona fino all'incrocio di partenza;
Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e
paesaggistici, esaminati gli atti, con ministeriale n. ST/701/7830
del 4 aprile 2000 inoltrava la proposta di vincolo, corredata fra
l'altro della relazione storico-tecnica, al comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali per l'espressione del parere di competenza;
Considerato che la soprintendenza citata con nota n. 810030 del 29
maggio 2000 inoltrava al predetto comitato di settore per i beni
ambientali e architettonici una relazione integrativa inerente alle
motivazioni della proposta di vincolo precisando che l'area da
sottoporre a tutela costituisce un complesso paesaggistico-ambientale
unitario, esemplificativo delle caratteristiche tipiche del
territorio marchigiano dell'immediato entroterra e connotato dalla
successione di dolci colline degradanti verso le valli intorno alla
collina di Bolignano;
Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e
architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali nella seduta del 30 maggio 2000 esprimeva parere
favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche
"in quanto, controllando la possibilita' edificatoria, potra' essere
meglio tutelato il rapporto tra la Rocca e il suo territorio agrario
collinare circostante pressoche' intatto nelle caratteristiche
tipiche dell'ambiente rurale dell'immediato entroterra costiero
marchigiano e inoltre potranno essere meglio salvaguardate le visuali
prospettiche della Rocca che si godono dalle vie pubbliche. La Rocca
per le sue caratteristiche intrinseche, ed il contesto ambientale in
cui si colloca costituiscono ancora oggi un complesso di rapporti
storici, morfologici visivi di particolare interesse e valenza di un
equilibrio che merita di non subire alterazioni incontrollate";
Considerato che con nota prot. n. 13216 del 12 luglio 2000 la
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche
inviava al comune di Ancona, nonche' alla regione Marche e alla
provincia di Ancona, la nuova proposta di perimetrazione della zona
da sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 144, comma 1, del decreto
legislativo n. 490 del 1999, titolo II, proposta corredata dalla
relativa planimetria, richiedendo al comune l'affissione all'albo
pretorio in ottemperanza al disposto dell'art. 144, comma 2, del
medesimo decreto legislativo, precisando che la stessa comunicazione
veniva fornita anche ai sensi della legge n. 241/1990, quale avvio
formale del procedimento;
Considerato che con nota prot. n. 53051 del 27 luglio 2000 il
comune di Ancona comunicava alla predetta soprintendenza che la
citata proposta di vincolo era stata affissa all'albo pretorio
comunale a partire dal giorno 19 luglio 2000 e che sarebbe stata
affissa fino al 17 settembre 2000;
Considerato che con nota prot. n. 14360 del 27 luglio 2000 la
soprintendenza predetta, secondo le disposizioni dell'art. 140,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, chiedeva ai
quotidiani Il Corriere della Sera e Il Corriere Adriatico di
pubblicare l'annuncio contenente gli elementi essenziali della citata
proposta di vincolo, quali l'indicazione sintetica dell'area
individuata e la comunicazione della data di affissione all'albo
pretorio del comune di Ancona;
Considerato che con nota n. 16226 del 6 settembre 2000 la
soprintendenza di Ancona in sede di Conferenza dei servizi del
7 settembre 2000 indetta dalla stessa regione Marche, considerata la
prevalenza dell'interesse pubblico della tutela del paesaggio sancita
dalla proposta di vincolo confermava l'orientamento contrario alla
realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Considerato che con note n. 7275 e n. 64912 del 14 settembre 2000
la societa' AnconAmbiente e il comune di Ancona trasmettevano
all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici e alla
soprintendenza le proprie osservazioni alla proposta di vincolo;
Considerato che con note n. 57775 e 992/00/Sg/0t rispettivamente
del 18 settembre 2000 e del 15 settembre 2000 la provincia di Ancona
e la regione Marche presentavano anch'esse le proprie osservazioni in
merito alla proposta di vincolo;
Considerato che con ministeriale n. ST/701/22381 del 17 ottobre
2000 a seguito delle precitate osservazioni inviate dal comune di
Ancona, dalla societa' AnconAmbiente, dalla provincia di Ancona e
dalla regione Marche, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e
paesaggistici chiedeva alla citata soprintendenza di comunicare se
esistevano elementi per accogliere dette osservazioni;
Considerato che in data 1 dicembre 2000 con ministeriale n.
ST/701/26779 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici
comunicava alla provincia di Ancona che, in attesa delle valutazioni
definitive della soprintendenza, ad una prima valutazione non
riteneva che emergessero elementi tali da modificare la proposta di
perimetrazione dell'area oggetto del vincolo in vigore dalla data di
affissione all'albo pretorio del comune di Ancona della proposta
medesima, precisando che tutte le osservazioni pervenute sarebbero
state sottoposte al comitato di settore;
Considerato che con nota n. 18535 del 14 febbraio 2001 la precitata
soprintendenza comunicava di non ravvisare elementi utili per
l'eventuale modifica o revisione della proposta di vincolo in ordine
alle osservazioni presentate dal comune di Ancona, dall'azienda
AnconAmbiente, dalla provincia di Ancona e dalla regione Marche,
confermando le proprie valutazioni gia' espresse con la citata nota
n. 16226 del 6 settembre 2000 in sede di Conferenza dei servizi del
7 settembre 2000;
Considerato che con successiva nota n. 3974 del 27 febbraio 2001 la
citata soprintendenza informava l'Ufficio centrale per i beni
ambientali e paesaggistici dell'avvenuto adempimento del disposto
dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999 e
inoltrava copia della pubblicazione della proposta di vincolo, come
sopra riferita, sui citati quotidiani, il 17 agosto 2000 sul Corriere
Adriatico e il 2 agosto 2000 sul Corriere della Sera;
Considerato che con nota n. ST/701/6752 del 13 marzo 2001 l'Ufficio
centrale trasmetteva al Comitato di settore per i beni ambientali e
architettonici copia delle osservazioni inviate dall'azienda
AnconAmbiente con nota n. 7275 del 14 settembre 2000, dal comune di
Ancona con nota n. 64912 del 14 settembre 2000, dalla regione Marche
con nota n. 992/00/Sg./OT del 15 settembre 2000 e dalla provincia di
Ancona con nota n. 57775 del 18 settembre 2000 per le valutazioni di
competenza, inviando anche le valutazioni espresse dalla
soprintendenza citata con nota n. 18535 del 14 febbraio 2001, nonche'
copia della documentazione predisposta dal Comitato antidiscarica
Aspio, compresa la relazione storico-tecnica redatta dallo stesso
Comitato quale contributo di approfondimento;
Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e
architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali nella seduta del 19 giugno 2001, esaminate le osservazioni
e la documentazione inoltrata con la citata ministeriale del 13 marzo
2001, ha confermato il parere favorevole all'apposizione del vincolo
ai sensi dell'art. 144 del testo unico sull'area circostante la Rocca
di Bolignano, ribadendo le motivazioni espresse nel parere reso in
data 30 maggio 2000;
Considerato che l'area in questione, sita nel comune di Ancona in
localita' Aspio-Bolignano, si caratterizza sia per la rilevanza dal
punto di vista paesaggistico, sia per la presenza della monumentale
Rocca di Bolignano risalente al XIV-XV secolo, posta sulla sommita'
del crinale collinare, sia per le peculiarita' del territorio
dell'entroterra anconetano, tipicamente rurale;
Considerato che gli elementi naturali e la trasformazione antropica
subita nel tempo dal paesaggio debbono essere salvaguardati quale
testimonianza ancora leggibile della conformazione del territorio
rurale caratterizzato da colture tipiche della regione Marche, quali
appezzamenti di modesta estensione coltivati a seminativo fra filari
di querce, siepi, fossi e strade vicinali con case coloniche sparse,
che ha mantenuto pressoche' intatta nel tempo la configurazione
propria della prima fascia collinare dell'immediato entroterra
costiero;
Considerato che tali elementi costitutivi del paesaggio sono stati
peraltro tenuti in considerazione e opportunamente recepiti dagli
stessi strumenti urbanistici che hanno imposto per tali aree la
medesima destinazione dell'uso agricolo, rispetto alle quali la
localizzazione della discarica si porrebbe come presenza di notevole
sconvolgimento e rilevante alterazione dell'attuale stato dei luoghi,
sia per il cambiamento d'uso, che per la presenza di strutture ed
infrastrutture connesse all'attivita' dell'impianto che verrebbe
posto sul pendio collinare adiacente all'area di sedime della Rocca;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da
parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di
autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo
n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei
luoghi, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale
autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di
detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a
consentire la dovuta valutazione ministeriale;


Decreta:


L'area circostante la Rocca di Bolignano ricadente nel comune di
Ancona, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata
planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto,
e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144
del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e'
quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel
titolo II del medesimo decreto legislativo.
La soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di
Ancona provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art.
142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'art. 12
del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Ancona
e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria
da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune
suddetto.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205,
ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.


Roma, 1 agosto 2001


Il Ministro: Urbani


Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni e attivita'
culturali, foglio n. 187


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato