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Capo primo
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante
"Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni
in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero",
convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e
la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante
"Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;
Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni
generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due
nuove serie di buoni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2000;
Visto il decreto 29 marzo 2001 del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, recante "Emissione di due
nuove serie di buoni fruttiferi postali" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2001;
Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni
fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di
emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 -
parte prima;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
E m a n a
il seguente decreto:
Condizioni di emissione della serie "A3" di buoni fruttiferi postali
Art. 1.
Istituzione della nuova serie
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali,
contraddistinta con la sigla "A3".
2. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili,
pena la nullita', i buoni fruttiferi postali della serie
contraddistinta con la sigla "A2", istituita con decreto 29 marzo
2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - parte prima, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2001.
Art. 2.
Taglio e importo massimo sottoscrivibile
1. I buoni della nuova serie "A3" rappresentati da documento
cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000,
2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi
anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000,
1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.
2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento
cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e
multipli.
3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un
unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di
1.000.000 di euro.
Art. 3.
Prezzo di emissione
1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A3" sono emessi al
valore nominale.
Art. 4.
Durata e interessi
1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A3" possono essere
liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo
anno successivo a quello di emissione.
2. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati
prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono
indicati nella tabella allegata.
4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di
giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da
Poste italiane S.p.a.
Art. 5.
Istituzione della nuova serie
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali
contraddistinta con la sigla "AA3".
2. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili,
pena la nullita', i buoni fruttiferi postali della serie
contraddistinta con la sigla "AA2", istituita con decreto 29 marzo
2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - parte seconda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2001.
Art. 6.
Taglio e importo massimo sottoscrivibile
1. I buoni della nuova serie "AA3" rappresentati da documento
cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500,
5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte,
sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000,
10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.
2. I buoni non rappresentati da documento cartaceo possono essere
sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.
3. I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono
essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa
per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.
Art. 7.
Prezzo di emissione
l. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "AA3" sono emessi
al valore nominale.
Art. 8.
Durata e interessi
1. I buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere
liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno
successivo a quello di emissione.
2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione
e' riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un
interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.
3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali
della presente serie prima del termine, gli interessi sono
corrisposti e calcolati secondo le modalita' dei buoni fruttiferi
postali della serie "A3", applicando i tassi di interesse previsti
per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non e' corrisposto
l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un
anno dall'emissione.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2001
Il Ministro: Tremonti
Allegato
TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A3".
=====================================================================
| Saggio di interesse lordo
=====================================================================
1° anno| 3,25%
2° anno| 3,50%
3° anno| 4,00%
4° anno| 4,00%
5° anno| 4,00%
6° anno| 4,75%
7° anno| 4,75%
8° anno| 4,75%
9° anno| 4,75%
10° anno| 5,50%
11° anno| 5,50%
12° anno| 5,50%
13° anno| 5,50%
14° anno| 5,50%
15° anno| 6,25%
16° anno| 6,25%
17° anno| 6,25%
18° anno| 6,25%
19° anno| 6,25%
20° anno| 6,25%
La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente
al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato