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Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22-10-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 28 settembre 2001, n. 82
Art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Annullamento delle scommesse ippiche.

Alle Direzioni regionali
Agli uffici locali
Agli Uffici IVA
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Dipartimento
della qualita' dei prodotti
agro-alimentari e dei servizi.
Direzione generale per la qualita'
dei prodotti agro-alimentari e la
tutela del consumatore - Div. ex
VIII - Enti pubblici
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza - Ufficio per
l'amministrazione generale -
Ufficio per gli affari della
Polizia amministrativa e sociale
Al Comando generale della Guardia
di finanza - III reparto operazioni
- Ufficio fiscalita'
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le
politiche fiscali
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Servizio consultivo ed
ispettivo tributario
Alle Direzioni centrali
dell'Agenzia delle Entrate
All'UNIRE
Al CONI
Allo SNAI - Sindacato nazionale
agenzie ippiche
Alla SNAI servizi S.r.l.
Alla SPATI S.r.l.
Alla TOTO 2000 S.r.l.
Alla Ariston servizi S.r.I.
Alla Federippodromi
Alla SOGEI S.p.a.
Al Sindacato nazionale allibratori
Alla SAGI Sport
Al SICS

Come e' noto, con circolare n. 62/E, emanata da questa Agenzia in
data 21 giugno 2001, sono stati forniti chiarimenti in merito al
termine entro il quale possono essere annullate le scommesse sugli
esiti delle corse dei cavalli e degli eventi sportivi.
Si e' avuto modo di constatare, a seguito delle segnalazioni del
totalizzatore nazionale gestito dall'anagrafe tributaria e della
commissione di vigilanza e controllo sulla regolarita' delle gare e
del gioco relativi alle corse dei cavalli, che si verifica in modo
frequente il fenomeno dell'annullamento delle scommesse entro i due
minuti successivi all'emissione delle ricevute di gioco e
dell'immediata ripetizione dello stesso tipo di scommesse e per lo
stesso importo. Tali scommesse vengono poi definitivamente annullate
nell'imminenza della partenza delle corse con conseguente alterazione
delle quote del totalizzatore.
Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui all'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998,
secondo la quale "All'atto del ritiro della ricevuta, lo
scommettitore accerta la conformita' degli estremi della scommessa
alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo
scommettitore si e' allontanato dallo sportello", prevede la
sostituzione della ricevuta della giocata solamente nell'ipotesi di
difformita' della stessa dal pronostico formulato dallo
scommettitore, ma non consente l'emissione reiterata di ricevute
identiche per tipo di scommessa, pronostico e importo scommesso.
Ad analoga conclusione si perviene nel campo delle scommesse
sportive in forza del disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 10 del
decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 che consentono
l'annullamento della scommessa solamente in caso difformita' degli
estremi della ricevuta rispetto a quanto richiesto, di mancanza dei
requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso e di
illeggibilita' della ricevuta stessa.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
Roma, 28 settembre 2001
Il direttore: Romano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato