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Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24-10-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 384
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4);
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni;
Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre
1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a
sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno
espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di
effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e
servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui
all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la
disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, nonche' la disciplina di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui
all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici
di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998". Si trascrive il testo del punto 4),
dell'allegato 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"4) Procedimento di spese in economia:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
754, art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
art. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n.
600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n.
552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n.
116;
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n.
391;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
regio decreto 1 marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n.
686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n.
36".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno,
presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di
norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti
oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del
comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione
sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della
Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione
solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare
autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che
si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio'
corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di
integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a
quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in
ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi
della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente
legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6, e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato
in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi
regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1, alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche'
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli
studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi,
a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a
carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire
parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione
degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di
eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al
comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6
della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di
delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c),
non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle
leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14
e 17 e dal presente articolo.".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 reca: "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 novembre 1923, n. 275. L'art. 8 del regio decreto e' abrogato dal
regolamento qui pubblicato.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, reca "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.".
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note all'art. 10.
- Il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, pubblicato
nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162, reca "Regolamento del
Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione
dell'euro".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario,
reca "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".
- Il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre
1998, pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359, reca il
"Regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le
monete degli Stati membri che adottano l'euro".
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303,
supplemento ordinario:
"Art. 4 (Pubblica istruzione). - 1. Gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado nonche' le istituzioni di alta cultura di cui
all'art. 33 della Costituzione ed in particolare le accademie di
belle arti, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i
conservatori di musica hanno personalita' giuridica e sono dotati di
autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e
sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure previsti
dal presente articolo.
2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva
il bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti
puo' esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio
di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e
il controllo dei costi anche su base comparativa.
5. (Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge 11 agosto
1991, n. 262).
6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o piu' decreti
legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il
riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei
principi e dei criteri sottoindicati, determinano:
a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla
definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento
degli istituti di cui al comma 1, da formulare anche sulla base delle
esigenze e delle proposte degli enti locali, nonche' le modalita' di
applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle
istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' giuridica. Il
predetto piano, avuto riguardo all'eta' degli alunni, al numero degli
handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di
devianza giovanile e minorile, terra' in specifica considerazione la
necessita' e i disagi che possono determinarsi in relazione ad
esigenze locali, particolarmente nelle comunita' e zone montane e
nelle piccole isole;
b) le modalita' di esercizio dell'autonomia didattica, anche
attraverso progetti di istituto che consentano forme di
organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di
flessibilita' curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi
alle esigenze locali;
c) le modalita' di attuazione della collaborazione tra
istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;
d) le modalita' di esercizio dell'autonomia organizzativa ed
amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche
anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacita' di
stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale
gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle
disposizioni vigenti;
e) le modalita' per la definizione di organici di istituto,
anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che
consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla
base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e
sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli
studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le
modalita' di utilizzazione, nonche' le modalita' di reclutamento,
senza aggravio di spese, dei docenti per attivita' extracurricolari,
tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;
g) le modalita' di erogazione alle istituzioni scolastiche del
contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico,
e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonche'
delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri
proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo
studio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione,
promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e
professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti
di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione
secondaria superiore;
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli
istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificita'
ordinamentali;
m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione
dei diritti e dei doveri, delle modalita' di partecipazione alla vita
della scuola, nonche' il comitato degli studenti da istituirsi in
ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula
proposte direttamente al consiglio di istituto;
n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della
biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di
sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle
istituzioni scolastiche, con la previsione, per la biblioteca di
documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo
indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa,
ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo
massimo di comando previsto dalla legge;
o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come
organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche
nel rispetto della liberta' di insegnamento, da parte delle diverse
componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al
rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonche' le modalita' di
elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e
quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi,
anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della
scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e' prorogata di un anno.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa delle
istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei distretti
scolastici e' affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce
attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalita' e le
condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della
graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita
convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del
tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le
istruzioni amministrativo-contabili necessarie. (Comma abrogato
dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
10. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno
scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di
rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'art. 5,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i
trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno
scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che
dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il
personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura
di cattedre e posti disponibili nella provincia, e' utilizzato, per
le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute
nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli
enti locali, si procede con separato provvedimento alla
rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo
conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e
socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree
montane, nonche' della presenza di alunni portatori di handicap. Per
gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi
iniziali.
12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle
prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano
di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti
vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni
caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo
in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di
razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del
comma 6.
15. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli
organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
16. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, non si
applicano al personale del comparto scuola.
17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le
supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi
bilanci e con applicazione dell'art. 25, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i
provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla
base della consistenza provinciale del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il
Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi
correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le
diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di
accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai
limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio,
i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed
educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il
residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili
sopravvenute esigenze.
19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei
finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di
gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze
temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della
unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non
ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno
all'insegnamento.
21. Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti
ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di
istituto, ai sensi dell'art. 63, penultimo comma, della legge
20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea
all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze
temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano
di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano
servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma
l'onere.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza
negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame
e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento
amministrativo e didattico.
23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono
previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla
base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale
dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse
scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20
e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996,
sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun
anno.
25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte
salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in
relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle
norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del
testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89".
- L'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2000, n. 2, individua e definisce il regime giuridico delle
istituzioni di alta formazione, di specializzazione e di ricerca del
settore artistico e musicale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98,
supplemento ordinario, reca "Regolamento di attuazione della legge 11
febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n.
939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1984, n. 57,
reca "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e
periferici del Ministero della difesa".
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2001, n. 71, supplemento ordinario:
"2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e
contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla
struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei
decreti legislativi di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A
decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento e' abrogato
il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,
concernente il regolamento di amministrazione del Corpo".



Art. 2.
Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per
l'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammesso in relazione
all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
previamente individuate con provvedimento da ciascuna
amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione
in economia puo' essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale
proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi
avvengono mediante affidamento a persone o imprese.


Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302,
supplemento ordinario:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto
della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula,
anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate,
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica,
con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere,
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare,
sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita
dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi
di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con
il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di
congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17,
comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e'
richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera
g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le
restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle
convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita'
e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici
preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei
parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere
tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita'
dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti
uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione
riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna
amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici
preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di
verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati
conseguiti".



Art. 3.
Limiti di applicazione

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in
economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al
limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. E' fatto
salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai
limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere
artificiosamente frazionata.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene
adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti
fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.


Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario:
"1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di
una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art.
2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi
lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al
momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al
controvalore in unita' di conto europee (ECU) di 200.000 diritti
speciali di prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui
valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del
bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS,
che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti
indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non
ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1".



Art. 4.
Responsabile del servizio

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile
del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e
servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di
mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio' preposti a fini
di orientamento e della valutazione della congruita' dei prezzi
stessi in sede di offerta.



Art. 5.
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni
richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni
contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene:
l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le
caratteristiche tecniche, la qualita' e le modalita' di esecuzione, i
prezzi, le modalita' di pagamento nonche' la dichiarazione di
assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi
alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata
semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente
dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono
riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi nel
caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando
l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con
esclusione dell'IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 e' elevato a 40.000 euro,
con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi
connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le
categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si
ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di
segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato,
nonche' le eventuali, ulteriori formalita' procedurali da
pretermettere.



Art. 6.
Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal
responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o
la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta piu'
vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal
rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione
contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga piu' efficace il
ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.



Art. 7.
Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di
importo di cui all'articolo 3, e' altresi' consentito nelle seguenti
ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando
cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in
corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito
dell'oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche'
a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico,
artistico e culturale.



Art. 8.
Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o
attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni
dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di
importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo e' eseguito da impiegati nominati dal dirigente
competente.
3. Il collaudo non puo' essere effettuato da impiegati che abbiano
partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.



Art. 9.
Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del
collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se
successiva, dalla data di presentazione delle fatture.



Art. 10.
Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante
aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi
degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.


Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 56 del citato regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440:
"Art. 56 (Commi primo e secondo abrogati dall'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367). - Per le
spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente
per ogni contratto di fornitura o lavoro".
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante il "Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n.
136, supplemento ordinario.
"Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento). - 1. I
dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari
delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione
di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di
attivita' comunque rientranti nelle competenze attribuite ai
dirigenti medesimi.
2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra
amministrazione e' effettuato previa intesa con il dirigente preposto
alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio
il funzionario delegato.
3. L'accreditamento e' disposto quando l'amministrazione giudichi
opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni,
salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.
4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla
sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilita' mensile che
la sezione stessa e' tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma
dell'art. 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo
degli ordinativi estinti e' allegato al rendiconto amministrativo del
funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi,
rilasciato sotto la responsabilita' del capo della sezione di
tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta
espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo
nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza
dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati
operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al
presente comma e' rilasciato sotto la responsabilita' del capo della
rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della
delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.
5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi
sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle
competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle
corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti.
Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali,
la competenza e' determinata con riferimento alla sede dell'organo
cui spetta l'emissione del mandato di saldo.
6. (Sostituisce l'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440).
7. Il limite di somma previsto dall'art. 2 della legge 15 marzo
1956, n. 238, gia' elevato a lire due milioni dall'art. 32, comma 9,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire
venti milioni.
8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi
delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite
dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il
magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un
termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine
senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il
magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del
controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di
ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle
spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'art. 3,
comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata
al competente procuratore della Corte dei conti ai fini
dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero
del capo della competente sezione di tesoreria provinciale,
dell'eventuale responsabilita' amministrativa connessa
all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione
del rendiconto o del conto.
9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, puo' determinare
programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il
controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi
dei funzionari delegati e' esercitato a campione, secondo criteri
determinati dal decreto stesso.
10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare
adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di
presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme
previsti dall'ordinamento".



Art. 11.
Disposizioni di coordinamento

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti
abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente
decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente
regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe
disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilita' di
Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei
procedimenti per le spese in economia.
3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento
i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia,
operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi
pubblici.
4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il
limite di importo non puo' eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso
importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.
5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il
provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, e' adottato con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali
istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono
disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di
compatibilita' pubblica desumibili dal presente regolamento.


Note all'art. 11:
- Per l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si
vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999,
n. 205, supplemento ordinario.
"Art. 8 (Autonomia contabile e di bilancio). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore
del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione
delle spese nei limiti delle disponibilita' iscritte in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i
criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la
struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I
decreti, nell'ambito dei principi generali della contabilita'
pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalita'
della Presidenza.
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza,
alimentato anche mediante storno di apposite disponibilita' dagli
stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese
relative a gestioni affidate a commissari straordinari di Governo, ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il
funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per
disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti
delle Camere, ai quali sono altresi' trasmessi i bilanci preventivi,
annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria
della Presidenza".



Art. 12.
Ulteriore ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi
anche alle amministrazioni pubbliche non statali che cosi' dispongano
nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al
sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.


Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
si vedano le note all'art. 2.



Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, puo' farsi ricorso al
sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina
regolamentare in materia.



Art. 14.
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
abrogati:
il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 2000, n.
421;
i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
l'articolo 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n.
442;
l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 573;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
359;
il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n.
600;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n.
552;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n.
354;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
153, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1
dicembre 1999, n. 523;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n.
299;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n.
450;
gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 1990, n. 451;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n.
391;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n.
746;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n.
36;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n.
478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1987, n. 464;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n.
830;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n.
721;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393;
gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n.
967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;
l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1481;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n.
993;
il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
l'articolo 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
il comma 1 dell'articolo 61, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, limitatamente alle parole: "o ad economia" e il comma 3 dello
stesso articolo limitatamente alle parole: "o per l'esecuzione delle
occorrenti forniture ad economia"; l'articolo 121 del medesimo regio
decreto limitatamente alle parole:"o in economia";
l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Sono altresi' abrogate le disposizioni, relative al sistema di
spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
regolamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1990, n. 116.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 agosto 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro della funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 222


Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 2000, n.
421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2001, n. 15,
recava "Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi da
eseguire in economia da parte del Ministero dell'ambiente".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, recante "Regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti
presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2000, n. 112, come modificato dal regolamento che
qui si pubblica.
"Art. 8 (Spese in economia e di modico ammontare). - 1. I lavori,
le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia
dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono
quelli previsti dal regolamento per i servizi in economia del
Ministero degli affari esteri.
2. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
3. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).
4. Per le spese di modico ammontare, i funzionari delegati
possono assegnare ad un collaboratore, che ricopra posto di
cancelliere o di assistente commerciale, un fondo di importo non
superiore all'equivalente di 20 milioni di lire, da depositare presso
apposito conto bancario, suscettibile di una sola reintegrazione nel
corso dell'esercizio, previa presentazione di rendiconto al
funzionario delegato. Ciascuna spesa da far gravare sul predetto
fondo non potra' superare il limite di cui al comma 2, lettera a). Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Gli importi indicati nei commi 2 e 4 possono essere modificati
in relazione all'andamento dell'inflazione, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n.
550, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73, reca
"Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilita'
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". (Articoli da 9 a 13
abrogati dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207, supplemento
ordinario, reca "Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio". (Art. 43
abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n.
389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1995, n. 220,
recava "Regolamento recante norme per i lavori, le forniture ed i
servizi eseguibili con procedure semplificate, riguardanti il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n.
442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1994, n. 164,
recava "Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi
da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1994, n. 237,
concerne "Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario". (Art. 10 abrogato dal
regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
359, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136,
recava "Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e
periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n.
600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57, recava
"Nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n.
552, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1993, n. 23,
recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n.
354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1991, n. 261,
recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1991, n. 111, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1999, n. 523, recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio
con l'estero".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n.
299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1990, n. 247,
recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero dell'interno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n.
450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1991, n. 42,
recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Corpo forestale dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n.
451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49,
supplemento ordinario, reca "Approvazione del regolamento speciale
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(Articoli 61 e 63 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n.
391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1989, n. 290,
recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte dell'amministrazione centrale,
dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e degli altri
uffici periferici del Ministero della marina mercantile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n.
71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, recava
"Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi
da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986,
n. 746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1986, n. 260,
recava "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e
periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale
dell'aviazione civile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n.
139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1986, n. 102,
recava "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e
periferici del Ministero della pubblica istruzione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n.
36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1986, n. 44,
recava "Approvazione del nuovo regolamento per i servizi in economia
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n.
478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1985, n. 224,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1987, n. 464, recava "Approvazione del regolamento sui lavori, le
provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte del
provveditorato generale dello Stato".
- Sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica tutti gli
articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1985, n. 73, ad eccezione dell'art. 13, di cui si
trascrive il testo.
"Art. 13. - 1. Alla ricezione, custodia, conservazione e
distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per
l'attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero della
sanita' si provvede a mezzo del magazzino centrale del materiale
profilattico che ha sede a Roma.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Ministro del tesoro, con
decreto da registrarsi alla Corte dei conti, puo' istituire magazzini
periferici per la conservazione e la distribuzione dei materiali
sanitari, fissandone l'ambito di competenza interregionale, la
dotazione organica del personale e l'ufficio principale
circoscrizionale dal quale immediatamente dipende ciascun magazzino
periferico.
3. I magazzini sono affidati a consegnatari, tenuti alla resa del
conto giudiziale: si osservano, al riguardo, le disposizioni recate
dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1979, n. 718, nonche' quelle della legge e del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato.
4. Ai fini della gestione amministrativo-contabile, i magazzini
dipendono dalla Direzione generale degli affari amministrativi e del
personale; compete a tale Direzione generale, in particolare, il
coordinamento delle attivita' e dei servizi dei magazzini, la
verifica di tutti gli atti riguardanti la gestione e la conservazione
dei materiali ivi custoditi, l'adozione dei provvedimenti necessari
ad assicurare l'efficienza mobiliare ed immobiliare, il controllo
dello stato di manutenzione e di funzionamento degli impianti
tecnologici e delle attrezzature.
5. I materiali profilattici che sono dichiarati dalla competente
Direzione generale tecnica non piu' rispondenti alle esigenze
d'impiego, anche in relazione a specifiche norme di validita', devono
essere distrutti: il relativo scarico contabile, di cui all'art. 194
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' autorizzato dal
direttore generale degli affari amministrativi e del personale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n.
830, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1984, n. 342,
recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero dei lavori pubblici".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n.
721, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298,
recava "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero delle finanze".
- Il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 dicembre 1981, n. 353, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571, recava
"Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero
del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione di
quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
26 settembre 1972, n. 653".
- Il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 settembre 1978, n. 247, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469, recava
"Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni
culturali e ambientali".
- Il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 luglio 1977, n. 184, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393, recava
"Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi
da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici
del Ministero del tesoro".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1077, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239,
supplemento ordinario, reca "Approvazione del regolamento per gli
stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale". (Articoli
da 131 a 134 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n.
967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1977, n. 35, come
modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 1989, n. 343, recava "Regolamento sui servizi in economia
dell'amministrazione degli archivi notarili".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11,
supplemento ordinario, reca "Riorganizzazione e ammodernamento degli
stabilimenti e arsenali militari". (Art. 10 abrogato dal regolamento
che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n.
993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1965, n. 212,
recava "Approvazione del regolamento per l'esecuzione in economia
degli studi, della progettazione e della costruzione, da parte
dell'industria privata, di modelli e di prototipi di armi, macchine,
apparecchi e materiali speciali interessanti la difesa militare del
Paese".
- Il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1933, n. 164, recava "Approvazione del
regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica".
- Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1929, n. 151, reca "Approvazione del
regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato".
(Art. 12 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1928, n. 3, reca "Determinazione delle
facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore
generale dell'amministrazione stessa". (Art. 16 abrogato dal
regolamento che qui si pubblica).
- Si trascrivono i testi dell'art. 61 e dell'art. 121 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificati dal regolamento che
qui si pubblica:
"Art. 61. - Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene
in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e
delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi
per mezzo di appalto.
Quest'elenco e' formato e tenuto al corrente su informazioni
degli uffici tecnici e delle camere di commercio all'uopo richieste,
e con la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini.
L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli
per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private".
"Art. 121. - Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto
sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a
collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli
regolamenti pei diversi servizi".
- Per il riferimento al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n.
116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1990, n. 113, reca
"Regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese
che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale
degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonche' delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato