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Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24-10-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanita' - II biennio economico 2000-2001

Parte generale

A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001
dal Comitato di settore sul testo dell'accordo del personale del
comparto Sanita', relativo al II biennio di parte economica 2000-2001
nonche' dell'ulteriore atto di indirizzo dello stesso in data
16 luglio 2001 e dell'autorizzazione governativa intervenuta il
7 settembre 2001, la Corte dei conti, in data 20 settembre 2001, ha
certificato l'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
Lo stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'A.RA.N., nella persona del presidente, avv. Guido Fantoni
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
=====================================================================
                    Organizzazioni|sindacali|Confederazioni|sindacali
=====================================================================
CGIL FP Sanità                    |firmato  |CGIL          |firmato
---------------------------------------------------------------------
CISL FPS                          |firmato  |CISL          |firmato
---------------------------------------------------------------------
UIL FPL                           |firmato  |UIL           |firmato
---------------------------------------------------------------------
RSU Snatoss, Adass, Fase, Fapas,  |         |              |
Sunas, Soi                        |firmato  |USAE          |firmato
---------------------------------------------------------------------
FIALS                             |firmato  |CONFSAL       |firmato


Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITA' - II
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001.

Art. 1.
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato,
esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed
enti del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ del 2 giugno 1998, in
servizio alla data del 1 gennaio 2000 o assunto successivamente. Il
presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre
2001 e concerne gli istituti normo-economici di cui ai successivi
articoli.
2. Sono confermati tutti i riferimenti e le dizioni di cui all'art.
1 del predetto contratto. Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229 (come modificato ed integrato dai decreti legislativi nn. 49, 168
e 254 tutti del 2000) viene indicato come decreto legislativo 229 del
1999.




Parte I
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

Art. 2.
Incrementi tabellari
1. Gli stipendi tabellari di cui all'allegato 9, colonna C) del
CCNL 7 aprile 1999, prospetto n. 2 sono incrementati delle misure
mensili lorde indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi
previste.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti
dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle medesime
scadenze, nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti
nn. 1 e 2.
3. Gli importi delle fasce retributive di cui all'allegato n. 11
del CCNL 7 aprile 1999 sono rideterminati nei valori indicati nelle
tabelle C e D alle scadenze ivi indicate.
4. Con l'entrata in vigore del presente contratto, nella categoria
D, livello economico iniziale e livello economico Ds, sono istituite
le posizioni economiche D5 e D5 Super, indicate nella tabella E del
presente contratto.



Art. 3.
Finanziamento dei trattamenti economici
1. I fondi di cui all'art. 38, commi 1 e 3, del CCNL 7 aprile 1999
sono confermati e per il loro tramite si provvede al finanziamento
dei trattamenti economici cui i fondi stessi sono finalizzati con le
precisazioni dei seguenti commi. Il loro ammontare e' quello
consolidato al 31 dicembre 1999 ed, in particolare, il fondo
dell'art. 38, comma 1, e' comprensivo dell'incremento annuo dello
0,06% previsto a tale scadenza.
2. Sono confermate le modalita' di incremento del Fondo della
produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualita' delle prestazioni individuali di cui all'art.
38, commi 3 e 4, del CCNL 7 aprile 1999. L'incremento pari all'1,2%
del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 al netto
degli oneri riflessi di cui al comma 5 dell'art. 38 e' confermato per
tutto l'anno 2000. Per l'anno 2001, si rinvia all'art. 4.
3. Il fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 nonche' le
modalita' di incremento del fondo stesso sono confermati. Inoltre, il
fondo viene altresi' incrementato alle decorrenze indicate con le
seguenti risorse:
a) dal 1 gennaio 2000, delle risorse pari all'importo dei
risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' (RIA) in
godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere
dalla medesima data. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal
servizio e' accantonato, per ciascun dipendente cessato un importo
pari alle mensilita' residue della Ria in godimento, computandosi a
tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di
mese superiori ai quindici giorni. L'importo accantonato confluisce
in via permanente, nel fondo con decorrenza dall'anno successivo alla
cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in
ragione di anno;
b) dal 1 luglio 2000 da una somma mensile L. 5.000 pro capite per
sei mesi. Dal 1 gennaio 2001 l'incremento e' pari a L. 13.000 mensili
pro capite, per dodici mensilita', che riassorbe il precedente. Tali
risorse residuano dall'applicazione dei tassi programmati di
inflazione non utilizzati per l'incremento degli stipendi tabellari.
4. Le risorse di cui al fondo dell'art. 39, utilizzate dalla data
di entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, per le finalita' ivi
previste o per quelle introdotte dal presente contratto, sono
riassegnate al fondo dalla data di cessazione dal servizio a
qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne ha usufruito.



Art. 4.
Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa
1. Dal 1 gennaio 2001, le risorse pari all'1,2% del monte salari
annuo calcolato con riferimento al 1999 nonche' le ulteriori risorse
pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle
regioni, sono destinate ai fondi dell'art. 38 o dell'art. 39 del CCNL
7 aprile 1999, nella misura prevista dalla medesima contrattazione
integrativa.
2. Con riguardo alla destinazione delle risorse di cui all'1,2%
sono fatti salvi gli eventuali accordi integrativi gia' sottoscritti
in materia per il 2001.



Art. 5.
Indennita' di rischio da radiazioni
1. L'indennita' di rischio radiologico spettante ai tecnici
sanitari di radiologia medica - ai sensi dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 (sulla base della legge
28 marzo 1968, n. 416, come modificata dalla legge 27 ottobre 1988,
n. 460) e confermata dall'art. 4 del CCNL - II biennio parte
economica 1996-1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dall'entrata in
vigore del presente contratto e' denominata indennita' professionale
specifica ed e' corrisposta al medesimo personale, per dodici
mensilita', nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.
2. Il valore complessivo degli importi della indennita'
professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato e'
trasferito dal fondo di cui all'art. 38, comma 1, al fondo dell'art.
39 del CCNL 7 aprile 1999.
3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica
esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la
durata del periodo di esposizione, l'indennita' continua ad essere
corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al
comma 1. L'ammontare delle indennita' corrisposte al personale del
presente comma rimane assegnato al fondo dell'art. 38, comma 1, del
CCNL 7 aprile 1999.
4. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano
le "zone controllate", deve avvenire ai sensi e con gli organismi e
commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle
vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale
esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
5. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della
corresponsione dell'indennita' sono oggetto di informazione alle
organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del CCNL 7 aprile 1999.
6. Al personale dei commi 1 e 3, competono quindici giorni di ferie
aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
7. L'indennita' di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si
provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza
con lo stipendio, non e' cumulabile con l'indennita' di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con
altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso.
E', peraltro, cumulabile con l'indennita' di profilassi
antitubercolare confermata dall'art. 44, comma 2, secondo alinea, del
CCNL del 1 settembre 1995.
8. La tabella allegata n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 e' sostituita
con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l'art. 54
del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 e l'art. 4
del CCNL - II biennio parte economica 1996-1997 del 27 giugno 1996.



Art. 6.
Clausola di interpretazione autentica
1. L'art. 31, comma 10, del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel
caso di dipendenti del Servizio sanitario nazionale vincitori di
pubblico concorso o assunti a tempo determinato.




Parte II
FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RUOLO SANITARIO
E PER LE ASSISTENTI SOCIALI

Art. 7.
Finalita' e campo di applicazione delle risorse aggiuntive
1. Nel quadro del riordino del Servizio sanitario nazionale,
realizzato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e del riordino
delle professioni sanitarie, iniziato con la ridefinizione dei
profili sanitari e sociali, la legge di equiparazione n. 42 del 1999
e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo delle
professioni medesime culminato nella legge 10 agosto 2000, n. 251, le
parti ritengono di dover finalizzare le risorse aggiuntive indicate
nel comma 2, alla valorizzazione delle professionalita' del ruolo
sanitario e delle assistenti sociali ed al loro sviluppo
professionale in relazione al modello di organizzazione aziendale, al
fine di migliorare la funzionalita' dei servizi ed in considerazione
della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro.
2. Le risorse aggiuntive sono cosi' individuate:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 per una somma pari a L. 400
miliardi comprensivi degli oneri riflessi;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2001, di ulteriori L. 800 miliardi
comprensivi degli oneri riflessi.
3. Per la equilibrata distribuzione regionale di tali risorse alle
aziende, ciascuna di esse quantifica l'onere a proprio carico per
l'attuazione degli articoli 8 e 10 garantendo l'erogazione di quanto
previsto dalle richiamate norme alle scadenze indicate dal presente
contratto.



Art. 8.
Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e
tecnico - profilo di assistente sociale
1. Per realizzare le finalita' dell'art. 7, comma 1, e favorire il
processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie
innanzitutto le parti, ravvisando che l'insieme dei requisiti
richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo
sanitario nonche' al profilo di operatore professionale assistente
sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e
capacita' necessarie per l'espletamento delle relative attivita'
lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi
profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle
condizioni economico-normative per attuare il passaggio di detto
personale alla citata categoria.
2. A tale scopo, nell'ambito delle risorse aggiuntive di cui
all'art. 7, comma 2, ciascuna azienda dispone di una quota di L.
2.588.000 lorde annue pro capite per dipendente in servizio nella
categoria C del ruolo sanitario nonche' della categoria C del ruolo
tecnico, profilo di operatore professionale assistente sociale, cui
va aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'.
3. Tale quota e' destinata:
a) in deroga all'art. 37 del CCNL, alla trasformazione alla
cadenza prevista dall'art. 9 dei posti della dotazione organica di
tutti i profili appartenenti alla categoria C del ruolo sanitario e
dell'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico
in altrettanti posti di categoria D;
b) ad inquadrare, in prima applicazione, il citato personale
della categoria D nelle fasce economiche e con gli assegni ad
personam indicati nella tabella F allegata, in deroga all'art. 31,
comma 10, del CCNL. Tali assegni sono riassorbibili con
l'attribuzione delle fasce successive e rimangono accreditati al
fondo in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti titolari
prima dell'attribuzione della successiva fascia.
4. Per lo sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto
che si determina nell'organizzazione del lavoro conseguente ai
passaggi di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nell'ambito
delle risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di una
quota pari a L. 3.000.000 lorde annue pro capite per i dipendenti
gia' in categoria D all'entrata in vigore del presente contratto e
non beneficiari del comma 1, che espletino l'incarico di effettivo
coordinamento ai sensi dell'art. 10 alla data del 31 agosto 2001. Al
predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'.
5. Il comma 4 ricomprende i dipendenti appartenenti al livello
economico Ds che, alla data ivi prevista espletino l'incarico di
effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell'art.
10, comma 3.
6. Le risorse quantificate ai sensi dei commi 4 e 5 confluiscono
nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.



Art. 9.
Trasformazione dei posti e passaggi
1. La trasformazione dei posti di cui all'art. 8, comma 2, avviene
con decorrenza dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione
organica dei profili del ruolo sanitario e del ruolo tecnico -
assistenti sociali - delle categorie C e D sono apportate le
conseguenti modifiche.
2. Con decorrenza dal 1 settembre 2001 tutti gli operatori
professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale -
assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione
della categoria D, rispettivamente, di "collaboratore professionale
sanitario" nei profili e discipline gia' corrispondenti a quella
della categoria di provenienza nonche' di collaboratore professionale
- assistente sociale.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del
personale in distacco o aspettativa per motivi sindacali all'atto
dell'entrata in vigore del presente contratto.
4. Il personale del ruolo sanitario e le assistenti sociali
transitati alla categoria D, secondo i servizi di assegnazione
assicurano i turni previsti dalle modalita' organizzative gia' in
atto presso le singole aziende ed, in particolare, quelli che
garantiscono l'assistenza sulle ventiquattro ore. In tal senso si
intendono completati i contenuti dei relativi profili di cui
all'allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999. Con successivo accordo le
declaratorie di cui al citato allegato saranno comunque adeguate al
nuovo assetto organizzativo anche con riferimento ai requisiti di
accesso dall'interno e dall'esterno.
5. Il personale di cui al presente articolo che sara' assunto
successivamente all'entrata in vigore del presente contratto a
seguito di pubblico concorso indetto sulla base della precedente
classificazione, viene inquadrato nella categoria D.
6. Il personale di cui al presente articolo adibito a funzioni
diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attivita'
per motivi di salute all'entrata in vigore del presente contratto non
beneficia direttamente del passaggio e viene inquadrato nella
categoria D, a domanda, da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente contratto con riacquisizione delle mansioni
proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda, nel caso di
allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata - anche in
momento successivo - da apposita certificazione medico legale
attestante la recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione
della domanda o impossibilita' per motivi di salute di svolgere le
mansioni del proprio profilo i dipendenti interessati saranno
inquadrati in un profilo diverso della categoria C con le conseguenti
modifiche della dotazione organica.



Art. 10.
Coordinamento
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5, e
per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonche'
valorizzare l'autonomia e responsabilita' delle professioni ivi
indicate e' prevista una specifica indennita' per coloro cui sia
affidata la funzione di coordinamento delle attivita' dei servizi di
assegnazione nonche' del personale appartenente allo stesso o ad
altro profilo anche di pari categoria e - ove articolata al suo
interno - di pari livello economico, con assunzione di
responsabilita' del proprio operato. L'indennita' di coordinamento si
compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennita' di funzione di coordinamento
- parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, e' corrisposta in
via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala -
gia' appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di
coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di
L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilita'.
3. L'indennita' di cui al comma 2, sempre in prima applicazione,
compete in via permanente, nella stessa misura e con la medesima
decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri
profili e discipline nonche' ai collaboratori professionali,
assistenti sociali, gia' appartenenti alla categoria D, ai quali a
tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di
coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo
svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai
dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art.
8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessita' dei compiti di
coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa
dell'indennita' di funzione di coordinamento, una parte variabile,
sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le
risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennita' attribuita al personale di cui ai commi 2 e 3 e'
revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della
funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennita' di coordinamento attribuita al personale dei
profili interessati successivamente alla prima applicazione e'
revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione
o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare
duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento e' affidato di
norma al personale gia' appartenente alla categoria D alla data del
presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base
alla propria situazione organizzativa, la possibilita' di applicare
il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia
riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai
sensi dell'art. 8, commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonche' i
criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti
previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9,
comma 2, del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo
dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1 settembre 2001, i requisiti per il conferimento
dell'indennita' di coordinamento saranno previsti dal contratto di
cui all'art. 9, comma 4, ultimo periodo del presente contratto.




Parte III
NORME GENERALI E FINALI

Art. 11.
Le posizioni organizzative
1. Al fine di adeguare l'organizzazione dei servizi sanitari e
sociali al nuovo sistema classificatorio del personale oggetto del
passaggio di categoria, agli articoli 21 e 36 del CCNL del 7 aprile
1999 vanno apportate le seguenti modifiche:
a) art. 21, con decorrenza dal 1 settembre 2001:
- al comma 2, sono abrogate le parole "nonche' - limitatamente al
personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella
categoria C per tipologie di particolare rilevo professionale
coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente". Il comma
termina pertanto con le parole "nella categoria D";
- il comma 9 e' abrogato.
2. In relazione alle modifiche apportate all'art. 21 del CCNL
7 aprile 1999, sono fatte salve le situazioni in cui la disposizione
ora abrogata abbia prodotto i propri effetti, per il personale
appartenente alla categoria C.
3. In via di interpretazione autentica al comma 1 dell'art. 36 del
CCNL del 7 aprile 1999 e con decorrenza dalla sua entrata in vigore,
vanno apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "trattamento economico", la parola "iniziale"
va sostituita con le parole "in godimento";
b) al termine del comma, si devono aggiungere le parole
"corrisposta su tredici mesi. Il valore complessivo dell'indennita'
di funzione comprende il rateo di tredicesima".
4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al
personale di cui all'art. 10, secondo criteri definiti in
contrattazione integrativa.



Art. 12.
Norma programmatica
1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo
sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare
eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del
passaggio di cui all'art. 9 secondo le modalita' transitorie del
contratto stesso, e' demandato alla contrattazione integrativa il
compito, nell'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell'art.
39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorita' l'acquisizione
delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non
beneficiario dell'art. 9, versante in concreta situazione di scavalco
economico rispetto all'inquadramento di cui all'art. 8, comma 3,
lettera b).
2. Ferma rimanendo la facolta' delle aziende di rideterminare le
dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine
di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per
il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle
risorse di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), di pertinenza
del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle
complessive che confluiscono nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL
7 aprile 1999, per effetto delle medesime lettere, puo' essere
destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle
finalita' del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di
livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di
organico. Analogamente si puo' procedere con le risorse ad essi
spettanti, ai sensi dell'art. 4, ove destinate al fondo dell'art. 39.
3. La possibilita' di cui al comma 2 puo' essere utilizzata solo in
prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad
applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall'art. 37, comma
2, del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate
eccezionalmente per le finalita' del comma 2, al cessare dal servizio
del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui
all'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.



Art. 13.
Previdenza complementare
1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 42 del CCNL
7 aprile 1999 circa la costituzione di un fondo nazionale di pensione
complementare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993,
della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'accordo quadro nazionale in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare
per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che
consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti confermano
quanto gia' previsto dall'art. 42, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999
circa l'istituzione di un fondo unico con i lavoratori del comparto
regioni-autonomie locali, a condizioni di reciprocita'.
3. Il fondo pensione sara' finanziato ai sensi dell'art. 11 del
predetto accordo quadro e si costituira' secondo le procedure ivi
previste dall'art. 13 dello stesso accordo.
4. Le parti concordano sin d'ora che la quota di contribuzione da
porre a carico del datore di lavoro e da destinare al fondo di
previdenza complementare sia determinata nella misura dell'1% della
retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina
dell'accordo istitutivo del fondo stesso.
5. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, citato
nel comma 1, sara' costituito, con apposito accordo, il fondo di
previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi
quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al
funzionamento, nonche' all'utilizzo delle risorse ad esso destinate
ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione al fondo
stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.



Art. 14.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita',
sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed
indiretto, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita'
dell'art. 32 del CCNL del 1 settembre 1995, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e
sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a
base per il compenso del lavoro straordinario di cui all'art. 34 del
CCNL 7 aprile 1999 e' quello previsto dalla tabella B, colonna C dei
relativi prospetti allegati al presente contratto secondo le
decorrenze indicate. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista
dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al
personale comunque cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica 2000-2001.
3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all'indennita' di cui
all'art. 10 con decorrenza dal 1 settembre 2001 ed all'indennita'
specifica professionale di cui all'art. 5, comma 1, con decorrenza
31 dicembre 2001.



Art. 15.
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato
dal CCNL 22 maggio 1997) e 7 aprile 1999 ove non disapplicate o
sostituite dal presente contratto.
Tabella A

=====================================================================
   Ex - livelli    |   Fasce   |           Aumenti|mensili
=====================================================================
                   |           |      dal 1/7/2000|      dal 1/1/2001
VIII bis           |    DS2    |           46.000 |            76.000
VIII               |    DS     |           42.000 |            70.000
VII                |     D     |           39.000 |            65.000
VI                 |     C     |           36.000 |            60.000
V                  |    BS     |           33.000 |            54.000
IV                 |     B     |           31.000 |            52.000
III                |     A     |           29.000 |            48.000

                 Sviluppo della tabella A per fasce

=====================================================================
   Ex - livelli   |   Fasce   |     Aumenti mensili|(in lire)
=====================================================================
                  |           |        dal 1/7/2000|     dal 1/1/2001
                  |    DS4    |             49.000 |           81.000
                  |    DS3    |             47.000 |           79.000
VIII bis          |    DS2    |             46.000 |           76.000
                  |    DS1    |             44.000 |           73.000
VIII              |    DS     |             42.000 |           70.000
                  |    D4     |             45.000 |           74.000
                  |    D3     |             43.000 |           72.000
                  |    D2     |             42.000 |           70.000
                  |    D1     |             41.000 |           67.000
VII               |     D     |             39.000 |           65.000
                  |    C4     |             42.000 |           69.000
                  |    C3     |             40.000 |           66.000
                  |    C2     |             38.000 |           64.000
                  |    C1     |             37.000 |           62.000
VI                |     C     |             36.000 |           60.000
                  |    BS4    |             36.000 |           61.000
                  |    BS3    |             35.000 |           59.000
                  |    BS2    |             35.000 |           57.000
                  |    BS1    |             34.000 |           56.000
V                 |    BS     |             33.000 |           54.000
                  |    B4     |             35.000 |           57.000
                  |    B3     |             34.000 |           56.000
                  |    B2     |             33.000 |           55.000
                  |    B1     |             32.000 |           54.000
IV                |     B     |             31.000 |           52.000
                  |    A4     |             32.000 |           53.000
                  |    A3     |             31.000 |           52.000
                  |    A2     |             31.000 |           51.000
                  |    A1     |             30.000 |           50.000
III               |     A     |             29.000 |           48.000
Tabella B

Tabella C

Tabella D

Tabella E

Tabella F

Valori annui lordi per dodici mensilita' della indennita'
professionale specifica

=====================================================================
N.|            P R O F I L O            |Valore annuo lordo indennità
=====================================================================
  | Addetto alle pulizie - fattorino -  |
1 |commesso - ausiliario specializzato  |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Ausiliario specializzato (ex        |
  |ausiliario socio- sanitario          |
2 |specializzato)                       |                     540.000
---------------------------------------------------------------------
  | Operatore tecnico - coadiutore      |
  |amministrativo - coadiutore          |
3 |amministrativo esperto               |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Operatore tecnico specializzato -   |
4 |operatore socio- sanitario           |                           -
---------------------------------------------------------------------
5 | Operatore tecnico coordinatore      |                     936.000
---------------------------------------------------------------------
6 | Puericultrice                       |                     240.000
---------------------------------------------------------------------
7 | Massofisioterapista - massaggiatore |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Infermiere generico e psichiatrico  |
8 |con un anno di corso                 |                     480.000
---------------------------------------------------------------------
  | Assistente amministrativo -         |
9 |programmatore - assistente tecnico   |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Collaboratore prof. sanitario       |
  |(esclusi i profili di cui al punto n.|
  |11) - assistente religioso -         |
  |collaboratore professionale          |
  |assistente sociale - collaboratore   |
  |amministrativo professionale -       |
10|collaboratore tecnico- professionale |                           -
---------------------------------------------------------------------
11| Collaboratore prof. sanitario:      |
---------------------------------------------------------------------
  |   a) infermiere - infermiere        |
  |pediatrico - assistente sanitario -  |
  |ostetrica                            |                     840.000
---------------------------------------------------------------------
  |   b) tecnico sanitario di radiologia|
  |medica                               |                 2.400.000
---------------------------------------------------------------------
  | Collaboratore prof. sanitario       |
  |esperto (esclusi i profili di cui al |
  |punto n. 13) - collaboratore         |
  |amministrativo professionale esperto |
  |- collaboratore tecnico-             |
  |professionale esperto - collaboratore|
  |professionale assistente sociale     |
12|esperto                              |                           -
---------------------------------------------------------------------
  | Collaboratore prof. sanitario       |
13|esperto:                             |
---------------------------------------------------------------------
  |   a) ex operatore professionale     |
  |dirigente                            |                     660.000
---------------------------------------------------------------------
  |   b) tecnico sanitario di radiologia|
  |medica                               |                 2.400.000

N.B. La tabella F sostituisce la tabella 6 allegata al CCNL
7 aprile 1999, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del presente contratto,
con l'unica innovazione nei punti 11 e 13 dell'inserimento
dell'indennita' professionale specifica dei collaboratori
professionali sanitari tecnici di radiologia, inquadrati in D e Ds
nonche' della ricollocazione in D del personale dei profili sanitari,
di cui all'art. 9, comma 1, del presente contratto.

Tabella G

Determinazione degli assegni personali a seguito di un incremento
annuo di L. 2.588.000 per gli ex C (pari a L. 2.803.580 con il rateo
di tredicesima)
Tabella


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti con l'art. 12, comma 1, intendono riequilibrare eventuali
situazioni di scavalco che potrebbero essersi prodotte per effetto
del presente contratto con il passaggio ai sensi dell'art. 9 del
contratto stesso, rispetto agli inquadramenti disposti ai sensi
dell'art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999, applicando l'art. 31, comma
10.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che il presente contratto determina le
condizioni per l'avvio del riordino delle professioni sanitarie in
coerenza con le attuali leggi in materia, processo che sara' portato
a termine con il successivo quadriennio, con particolare riguardo
anche alle condizioni di lavoro in cui opera il predetto personale.
In tale contesto, le parti riprenderanno in considerazione anche la
specifica situazione del personale ad esaurimento collocato nella
categoria B, livello economico Bs.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

In relazione all'art. 9, comma 6, le parti concordano sul fatto che
per mansioni proprie del profilo di appartenenza si intendono tutte
quelle previste dalle vigenti disposizioni tra le quali rinvenire
quelle di assegnazione del personale interessato compatibili con lo
stato di salute ed in grado di recuperarlo alla funzione propria.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

La scrivente organizzazione, preso atto dei contenuti emersi
dall'odierno confronto negoziale sul rinnovo del secondo biennio
economico e sulla adozione delle code contrattuali, ed in particolare
sul fatto che l'atto di indirizzo fornito dal Comitato di settore ha
sostanzialmente indotto le parti a rivedere quanto sottoscritto
nell'accordo tecnico dello scorso 4 maggio, ritiene di dover
confermare le argomentazioni espresse nella precedente dichiarazione
a verbale in ordine a quanto segue:
il finanziamento di aumenti contrattuali per il biennio pari a
3,22% (1,2% anno 2000 + 1,7% anno 2001 + 0,32 di differenziale
inflazionistico) ed ulteriori risorse da allocare sull'art. 39 pari a
0,4% e la rivalutazione della RIA, pur consentendo a tutto il
personale aumenti che vanno oltre quanto concesso agli altri comparti
dell'ex pubblico impiego, non consente - per il personale che non e'
stato interessato dalle eventuali ricollocazioni - una reale
armonizzazione del comparto che sia in linea cioe' con quanto
avvenuto nelle aree dirigenziali;
ancora una volta non si e' voluto adottare una seria
regolamentazione dell'esercizio della libera professione per gli
operatori. Va prevista, cosi' come piu' volte rivendicato, una norma
contrattuale che consenta l'attivita' dei professionisti del
comparto, cosi' individuati ed abilitati ex lege. Facendo cioe' in
modo che sia il contratto del comparto, e non quello di altre
categorie, a regolamentare l'attivita' degli operatori sanitari e
sociali nell'esercizio della professione. Nella fattispecie deve
essere inserita nel Contratto apposita norma che vincoli le parti a
contrattare al livello integrativo sia il range operativo (libera
professione individuale, di equipes ed aziendale) nonche' le
quantificazioni economiche retributive che la medesima attivita'
comporta;
relativamente all'ultima stesura dell'art. 12 (norma
programmatica), si rileva come questa, contrariamente alla
precedente, consente alle aziende la facolta' di rideterminare le
dotazioni organiche - al fine di favorire il processo di
riorganizzazione anche per il personale dei ruoli tecnico ed
amministrativo - con oneri a carico del proprio bilancio. Tale
previsione, in buona sostanza, non permette un adeguato ed agile
percorso di carriera ai lavoratori dei ruoli tecnico ed
amministrativo i quali, a tutt'oggi e sin dalle tornate contrattuali
che hanno caratterizzato l'ultimo decennio, certamente non hanno
fruito di particolari benefici. Non si e' voluto prevedere, in
particolare, un percorso che consentisse - attraverso specifici
percorsi - la straordinaria riqualificazione dei coadiutori
amministrativi.
Precisa altresi' che la sottoscrizione del verbale odierno non
inficia - in quanto non risolutiva del problema - la richiesta gia'
formalizzata, di attivazione delle procedure di interpretazione
autentica sull'art. 18, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 7 aprile 2001 ed
evidenzia espressa riserva rispetto alla tabella di equiparazione
riguardante l'A.R.P.A. della regione Friuli-Venezia Giulia in quanto
la stessa tabella, prevedendo l'inserimento negli organici di
personale laureato, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per
inserire altro personale in profili oggi non previsti dal C.C.N.L.
del comparto Sanita'.

Roma, 20 settembre 2001
Federazione sindacati indipendenti
gia': R.S.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi

DICHIARAZIONE A VERBALE

La FIALS a conferma della dichiarazione a verbale resa il 4 maggio
2001 in sede di sottoscrizione del verbale tecnico di riunione,
apprezza il giusto e doveroso riconoscimento professionale ed
economico previsto in favore dei profili professionali del ruolo
sanitario e degli assistenti sociali ricollocati nella categoria D e
per la istituzione della indennita' di coordinamento riconosciuta in
favore dei medesimi profili ai quali viene affidata la funzione di
coordinamento.
Cio' premesso,

Dichiara
di dissentire fortemente per il mancato accoglimento delle proposte
FIALS che avrebbero evitato discriminazioni al personale
amministrativo e ad altri profili completamente ignorati;
Nella continuita' dell'azione sindacale sin qui portata avanti,
richiamata anche la dichiarazione a verbale apposta in sede di
sottoscrizione del CCNL 7 aprile 1999, e tutti i documenti inviati
all'A.RA.N., rivendica quanto segue:
1. il coadiutore amministrativo con anzianita' di cinque anni al
31 dicembre 1997 deve essere ricollocato nella categoria C con la
trasformazione del posto in assistente amministrativo;
2. l'assistente amministrativo con anzianita' di cinque anni al
31 dicembre 1997 deve essere ricollocato nella categoria D con la
trasformazione del posto in coadiutore amministrativo;
3. l'infermiere generico e la puericultrice devono essere
ricollocati nel trattamento economico della categoria C, fermo
restando che conseguono l'inquadramento giuridico in un profilo di
tale categoria solo se siano in possesso del relativo titolo
abilitante.
Le rivendicazioni sopra elencate possono avvenire, nell'ambito
delle procedure e con le risorse di cui all'art. 12, comma 2, secondo
tempi e modalita' individuate dalla contrattazione integrativa
aziendale, fermo restando che il Governo deve ritenersi impegnato a
fare in modo che le regioni finanzino tutti gli istituti
contrattuali, in conformita' agli impegni assunti.
Quanto sopra, viene richiesto perche' la riorganizzazione del
lavoro in atto nelle aziende sanitarie che ha gia' prodotto piu'
elevati livelli qualitativi nelle prestazioni, e' frutto della
riqualificazione delle professionalita' ottenuta dalle nuove
metodologie di lavoro e dalle esperienze acquisite nel tempo.
Tale convinzione porta a richiedere anche una generale
rivalutazione del ruolo di tutte le professionalita' presenti
(commessi, ausiliari specializzati, operatori tecnici ecc.).
Preso atto della necessita' di addivenire, comunque, alla
sottoscrizione del presente accordo, per non danneggiare
ulteriormente i lavoratori, la FIALS si sente impegnata ad aprire una
vertenza contrattuale con il nuovo Governo per risolvere anche le
questioni sopra evidenziate, comprendendo che l'A.RA.N. attualmente
non e' stata autorizzata ad operare nel senso voluto da questo
sindacato. Devono inoltre trovare soluzione le seguenti
problematiche:
a) estensione della indennita' di coordinamento ai profili
professionali di collaboratore amministrativo professionale e
collaboratore amministrativo professionale esperto, nonche' dei
corrispondenti profili del ruolo tecnico;
b) conservazione della indennita' di coordinamento parte fissa
per i collaboratori professionali sanitari diversi dei "caposala", in
caso di valutazione negativa, cosi' come previsto proprio per i
"caposala".
Roma, 20 settembre 2001
FIALS Federazione italiana autonoma lavoratori Sanita'

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato