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Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 5 e 6 del Trattato del Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1 agosto 1949, n. 465;
Visto l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva
con legge 17 agosto 1957, n. 848;
Vista la risoluzione n. 1368 del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite del 12 settembre 2001, che ha definito gli eventi
dell'11 settembre scorso come atti di terrorismo internazionale, di
minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, riconoscendo la
legittimita' della difesa individuale e collettiva dall'attacco
armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, in conformita' con
la Carta delle Nazioni Unite;
Visti gli esiti del dibattito parlamentare;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla
operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale
denominata "Enduring Freedom"
1. E' autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31
dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom".
2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi, al personale militare e' corrisposta, in
aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione prevista dal regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per
tutta la durata del periodo. L'indennita' e' corrisposta in lire,
sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 gennaio
al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico
all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al
comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma
prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa
in servizio permanente.
4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative
di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di
missione, al personale militare e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
5. Al personale militare e' attribuito il trattamento assicurativo
di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del
coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n.
417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del
personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
6. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si
applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981,
n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di
pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento
previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello
assicurativo di cui al comma 5, nonche' con la speciale elargizione e
con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente,
dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,
e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica
l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n.
339.
Art. 2.
Personale in stato di prigionia o disperso
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano
anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il
tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato
per intero ai fini del trattamento di pensione.
Art. 3.
Disposizioni varie
1. Al personale di cui all'articolo 1:
a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo
comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il
rilascio del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di
lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze
telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto
adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita'
correlate alle esigenze operative.
2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in
attivita' di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si
applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di
ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.
Art. 4.
Personale civile
1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di
cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del
presente decreto per quanto compatibili.
Art. 5.
Norme di salvaguardia del personale
1. Il personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa
per il personale in servizio e che non puo' partecipare alle varie
fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio
nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e'
rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di
concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Il personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e
previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite
la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale
ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto
che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
Art. 6.
Prolungamento delle ferme
1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma
annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori
sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.
Art. 7.
Disposizioni in materia contabile
1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in
caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' del contingente,
gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti
Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente
normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in
caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati
d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di
revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di
acquisizione di apparati di comunicazione.
3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati
nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio
per l'esercizio finanziario 2002.
Capo II
Disposizioni in materia penale
Art. 8.
Applicazione della legge penale militare di guerra
1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per
il ripristino ed il mantenimento della legalita' internazionale,
denominata "Enduring Freedom", di cui all'articolo 1, comma 1, si
applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio
decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo
9.
Art. 9.
Disposizioni processuali
1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del
codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di
guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento
giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II
dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9
settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del
codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria
militare procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di
uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo
comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare
di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale
militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del
codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore
aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo
codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di
sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice
penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi
secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze
belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto
tempestivamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare,
l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo
verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la
partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto
ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del
fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale
ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze
belliche od operative non lo consentano, si procede
all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi
dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di
convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante
un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche
con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero
ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della
temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi
i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e senza
aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o
il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per
mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia
giudiziaria e' presente nel luogo in cui si trova la persona
arrestata o fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte.
Senza pregiudizio per la tempestivita' dell'interrogatorio,
l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si
trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale
presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato
nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere
condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di
procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a
disposizione dell'autorita' giudiziaria militare.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 10.
Disposizioni di convalida
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 11.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato
complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede
mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai
sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Ruggiero, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato