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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo
5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
19 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua i titoli per l'accesso del
personale da utilizzare per le attivita' di informazione e di
comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla
qualificazione professionale del personale che gia' svolge le
attivita' di informazione e di comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati
e pubblici abilitati allo svolgimento di attivita' formative in
materia di informazione e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a
statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario, reca: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136, reca:
"Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni". Si
trascrive il testo dell'art. 5:
"Art. 5. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
individuazione dei titoli per l'accesso del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le
attivita' di informazione e di comunicazione. Il medesimo
regolamento prevede e disciplina altresi' gli interventi
formativi e di aggiornamento per il personale che gia'
svolge attivita' di informazione e di comunicazione.".
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si vedano le note alle premesse. Si riporta
il testo del comma 2 dell'art. 1:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
Art. 2.
Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione
1. L'esercizio delle attivita' di comunicazione nell'ambito degli
uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di
cui all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le
norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle
qualifiche, e' subordinato al possesso dei requisiti di cui ai
successivi commi 2 e 4.
2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il
personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di
inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi
nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le
altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente
regolamento, e' richiesto il possesso del diploma di laurea in
scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni
pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i
laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di
perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari
rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie
assimilate da universita' ed istituti universitari pubblici e
privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata
almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonche'
presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al
presente regolamento.
3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le
categorie di personale di cui al comma 2, e' comunque fatta salva
l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di
cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Nessun requisito specifico e' richiesto per il personale diverso
da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il
pubblico non puo' essere adibito personale appartenente ad aree di
inquadramento inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti
collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione
riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il
presente regolamento.
5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico
o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al
personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione
teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo
professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui
al successivo articolo 7.
6. Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria
potesta' regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico in coerenza con le
disposizioni di cui ai precedenti commi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
procedure concorsuali gia' avviate alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Il personale assunto per effetto delle suddette
procedure qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
dovra' svolgere il programma formativo di cui al successivo articolo
6.
Note all'art. 2:
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo
dell'art. 6:
"Art. 6. - 1. In conformita' alla disciplina dettata
dal presente capo e, ove compatibili, in conformita' alle
norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e
relative disposizioni attuative, le attivita' di
informazione si realizzano attraverso il portavoce e
l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso
l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche'
attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il
cittadino, gli sportelli unici della pubblica
amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli
sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del
proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei
limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi
finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione
e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che gia' le
svolge.".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento
ordinario, reca: "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo". Si riporta il testo del comma
95, dell'art. 17:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
- Il decreto del Ministro per l'universita' e la
ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, reca:
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei.".
Art. 3.
Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di informazione
1. L'esercizio delle attivita' di informazione nell'ambito degli
uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150, e' subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti
dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso
del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei
pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo
26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge
funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti
e' altresi' richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli
uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio
delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti
diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del
personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
3. Nessun requisito professionale specifico e' richiesto per il
personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle
previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa
provvedono, nell'ambito della potesta' organizzativa prevista dal
proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione
dell'ufficio in conformita' alle disposizioni di cui ai precedenti
commi.
Note all'art. 3:
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo
dell'art. 9:
"Art. 9. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di
un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria
indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalita'
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri e carico della finanza
pubblica.".
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49, reca:
"Ordinamento della professione di giornalista". Si
trascrive il testo dell'art. 26:
"Art. 26. - Presso ogni consiglio dell'ordine regionale
o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che
hanno la loro residenza nel territorio compreso nella
circoscrizione del consiglio.
L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei
professionisti l'altra dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza
fuori del territorio della Repubblica sono iscritti
nell'albo di Roma.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario reca:
"Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri". Si
trascrive il testo dell'art. 16:
"Art. 16. - La carica di segretario generale e'
conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello per gli affari
amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
dell'istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio
del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del
servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico,
archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio
legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un
dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero
degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione
generale. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, vice capo
servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico sono
conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge
28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.".
Art. 4.
Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
1. In caso di affidamento a cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea delle funzioni di comunicazione di cui
all'articolo 2 e di informazione di cui all'articolo 3, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nota all'art. 4:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si vedano le note alle premesse. Si riporta
il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 38:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.".
Art. 5.
Soggetti estranei all'amministrazione
1. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per
le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo
ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e'
subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2
e 3.
Art. 6.
Norma di prima applicazione
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le
amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di
comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 3 al personale dei ruoli organici che gia'
svolgono tali funzioni. La conferma puo' essere effettuata anche se
il predetto personale e' sfornito dei titoli specifici previsti per
l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di
informazione, in mancanza del requisito professionale della
iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle
funzioni gia' svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base
dei modelli individuati dal successivo articolo 7, l'adozione di
programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola
superiore delle pubblica amministrazione locale, del Formez, degli
istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le
amministrazioni stesse, delle universita' ed istituti universitari e
di altri soggetti pubblici e di societa' private specializzate nel
settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e del Formez sono conseguentemente adeguati per far
fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente
regolamento.
3. Le attivita' formative del personale in servizio sono portate a
compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
4. E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di
cui al comma 2 il personale in servizio, gia' in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di
formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle
previste dall'allegato A, lettera A), del presente regolamento,
organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
locale, da universita' ed istituti universitari e altre scuole
pubbliche nonche' strutture private aventi i requisiti di cui
all'allegato B al presente regolamento. I moduli formativi, relativi
ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato A,
gia' erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere
computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli
interventi formativi di cui al successivo articolo 7.
5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di
comunicazione ed informazione e' assegnato ad altre funzioni se non
svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo
previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione
svolta presso l'amministrazione di appartenenza.
Art. 7.
Interventi formativi
1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150,
l'attivita' di formazione ed aggiornamento per il personale gia' in
servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed
informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto
previsto nell'allegato A che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
Nota all'art. 7:
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
si vedano le note alle premesse. Il testo del comma 2
dell'art. 4, e' riportato in nota all'art. 8.
Art. 8.
Strutture private abilitate alle attivita' di formazione
1. Per le attivita' di formazione di cui all'articolo 6 le
amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture
pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della legge 7
giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica
esperienza e specializzazione nel settore.
2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla
selezione per lo svolgimento delle attivita' di formazione di cui
all'articolo 6 previa verifica da parte delle singole amministrazioni
della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato B
che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 232
Nota all'art. 8:
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo
dell'art. 4:
"Art. 4. - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano,
nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale
da adibire alle attivita' di informazione e di
comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli
formativi individuati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Le attivita' di formazione sono svolte dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, secondo le
disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni
centrali, dalle universita', con particolare riferimento ai
corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie
assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ),
nonche' da strutture pubbliche e private con finalita'
formative che adottano i modelli di cui al comma 1.".
Allegato A
(articolo 7, comma 1)
CRITERI, MODALITA' E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
A) Durata dei corsi e degli altri interventi di comunicazione e
aggiornamento.
Per i responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico e
strutture assimilate e per i capi uffici stampa gli interventi
formativi devono avere una durata minima di novanta ore per il
personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
svolga l'attivita' di comunicazione od informazione da almeno due
anni e di centoventi ore ove il periodo sia inferiore. Per il
restante personale degli uffici sopra indicati i corsi devono avere
una durata minima di sessanta ore se con anzianita' nella funzione di
almeno due anni all'entrata in vigore del regolamento e di novanta
ore ove il periodo sia inferiore.
B) Modalita'.
L'organizzazione e la sequenza dei contenuti devono essere
progettate secondo una articolazione modulare nella quale ogni modulo
sia caratterizzato da una autoconsistenza tematica e finalizzata a
raggiungere obiettivi didattici propri (conoscenze generali e
specialistiche, capacita', atteggiamenti e stili professionali).
Tenuto conto delle caratteristiche professionali e di esperienza
dei partecipanti alle attivita' formative, deve essere
metodologicamente privilegiato un modello didattico principalmente
fondato su:
lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le
pratiche comunicative;
laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi
innovativi in tema di comunicazione;
incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli
uffici per le relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e, piu'
in generale alla comunicazione pubblica e di pubblica utilita'.
I corsi per il personale degli uffici per le relazioni con il
pubblico e le altre strutture analoghe e degli uffici stampa dovranno
avere una parte comune non superiore al trenta per cento del monte
orario complessivo sui fondamenti normativi e tematici di comune
interesse. Le amministrazioni potranno avvalersi dei pacchetti in
autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione in collaborazione con il
Formez. La fruizione dei contenuti in autoistruzione e' considerata
utile ai fini del raggiungimento del numero di ore di formazione
previsto nelle diverse ipotesi.
I corsi dovranno, inoltre, prevedere approfondimenti
differenziati sia in relazione alla specificita' delle funzioni di
comunicazione ed informazione che in relazione al livello di
responsabilita' dei destinatari. I corsi si concluderanno con prove
finali di profitto.
C) Supporti multimediali e formazione a distanza.
Le attivita' formative sono svolte con supporti multimediali. Parte
dei contenuti individuati alla successiva lettera E) e per un numero
di ore non superiore al cinquanta per cento del monte ore complessivo
dei singoli programmi formativi, puo' essere erogata mediante
formazione a distanza (F.A.D.). I relativi moduli dovranno essere
progettati secondo criteri di coerenza con i moduli di erogazione
d'aula e dovranno prevedere test di verifica, valutazione e controllo
del percorso di apprendimento del discente.
D) Organizzazione.
I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il numero di
venticinque per assicurare il massimo possibile di interazione. Tutti
gli interventi formativi per il personale che gia' svolge attivita'
di informazione e comunicazione dovranno assicurare, attraverso
lezioni, esercitazioni pratiche, case studies, simulazioni anche
operative, confronto con testimoni, un'adeguata trattazione delle
discipline specifiche della comunicazione e dell'informazione con
particolare riferimento all'attivita' delle istituzioni pubbliche.
La partecipazione ai corsi e' obbligatoria.
La frequenza non puo' essere inferiore all'ottanta per cento del
totale delle ore complessive previste al punto A).
La frequenza deve essere attestata dalle strutture di formazione.
E) Contenuti.
Nell'ambito dei corsi devono essere trattati, di norma, i seguenti
temi:
tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell'informazione
istituzionale e di interesse generale;
analisi dei processi di trasformazione dei sistemi
amministrativi;
il quadro normativo riguardante l'informazione, la comunicazione
pubblica, la stampa, la privacy;
le tecniche e strumenti della comunicazione e dell'informazione,
l'utilizzo delle nuove tecnologie e qualita' della comunicazione
pubblica su Internet;
la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle
campagne di informazione;
il marketing nel sistema pubblico;
la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;
logiche organizzative e strategie comunicative;
le tecniche di relazioni pubbliche;
la comunicazione interpersonale;
i new media;
tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di
comunicazione;
tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.
Allegato B
(articolo 8, comma 2)
REQUISITI PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE
ATTIVITA' DI FORMAZIONE.
A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si
intende erogare, dei modelli formativi di cui all'allegato A previsto
dall'art. 7 del regolamento.
B) Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della
formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della
formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
C) Documentata competenza nello specifico settore della
comunicazione e delle pubbliche relazioni.
D) Livello professionale dei formatori che devono essere di
accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in
discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e
docenza universitaria relativa alle discipline amministrative,
iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla
comunicazione, all'informazione e relazioni pubbliche da almeno tre
anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e private in
settori relativi alla progettazione organizzativa ed alla gestione
dei sistemi di informazione/comunicazione, altre analoghe e
qualificate figure professionali).
E) Valutazione continua delle attivita' formative, sia attraverso
strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione
di impatto dell'intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti
nelle rispettive amministrazioni.
F) Capacita' logistiche e stabilita' economica e finanziaria.
G) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
e disponibilita' di sale multimediali attrezzate.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato