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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente
risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito
del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo
articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21
novembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a lire 123.674 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 e 24 ottobre,
9 novembre 2001, con i quali e' stata disposta l'emissione delle
prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero
coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza
14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti
certificati di credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
undicesima tranche di "CTZ-24", con decorrenza 14 settembre 2001 e
scadenza 15 settembre 2003, fino all'importo massimo di 1.000 milioni
di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 2001,
citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda
tranche dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre
2001.
Art. 2.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con
l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato
decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, entro le ore 11 del
giorno 27 novembre 2001.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale
dell'11 settembre 2001.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della dodicesima
tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo
non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del
citato decreto dell'11 settembre 2001, in quanto applicabili, e
verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta
relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 28 novembre 2001.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il 30 novembre 2001, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in
lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione
irrevocabile lira/euro di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 213 del 1998, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 30 novembre 2001; la sezione di Roma
della Tesoreria provinciale dello Stato rilascera', per detto
versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con
imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base
6.4.1), art. 8.
Art. 5.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 2003, fara' carico ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537
(unita' previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto
ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unita'
previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra
il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello
stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2001
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato