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Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilita' e sull'attivita' contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.).

Articolo 1
Articolazione organizzativa

1. Ai fini della gestione, l'assetto organizzativo dell'INAF si
compone dei centri di spesa e dei centri di responsabilita'.
2. I centri di spesa dispongono di autonomia contabile e di bilancio
per provvedere alle spese finali dell'INAF, in modo da svolgere i
procedimenti contabili relativi ai ricavi ed ai costi dei centri di
responsabilita' che vi afferiscono.
3. In attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del Decreto
Legislativo 23 luglio 1999 n. 296, di seguito denominato "Decreto
istitutivo", i centri di responsabilita' costituiscono il riferimento
organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi e dispongono,
nei termini di cui al successivo articolo 25, di un piano di gestione
che definisce i risultati da raggiungere e conferisce loro i fattori
produttivi da impiegare.
4. Nel presente regolamento, per Osservatori si devono intendere
anche le altre Strutture di ricerca, ad essi assimilate, che il
Consiglio direttivo abbia costituito ai sensi dell'articolo 11 comma
2 lettera a) del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento
dell'INAF.
5. Il Consiglio direttivo, nel deliberare la costituzione di una
Struttura di ricerca e di servizio a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del regolamento
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'INAF, puo' qualificarla,
in relazione alla durata ed alle dimensioni, come centro di spesa
oppure come unita' organizzativa afferente ad un Osservatorio o alla
Amministrazione centrale . Nel caso di Struttura di ricerca e di
servizio a tempo determinato che il Consiglio direttivo non ritenga
di qualificare come centro di spesa o come unita' organizzativa,
l'atto istitutivo individua l'unita' organizzativa a cui essa
afferisce.

Articolo 2
Centri di spesa

1. Sono centri di spesa la Amministrazione centrale, ciascun
Osservatorio e ciascuna Struttura di ricerca e di servizio a tempo
determinato in tal senso qualificata ai sensi dell'articolo 1, comma
5.
2. I centri di spesa provvedono all'attivita' finanziaria necessaria
allo svolgimento dei compiti istituzionali dei centri di
responsabilita' che vi afferiscono. Il Consiglio direttivo, con
propria delibera da trasmettere al Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca - MIUR, determina le tipologie di
spese e le specifiche iniziative che sono di competenza della
Amministrazione centrale e quelle per le quali e' comunque necessaria
la preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo.
3. In relazione agli organi preposti alla gestione finanziaria, i
centri di spesa si articolano in unita' organizzative a cui sono
preposti determinati responsabili. Sono unita' organizzative degli
Osservatori, nonche' delle Strutture di ricerca a tempo determinato
costituite come centri di spesa, il relativo direttore, i direttori
delle Strutture di ricerca a tempo determinato che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, vi afferiscono, i responsabili delle
eventuali articolazioni organizzative interne qualificate in tal
senso dall'atto istitutivo, e i dirigenti amministrativi ove
nominati. Sono unita' organizzative della Amministrazione centrale il
Direttore amministrativo, i dirigenti della Direzione amministrativa
ed i direttori delle eventuali Strutture di ricerca a tempo
determinato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, vi afferiscono.
4. Agli adempimenti ed alle registrazioni contabili relativi
all'attivita' degli organi di cui al precedente comma, provvedono,
secondo i rispettivi ambiti di pertinenza, le segreterie
amministrative degli Osservatori o delle Strutture di ricerca a tempo
determinato costituite come centri di spesa, ovvero il competente
ufficio della Direzione amministrativa. Per le unita' organizzative
dislocate fuori della sede del centro di spesa di afferenza,
provvedono apposite sezioni distaccate dell`ufficio amministrativo o
del competente ufficio della Direzione amministrativa.

Articolo 3
Centri di responsabilita'

1. L'organizzazione dell'INAF per centri di responsabilita' si
articola su due distinti livelli.
2. Il primo livello e' composto dall`Ufficio di diretta
collaborazione degli organi di governo, dalla Direzione
amministrativa, dai singoli Osservatori e da ciascuna delle Strutture
di ricerca e servizio a tempo determinato. Il secondo livello e'
costituito dalle articolazioni interne dei centri di primo livello,
quali risultano dagli articoli 12, 16, 17 e 30 del Regolamento
sull'organizzazione e il funzionamento dell'INAF.

Articolo 4
Bilanci finanziari

1. E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio
dell'INAF articolato nei bilanci dei centri di spesa.
2. I bilanci dell'INAF si conformano ai principi generali della
veridicita', integrita', unita', universalita' e dell'equilibrio
finanziario.
3. In coerenza con il principio di unita' dei bilanci, la
realizzazione delle spese si svolge nei limiti degli stanziamenti di
previsione e delle effettive disponibilita' di cassa,
indipendentemente dall'andamento degli specifici stanziamenti di
entrata da cui le risorse disponibili provengono.

Articolo 5
Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione
approvata dal Consiglio direttivo, ad un unico istituto di credito.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere l'apertura di
distinti conti intestati rispettivamente all'INAF ed a ciascun centro
di spesa e deve consentire di movimentare tali conti su agenzie
dislocate nelle localita' sedi di strutture organizzative dell'INAF.
La convenzione deve inoltre stabilire che l'istituto incaricato del
servizio di cassa, qualora non disponga in tali localita' di propri
sportelli, si deve avvalere di altri istituti di credito o del
servizio di banco-posta.
3. I rapporti con l'istituto incaricato del servizio di cassa sono
intrattenuti per via informatica, mediante la rete dell'ente.
4. L'ente puo' avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento
di particolari servizi. In tal caso unico traente e' l'istituto
cassiere di cui al primo comma.

Articolo 6
"Manuale di contabilita'"

1. Al fine di specificare le disposizioni del presente titolo e di
definire in tutti i loro elementi le procedure e gli adempimenti
contabili, il Direttore amministrativo adotta un "manuale di
contabilita'" ed i successivi aggiornamenti.

Capo II: Bilancio pluriennale e gestione finanziaria dell'INAF

Articolo 7
Bilancio pluriennale dell'INAF

1. Il bilancio di previsione pluriennale dell'INAF ha una durata
uguale a quella del bilancio pluriennale dello Stato ed e' adottato,
annualmente, previo aggiornamento del precedente bilancio.
2. Il bilancio pluriennale dell'INAF e' formulato in termini di sola
competenza e, per ciascun capitolo di entrata o di spesa, indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quelli da esso considerati;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare nel corso
del primo esercizio considerato e l'entita' delle assegnazioni che,
per il medesimo esercizio, sono disposte a favore dei singoli centri
di spesa;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare per ciascuno
degli esercizi successivi al primo e l'entita' delle assegnazioni che
si prevede di assegnare, in tali esercizi, ai singoli centri di
spesa;
3. Le previsioni di entrata di cui al comma 2 riguardano tutte le
risorse finanziarie comunque spettanti all'INAF, comprese quelle
derivanti dall'attivita' svolta dalle singole strutture di ricerca.
4. Come prima posta delle entrate o spese di cui alla lettera b) del
comma 2 e' iscritto, rispettivamente, l'eventuale avanzo o disavanzo
di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente a
quelli considerati dal bilancio. Con l'approvazione del conto
consuntivo e' accertato l'effettivo ammontare dell'avanzo di
amministrazione e le relative disponibilita' sono successivamente
assegnate ai singoli centri di spesa: a tal fine, il presunto avanzo
di amministrazione e' iscritto tra le spese nel fondo speciale di cui
al comma successivo. Nel caso di presunto disavanzo di
amministrazione, in apposito allegato sono illustrati i modi con cui
ne e' garantita la copertura.
5. Tra le spese previste in bilancio e' iscritto un fondo speciale ed
un fondo di riserva. Nel fondo speciale e' stanziato il presunto
avanzo di amministrazione fino a quando non ne sia formalmente
accertato l'ammontare ed in esso sono comunque accantonate le risorse
che il Consiglio direttivo non abbia ancora definitivamente
destinato. Il fondo di riserva, il cui importo non puo' superare il
5% delle complessive previsioni di spesa al netto delle partite di
giro, e' utilizzato per iscrivere nei competenti stanziamenti le
somme necessarie ai centri di spesa:
a) per provvedere alle maggiori spese che abbiano carattere
obbligatorio o siano necessarie all'accertamento o riscossione delle
entrate;
b) per provvedere alle maggiori spese che abbiano carattere di
assoluta necessita' e che non possano essere rinviate senza
compromettere i fini istituzionali dell'INAF;
c) per fronteggiare le eventuali spese aggiuntive di cui al
successivo articolo 14, comma 7.

Articolo 8
Equilibrio del bilancio pluriennale

1. Il totale degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio non
puo' essere superiore, per ciascun esercizio, alle previsioni di
entrata, comprensive di quelle derivanti dal ricorso al mercato
finanziario.
2. L'entita' del ricorso al mercato finanziario, da iscrivere in
bilancio, e' determinata con apposita delibera, adottata dal
Consiglio direttivo con il voto favorevole della meta' piu' uno dei
suoi componenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento
sull'organizzazione e il funzionamento dell'INAF, in occasione della
approvazione del bilancio, e costituisce autorizzazione alla
contrazione delle relative operazioni di indebitamento.
3. L'entita' di tale indebitamento non puo' essere superiore alle
spese di investimento risultanti dal bilancio, incrementate della
parte di residui passivi d'investimento eccedenti i mutui e prestiti
gia' contratti.
4. In ciascun esercizio non e' consentita la contrazione di mutui e
prestiti in misura tale che i complessivi oneri di ammortamento,
considerati al netto degli eventuali contributi a tal fine concessi
all'INAF da altri soggetti, superino i limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
5. Al bilancio annuale e' allegato un prospetto illustrativo che
fornisce la dimostrazione della osservanza dei limiti previsti dai
precedenti commi 3 e 4.
6. Con apposita delibera, adottata dal Consiglio direttivo in sede di
approvazione del bilancio, puo' essere stabilito il limite oltre cui,
nel primo degli esercizi considerati dal bilancio, i centri di spesa
non possono assumere obbligazioni a scadenza differita o pluriennale.
Tale limite puo' essere fissato anche in misura percentuale e/o in
misura differente per ciascun centro di spesa.

Articolo 9
Struttura del bilancio pluriennale

1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate in
titoli riguardanti:
I. trasferimenti correnti
II. entrate derivanti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione
di servizi
III. entrate diverse
IV. entrate da alienazione di beni patrimoniali e dalla riscossione
di crediti
V. trasferimenti in conto capitale
VI. ricorso al mercato
VII. partite di giro
2. Le entrate sono ulteriormente ripartite in categorie,
limitatamente a quelle iscritte nei titoli primo e quinto ed in
capitoli; le categorie hanno riguardo alla natura del soggetto
finanziatore; i capitoli considerano i diversi tipi di cespite.
Devono comunque risultare evidenziate, in distinti capitoli, le
entrate a destinazione vincolata.
3. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate in
due Parti, riguardanti, rispettivamente, i trasferimenti ai centri di
spesa e le somme non attribuibili.
4. Le spese della Parte prima sono ulteriormente ripartite in titoli,
sezioni e capitoli. I titoli riguardano la natura economica della
spesa, a seconda si tratti di spese di investimento, per rimborso
prestiti, per trasferimenti ordinari e delle partite di giro. Le
sezioni considerano la destinazione funzionale delle risorse e
riguardano, rispettivamente, la dotazione dei centri di spesa e le
singole funzioni istituzionali dell'ente, quali previste
dall'articolo 2 del Decreto istitutivo. I capitoli riguardano i
singoli centri di spesa.
5. Le spese della Parte seconda sono ripartite in capitoli, inerenti
rispettivamente il fondo speciale ed il fondo di riserva.
6. In apposito documento allegato al bilancio sono specificate le
entrate con vincolo di destinazione e le spese ad esse correlate, con
indicazione del tipo di destinazione e del relativo ammontare.

Articolo 10
Procedimento di adozione del bilancio pluriennale

1. La delibera del Consiglio direttivo di cui all'articolo 10, comma
1, del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente,
inerente la formazione del piano triennale, definisce le procedure di
formazione del bilancio pluriennale, in modo che:
a) la determinazione delle grandezze finanziarie avvenga esplicitando
il loro nesso con gli obiettivi e le linee programmatiche di
attivita' indicate dal piano triennale e dai piani esecutivi annuali;
b) i tempi del procedimento di formazione del bilancio siano idonei a
garantire la coerenza del bilancio al piano triennale ed ai piani
esecutivi annuali;
c) i centri di spesa siano coinvolti in tale procedimento, con
riguardo alla richiesta delle risorse finanziarie loro necessarie ed
alla quantificazione delle risorse reperibili da soggetti terzi.
2. Il Presidente coadiuvato dal Direttore amministrativo, entro il 20
ottobre di ciascun anno, presenta al Consiglio direttivo il progetto
di bilancio, con allegata la propria relazione illustrativa, e lo
trasmette al Collegio dei revisori per la predisposizione della
relazione al Consiglio entro il 5 novembre.
3. Entro il 15 novembre, il Consiglio direttivo approva il bilancio
pluriennale, che viene trasmesso, con allegata la relazione del
Collegio dei revisori, al MIUR, al Ministero dell'Economia e Finanza
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.

Articolo 11
Assestamento e variazioni del bilancio

1. Sulla base del rendiconto finanziario dell'INAF e dei risultati
della gestione in corso, il Presidente, coadiuvato dal Direttore
amministrativo, predispone l'assestamento del bilancio dell'INAF.
2. Qualora dal rendiconto finanziario sia stato accertato un
disavanzo di amministrazione superiore a quello presuntivo iscritto
in bilancio, con la delibera di assestamento vengono adottate le
misure necessarie a riportare in pareggio il bilancio.
3. Il bilancio di assestamento, entro il 1 giugno, e' trasmesso al
Collegio dei revisori e, entro il 15 giugno, e' presentato al
Consiglio direttivo con allegata la relazione del Collegio dei
revisori ed e' approvato entro il 30 giugno di ciascun anno.
Successivamente alla approvazione, il bilancio di assestamento, con
allegata la relazione del Collegio dei revisori, e' trasmesso al
MIUR, al Ministero dell'Economia e Finanza e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
4. Qualora fatti sopravvenuti in corso di esercizio richiedano
modifiche al bilancio, il Consiglio direttivo adotta, su proposta del
Presidente, le necessarie variazioni di bilancio. Le variazioni per
nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se e'
assicurata la necessaria copertura finanziaria; sono vietati gli
storni tra i residui e la competenza.
5. Sono consentite al Presidente le seguenti variazioni del bilancio:
a) quelle connesse ai prelevamenti dal fondo di riserva;
b) quelle occorrenti per l'iscrizione di entrate destinate a
specifici centri di spesa e per l'iscrizione delle corrispondenti
spese;
c) quelle connesse a nuove o maggiori entrate allorche' le relative
risorse siano destinate ad incrementare il fondo speciale
6. Le variazioni adottate dal Presidente ai sensi delle lettere a) e
c) del precedente comma sono comunicate al Consiglio direttivo nella
sua prima successiva seduta.
7. Le variazioni del bilancio connesse alla gestione delle partite di
giro sono disposte direttamente dagli atti dei relativi procedimenti
di entrata e di spesa.

Articolo 12
Realizzazione delle entrate

1. Salvo le competenze espressamente attribuite al Presidente dalla
legge e dai regolamenti, i rapporti obbligatori attivi sono
costituiti, secondo le rispettive competenze, dalle unita'
organizzative di cui al precedente articolo 2, comma 3. Qualora si
tratti di rapporti che comportino lo svolgimento di determinate
attivita' da parte di specifici centri di responsabilita', alla loro
costituzione si provvede con l'assenso del responsabile del centro
interessato. Per i rapporti che le Strutture di ricerca a cio'
competenti intendano costituire e che comportino risorse complessive
di importo superiore a quanto stabilito dal Consiglio direttivo con
apposita delibera, si provvede mediante atto del rispettivo
direttore, previo parere dell'organo collegiale ed autorizzazione del
Consiglio direttivo.
2. Le entrate sono accertate allorche', sulla base di idonea
documentazione probatoria, e' acquisita l'identita' del debitore e la
certezza del credito o del finanziamento ed e' appurato il titolo, la
ragione e l'entita' del credito. L'accertamento delle entrate avviene
sull'esercizio nel corso del quale e' presumibile che diventino
esigibili.
3. Gli uffici competenti sono tenuti ad accertare le entrate secondo
le norme che le disciplinano, o in conformita' al contratto o titolo
che ne costituiscono il fondamento, anche se non previste in bilancio
o previste in misura minore.
4. All'accertamento delle entrate provvede il competente ufficio
della Direzione amministrativa. Per le entrate derivanti
dall'attivita' dei centri di spesa, provvedono gli uffici di cui
all'articolo 2, comma 4, dandone idonea comunicazione per via
informatica al competente ufficio della Direzione amministrativa.
5. Le entrate sono riscosse allorche' il soggetto che vi e' tenuto
abbia effettuato il pagamento della relativa somma all'INAF, tramite
l'istituto incaricato del servizio di cassa o altro ufficio o agente
a cio' autorizzato ovvero mediante il servizio dei conti correnti
postali, e gli uffici preposti agli accertamenti abbiano emesso la
relativa reversale. Per le somme riscosse viene rilasciata quietanza
secondo modalita' idonee a consentire il riscontro delle riscossioni
effettuate.
6. Con la delibera di approvazione del rendiconto finanziario
dell'INAF, il Consiglio direttivo dispone la non iscrizione, o la
cancellazione, dei residui inerenti crediti di modesto ammontare.
Tale delibera comporta l'esonero di qualsiasi eventuale
responsabilita' connessa alla mancata realizzazione delle relative
entrate.

Articolo 13
Indebitamento

1. Il Presidente stipula le singole operazioni di indebitamento
patrimoniale nei limiti fissati dal Consiglio direttivo ai sensi del
precedente articolo 8 ed in relazione all'effettivo fabbisogno di
liquidita' dell'INAF.
2. Nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo in sede di
approvazione del bilancio, e' possibile accendere anticipazioni alle
condizioni stabilite dalla convenzione con l'istituto incaricato del
servizio di cassa. Le anticipazioni sono automaticamente accese
allorche', in mancanza di disponibilita' di cassa, pervengono
all'istituto cassiere mandati di pagamento da estinguere; esse
possono essere utilizzate soltanto per fronteggiare momentanee
deficienze di cassa e vanno comunque estinte alla chiusura
dell'esercizio.

Articolo 14
Gestione delle spese

1. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa relativi al primo
anno considerato dal bilancio pluriennale, ad eccezione di quelle
degli stanziamenti non attribuibili, sono assegnate ai singoli centri
di spesa, cui si riferiscono i relativi capitoli, e si intendono
impegnate a seguito della approvazione o variazione del bilancio.
2. Le somme di cui al comma precedente sono accreditate ai singoli
centri di spesa negli appositi conti ad essi intestati presso
l'istituto incaricato del servizio di cassa. A tal fine sono emessi,
a firma del Direttore amministrativo, i mandati di pagamento in
favore di ciascun centro di spesa.
3. Gli accreditamenti a favore dei centri di spesa sono effettuati in
conformita' al principio di unita' del bilancio e secondo i seguenti
criteri:
a) tenendo conto del fabbisogno di liquidita' dei singoli centri di
spesa;
b) in modo da consentire ai centri di spesa di procedere senza
ritardo, compatibilmente con la situazione di cassa dell'INAF, ai
pagamenti di loro competenza;
c) utilizzando prioritariamente le somme disponibili nei residui
iscritti in bilancio.
4. Per le giacenze che nel corso dell'esercizio si verifichino sul
conto intestato a ciascun centro di spesa viene imputato ai centri di
responsabilita' che ad esso afferiscono un costo figurativo
corrispondente al tasso di interesse previsto per le anticipazioni
dalla convenzione con l'istituto incaricato del servizio di cassa.
5. Qualora risulti necessario disporre accreditamenti in misura
superiore alla complessiva disponibilita' di cassa dell'INAF,
l'emissione dei mandati di pagamento, da emettersi a firma del
Direttore amministrativo, deve essere preventivamente autorizzata dal
Presidente.
6. Qualora l'impossibilita' o inopportunita' di accendere
anticipazioni con l'istituto incaricato del servizio di cassa
impedisca di soddisfare appieno il fabbisogno di liquidita' dei
centri di spesa, all'accreditamento delle risorse disponibili si
provvede con i seguenti criteri:
a) il relativo importo deve essere proporzionalmente commisurato al
fabbisogno di ciascun centro di spesa dopo aver soddisfatto il
fabbisogno relativo alle spese di personale;
b) devono essere comunque garantiti quei centri di spesa la cui
attivita' abbia prodotto entrate per l'INAF, riconoscendo
prioritariamente ad essi la differenza tra le riscossioni gia'
effettuate su tali entrate e gli accreditamenti gia' disposti a loro
favore.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, a favore dei centri di spesa il
cui fabbisogno di liquidita' non sia stato pienamente soddisfatto
viene disposto un finanziamento aggiuntivo, mediante prelevamento dal
fondo di riserva, per fronteggiare le eventuali spese aggiuntive
sopportate a causa del ritardato pagamento delle relative
obbligazioni.

Capo III: Centri di spesa

Articolo 15
Bilancio annuale

1. I bilanci annuali dei centri di spesa sono formulati in termini di
sola cassa. Per ciascun capitolo essi indicano l'ammontare delle
entrate che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio cui il
bilancio si riferisce e l'entita' delle spese per le quali si
consente il pagamento nel corso del medesimo esercizio.
2. Ai fini di cui al precedente comma, costituiscono entrate dei
centri di spesa le risorse loro trasferite dal bilancio dell'INAF e
quelle ad essi conferite da altri centri di spesa. Le risorse
trasferite ai centri di spesa dal bilancio dell'INAF comprendono le
entrate derivanti dalle attivita' svolte dai singoli centri di spesa.

Articolo 16
Equilibrio del bilancio

1. Le spese iscritte in bilancio devono essere contenute, nel
complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste,
affinche' il bilancio risulti in pareggio.
2. I centri di spesa non possono contrarre mutui o prestiti per
provvedere alle loro esigenze, ne' possono in alcun caso accendere
anticipazioni di cassa.

Articolo 17
Struttura del bilancio

1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate in
titoli riguardanti, rispettivamente:
a) le assegnazioni dall'INAF,
b) i trasferimenti dall'INAF ad esso pervenuti con vincolo di
destinazione,
c) i trasferimenti dall'INAF per spese di investimento,
d) i trasferimenti da altri centri di spesa,
e) le partite di giro.
Tra le somme di cui alle lett. a), b) e c) sono ricomprese quelle che
spettano al centro di responsabilita' in quanto derivanti dalla sua
attivita'.
2. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate sono ulteriormente
ripartite in capitoli, secondo il rispettivo cespite.
3. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate in
titoli, sezioni, rubriche e capitoli. I titoli riguardano la natura
economica della spesa, a seconda si tratti di spese correnti, di
investimenti, del rimborso di prestiti e delle partite di giro. Le
sezioni considerano la destinazione delle risorse alle funzioni
istituzionali dell'INAF e riproducono le sezioni del bilancio
dell'INAF. Le rubriche riguardano l'eventuale articolazione del
centro di spesa in unita' organizzative. I capitoli riguardano
l'oggetto della spesa.
4. In apposito documento allegato al bilancio sono specificate le
spese correlate alle entrate con vincolo di destinazione. Tali spese
devono essere necessariamente iscritte in bilancio fin tanto che non
siano realizzate o, comunque, non sia cessato il relativo vincolo di
destinazione. Le risorse finanziarie conferite con il vincolo di
impiegarle per specifiche ricerche possono essere destinate a spese
generali in misura non superiore alla percentuale determinata in via
generale dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio
dell'INAF.
5. Tra gli stanziamenti delle spese correnti e' iscritto, in apposito
capitolo, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti
che si rendano necessari nel corso dell'esercizio, il cui ammontare
non puo' superare il 10% del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio, al netto delle partite di giro. Le
disponibilita' del fondo sono utilizzate esclusivamente per aumentare
l'importo di stanziamenti di spesa dimostratisi insufficienti o per
istituire stanziamenti nuovi originariamente non previsti. I
prelevamenti dal fondo, e le relative destinazioni ad integrazione o
istituzione degli altri capitoli, sono disposti, rispettivamente, dal
Direttore amministrativo, per la Amministrazione centrale , e dai
rispettivi Direttori, per gli Osservatori e le Strutture di ricerca a
tempo determinato costituite come centri di spesa.

Articolo 18
Procedimento di adozione del bilancio

1. Ciascun centro di spesa, tenendo conto delle obbligazioni gia'
contratte, del presunto avanzo di cassa e delle risorse ad esso
destinate dal bilancio e dal conto dei residui passivi
dell'INAF,nonche' dai bilanci degli altri centri di spesa, adotta il
proprio bilancio annuale in coerenza con i programmi di attivita'
delle strutture operative, sia scientifiche che amministrative.
2. Il bilancio della Amministrazione centrale e' approvato dal
Presidente su proposta del Direttore amministrativo. I bilanci degli
Osservatori e delle Strutture di ricerca a tempo determinato
costituite come centri di spesa sono predisposti dai relativi
direttori e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organi
collegiali.
3. L'approvazione dei bilanci dei centri di spesa deve avvenire entro
il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 19
Assestamento e variazioni del bilancio

1. Successivamente alla approvazione del loro rendiconto finanziario,
e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno, i centri di spesa
dispongono l'assestamento del bilancio preventivo.
2. I centri di spesa provvedono ad ulteriori variazioni del loro
bilancio allorche' cio' sia reso necessario dall'emergere di nuove
esigenze ovvero dalle modifiche apportate in sede di assestamento o
variazione del bilancio dell'INAF.
3. Le variazioni al bilancio per nuove o maggiori spese possono
essere adottate soltanto se e' assicurata la copertura finanziaria.
4. Salvo quanto stabilito dal precedente articolo 17 comma 5 e dal
successivo comma, alle variazioni e all'assestamento del bilancio si
provvede con lo stesso procedimento previsto per l'approvazione del
bilancio.
5. Sono adottate dal Direttore amministrativo, per il bilancio della
Amministrazione centrale , e dai relativi Direttori, per i bilanci
degli Osservatori o delle Strutture di ricerca a tempo determinato
costituite come centri di spesa, le variazioni che comportano la
contestuale iscrizione sia di nuove o maggiori entrate con vincolo di
destinazione sia delle spese ad esse correlate.

Articolo 20
Realizzazione delle entrate

1. Le entrate dei centri di spesa sono incassate a seguito
dell'accreditamento disposto sui conti aperti a loro favore presso
l'istituto incaricato del servizio di cassa.
2. A seguito della riscossione delle entrate, i centri di spesa
emettono reversali d'incasso a firma dei responsabili degli uffici di
cui all'articolo 2, comma 4.

Articolo 21
Attivita' di spesa

1. Salvo le competenze espressamente attribuite al Presidente dalla
legge e dai regolamenti, i rapporti obbligatori passivi sono
costituiti o ne e' riconosciuta l'esistenza, secondo le rispettive
competenze, dalle unita' organizzative di cui al precedente articolo
2, comma 3.
2. Nell'assumere le obbligazioni passive, gli organi competenti ai
sensi del precedente comma devono tener conto:
a) della massa spendibile riconosciuta al centro di spesa dal
bilancio dell'INAF;
b) delle assegnazioni che il bilancio dell'INAF ha previsto per gli
esercizi successivi a favore del medesimo centro di spesa e dei
limiti stabiliti dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente
articolo 8 comma 6;
c) del vincolo giuridico posto ai pagamenti dagli stanziamenti del
bilancio del centro di spesa interessato;
d) dei crediti maturati nei confronti di altri centri di spesa.
3. Le obbligazioni passive sono assunte su richiesta del centro di
responsabilita' destinatario dei beni o delle prestazioni da
acquisire, al cui responsabile e' comunque riservato definirne le
caratteristiche. La contrazione di obbligazioni utilizzando i fondi
di ricerca devono essere comunque assentite dal responsabile del
gruppo di ricerca assegnatario del fondo.
4. Le obbligazioni passive sono assunte previa attestazione di
copertura finanziaria, mediante la quale viene verificata la coerenza
della spesa con quanto previsto dal precedente comma 2 ed e'
accertato che essa non sia suscettibile di pregiudicare l'equilibrio
della gestione o di compromettere l'equilibrio dei successivi
bilanci. L'attestazione di copertura e' rilasciata dai responsabili
degli uffici di cui all'articolo 2, comma 4.
5. Le obbligazioni passive, nel momento in cui si perfezionano o ne
e' riconosciuta l'esistenza, vanno annotate in apposito registro
tenuto mediante la rete informatica dell'INAF. A tale adempimento
provvede l'ufficio competente a rilasciare l'attestazione di
copertura finanziaria.
6. Sulla base delle risultanze emerse dalla liquidazione, l'organo
che ha contratto il rapporto obbligatorio, o che ne ha riconosciuto
l'esistenza, richiede l'emissione del mandato di pagamento, allegando
la relativa documentazione. Salvo quanto stabilito dal successivo
articolo 22, i mandati di pagamento sono firmati dal responsabile
dell'ufficio competente a rilasciare l'attestazione di copertura
finanziaria.
7. L'istituto incaricato del servizio di cassa provvede ad estinguere
i mandati di pagamento nei limiti delle disponibilita' di cassa
esistenti sul conto intestato al centro di spesa. Il "manuale di
contabilita'" e la convenzione con l'istituto incaricato del servizio
di cassa stabiliscono le modalita' di estinzione dei mandati di
pagamento, anche al fine di assicurare che al termine dell'esercizio
non restino mandati inestinti.
8. Nel caso di trasferimenti di somme tra i centri di spesa, i
mandati di pagamento sono estinti tramite accreditamento sul conto
che, presso l'istituto incaricato del servizio di cassa, e' intestato
al centro di spesa destinatario: tali mandati sono inviati
dall'ufficio emittente al competente ufficio della Direzione
amministrativa , il quale provvede a dar loro esecuzione nei termini
e secondo i criteri di cui al precedente articolo 14.

Articolo 22
Pagamenti in forma diretta

1. E' possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti
spese, sempre che l'importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i
2.600 euro (5.034.302 lire) spese d'ufficio; spese causali; spese per
riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili; spese
postali; spese per il funzionamento di automezzi; spese per
l'acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili;
spese per missioni e relativi anticipi; spese di rappresentanza;
spese per materiali di consumo di laboratorio; spese per seminari e
conferenze; spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di
pagamento.
2. Per i pagamenti che singolarmente non superino gli importi
annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo in sede di approvazione
del bilancio dell'INAF e' sufficiente la dichiarazione, sull'oggetto
e destinazione della spesa, resa, sotto la propria responsabilita',
dal funzionario che ha effettuato il pagamento, con la quale si da'
conto della oggettiva impossibilita' di presentare la documentazione
giustificativa.
3. I pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti o per
mezzo di carte di credito. A tal fine i Direttori dei centri di spesa
conferiscono l'incarico di economo a dipendenti di ruolo per una
durata determinata, non superiore comunque a tre anni rinnovabili e
designano il funzionario preposto a sostituire l'economo in caso di
sua assenza.
4. Per consentire l'effettuazione di spese in contanti, gli economi
sono dotati, dall'organo che li ha nominati, di apposito fondo,
reintegrabile nel corso dell'esercizio previa rendicontazione delle
spese gia' effettuate, il cui importo non puo' eccedere l'ammontare
annualmente stabilito dal Consiglio direttivo in sede di approvazione
del bilancio dell'INAF. Con tali fondi gli economi eseguono
direttamente i pagamenti in contanti e rimborsano o anticipano ai
funzionari competenti le somme per i pagamenti effettuati, o da
effettuare, in contanti. Le operazioni effettuate sono annotate dagli
economi in appositi registri.
5. Gli economi curano il rilascio di carte di credito a favore di
dipendenti o di funzionari onorari dell'INAF, individuati dal
Presidente o dai Direttori dei centri di spesa. I pagamenti
effettuati mediante le carte di credito sono addebitati al conto
intestato al rispettivo centro di spesa presso l'istituto incaricato
del servizio di cassa.

Articolo 23
Rendiconti finanziari dei centri di spesa

1. I risultati della gestione finanziaria dei centri di spesa sono
evidenziati da appositi rendiconti finanziari ai quali e' allegata la
situazione definitiva dei crediti verso altri centri di spesa e delle
obbligazioni passive che, distintamente per ciascun capitolo,
evidenzia la consistenza iniziale, le somme pagate, quelle non piu'
dovute e quelle rimaste da pagare.
2. I rendiconti finanziari dei centri di spesa sono approvati, entro
il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio a cui si riferiscono,
dall'organo competente ad approvare il bilancio e con il medesimo
procedimento e sono trasmessi, in via telematica, al competente
ufficio della Direzione amministrativa al fine della predisposizione
del rendiconto consolidato dell'INAF.

Capo IV: Centri di responsabilita'

Articolo 24
Rilevazione dei costi e dei ricavi

1. I centri di responsabilita' costituiscono il riferimento
organizzativo per monitorare e valutare in termini economici le
attivita' gestionali. A tal fine la rilevazione dei costi e dei
ricavi, da imputare ai centri di responsabilita', utilizza i dati
delle scritture finanziarie, rettificandone le grandezze, in modo da
riferirle alla competenza economica dell'esercizio, ed integrando le
medesime, in modo da tener conto dei dati forniti dalla contabilita'
patrimoniale.

Articolo 25
Piani di gestione

1. Allorche' tutte le disposizioni del presente titolo abbiano
trovato attuazione ai sensi del successivo articolo 31, il Consiglio
direttivo delibera che ciascun centro di responsabilita' predisponga
annualmente un piano di gestione, con cui individuare, anche in una
prospettiva pluriennale, le iniziative da realizzare ed i risultati
da conseguire, nonche' le risorse ed i mezzi necessari alla propria
attivita' e gli eventuali ricavi che la stessa e' in grado di
produrre. Con ulteriore delibera, da trasmettere al MIUR, il
Consiglio direttivo disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti
dall'art.3 del D.lgs. 1993 n.29, il procedimento di predisposizione
dei piani di gestione.
2. Il sistema dei piani di gestione e' lo strumento mediante cui i
centri di responsabilita' partecipano alla formazione del bilancio
del centro di spesa cui afferiscono, ai sensi del precedente articolo
18, nonche' del bilancio dell'INAF in sostituzione, ai sensi del
precedente articolo 10, dei centri di spesa.
3. I Piani di gestione costituiscono il riferimento per valutare, in
termini di efficienza, i risultati perseguiti dai centri di
responsabilita'. A tal fine, il documento dei piani di gestione viene
presentato al Consiglio direttivo come allegato conoscitivo al
progetto di bilancio.

Capo V: Scritture contabili e rilevazione dei risultati della
gestione

Articolo 26
Scritture finanziarie

1. Le scritture relative alla gestione del bilancio dell'INAF devono
rilevare, per ciascun capitolo e, distintamente, per la competenza e
per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata a fronte
dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse
e pagate e di quelle da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture finanziarie dei centri di spesa devono rilevare, per
ciascun capitolo, le riscossioni ed i pagamenti gia' effettuati,
nonche' le somme da riscuotere o da pagare, con riguardo alla
situazione dei propri crediti e debiti nonche' alle previsioni di
bilancio ed alla situazione dei residui passivi dell'INAF. Le
scritture finanziarie dei centri di spesa sono integrate dal registro
dei debiti e crediti sul quale sono iscritte sia le obbligazioni
passive che le somme dovute da altri centri di responsabilita'.
3. Le scritture finanziarie sono tenute mediante la rete informatica
dell'INAF con un sistema di archiviazione elettronica dei documenti
contabili.

Articolo 27
Scritture patrimoniali

1. Gli inventari dei centri di spesa compongono l'inventario generale
dell'INAF ed in essi sono iscritti i beni ad utilizzazione
pluriennale. Per ciascuno di tali beni deve essere, quanto meno,
indicato:
a) il valore, le quote di ammortamento e l'importo da ammortizzare;
b) il consegnatario;
c) il centro o i centri di responsabilita' che ne fruiscono, con
specificazione della eventuale quota parte di fruizione.
2. Il materiale bibliografico e' oggetto di inventariazione mediante
registrazione negli appositi cataloghi.
3. I restanti beni formano oggetto della contabilita' di magazzino
che e' tenuta mediante appositi registri di carico e scarico presso
le unita' organizzative.
4. Le scritture patrimoniali sono tenute mediante la rete informatica
dell'INAF con un sistema di archiviazione elettronica dei documenti
contabili.

Articolo 28
Risultati della gestione economica dei centri di responsabilita'

1. Il competente ufficio della Direzione amministrativa predispone
rapporti semestrali, sui costi e ricavi di ciascun centro di
responsabilita' di primo e di secondo livello, e li trasmette al
Direttore amministrativo, ai responsabili dei centri di
responsabilita' ed all'ufficio preposto alla valutazione ed al
controllo strategico ai sensi dell'articolo 26 del regolamento sulla
organizzazione ed il funzionamento dell'INAF.
2. A seguito dell'attuazione del precedente articolo 26, i rapporti
di fine esercizio formano il documento a consuntivo dei piani di
gestione, che e' trasmesso al Presidente ed al Direttore
amministrativo, assieme alle relazioni dei responsabili dei centri di
responsabilita' sul grado di realizzazione dei risultati
preventivati, ed e' allegato al conto consuntivo dell'INAF presentato
al Consiglio direttivo.

Articolo 29
Conto consuntivo dell'INAF

1. Il conto consuntivo dell'INAF si compone del rendiconto
finanziario e della situazione amministrativa dell'Istituto, del
rendiconto finanziario consolidato di cassa, dello stato patrimoniale
e del conto economico. Al conto consuntivo dell'INAF sono allegati i
rendiconti finanziari dei centri di spesa ed il documento a
consuntivo dei piani di gestione.
2. Lo schema di conto consuntivo dell'INAF, predisposto dal Direttore
amministrativo, e' trasmesso al Collegio dei revisori entro il 1
giugno ed e' presentato entro il 15 giugno al Consiglio direttivo con
allegata la relazione del Collegio dei revisori. Entro il 30 giugno
di ogni anno, il conto e' approvato, su proposta del Presidente, dal
Consiglio direttivo ed e' trasmesso al MIUR, al Ministero
dell'Economia e Finanza e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
3. Al conto consuntivo e' allegata una relazione del Presidente che
illustra i risultati piu' significativi della gestione, anche con
riguardo alla realizzazione degli obiettivi programmati.
4. Il rendiconto consolidato e' formulato in termini di sola cassa ed
e' strutturato secondo il sistema di classificazione previsto per il
consolidamento dei conti pubblici.
5. Al rendiconto consolidato e' allegato un documento riassuntivo con
cui e' dimostrata l'osservanza dei limiti previsti dalla legislazione
vigente all'indebitamento dell'INAF ed il rispetto dei vincoli di
destinazione a cui le risorse dell'Istituto siano state eventualmente
sottoposte.

Capo VI: Collegio dei revisori

Articolo 30
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio
direttivo esercitando il controllo sulla gestione complessiva
dell'INAF. A tal fine certifica i dati contabili, riscontra la
regolarita' della gestione e verifica il permanere delle condizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio.
2. Attraverso la certificazione dei dati contabili viene attestata
l'esatta rappresentazione dei risultati della gestione, nonche'
l'attendibilita' e congruita' delle previsioni, avendo riguardo alle
metodologie impiegate.
3. Il riscontro di regolarita' ha per oggetto l'andamento della
gestione complessiva e si svolge attraverso verifiche, controlli e
riscontri sulla corretta tenuta delle scritture contabili e sulla
consistenza di cassa, sulla esistenza dei valori, dei titoli di
proprieta' e sui depositi e titoli in custodia.
4. In ordine all'equilibrio finanziario, il Collegio accerta che non
ricorrano, dal lato delle entrate e delle spese, condizioni
suscettibili di pregiudicare la chiusura dell'esercizio in pareggio
finanziario o di compromettere gli equilibri dei successivi esercizi.
5. I risultati dell'attivita' del Collegio sono espressi attraverso:
il parere sul bilancio preventivo dell'INAF e sulle relative
variazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo; la
relazione al conto consuntivo dell'Istituto; appositi referti che il
Collegio predispone tempestivamente, su richiesta del Consiglio
direttivo e ogni qual volta abbia da segnalare gli esiti del proprio
controllo. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i
revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo: a tal fine essi
hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti
amministrativi e contabili anche interni.

Capo VII: Disposizioni transitorie

Articolo 31
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente titolo sono attuate in maniera
progressiva, e comunque, con particolare riferimento alla redazione
di un sistema di contabilita' economica, entro due esercizi
finanziari successivi all'entrata in vigore del presente regolamento,
in coerenza con quanto definito dall'art. 10 del d.lvo, 7 agosto
1997, n.279, nei tempi stabiliti dal Consiglio direttivo in modo da
assicurare coincidenza con la completa realizzazione del nuovo
assetto organizzativo e con la disponibilita' di adeguati strumenti
informatici ed in modo da tener conto della realizzazione delle
necessarie iniziative di formazione del personale.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, il
Consiglio direttivo approva il bilancio dell'INAF tenendo conto delle
risorse attribuite dal MIUR in attuazione dell'articolo 14 del
Decreto istitutivo, nonche' della quota parte non ancora impegnata
dei trasferimenti disposti dallo Stato, ed iscritti nel bilancio
dell'Osservatorio di Roma, per finanziare l'istituzione del nuovo
Istituto e ancora disponibili. A seguito dell'approvazione del
bilancio dell'INAF, gli Osservatori adottano le necessarie variazioni
ai loro bilanci.
3. Fin quando, ai sensi del precedente comma 1, non sia data
attuazione alle disposizioni del presente titolo, gli Osservatori
continuano ad applicare i loro regolamenti di contabilita' e
l'Amministrazione centrale uniforma la sua contabilita' al
regolamento dell'Osservatorio di Roma. Per le altre Strutture di
ricerca, costituite in tale periodo come centri di spesa, l'atto
istitutivo specifica quale dei regolamenti di contabilita' degli
Osservatori deve essere applicato da ciascuna di esse.
Per l'esercizio finanziario 2002 l'INAF adotta un bilancio annuale in
conformita' alle disposizioni del capo II del titolo I del presente
regolamento.

Titolo II: Disposizioni speciali sull'attivita' finanziaria

Articolo 32
Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni

1. In occasione di scambi culturali e di collaborazioni scientifiche,
di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre
manifestazioni del genere, riferibili ai fini istituzionali
dell'INAF, e' possibile disporre spese relative a rinfreschi o
colazioni, spese di ospitalita', comprese quelle di viaggio, per
studiosi ed altre personalita' provenienti dall'interno o
dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale. Alle
spese di ospitalita' si puo' provvedere in forma forfettaria entro il
limite massimo stabilito per le missioni in Italia.
2. Nell'ambito di accordi con Universita' o Istituti scientifici
stranieri che prevedano anche lo scambio di personale, l'INAF puo'
disporre le spese relative al viaggio ed al soggiorno del personale
interessato. L'INAF puo' inoltre provvedere alle spese necessarie per
la preparazione linguistica del proprio personale per adeguarlo alle
sue esigenze istituzionali.
3. L'INAF puo' assumere gli oneri relativi alle spese per programmi
di mobilita' del proprio personale.Tali oneri possono comprendere
anche corsi di preparazione linguistica.
4. L'INAF puo' concorrere al finanziamento di congressi, convegni e
attivita' formative organizzate anche da altri soggetti su temi di
interesse istituzionale dell'Istituto.

Articolo 33
Borse di formazione, di addestramento e senior

1. Le risorse assegnate all'INAF per il finanziamento della ricerca
scientifica possono essere utilizzate per attivita' di formazione, di
addestramento e borse senior di cui agli articoli 13, comma 1 e 20
del regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'INAF.
2. In conformita' a quanto stabilito con delibera del Consiglio
direttivo, da trasmettere al MIUR, possono essere assunti a proprio
carico gli oneri della mobilita' dei borsisti connessa ad attivita'
di studio e formazione da svolgersi fuori sede, sia in Italia che
all'estero.

Articolo 34
Mobilita' del personale estraneo all'ente

1. Tra gli oneri di cui al precedente articolo sono ricompresi anche
quelli relativi alla mobilita' di personale estraneo all'INAF che si
renda necessaria per attivita' di ricerca svolte nell'esclusivo
interesse dell'Istituto. Resta fermo che tali contribuzioni non
implicano alcun rapporto di lavoro dipendente con l'INAF.

Articolo 35
Altre spese

1. Il Consiglio direttivo, con propria delibera, da trasmettere al
MIUR, provvede a disciplinare le spese di rappresentanza, quelle
relative allo svolgimento di missioni e quelle che possono essere
effettuate in occasione di riunioni degli organi collegiali
dell'INAF, quelle di cui all'articolo 7, comma 3, del Regolamento di
Organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture,
nonche' quelle relative alle spese di economato e per i lavori in
economia

Articolo 36
Disposizioni transitorie

1. In attesa della approvazione del "manuale di contabilita'" di cui
al precedente articolo 6, i profili considerati nel presente titolo
restano disciplinati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, fermo
restando che per le attivita' in ordine alle quali l'INAF e'
subentrato al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica
(CNAA) si applicano le disposizioni del relativo regolamento.

Titolo III: Disciplina dell'attivita' contrattuale
Capo I: Ambito di applicazione

Articolo 37
Normativa applicabile

1. L'attivita' contrattuale dell'INAF e' disciplinata dalle norme del
presente Titolo, nonche' dalle disposizioni di adeguamento della
legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea, dalle
disposizioni dell'Unione comunque vigenti in Italia e dalla
legislazione statale vincolante per l'INAF.
2. Al fine di fornire agli organi competenti il necessario ausilio
tecnico ed il quadro delle disposizioni che, tra quelle di cui al
precedente comma, sono da ritenere vigenti, apposito ufficio della
Direzione amministrativa cura la predisposizione, e l'aggiornamento,
di un "manuale per l'attivita' contrattuale" di riferimento.

Capo II: Svolgimento dell'attivita' contrattuale

Articolo 38
Decisione di contrattare

1. La volonta' dell'INAF di provvedere mediante contratto deve essere
espressa con apposito atto, da definire "decisione".
2. La decisione di contrattare deve contenere:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi
che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell'interesse
pubblico;
b) l'oggetto del contratto;
c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;
d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
e) il responsabile del procedimento contrattuale;
f) l'eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare
alla procedura.
3. L'atto deve essere congruamente motivato con particolare riguardo
a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.
4. Per i contratti sia passivi che attivi, gli organi di cui al
precedente articolo 2, comma 3, adottano le decisioni di contrattare
secondo le competenze per materia stabilite ai sensi del precedente
articolo 2, comma 2.
5. Per i contratti di importo inferiore a quanto annualmente
stabilito dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del
bilancio dell'INAF non e' necessaria la previa adozione dell'atto di
cui al primo comma; in tali casi si seguono le procedure definite
dalla delibera di cui al precedente art.35 in materia di economato e
di spese per lavori in economia.

Articolo 39
Conclusione dei contratti

1. I contratti sono conclusi a seguito delle procedure disciplinate
dal capo terzo e con il contenuto risultante dal verbale delle
relative operazioni. L'esito della procedura e' comunicato al
contraente prescelto e agli altri partecipanti entro 10 giorni dalla
conclusione delle operazioni; l'amministrazione nei successivi 20
giorni decide se accettare l'offerta ed a tal fine essa puo' prendere
in considerazione solo offerte ferme ai sensi dell'articolo 1329 del
codice civile.
2. Con atto dell'organo che ha adottato la decisione di contrattare
si provvede all'accettazione dell'offerta, previa valutazione:
a) che persista l'interesse dell'ente alla prestazione oggetto del
contratto;
b) che non ricorrano elementi comprovanti l'incongruita' delle
condizioni del contratto;
c) che non si siano verificate irregolarita' nello svolgimento della
procedura suscettibili di comprometterne la validita'.
3. L'accettazione dell'INAF e' validamente manifestata soltanto nella
forma scritta e rispetto ad offerte scritte.
4. Qualora sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali
risultanti dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una
loro specificazione, l'amministrazione puo' subordinare la propria
accettazione, mediante condizione risolutiva, alla stipulazione di un
atto ricognitivo o specificativo del contratto nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata; alla stipulazione di tale atto si
provvede comunque nel caso in cui cio' sia richiesto dal bando. A tal
fine l'amministrazione entro 10 giorni dalla conclusione del
contratto invita il contraente a stipulare l'atto entro un termine
non inferiore a 20 giorni. Qualora il contraente non si presenti nel
termine assegnato, l'INAF puo' dichiarare unilateralmente risolto il
contratto. L'amministrazione puo' provvedere, se possibile, alla
scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle
procedure gia' esperite.
5. Il contratto e' concluso nel momento in cui il contraente
prescelto abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione da parte
dell'INAF.
6. Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dal
comma 5 del precedente articolo 38.

Articolo 40
Controlli sulla esecuzione del contratto

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualita' delle
prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso
d'opera, mediante collaudi o verifiche.
2. Qualora l'importo del contratto non superi i 155.000 Euro
(300.121.850 lire) i controlli sono svolti dal funzionario
responsabile del procedimento contrattuale. Per i contratti di
importo superiore, e comunque nel caso in cui il funzionario
responsabile del procedimento non disponga delle competenze
necessarie, i controlli sono eseguiti da persone, anche esterne
all'INAF, munite delle necessarie competenze, appositamente nominate
dall'organo che ha adottato la decisione di contrattare.
3. I soggetti preposti ai controlli, qualora diversi dal responsabile
del procedimento contrattuale, segnalano a questo le eventuali
inadeguatezze del contenuto del contratto nonche' ogni elemento
idoneo a valutare la correttezza ed esattezza dei comportamenti
tenuti dal contraente.
4. Ciascun contratto stabilisce il rilievo che devono avere i
controlli, di cui al presente articolo, sullo svolgimento del
rapporto contrattuale ed in particolare sulle obbligazioni assunte
dall'INAF.

Articolo 41
Funzionario responsabile del procedimento contrattuale

1. Con la decisione di contrattare e' nominato per ciascun contratto
un responsabile del relativo procedimento, scelto nell'ambito della
struttura organizzativa interessata al contratto.
2. Il funzionario responsabile e' preposto a seguire l'intero iter
del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente
debbano svolgersi in uffici diversi o fuori dall'INAF, e provvede
affinche' la formazione ed esecuzione del contratto avvengano
regolarmente e nel modo piu' rapido, nel rispetto delle norme sulla
pubblicita' e delle altre regole procedurali. A tal fine, il
funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati,
in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene
i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella
formazione ed esecuzione del contratto.
3. Il funzionario responsabile riferisce immediatamente all'organo
che lo ha nominato sulle circostanze che determinino, o facciano
temere, il verificarsi di irregolarita' o rallentamenti, facendo
proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative
assunte a tal fine.
4. Il nome e la sede del responsabile del procedimento contrattuale
sono resi noti al pubblico nelle forme adeguate e, per i contratti di
esecuzione di lavori, sono indicati nel cartello di cantiere.
5. Al termine del suo incarico il responsabile del procedimento
presenta una relazione con la quale sono segnalati tutti gli elementi
rilevanti al fine di poter valutare il grado di funzionalita' nello
svolgimento della specifica vicenda contrattuale e la esattezza,
correttezza e puntualita' con cui sono stati adempiuti gli obblighi
contrattuali. La relazione e' trasmessa all'organo che ha adottato la
decisione di contrattare.

Articolo 42
Supporto all'attivita' contrattuale

1. Per fornire alle strutture operative il necessario supporto
tecnico-giuridico, sono predisposti schemi degli atti maggiormente
utilizzati nello svolgimento delle attivita' contrattuali. Le
strutture operative, qualora ritengano tali schemi inadeguati al caso
di specie o intendano comunque discostarsene, possono farsi
assistere, nella predisposizione degli atti da adottare, dall'ufficio
di cui al precedente articolo 37, comma 2.
2. L'INAF si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei
dati sui prezzi che interessano l'attivita' dell'Istituto. Le
strutture competenti a svolgere l'attivita' contrattuale sono tenute
a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle
relative elaborazioni mediante la rete informatica dell'INAF.

Capo III: Procedure di scelta del contraente

Articolo 43
Procedure di scelta del contraente

1. L'INAF provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di
progettazione, procedure negoziate, procedure ristrette, procedure
aperte, ai sensi delle disposizioni del presente capo.
2. Le procedure ristrette possono essere con o senza bando; le
procedure negoziate possono svolgersi in forma concorrenziale con
bando, concorrenziale senza bando e non concorrenziale.

Articolo 44
Utilizzazione dei concorsi di progettazione

1. Si provvede mediante concorso di progettazione qualora sia
opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e
di esperienze specifiche da parte dell'offerente, per la elaborazione
progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate le
principali caratteristiche.
2. I concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del
bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla
procedura.

Articolo 45
Utilizzazione delle procedure negoziate concorrenziali con bando

1. Si provvede con le procedure negoziate, previa pubblicazione di un
bando, nei seguenti casi :
a) allorche' la difficolta' di predeterminare con sufficiente
precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato speciale,
non consenta di prescindere da un rapporto di negoziazione con i
partecipanti alla procedura;
b) allorche' l'esito infruttuoso di altra procedura con bando
evidenzi l'impossibilita' di definire il contenuto della prestazione
o del contratto prescindendo da un rapporto di negoziazione con i
partecipanti alla procedura.

Articolo 46
Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali

1. Si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali
allorche' la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'INAF
puo' essere resa soltanto da una impresa determinata.
2. In particolare, l'impossibilita' di ottenere altrimenti un'idonea
prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto, o delle
modalita', anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del
coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente
attivita' contrattuale dell'INAF o in rapporti contrattuali in corso.
3. Per i contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate
non concorrenziali secondo i criteri di cui ai commi precedenti
ovvero qualora l'interesse dell'INAF a cedere la prestazione oggetto
del contratto dipenda dalle specifiche caratteristiche soggettive
riscontrabili esclusivamente nell'acquirente.
4. Si provvede altresi' mediante procedure negoziate non
concorrenziali per l'acquisto o la locazione di beni immobili,
qualora l'esigenza dell'amministrazione non possa essere soddisfatta
che dallo specifico bene oggetto della procedura.

Articolo 47
Utilizzazione delle procedure ristrette con bando

1. Si provvede mediante procedure ristrette con bando allorche' sia
possibile stabilire con precisione le specifiche del contratto,
mediante capitolato speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione
con i partecipanti alla procedura.
2. Le procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei
soggetti da invitare alla procedura.

Articolo 48
Utilizzazione delle procedure aperte

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, si provvede mediante
procedure aperte allorche', in considerazione del tipo di contratto,
l'eventuale numero eccessivo di partecipanti non sia suscettibile di
compromettere l'interesse dell'INAF e sempre che ricorrano i seguenti
presupposti:
a) l'amministrazione non ritenga necessario selezionare coloro che
intendono partecipare alla procedura, considerando assolutamente
indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori
rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o
dispongano in misura diversa di tali requisiti;
b) le attivita' necessarie alla formazione dell'offerta ed i
requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere che la
mancanza di un preventivo invito dell'amministrazione non abbia
l'effetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal
partecipare alla procedura.
2. Le procedure aperte di svolgono previa pubblicazione del bando di
gara.

Articolo 49
Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate,
senza bando

1. Le procedure previste rispettivamente dai precedenti articoli 45 e
47 si svolgono senza previa pubblicazione di un bando nei seguenti
casi:
a) allorche' l'amministrazione si trovi nella necessita' di acquisire
o cedere con urgenza la prestazione oggetto del contratto; in tali
casi l'urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi che
sarebbero altrimenti necessari per l'espletamento delle procedure
precedute da bando;
b) allorche' il valore del contratto sia talmente basso da non
giustificare le spese di pubblicazione del bando.

Articolo 50
Competenze per l'ammissione alla procedura e per la scelta del
contraente

1. Nella procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti,
all'esame dei progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente
provvede un'apposita commissione nominata dall'organo che ha adottato
la decisione di contrattare. La commissione puo' essere composta da
esperti esterni all'INAF ed e' comunque presieduta da un funzionario
dell'Istituto.
2. Nelle altre procedure, l'organo che ha adottato la decisione di
contrattare individua il funzionario preposto alla determinazione dei
soggetti partecipanti ed alla scelta dell'offerta piu' favorevole.

Articolo 51
Criteri di scelta del contraente. Offerte anomale

1. Alla scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti
criteri, a seconda del contenuto del contratto e del tipo di
procedura seguita:
a) il prezzo piu' favorevole, secondo i sistemi indicati dalla
decisione di contrattare, qualora le prestazioni debbano essere
conformi al contenuto puntualmente predeterminato da dettagliato
capitolato speciale;
b) l'offerta economicamente piu' vantaggiosa da valutare in base a
parametri numerici predeterminati con la decisione di contrattare e
variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo,
il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e
di manutenzione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e
funzionale, il valore tecnico, i servizi successivi alla prestazione
e l'assistenza tecnica;
c) l'offerta economicamente piu' vantaggiosa da valutare in base a
parametri variabili a seconda della natura della prestazione, ai
sensi della precedente lettera, e progressivamente definiti nel corso
di svolgimento della procedura seguita.
2. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro
contenuto particolarmente favorevole all'INAF, il soggetto offerente,
su richiesta scritta dell'amministrazione e nei termini assegnati, e'
tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta. L'amministrazione, valutate le spiegazioni rese nei
termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l'offerta.
3. Nel caso di utilizzazione dei criteri di cui alle lettere a) e b)
del precedente comma 1, sono considerate offerte anomale quelle che
risultino piu' favorevoli all'amministrazione in misura superiore per
oltre il 30% alla media delle offerte pervenute: a tal fine la media
delle offerte viene calcolata escludendo l`offerta piu' vantaggiosa e
quella piu' svantaggiosa ovvero, nel caso siano pervenute piu' di sei
offerte, escludendo dal calcolo le due piu' favorevoli e le due meno
favorevoli.

Articolo 52
Norme comuni alle procedure con bando

1. L'INAF rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente
mediante adeguata e tempestiva pubblicita' di apposito bando.
2. Il bando e' l'atto fondamentale che, in conformita' ed in
attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di
svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili ad
individuare il contenuto del contratto, stabilisce requisiti,
modalita' e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il
funzionario responsabile del procedimento contrattuale.
3. L'organo che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla
adozione del bando ed ai successivi adempimenti.
4. Alla pubblicita' dei bandi si provvede mediante inserimento nel
"sito internet" dell'INAF, e contestuale pubblicazione del relativo
avviso. In particolare, l'avviso deve essere pubblicato:
a) per i contratti di importo superiore a 260.000 Euro (503.430.200
lire), su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un
quotidiano diffuso nella regione in cui il contratto va eseguito;
b) per i contratti di importo compreso fra 130.000 Euro e 260.000
Euro (251.715.100 e 503.430.200 lire), su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale;
c) per i contratti di importo inferiore a 130.000 Euro (251.715.100
lire), su almeno un quotidiano a diffusione locale o su un periodico
locale specializzato in inserzioni.

Articolo 53
Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o
da interpellare

1. Sono esclusi per un periodo di 10 anni da tutte le procedure
contrattuali coloro che nell'esecuzione di contratti stipulati con
l'INAF o con altre pubbliche amministrazioni risultino essersi
comportati con malafede o negligenza. Sono altresi' esclusi quei
soggetti che si trovino in una delle situazioni per le quali, in base
alla normativa statale, e' prevista l'esclusione dalla partecipazione
a procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni.
2. I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per
partecipare alla procedura sono stabiliti dalla decisione di
contrattare e sono indicati dall'eventuale bando.
3. Nei concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono
individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto
della loro capacita' tecnica, risultante dall'elenco dei principali
contratti stipulati negli ultimi tre anni, e della loro capacita'
economico-finanziaria. Tali requisiti devono essere dimostrati
mediante idonea documentazione, indicata nel bando, da presentare al
momento della richiesta di invito.
4. Nelle procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da
invitare o da interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno
fatto richiesta, verificando che essi abbiano i requisiti per
partecipare alla procedura e, qualora cio' sia previsto dal bando,
tenendo conto della loro capacita' tecnica ed economico-finanziaria
ai sensi del comma precedente.
5. Con la decisione di contrattare, puo' essere stabilito un numero
minimo e massimo, da indicare nel bando, di partecipanti alle
procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4, fermo restando che, ove
possibile, il numero minimo non puo' essere inferiore a cinque. In
tal caso, sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la
maggior affidabilita' da valutare in relazione agli elementi di cui
al precedente comma 3.
6. Nelle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza
bando, l'organo competente allo specifico contratto individua i
soggetti da invitare o da interpellare in numero non inferiore a
cinque, qualora esistenti. La scelta di tali soggetti e' effettuata,
ove possibile, a rotazione e in modo che siano comunque invitati o
interpellati soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti
categorie: soggetti con cui l'organo competente allo specifico
contratto abbia gia' avuto positivi rapporti contrattuali; soggetti
gia' invitati o interpellati in precedenti occasioni; soggetti mai
invitati o interpellati.

Articolo 54
Svolgimento dei concorsi di progettazione

1. Quando l'INAF procede mediante concorso di progettazione, i
concorrenti invitati a partecipare alla procedura presentano le loro
offerte in relazione al progetto ed al capitolato di massima
approvato con la decisione di contrattare, ovvero in relazione alle
caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla medesima
decisione.
2. Alla scelta del contraente si provvede mediante il criterio di cui
alla lettera b) del precedente articolo 51. Nel caso che nessuno dei
progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali la
procedura e' stata bandita, l'INAF puo' avviare una nuova, identica o
diversa, procedura.
3. La decisione di contrattare, in relazione all'interesse dell'INAF
ed ai presumibili costi di progettazione, puo' prevedere la
concessione di compensi o rimborsi spese per i progetti che siano
riconosciuti di particolare interesse, anche se non prescelti.

Articolo 55
Svolgimento delle procedure negoziate

1. Nelle procedure concorrenziali l'INAF svolge, anche in maniera
separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti partecipanti,
per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la
procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute piu'
rispondenti alle necessita' dell'Istituto ed aventi caratteristiche
parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri
partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta
sull'oggetto del contratto come ridefinito. Lo svolgimento di
ciascuna fase della negoziazione e' dettagliatamente illustrata in
apposita relazione, che viene predisposta nel corso di svolgimento
della procedura e che deve descrivere lo stato delle negoziazioni con
ciascun soggetto interpellato.
2. Nelle procedure concorrenziali, alla scelta del contraente si
procede mediante il criterio di cui alla lettera c) del precedente
articolo 51.
3. Nelle procedure non concorrenziali, l'INAF svolge apposita
trattativa con il soggetto interpellato ai fini della determinazione
del contenuto del contratto.
4. Le negoziazioni e trattative di cui ai precedenti commi possono
anche svolgersi senza alcuna formalita', ma le offerte definitive
devono risultare da atto scritto.

Articolo 56
Svolgimento delle procedure aperte e delle procedure ristrette

1. Quando l'INAF provvede mediante procedure aperte e procedure
ristrette, i concorrenti devono presentare le loro offerte in
relazione al capitolato speciale dettagliatamente definito dalla
decisione di contrattare. La scelta del contraente avviene in base ai
criteri di cui alle lettere a) o b) del precedente articolo 51,
secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare.
2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette con bando, la gara
si svolge nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando o dalla lettera
di invito ed e' dichiarata deserta nel caso in cui non siano state
presentate almeno due offerte. Le procedure ristrette senza bando
possono essere svolte senza alcuna formalita', acquisendo le offerte
secondo gli usi del commercio, ma, comunque, sempre per iscritto.
3. Nel caso delle procedure aperte, l'INAF, prima di esaminare le
offerte presentate dai concorrenti, deve verificare che essi abbiano
i requisiti richiesti per partecipare alla procedura. Nel caso di
procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati
a partecipare ai sensi del precedente articolo 53.

Capo IV: Disposizioni speciali

Articolo 57
Prestazioni di lavoro autonomo

1. In conformita' al titolo III del libro V del codice civile, l'INAF
puo' concludere contratti d'opera o affidare incarichi professionali
per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell'oggetto,
ai quali non si possa far fronte con personale in servizio.
2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, per acquisire
prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla
ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell'INAF, nonche' per
la formazione delle commissioni di cui al precedente articolo 50
comma 1 o per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 40
comma 2.
3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure,
ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni
ad alto contenuto di professionalita', che richiedano un rapporto
intuitu personae e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di
attivita' di ricerca scientifica, la scelta del contraente puo'
avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale.

Articolo 58
Pagamenti anticipati nei rapporti contrattuali

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art 5 comma 1 del d.l. 28
marzo 1997 n.79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997
n.140, e' possibile erogare anticipazioni, nei limiti del 20%
dell'importo contrattuale, per la fornitura di strumentazioni
scientifiche e tecnologiche di particolare complessita'.
2. La facolta' di cui al precedente comma riguarda le forniture di
seguito indicate:
- attrezzature di telescopi da terra e dallo spazio;
- strumentazione di piano focale;
- strumentazione spaziale dedicata;
- sistemi interfrerometrici;
- rivelatori e analizzatori di onde elettromagnetiche e di
corpuscoli;
- sistemi meccanici, ottici, elettronici e criogenici;
- integrazione, calibrazione e verifica di apparecchiature con banchi
ottici;
- camere pulite o a flusso laminare e sistemi a vuoto;
- strutture robotiche dedicate;
- acceleratori ionici e a fasci molecolari;
- sistemi informatici e di calcolo singoli e distribuiti;
- archivi astronomici e data minino.

Titolo IV: Disposizioni finali

Articolo 59
Limiti di valore

1. Tutti gli importi indicati dal presente regolamento si intendono
al netto delle eventuali imposte.
2. Tali importi possono essere adeguati con deliberazione del
Consiglio direttivo e, con provvedimento del Presidente, possono
essere aggiornati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 60
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato