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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di procedere ad una modifica degli
articoli 8 e 24 del suddetto regolamento;
Vista la proposta del Consiglio superiore di sanita' pervenuta in
data 13 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 3 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio nazionale studenti universitari
espresso nell'adunanza del 18 maggio 2001;
Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001.
Considerato che non si e' ritenuto di attenersi al predetto parere
esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma 2, posto che
la prova selettiva disciplinata dal regolamento in oggetto non e'
volta al reclutamento di personale amministrativo, ma ha natura di
esame abilitante e che in quanto tale non puo' farsi rientrare nella
previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo
del 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il punto di cui
all'articolo 4, comma 6, poiche' si e' ritenuto che centocinquanta
minuti nel sistema dei quiz a risposta multipla siano sufficienti a
garantire una risposta adeguatamente ponderata;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001.
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Esame di abilitazione
1. Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea
in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento
previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori
della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina
e chirurgia.
2. L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova
scritta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prevede
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 concerne "Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica".
- La legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concerne "Esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Il decreto ministeriale 9 settembre 1957 reca:
"Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- L'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.
127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo Il del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
Art. 2.
Tirocinio
1. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 si accede nella prima
sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere
continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre
mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso
policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii ospedalieri
di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonche' presso
l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3
dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto
di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese
presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale, ad integrazione delle attivita' formative
professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.
3. Il tirocinio di cui al comma 1 e' organizzato, ove si svolga al
di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le
strutture del Servizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonche' con gli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri provinciali, dalle universita' che assicurano ai
laureati l'accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario
conforme ai criteri indicati dalla commissione nazionale di cui
all'articolo 4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori
di laurea conseguita presso l'universita' e compatibilmente con la
capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche
i possessori di laurea conseguita presso altre universita'.
4. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno
dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura
del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della
struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina
generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul
libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio
numerico sulle capacita' e le attitudini del candidato. La
valutazione del tirocinio e' effettuata sulla base di criteri
definiti dalla commissione di cui all'articolo 4 e comporta
l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per
ogni periodo.
5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno
sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non e'
ammesso alla prova scritta, salva la possibilita' di ripetere il
tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova
scritta, puo' presentarsi alla successiva sessione conservando il
punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova
scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve
ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa
partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del
tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il
punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla
sessione immediatamente successiva.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei
rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a
norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419):
"Art. 2. - 1. La collaborazione fra Servizio sanitario
nazionale e universita', si realizza, salvo quanto previsto
ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende
ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalita'
giuridica, le quali perseguono le finalita' di cui al
presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende
ospedaliero-universitarie si articolano, in via
sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla
trasformazione dei policlinici universitari a gestione
diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante
trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia,
anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle
aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista
dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in
base anche ai risultati della sperimentazione, per
pervenire al modello aziendale unico di azienda
ospedaliero-universitaria. Gli eventuali adattamenti sono
definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su
proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita',
della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario,
con apposito provvedimento legislativo.
4. Per le attivita' assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di
ricerca dell'universita' di cui all'art. 1, la regione e
l'universita' individuano, in conformita' alle scelte
definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di
riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono
caratterizzate da unitarieta' strutturale e logistica.
Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili
specifiche strutture essenziali per l'attivita' didattica,
l'universita' concorda con la regione, nell'ambito dei
protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture
pubbliche.
5. Le universita' concordano altresi' con la regione,
nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale
utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di
specifiche strutture assistenziali private, purche' gia'
accreditate e qualora non siano disponibili strutture
nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle
altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito
della programmazione sanitaria nazionale e regionale e
concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi
di quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti
istituzionali dell'universita', in considerazione
dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio
sanitario nazionale e quelle svolte dalle facolta' di
medicina e chirurgia. Le attivita' assistenziali svolte
perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le
funzioni istituzionali dell'universita', sulla base dei
principi e delle modalita' proprie dell'attivita'
assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le
specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende ospedaliere integrate con l'universita'
di cui al comma 2, lettera b), sono costituite secondo il
procedimento previsto nell'art. 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; la
proposta regionale e' formulata d'intesa con l'universita'.
Le modalita' organizzative e gestionali di tali aziende
sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche
disposizioni contenute nel presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera
a) sono costituite, con autonoma personalita' giuridica,
dall'universita', d'intesa con la regione, ed operano
secondo modalita' organizzative e gestionali determinate
dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli
3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le
specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli
articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni."
- Si trascrive il comma 3 dell'art. 27 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE):
"3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina
generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale
con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita'
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonche'
possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella
misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e
operare in uno studio professionale accreditato ai sensi
dell'art. 26, comma 3. I medici che svolgono la funzione
docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un
elenco regionale all'uopo istituito".
- Il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2001 prevede "Determinazione delle classi delle
lauree universitarie specialistiche".
- L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina
in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421 ) recita:
"Art. 6 (Riapertura Servizio sanitario nazionale ed
universita). - 1. (Comma abrogato dall'art. 1, decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del
Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare
le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate
presso le predette strutture sanitarie in possesso dei
requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in
conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai
fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche
conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni
sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso
le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore
della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni
rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono
essere previste per i presidi ospedalieri delle unita'
sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei
requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale.
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento
delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della
sanita' individua con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica emanato di concerto con il Ministro della
sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita'
attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento
dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa,
in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
del responsabile del corso e del rettore dell'universita'
competente. L'esame finale, che consiste in una prova
scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio
professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e
previsti dal precedente ordinamento che non siano stati
riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai
corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il
predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti
che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore d secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa
di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e
chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di
ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le
funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il
contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore
e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
in odontoiatria.
Art. 3.
Sedi della prova scritta e nomina delle commissioni presso le
universita'
1. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie
individuate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Presso ciascuna sede, con decreto
del rettore, e' nominata una commissione incaricata di assicurare la
regolarita' dell'espletamento delle prove d'esame, ivi compresa
l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli
elaborati, nonche' la vigilanza e la verbalizzazione. Tale
commissione non ha compiti valutativi, ed espleta altresi' le
operazioni di cui all'articolo 5; essa e' costituita da almeno un
componente ogni trenta candidati ed e' composta da non meno di
quattro membri di cui almeno due docenti della facolta' di medicina e
due medici indicati dall'ordine dei medici chirurghi della provincia
ove ha sede l'ateneo. Con lo stesso decreto il rettore nomina il
presidente della commissione ed il responsabile del procedimento, e
definisce le modalita' di funzionamento della commissione.
2. La prova scritta di cui al presente decreto e' organizzata dai
singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in
situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.
Nota all'art. 3:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, s.o., cosi'
come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17
(Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n.
104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate) prevede
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate)".
Art. 4.
Prova scritta
1. La commissione nazionale per la prova scritta e' nominata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, rimane in carica tre anni ed e' composta, tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti da non
meno di dieci anni nell'albo dei medici chirurghi, di cui:
a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto
da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario
nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei
rettori delle universita' italiane su indicazioni della conferenza
dei presidi della facolta' di medicina;
b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui
uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio
universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla
conferenza dei rettori delle universita' italiane su indicazione
della conferenza dei presidi della facolta' di medicina;
c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
2. Il presidente della commissione e' nominato con il decreto di
cui al comma 1 tra i componenti di cui al comma 1, lettera a). La
commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di
parita' di voto prevale il voto del presidente.
3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi
qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due
volte l'anno; essa e' suddivisa in due parti dirette rispettivamente
a valutare:
a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva
applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi
fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la
prevenzione e la terapia;
b) le capacita' del candidato nell'applicare le conoscenze
biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni
di deontologia professionale e di etica medica. La prova include
anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti
alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative
specialita', della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della
diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanita' pubblica.
4. La commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta
multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma
3, lettera a), e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui
al comma 3, lettera b), prevedendo cinque possibili risposte, di cui
una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la tenuta
dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita' almeno
sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da
questo archivio vengono estratti, con procedura automatizzata che
garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti per
ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui
alle lettere a) e b) del precedente comma 3. Il Ministero provvede
alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle
prove d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che
garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove. Con
decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita
l'autorita' per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalita'
tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.
5. Le due parti della prova d'esame si svolgono in sequenza in
un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione
dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come
previsto al comma 4.
6. Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle
diverse sedi individuate ai sensi dell'articolo 3, con contenuto
identico in tutto il territorio nazionale.
7. Dall'inizio di ciascuna parte della prova i candidati hanno a
disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima
mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della
prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina
l'attribuzione di un punteggio di piu' 1 per ogni risposta esatta, di
0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.
8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonche' per la
correzione degli elaborati, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi di consorzi
interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a
garantire la tempestivita' di consegna dei quesiti agli atenei, la
totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei
candidati in sede di correzione degli elaborati.
9. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60
punti in ciascuna delle due parti di essa.
10. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
comunicare tra loro ne' con estranei, ne' possono consultare alcun
testo, pena l'esclusione dall'esame. E' altresi' vietata
l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri
strumenti di comunicazione.
11. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed
incrementato con ulteriori 400 quesiti.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'art. 35, comma 3, lettera e)".
- Per il titolo del decreto ministeriale 28 novembre
2001 si veda la nota all'art. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni prevede
"Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Art. 5.
Valutazione delle prove e voto finale
1. La commissione di cui all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo
candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi
conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta,
e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al rettore
immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.
2. Il rettore dell'universita' presso cui si svolgono gli esami
cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o
sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle universita' che
hanno loro rilasciate le lauree.
Art. 6.
Diploma di abilitazione
1. Il rettore dell'universita' presso cui si svolgono gli esami
dispone l'affissione nell'albo dell'universita' dell'elenco in ordine
alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo ai laureati di medicina e chirurgia che abbiano
superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui
all'articolo 4.
Art. 7.
Abrogazioni e disapplicazione
1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma
primo, lettera c), e all'articolo 24 del decreto ministeriale 9
settembre 1957 e successive modifiche.
2. Non si applicano agli esami di Stato disciplinati dal presente
decreto le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma,
all'articolo 7 ad eccezione dell'ottavo comma, all'articolo 8,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, all'articolo 9,
all'articolo 10, all'articolo 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono
e decimo comma, all'articolo 12, all'articolo 13, all'articolo 14,
all'articolo 15, all'articolo 19 del decreto ministeriale 9 settembre
1957 e successive modifiche.
3. A coloro che sostengono gli esami di Stato disciplinati dal
presente decreto, e che siano in possesso della laurea specialistica
in medicina e chirurgia afferente alla classe n. 46/S, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 6,
primo comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e
successive modifiche.
Note all'art. 7:
- L'art. 2, quarto e quinto comma, l'art. 7 ad
eccezione dell'ottavo comma, l'art. 8, secondo, terzo,
quarto e quinto comma, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 11 ad
eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, l'art.
12, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15 e l'art. 19 del decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche si
riferiscono alla ubicazione, costituzione, composizione e
funzionamento delle commissioni giudicatrici e alle prove
degli esami di Stato per la professione di medico chirurgo.
- Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 6, primo
comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957
e successive modifiche:
"Art. 4. - Agli esami di Stato per l'esercizio della
professione di medico-chirurgo possono essere ammessi
soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano
compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica
medica, la clinica chirurgica e la clinica
ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento
didattico di cui alla tabella XVIII allegata al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1652".
"Art. 6. - Coloro che aspirano ad essere ammessi agli
esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni
indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti
a presentare domanda in carta legale da lire 100, diretta
al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la
residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti
documenti:
a) - d) (omissis);
e) quanto trattisi di esami di Stato per le
professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un
certificato dell'universita', attestante il compimento del
prescritto tirocinio pratico".
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore due anni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 ottobre 2001
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 20
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato