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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2001, e successive
modifiche e integrazioni, avente ad oggetto le "misure di
interruzione tecnica dell'attivita' di pesca per l'anno 2001";
Considerata la tradizione nazionale, di consumare prodotti ittici
freschi in occasione delle festivita' del Natale e del capodanno, per
cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;
Ritenuta l'opportunita' di consentire la pesca in corrispondenza
delle festivita' natalizie in analogia a quanto disposto negli anni
precedenti;
Ravvisata la necessita' di individuare i giorni di riposo
dell'attivita', al fine di riequilibrare il maggiore sforzo di pesca;
Decreta:
Art. 1.
1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa,
l'esercizio della pesca, nei giorni 22, 23, 29 e 30 dicembre 2001.
2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorita'
marittime, entro il 21 dicembre 2001, la volonta' di svolgere
l'attivita' di pesca nella giornata o nelle giornate di cui al comma
1 e possono, a loro discrezione, effettuare il corrispondente
recupero entro il giorno 31 gennaio 2002, notificandolo entro tale
data alle autorita' marittime.
Il presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2001
Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato