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Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 novembre 2001
Conversione dei pedaggi autostradali da lire in euro.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;
Vista la legge 28 aprile 1971, n. 287;
Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
Visto l'art. 132, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1987, n. 649 del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro
con il quale e' stato disposto, tra l'altro, che sull'intera rete
autostradale a pedaggio, con esclusione dell'autostrada tangenziale
di Napoli, a partire dal 20 marzo 1987 gli arrotondamenti debbano
essere effettuati alle 100 lire per importi fino a lire 2000, ed alle
500 lire per importi superiori alle 2000 lire;
Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1996, n.
578/Segreteria/Dicoter, del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il quale e' stato disposto, tra l'altro, che
sull'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 1997 gli
arrotondamenti debbano essere effettuati alle 50 lire;
Viste le delibere del CIPE 21 settembre 1993, 7 dicembre 1994, 21
dicembre 1995, 24 aprile 1996, 26 giugno 1996, 20 dicembre 1996 e 3
dicembre 1997;
Vista la direttiva interministeriale n. 283 del 20 ottobre 1998;
Visto il Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo
per l'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come
modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Considerato che i pedaggi autostradali risultano dall'applicazione
alle estese di ciascun percorso delle tariffe unitarie chilometriche,
comprensive della maggiorazione dei sovrapprezzi di legge e dell'IVA,
con un arrotondamento finale in eccesso o in difetto;
Considerato che, a seguito del passaggio, dal 1 gennaio 2002,
all'euro, occorre procedere alla tempestiva conversione delle tariffe
unitarie chilometriche e dei conseguenti pedaggi espressi in lire
nella moneta unica, in considerazione delle necessita' connesse sia
alla puntuale informazione all'utenza, sia agli interventi
indispensabili all'adeguamento dei sistemi di gestione degli impianti
di esazione del pedaggio e alla formazione del personale addetto;
Considerato che, per quanto riguarda in particolare la conversione
delle tariffe unitarie in euro, l'ANAS ha verificato che l'utilizzo
di cinque cifre decimali garantisce una corretta conversione dei
valori originariamente stabiliti in lire, ottemperando a quanto
previsto dalle relative norme;
Considerato che, per quanto concerne i pedaggi finali, occorre
predisporre un nuovo sistema di arrotondamento degli stessi, in
quanto i meccanismi attuali, calibrati sulle lire, non risultano
riproponibili con una mera conversione di valuta;
Considerata la necessita', per ragioni di semplificazione e
velocizzazione delle operazioni di esazione, in particolare nel caso
del pagamento in contanti, di individuare l'arrotondamento dei
pedaggi finali nei 10 centesimi di euro;
Considerato che l'arrotondamento di tale entita' appare
contemperare sia l'esigenza di mantenere un efficiente livello di
servizio all'utente, evitando con lo snellimento delle operazioni di
esazione dannose code alle barriere ed ai caselli, sia la necessita'
di assicurare un valore del pedaggio prossimo a quello di calcolo;
Considerato che il valore di 10 centesimi di euro (pari a 193,63
lire), in eccesso od in difetto, si pone prossimo alla soglia
inferiore attualmente praticata (L. 100), restringendo a meno della
meta' il valore dell'arrotondamento oggi applicato nella maggioranza
dei casi (L. 500);
Considerato che l'unica eccezione a tale criterio generale e'
rappresentata dalla tangenziale di Napoli, per la quale si ritiene di
adottare l'arrotondamento del pedaggio finale ai 5 centesimi di euro,
stante il ridotto importo del pedaggio applicato sulla stessa
autostrada, interamente urbana, non interconnessa con il resto del
sistema;
Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate dall'ANAS,
gli arrotondamenti come sopra individuati, essendo applicati, cosi'
come nell'attuale sistema, per eccesso o per difetto, conducono ad un
risultato di neutralita';

Decreta:
Art. 1.

Sull'intera rete autostradale a pedaggio, a partire dal 1 gennaio
2002, le tariffe unitarie chilometriche espresse in lire, debbono
essere convertite in euro utilizzando cinque cifre decimali.



Art. 2.

Sull'intera rete autostradale a pedaggio, con esclusione
dell'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 1 gennaio 2002,
gli arrotondamenti sul pedaggio finale debbono essere effettuati, in
eccesso od in difetto, ai 10 centesimi di euro.



Art. 3.

Sull'autostrada tangenziale di Napoli, sempre a partire dal 1
gennaio 2002, gli arrotondamenti debbono essere effettuati, in
eccesso od in difetto, ai 5 centesimi di euro.
Roma, 12 novembre 2001


Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti


Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 362



CONVERSIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DA LIRE IN EURO

Relazione

Il passaggio alla moneta unica europea per quanto riguarda le
tariffe delle autostrade a pedaggio, richiede la soluzione di vari
problemi, sia di carattere amministrativo, sia di carattere
tecnicooperativo.
Le analisi condotte dall'Ente nazionale per le strade hanno
evidenziato due aspetti essenziali connessi a tale questione: il
primo, relativo al problema della conversione della tariffa unitaria
chilometrica da lire in euro, il secondo, inerente alla necessita' di
predisporre un nuovo sistema di arrotondamento dei pedaggi finali, in
quanto i meccanismi attuali, calibrati sulle lire, non risultano
riproponibili con una mera conversione di valuta.
In merito al primo dei due aspetti, e' stato verificato che
l'utilizzo di cinque cifre decimali nel calcolo delle tariffe
unitarie chilometriche in euro garantisce una corretta conversione
dei valori originariamente stabiliti in lire, ottemperando a quanto
previsto dalle norme vigenti in materia (decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213). Si ritiene, quindi, di poter correttamente
applicare tale procedura di conversione.
Per quanto attiene al secondo aspetto, relativo
all'arrotondamento dei pedaggi finali, si ricorda che ad oggi il
pedaggio all'utente e' dato dalla tariffa unitaria chilometrica,
maggiorata dei sovrapprezzi di legge (3 e 9 lire) applicata
all'estesa di ciascun percorso, con l'incremento dell'IVA (20%) e con
l'aggiunta degli arrotondamenti consentiti (100 lire per i pedaggi
fino alle 2.000 lire, e 500 lire per i pedaggi superiori alle 2.000
lire, vedi al riguardo il decreto interministeriale 12 marzo 1987, n.
649 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del
tesoro).
Gli arrotondamenti del pedaggio, da sempre applicati sulla rete
italiana, nascono dalla necessita' di evitare il formarsi di
pericolose code alle barriere ed ai caschi a causa di elaborate
operazioni di esazione per carenza di monete di limitato valore. Gli
arrotondamenti, in quanto applicati in difetto o in eccesso,
risultano neutri ai fini degli introiti dei concessionari.
Per ovvie ragioni di semplificazione e velocizzazione delle
operazioni di esazione, il sistema di arrotondamento dei pedaggi
dovra' continuare ad applicarsi, tenuto anche conto delle
complicazioni che si verificheranno nel pagamento a seguito
dell'introduzione dell'euro. Al riguardo, sono stati esaminati gli
orientamenti emergenti nei maggiori Paesi europei dotati di rilevanti
reti autostradali a pedaggio - in particolare Francia, Spagna e
Grecia - che risultano concordare per un arrotondamento dei pedaggi a
10 centesimi di euro, valore che appare applicabile immediatamente
sulla rete italiana.
L'arrotondamento di tale entita' risulta, infatti, contemperare
sia le esigenze di mantenere un efficiente livello di servizio
all'utente, evitando attraverso lo snellimento delle operazioni di
esazione dannose code alle barriere ed ai caselli, sia la necessita'
di assicurare un valore del pedaggio ragionevolmente prossimo a
quello di calcolo.
Le modalita' di arrotondamento attualmente vigenti prevedono
infatti, come gia' sopra precisato, che per pedaggi di importo
superiore alle 2.000 lire, venga effettuato un arrotondamento alle
500 lire mentre, per pedaggi di importo fino a 2.000 lire,
l'arrotondamento sia limitato alle 100 lire. Unica eccezione e'
rappresentata dalla tangenziale di Napoli per la quale e' applicato
un arrotondamento alle 50 lire. Le disposizioni per detti
arrotondamenti sono state inserite per quanto riguarda le 100 e le
500 lire nel decreto interministeriale 12 marzo 1987, n. 649, e per
le 50 lire della tangenziale di Napoli nel decreto interministeriale
31 dicembre 1996, n. 578/Segr./Dicoter.
Il valore di 10 centesimi di euro (pari a 193,63 lire), in
eccesso o in difetto, si pone vicino alla soglia inferiore
attualmente praticata (100 lire), restringendo a meno della meta' il
valore dell'arrotondamento oggi applicato nella stragrande
maggioranza dei casi.
Si sottolinea, a tale proposito, che le percorrenze con pedaggio
di importo inferiore a 2.000 lire, che prevedono oggi, come detto, un
arrotondamento a 100 lire, rappresentano, sul totale delle possibili
percorrenze della rete autostradale interconnessa, circa lo 0,5%,
percentuale tanto esigua da non giustificare in termini operativi il
mantenimento di due diversi valori di arrotondamento.
In termini numerici, attualmente, le possibili transazioni con
arrotondamento del pedaggio alle 100 lire risultano pari a n. 3163
sul numero totale delle possibili transazioni, pari al numero di
650.080.
Si e' ritenuto, pertanto, opportuno, anche al fine di assicurare
una ragionevole continuita' con le reti autostradali confinanti,
procedere alla revisione dell'attuale sistema con un sistema unico
che preveda l'arrotondamento a 10 centesimi di euro.
Unica eccezione a tale criterio generale e' rappresentata, come
verificato in sede di approfondimenti, dalla tangenziale di Napoli,
per la quale si e' proposto di poter applicare l'arrotondamento del
pedaggio applicato su detta autostrada, non interconnessa con il
resto del sistema e con un alto numero di operazioni di esazione.
A conclusione dell'analisi effettuata, nei termini sopra esposti,
l'ANAS ha verificato che il nuovo sistema di arrotondamento, cosi'
come quello in vigore, essendo applicato in difetto o in eccesso,
condurra' a risultati di sostanziale neutralita' per quanto riguarda
gli introiti di ciascun concessionario.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato