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Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 6 dicembre 2001, n. 102
Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - Modalita' di recupero degli omessi versamenti dell'imposta unica sulle scommesse, delle quote di prelievo destinate all'UNIRE e di applicazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta.

Alle direzioni regionali
Agli uffici locali
Agli uffici I.V.A.
e per conoscenza:
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento della qualita'
dei prodotti agro alimentari e dei
servizi - Direzione generale per la
qualita' dei prodotti agro alimentari e
la tutela del consumatore - Div. ex VIII
- Enti pubblici
Al Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza - Ufficio per
l'amministrazione generale - Ufficio per
gli affari della polizia amministrativa e
sociale
Al Comando generale della Guardia di
finanza - III Reparto operazioni -
Ufficio fiscalita'
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Servizio consultivo ed
ispettivo tributario
Alle direzioni centrali dell'Agenzia
delle entrate
All'UNIRE
Ai CONI
Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie
ippiche
Alla SNAI servizi S.r.l.
Alla SPATI S.r.l.
Alla TOTO 2000 S.r.l.
Alla Ariston servizi S.r.l.
Alla Federippodromi
Alla SOGEI S.p.a.
Al Sindacato nazionale allibratori
Alla SAGI Sport
Ai SICS

1. Premessa.
Con le circolari ministeriali n. 153/E del 15 giugno 1998, n.
167/E, del 25 giugno 1998 e n. 51/E del 26 febbraio 1999, sono stati
forniti i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta
unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Con la circolare n. 160/E del 23 luglio 1999 e' stata affrontata la
specifica problematica dell'erronea indicazione del numero di conto
corrente postale in occasione dei versamenti dell'imposta ovvero
dell'inesatta liquidazione dell'importo dovuto.
Ulteriori istruzioni in ordine dell'applicazione del tributo in
discorso sono state impartite con le circolari n. 48/E del 15 marzo
2000, 137/E del 5 luglio 2000 e 62/E del 21 giugno 2001.
Con la presente circolare, a seguito di quesiti posti da alcune
direzioni regionali e dagli operatori del settore, si forniscono
ulteriori ragguagli in materia di modalita' di riscossione
dell'imposta unica, delle quote di prelievo sulla raccolta delle
scommesse ippiche, delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo
versamento dell'imposta stessa e in materia di tutela dei
contribuenti avverso gli atti dell'amministrazione diretti alla
percezione del tributo, dei prelievi e delle sanzioni predette.
2. Procedura di riscossione dell'imposta e della sanzione per omesso
insufficiente o tardivo versamento.
Com'e' noto, l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, dispone che competente all'accertamento
dell'imposta unica e' l'Ufficio delle entrate nella cui
circoscrizione si svolge l'attivita' di accettazione delle scommesse
relative alle corse dei cavalli ed il successivo art. 19 prescrive la
prestazione di idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare
pagamento dell'imposta.
Analoghe disposizioni (articoli 13 e 14) sono contenute nel decreto
del Ministro delle finanze 21 giugno 1998, n. 174, recante norme
regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate
dal CONI.
Al riguardo, al fine di assicurare uniformita' di comportamento da
parte degli uffici nell'ambito dei controlli della regolarita' dei
versamenti dell'imposta, si espongono di seguito le modalita' del
relativo procedimento d'accertamento che deve articolarsi nelle fasi
di seguito descritte:
a) controllo dell'esattezza e della tempestivita' dei versamenti
secondo quanto precisato con le citate circolari n. 51/E e n. 160/E
del 1999, anche mediante accesso ai sensi degli articoli 18, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e 13,
comma 2, del decreto ministeriale n. 174 del 1998;
b) in caso di accertamento di anomalie nei versamenti, invio al
concessionario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di un
invito al pagamento, assegnando il termine di trenta giorni per
provvedere al pagamento stesso;
c) in caso di mancata adesione all'invito, escussione da parte
degli uffici della garanzia per il recupero dell'imposta.
Qualora la garanzia non sia stata prestata o in caso di incapienza
della stessa, gli uffici devono provvedere ad iscrivere a ruolo le
somme non versate in base all'art. 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, che ha esteso a tutte le entrate dello Stato la
riscossione coattiva mediante ruolo.
Per quanto attiene all'applicazione della sanzione prevista
dall'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, poiche'
tale norma al comma 3, fa rinvio alle disposizioni in materia di
sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, si ritiene che nella fattispecie sia
applicabile l'art. 17, comma 3, che prevede l'iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, nel caso di omesso o ritardato pagamento.
Al riguardo, si aggiunge che il rinvio generale ai principi del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997 induce a ritenere
applicabili, in particolare, anche le disposizioni di moderazione
delle sanzioni previste dall'art. 13 dello stesso decreto, che
dispone in materia di ravvedimento.
3. Riscossione delle quote di prelievo e delle penali.
L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del
1998 prevede il pagamento, da parte dei concessionari del servizio di
raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli di quote di prelievo
sull'introito lordo delle medesime scommesse, da destinare all'UNIRE
per il conseguimento delle sue finalita' istituzionali.
L'art. 5 della convenzione che accede alla concessione per
l'esercizio delle anzidette scommesse, il cui schema e' stato
approvato con decreto interministeriale 20 aprile 1999, prevede che,
qualora nell'esercizio annuale gli incassi non consentano di
raggiungere la somma corrispondente alla quota annuale di cui
all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169,
spettante all'UNIRE in relazione al minimo annuo garantito, in base
al quale e' stata aggiudicata la gara, il concessionario e' tenuto a
versare una somma, per differenza, tale da consentire
all'amministrazione di coprire il suddetto importo in favore
dell'UNIRE.
L'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante
disposizioni in materia di "Riordino dell'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" dispone che le entrate dell'Ente sono
costituite, tra le altre, dai proventi derivanti dalle disposizioni
di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che prevede la ripartizione, con apposito regolamento, dei proventi
derivanti dalle scommesse sulle corse dei cavalli "in modo da
garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'UNIRE ...".
L'art. 10 del predetto schema di convenzione per l'affidamento dei
servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche prevede che la
sospensione non autorizzata dell'attivita' di accettazione delle
scommesse, a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario,
comporta l'applicazione di una penale, per ogni giorno di
sospensione, pari al doppio del prelievo medio giornaliero calcolato
sui dodici mesi precedenti ovvero, nella fase di avvio delle
scommesse ippiche, sui mesi di attivita'.
Con circolare n. 137/E del 5 luglio 2000 e' stato stabilito,
relativamente al pagamento delle quote di prelievo da destinare
all'UNIRE, che gli importi delle scommesse al totalizzatore, dedotti
l'imposta unica, il corrispettivo del concessionario, le vincite
pagate e da pagare ed i rimborsi effettuati e da effettuare, devono
essere versati dal concessionario entro il giorno 20 di ogni mese per
le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese
stesso. Gli stessi importi devono essere versati entro il giorno 5
del mese successivo, per le scommesse accettate e convalidate fra il
giorno 16 e la fine del mese precedente. Le somme predette devono
affluire ad un apposito conto corrente bancario intestato alla
So.Ge.I. S.p.a., acceso presso la Banca nazionale del lavoro - codice
ABI 01005, CAB 03309, c.c. n. 8718, agenzia di via C. Nigra, 15 -
00194 Roma.
Con nota n. III/1/172862/00 del 10 agosto 2000 e' stato precisato
che i concessionari devono riportare nella causale del bonifico
bancario quindicinale, nell'ordine, i dati di seguito indicati:
codice agenzia, periodo di riferimento, causale (saldo o
integrazione).
Con la circolare n. 62/E del 21 giugno 2001 sono state stabilite le
modalita' del versamento del minimo annuo garantito sopra menzionato.
Al fine di stabilire l'iter procedurale da adottare per il recupero
delle somme predette, occorre preliminarmente esaminare la natura del
rapporto che intercorre tra i concessionari del servizio di raccolta
delle scommesse e le amministrazioni concedenti.
Al riguardo, trattandosi nel caso di specie di una concessione di
pubblico servizio con la quale l'amministrazione trasferisce al
concessionario l'intero complesso dei pubblici poteri ad essa
riservati nella materia oggetto del rapporto concessorio, allo scopo
di realizzare l'interesse pubblico di reperimento di risorse
finanziarie di pertinenza dell'Ente di diritto pubblico sopra
menzionato, appare chiara la natura pubblicistica del rapporto in
esame, a nulla rilevando che le norme che prescrivono il versamento
delle somme in questione abbiano trovato collocazione nella
convenzione che accede all'atto di concessione.
Pertanto, per l'iscrizione a ruolo delle entrate in argomento, e'
applicabile il citato art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999
e dal punto di vista operativo si deve adottare la sequenza
procedimentale enunciata nel paragrafo precedente alle lettere a), b)
e c), con l'unica variante che l'escussione dei garanti in caso di
resistenza al pagamento avverra' da parte degli uffici centrali,
depositari dei relativi atti di garanzia.
Con l'occasione, si precisa che non sono previste dalla normativa
vigente in materia di scommesse sanzioni per il caso di omesso o
intempestivo versamento delle quote di prelievo ne' del cosiddetto
minimo garantito, ferma restando la debenza degli interessi per
ritardato pagamento.
In relazione all'attivita' di accertamento da parte degli uffici
locali dell'applicabilita' della penale suddetta, si segnala che con
circolare n. 48/E del 15 marzo 2000, sono stati forniti alcuni
indirizzi interpretativi ed operativi in ordine al mancato avvio
dell'attivita' di accettazione delle scommesse, chiarendo che si
considerava autorizzata in via generale la sospensione dell'attivita'
purche' avvenuta entro i limiti temporali stabiliti dall'art. 3,
comma 1, lettera f) della convenzione tipo approvata con decreto
ministeriale 7 aprile 1999. Per la mancata attivazione
dell'accettazione delle giocate, eccedente il periodo suindicato, i
concessionari sono stati invitati a documentare le "obiettive e
particolari situazioni di forza maggiore o sopravvenuta
impossibilita', indipendenti dalla loro volonta'". Sara' cura,
pertanto, degli uffici valutare la eventuale sussistenza di tali
eccezionali circostanze ai fini dell'irrogazione della sanzione in
parola.
4. Termini di decadenza per il recupero dell'imposta unica e per
l'applicazione delle sanzioni.
Per quanto attiene all'individuazione del termine di decadenza
dell'azione dell'ufficio locale per l'applicazione della sanzione
prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1998, in
mancanza di disposizioni specifiche sul decreto legislativo
istitutivo dell'imposta unica o su altri provvedimenti normativi ed
in base al disposto del terzo comma del citato art. 5 del decreto
legislativo n. 504 del 1998 che dichiara applicabili le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto
legislativo n. 472 del 1997, si ritiene applicabile la norma
contenuta nell'art. 20 del medesimo decreto n. 472 a norma della
quale i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi
dell'art. 17, comma 3, dello stesso decreto sono resi esecutivi,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la violazione.
Relativamente all'individuazione del termine di decadenza
dell'azione dell'ufficio locale per il recupero dell'imposta non
versata, in assenza di disposizioni specifiche nel provvedimento
istitutivo del tributo o in altri provvedimenti normativi, si ritiene
applicabile la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art.
2946 del codice civile. Ovviamente, i due accertamenti (dell'imposta
non versata e della conseguente sanzione) essendo conseguenziali, non
possono che essere contemporanei, anche se, per ovvie ragioni di
cautela fiscale, attesa l'entita' del tributo e l'immediata
disponibilita' degli elementi di riscontro forniti dal totalizzatore
nazionale delle scommesse, appare opportuna una piu' tempestiva
azione di accertamento da espletare preferibilmente nel periodo di
due anni dal verificarsi dei presupposti impositivi.
5. Tutela giurisdizionale.
Per quanto attiene all'individuazione della competenza degli organi
giurisdizionali competenti a decidere le controversie relative
all'applicazione dell'imposta unica e all'irrogazione delle
conseguenti sanzioni, siosserva che l'art. 18, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone che, qualora la
vertenza non sia devoluta alla giurisdizione delle commissioni
tributarie, come nella fattispecie in esame, e' ammesso, nel termine
di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, il ricorso
amministrativo, in alternativa all'azione avanti all'autorita'
giudiziaria ordinaria, che puo' comunque essere adita anche dopo la
decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua
notificazione. Il ricorso puo' essere proposto alla direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della sede
dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.
Relativamente alle controversie concernenti il versamento delle
quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse e delle penali
previste dall'art. 10 della predetta convenzione tipo per
l'affidamento della raccolta delle scommesse ippiche, si ritiene che
tali vertenze rientrino nella competenza dei tribunali amministrativi
regionali ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del
21 luglio 2000, a norma del quale sono devolute alla giurisdizione
esclusiva dei detti organi giurisdizionali tutte le controversie in
materia di pubblici servizi ed in particolare quelle "tra le
amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi" ed "in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di
gestori dei pubblici servizi".
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare. Le direzioni regionali e gli uffici locali dell'Agenzia
delle entrate sono pregati di dare impulso all'attivita' di
accertamento e di recupero dell'imposta unica e delle quote di
prelievo corrispondenti agli incassi dei concessionari sulla base dei
dati trasmessi dalla scrivente a seguito delle segnalazioni pervenute
dal totalizzatore nazionale delle scommesse.
Roma, 6 dicembre 2001
Il direttore dell'Agenzia: Romano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato