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Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001
Disposizioni applicative relative all'obliterazione delle banconote denominate in lire di qualunque taglio.


IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'articolo 2-bis della legge 14 dicembre 2001, n. 431, che ha
convertito con emendamenti il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento
del terrorismo internazionale;
Considerato che il menzionato articolo 2-bis conferisce alla Banca
d'Italia il potere di stabilire condizioni e limiti conformemente ai
quali le banche e la societa' per azioni Poste Italiane possono
obliterare, dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banconote in lire
ai fini della loro presentazione presso la Banca d'Italia per il
cambio o l'accreditamento in conto;
Ritenuto opportuno consentire l'obliterazione delle banconote
denominate in lire di qualunque taglio;
Considerato che, in base al predetto articolo 2-bis, non possono
essere ammesse al cambio ne' all'accreditamento in conto presso la
Banca d'ltalia banconote in lire le cui condizioni non rendano
possibile la verifica dell'eventuale obliterazione nonche' quelle
che, pur essendo obliterate, non siano presentate da banche o dalla
societa' per azioni Poste Italiane,

E m a n a
il seguente provvedimento:

Art. 1.
Obliterazione delle banconote denominate in lire
1. Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la societa' per
azioni Poste Italiane possono obliterare le banconote denominate in
lire conformemente alle disposizioni seguenti.
2. L'obliterazione e' effettuata praticando nella banconota un foro
sul margine esterno della filigrana (lato sinistro del recto della
banconota) e apponendo due asole ai margini esterni dei lati lunghi
della banconota stessa, nello stesso lato del recto della banconota.
3. Per quanto riguarda le banconote da 1.000 e da 2.000 lire,
l'obliterazione e' effettuata praticando sulla banconota un foro sul
lato sinistro del recto della banconota e apponendo una sola asola al
margine superiore del lato lungo della banconota stessa, sul lato
sinistro del recto della banconota.
4. Per le dimensioni e l'esatto posizionamento dei fori e delle
asole, le banche e la societa' per azioni Poste Italiane osservano le
indicazioni di cui agli allegati al presente provvedimento.



Art. 2.
Casi di non ammissione al cambio e all'accreditamento in conto
1. Ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 12 ottobre 2001,
n. 369, convertito con emendamenti nella legge 14 dicembre 2001, n.
431, la Banca d'Italia non ammette al cambio ne' all'accreditamento
in conto:
le banconote in lire le cui condizioni non rendano possibile la
verifica dell'eventuale obliterazione, ad esempio in quanto mancanti
della parte sinistra del recto;
le banconote in lire obliterate, se presentate da soggetti
diversi da banche o dalla societa' per azioni Poste Italiane.



Art. 3.
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1 gennaio 2002.

Roma, 21 dicembre 2001
Il Governatore: Fazio

Allegati (in formato pdf)

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato