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Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n.451
Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace,
nonche' prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in
Albania;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, recante
disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla
missione internazionale di pace in Macedonia;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante
disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom";
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno della
Repubblica italiana ed il Ministero dell'ordine pubblico della
Repubblica di Albania concernente lo sviluppo dei programmi a
sostegno delle Forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i
due Paesi nella lotta alla criminalita' attraverso la costituzione di
un ufficio di collegamento italiano in Albania ed il distacco di un
ufficiale (o ufficiali) di collegamento albanese in Italia,
sottoscritto il 13 febbraio 2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
proroga della partecipazione dei contingenti italiani alle citate
missioni internazionali di pace tuttora in corso e dell'attivita'
collaborativa del personale delle Forze di polizia italiane in
Albania, per l'istituzione di un ufficio di collegamento interforze e
per la realizzazione di un programma straordinario di cooperazione
con le Forze di polizia dei Paesi dell'area balcanica, anche in
relazione alla contingente situazione internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni
internazionali
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei
territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed
Eritrea, e' prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data e'
prorogato il termine per la partecipazione del personale della
Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al
medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del
2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare
italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e'
prorogato fino al 31 marzo 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
1 dicembre 2001, n. 421, relativo alla partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom"
e ai connessi interventi in base a risoluzioni dell'ONU, e' prorogato
fino al 31 marzo 2002.



Art. 2.
Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al personale e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga
ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita'
di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali. L'indennita' e'
corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel
periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2001 e, per il personale che
partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, nella misura
prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative
di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di
missione, al personale militare e della Polizia di Stato e'
corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione
estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i
volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata
delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio
permanente.



Art. 3.
Trattamento assicurativo e pensionistico
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il
trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301,
con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della
legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al
trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore
o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si
applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981,
n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di
pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento
previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello
assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e
con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente,
dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,
e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica
l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n.
339.



Art. 4.
Personale in stato di prigionia o disperso
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1,
si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in
stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di
prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del
trattamento di pensione.



Art. 5.
Disposizioni varie
1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui
all'articolo 1:
a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto
di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di
lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze
telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto
adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita'
correlate alle esigenze operative.



Art. 6.
Disposizioni penali
1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.
2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1,
comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, salvo quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421.



Art. 7.
Personale civile
1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni
militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del
presente decreto per quanto compatibili.



Art. 8.
Disposizioni in materia contabile
1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli
Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati
di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso
contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per
l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui
all'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di
necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il
limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di
cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale
di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di
apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e
chimica.



Art. 9.
Prolungamento delle ferme
1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo
1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un
massimo di ulteriori nove mesi.



Art. 10.
Forze di completamento
1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui
all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalita' e
l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita',
l'Amministrazione della difesa puo' richiamare in servizio, su base
volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di
complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle
categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari
in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di
completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il
trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di
truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai
volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in
ferma breve.
3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi
stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di
complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma
breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo
temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le
seguenti modalita':
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in
quanto applicabile.



Art. 11.
Compagnia di fanteria rumena
1. E' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo
2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria
rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella
missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di
euro 425.250.



Art. 12.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno
delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge
13 gennaio 1998 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la
fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione
di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati
informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma
1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali
albanesi, per la costituzione della guardia costiera e' autorizzata
la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora
impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della
difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita'
congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.



Art. 13.
Norme di salvaguardia del personale
1. Il personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa
per il personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi
concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui
all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio
nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e'
rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando
il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di
concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e
previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite,
ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori
del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita'
relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.



Art. 14.
Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane
in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma
straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e
quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti iniziative per
stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri
Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di
criminalita' organizzata operante in tale area e nel controllo dei
flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della
Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento
interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza,
nonche' a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le
Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento
economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del
50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il
trattamento economico aggiuntivo e' corrisposto in euro, per il
periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi
registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero
previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti
fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, e'
corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria estera
percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il
coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio
2002 e fino al 31 marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una
relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati
raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.



Art. 15.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
valutati complessivamente in euro 250.960.940 si provvede, per l'anno
2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste,
ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa Scajola, Ministro dell'interno
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato