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IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
Visto, in particolare l'art. 4, comma 3, del predetto decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che rinvia ad un decreto del
Ministero delle finanze l'approvazione della disciplina relativa alle
modalita' ed agli elementi del gioco, alla stampa, alla
distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle
apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche
all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi
e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite,
ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco
e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Vista la direttiva 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di
controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente
l'approvazione del regolamento di gioco ed, in particolare, l'art. 4
che fissa il prezzo di vendita delle cartelle;
Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, recante integrazione e
modifica del decreto direttoriale 16 novembre 2000 in materia di
prezzo di vendita delle cartelle;
Considerata la opportunita' di stabilire con un successivo
provvedimento, nel quadro delle disposizioni generali relative
all'introduzione dell'euro, la decorrenza dei prezzi di vendita delle
cartelle per il gioco del Bingo, fissati con il citato decreto
direttoriale 7 agosto 2001, al fine di garantire un maggior gettito
erariale ed economie di gestione derivanti dallo smaltimento delle
scorte di cartelle;
Decreta:
I prezzi di vendita delle cartelle del gioco del Bingo per partite
ordinarie e partite speciali, di cui al decreto direttoriale 7 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 17 agosto 2001, n. 190, hanno decorrenza dalla data, comunque
anteriore al 28 febbraio 2002, da stabilire con decreto del direttore
centrale per le concessioni amministrative.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2001
Il direttore generale: Cutrupi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato