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Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09-01-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 13 dicembre 2000, n. 900516
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 modificato ed integrato dai decreti ministeriali n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese. Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni al settore turistico-alberghiero.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane

Con decreto del 3 luglio 2000 il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ha redatto il testo unico delle
direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488. Tale decreto, di seguito denominato
"direttive", comprende le deliberazioni del CIPE del 27 aprile 1995 e
18 dicembre 1996 ed i decreti ministeriali 20 luglio 1998, 22 luglio
1999 e 2 marzo 2000.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base delle predette
direttive, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con decreto n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato
ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9
marzo 2000, nel seguito denominato "regolamento", ha fissato le
modalita', le procedure ed i termini per la concessione e
l'erogazione delle predette agevolazioni.
Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui
si tratta alle imprese del settore turistico-alberghiero, nel
rispetto dei termini, delle procedure e delle modalita' fissati dalle
direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti indicazioni
nonche', in allegato, il facsimile del nuovo modulo di domanda,
l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali
dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni.
Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno efficacia con
riferimento alle domande presentate a decorrere dal 2000.

1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

1.1 Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura
a bando, in favore delle imprese che svolgono attivita'
turistico-alberghiera. Esso prevede, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in
c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo
bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti
investimenti produttivi.
1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono
ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La
concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione
assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, diverse da
quelle relative alle imprese del settore "Industria"
(estrattive/manifatturiere, di servizi, di produzione e distribuzione
di energia elettrica, vapore e acqua calda e delle costruzioni) e da
quelle del settore del commercio, seguendo l'ordine decrescente,
dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna
graduatoria per il bando di riferimento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche
o di societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche
concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La
posizione del programma nella graduatoria di merito e' determinata
dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
- valore del capitale proprio investito nel programma rispetto
all'investimento complessivo
- numero di occupati attivati dal programma rispetto
all'investimento complessivo
- valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella
richiesta
- punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche priorita' regionali
Il valore di ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5%
nel caso in cui l'impresa abbia gia' aderito o aderisca, entro
l'esercizio a "regime" del programma agevolato, ad uno dei sistemi
internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o
EMAS.
1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno
successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze
istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero.
Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei
decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui
fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per
ciascuna graduatoria.
1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda
della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o
tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la
prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. Il
Ministero accredita le quote relative a ciascun programma, presso
conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, a
seguito delle richieste avanzate da queste ultime dopo aver
verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa
per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni
acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le
principali condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia
raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da
erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia
versato e/o accantonato, in una o piu' delle forme consentite dalla
presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di
cui al successivo punto 6.2. La prima quota puo' anche essere erogata
a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza
assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o
la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da
erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.
1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o,
secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa
documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca
concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti
sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa
o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto
eventualmente ancora dovuto.

2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese che svolgono attivita' di gestione delle strutture
individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217
(alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere,
campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di
affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie,
ostelli per la gioventu' e rifugi alpini), quelle che gestiscono le
eventuali ulteriori attivita' indicate da ciascuna singola regione,
con le modalita' e nei termini di cui al punto 5 delle direttive e
che sono approvate dal Ministero e pubblicate sulla GURI con apposito
decreto ministeriale, nonche' le agenzie di viaggio e turismo di cui
all'art. 9 della predetta legge 217/83; al fine di beneficiare di
dette agevolazioni tali imprese devono promuovere programmi di
investimento nell'ambito di proprie unita' locali ubicate nelle "aree
depresse". Per unita' locale si intende la struttura, anche
articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi,
finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle
agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa,
gestionale e funzionale. Le "aree depresse" sono quelle definite
dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e
riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunita'
europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali,
obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno
transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori
gia' obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui
all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonche', ferme restando le
limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'Allegato n. 1).
Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione
di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia'
iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a
procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata. Le domande
presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla
predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni
anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purche'
le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA. Per questi
ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere
tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria
attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione
della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti che richiedono
le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura
concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso
con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma,
devono trovarsi in regime di contabilita' ordinaria. Le imprese che
nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare
si trovano in contabilita' semplificata, devono, ai fini del
mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il
regime di contabilita' ordinaria con effetto dal periodo d'imposta
successivo al suddetto.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti
soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto
di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura e'
determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme
di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili,
entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico
e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido,
come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito
di un'unita' locale per lo svolgimento di una delle attivita' ammesse
dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente
deve comprovare di avere la piena disponibilita' del suolo e, ove
esistenti, degli immobili dell'unita' locale ove viene realizzato il
programma, rilevabile da idonei titoli di proprieta', diritto reale
di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella
forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice
civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti
titoli di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche in
ossequio a quanto disposto dall'art 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U.
sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione
intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene
effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo
caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione,
devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30
giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle
domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre
il suddetto termine comporta la nullita' della domanda. Qualora la
piena disponibilita' dell'immobile sia legata ad una concessione
demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione
demaniale venga richiesta per la prima volta (e' il caso dei nuovi
impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una
concessione gia' ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel
primo caso la piena disponibilita' dell'immobile si determina con la
concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a
volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo
stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilita'
dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei
termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa
abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo
canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da
agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione
della quale e' stato richiesto il rinnovo.
Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande
di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di
investimenti devono essere gia' rispondenti, in relazione
all'attivita' da svolgere, al vigenti specifici vincoli edilizi,
urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea
documentazione o da perizia giurata.
2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media
o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del
Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18
settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali e' stata adeguata la
definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della
concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare di
quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in
materia. Alla luce di tali decreti:

è definita piccola e media l'impresa che:

1) ha meno di 95 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1
milioni di euro
3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);

è definita piccola l'impresa che:

1) ha meno di 20 dipendenti e
2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni
di euro
3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono
cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del
totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti
all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa
detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei
diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una
o piu' altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono
posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai
fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda
di cui al successivo punto 5.3;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del
fatturato annuo e del totale di bilancio e' l'esercizio sociale
relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate
dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei
redditi presentata prima della data di presentazione del Modulo di
domanda;
e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per
insufficienza delle disponibilita' finanziarie del bando, venga
riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del
regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data
di presentazione del Modulo della domanda originaria (si veda il
successivo punto 5.6);
f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo,
risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora
approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei
redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione
del fatturato, che non viene preso in considerazione;
g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di
unita'-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento
di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per
dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il
personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i
dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA
in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di
riferimento;
h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende
l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi
rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli
sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore
aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume
d'affari;
i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c)
sono in regime di contabilita' semplificata e/o sono esonerate dalla
redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello
del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata; il primo, in particolare, e' desunto sulla base del
"prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri
di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt. 2423 e seguenti
del codice civile;
l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a
partire dal 1ogennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27. Per i bilanci
chiusi nel corso del 1998, i parametri di cui alle precedenti lettere
A) e B) sono espressi in ECU ed il relativo tasso di conversione
lira/ECU pari a £. 1.947,3;
m) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i
diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola
impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di
partecipazione o dei diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni
superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime
imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa
considerata; non vanno a tal fine computate le societa' di
investimenti pubblici, le societa' di capitali di rischio o gli
investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino
alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata;
quest'ultima e' comunque indipendente qualora il capitale sia
disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e'
detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente
presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
n) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la
cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle
leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale
lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o
indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di
rischio la societa' che investe il proprio capitale in titoli
azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico
dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori
istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per
legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o
totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio,
i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi
pensione, le banche, ecc.);
o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una
piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi
dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande,
a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese;
qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando
le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi,
la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2.3 La legge n. 488/92 puo' costituire la normativa nazionale da
utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione
Europea previste negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi
regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.
La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale
di cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza
alle disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione
del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti
beneficiari delle agevolazioni, le attivita' agevolabili, la durata
dei programmi di investimento e le spese ammissibili, delle quali
alcune sono gia' esplicitate nell'ambito della presente circolare,
altre saranno oggetto di specifiche comunicazioni allorche' saranno
approvati i predetti programmi regionali.
Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al
cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto delle
scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per
l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti
dalla presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e
la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al
successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche che, comunque,
saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di
concessione provvisoria dei programmi interessati.
La concessione delle agevolazioni relative ai programmi
assoggettati alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi
progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e'
subordinata alla notifica alla Commissione U.E. ed all'approvazione
da parte di quest'ultima; si tratta dei programmi che prevedono un
contributo pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di
euro), ovvero, congiuntamente (nel senso che devono sussistere tutte
e tre le condizioni indicate), un investimento complessivo
ammissibile pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di
euro), un contributo pari o superiore al 50% della misura massima
prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese ed un
contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore a
77.450.800 lire (40.000 euro).
Nei casi in cui la concessione delle agevolazioni e' subordinata
alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed
all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ricevimento
degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico
decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti
interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle
agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.7, 2.9, 3.8, 5.1, 7.1).
2.4 Qualora uno stesso programma riguardi piu' attivita'
assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al
cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non
ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da
altre eventuali attivita' svolte dall'impresa nella stessa unita'
locale:
- se il programma concerne una sola attivita', pur se non
prioritaria nell'economia dell'impresa, o piu' attivita'
assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime
corrispondente;
- se il programma concerne piu' attivita', in parte ammissibili a
cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma
stesso puo' essere positivamente considerato per l'accesso ai soli
fondi nazionali;
- se il programma concerne piu' attivita', in parte non
ammissibili, il programma stesso non e' ammissibile alle
agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere
gli investimenti relativi all'attivita' non ammissibile;
In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attivita' ammissibile,
devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici,
economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di
consentire la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei
relativi indicatori di cui al successivo punto 6.1.
2.5 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in
c/impianti, nei limiti delle misure massime di cui all'Allegato n. 1
approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di
aiuto di cui alla legge n. 488/92, articolate per dimensione
dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione
dell'unita' locale. Nel caso in cui l'unita' locale insista su due o
piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai
quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa
intera unita' locale si applica la misura relativa al comune nel
quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore
superficie). Ai fini della determinazione delle agevolazioni
concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso
l'indicazione di una percentuale nella Scheda Tecnica di' cui al
successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa
(si veda anche il successivo punto 6.4).
2.6 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione
Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che
tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali
tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle
agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale
gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL
esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode,
indipendentemente dalle modalita' temporali di realizzazione degli
investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente
dalle imposte.
2.7 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi
seguenti:
- l'impresa richiedente indica, nella Scheda Tecnica di cui al
successivo punto 5.3, le spese relative agli investimenti e la
suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date
presunte dei relativi titoli, ancorche' pagati successivamente;
- dette spese, cosi' come giudicate pertinenti e congrue dalla
banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a
realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice:
Formula n. 1);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la
misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel
caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni
nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento
all'anno solare, sulla base del piano di disponibilita' delle
agevolazioni, secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa
data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla
pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie (si veda anche il
successivo punto 7.1); per i programmi da notificare alla Commissione
europea il predetto piano di disponibilita' si assume,
convenzionalmente, differito di un anno;
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione
fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilita' della quota
medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL
e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura
massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota
dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle
previste date;
- la somma delle due o tre quote cosi' determinate costituisce
l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel
decreto di concessione.
Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due
o tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.
2.8 Ai fini di cui sopra:
- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si
intende quello della data di avvio e cioe' del primo dei titoli di
spesa ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con
la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing;
- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un
unico tasso, e cioe' quello in vigore alla data di avvio a
realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre
decimali;
- il tasso di attualizzazione da applicare e' quello fissato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione
europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo
http://europa.eu.int/comm/competition/ state -
aid/others/reference rates.html. Si riportano in Appendice, Tabella
n. 1, i tassi di attualizzazione in vigore a partire dal 1o giugno
1998. Al fini della concessione provvisoria delle agevolazioni,
qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia
ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il
tasso in vigore alla data della concessione medesima;
- per la determinazione dell'imposizione fiscale:
a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali
ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due o tre quote del
contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del
reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire
dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un
numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di
ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono; il
periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun
capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e
quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni
riconducibili al capitolo stesso, e' come di seguito individuato:
progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
opere murarie e assimilabili: 21 anni
macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non
ammortizzabili (il terreno e tutti i beni acquisiti in locazione
finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del
contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa
beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene
resa disponibile e nei quattro successivi;
c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto
conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote
di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla
formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio
di esercizi "m" cosi' determinato:
- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a
ciascun capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo
convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato;
- si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a
tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di
cinque anni;
- si divide la somma dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare
delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato
per eccesso alla prima cifra decimale.
Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene
che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il
sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto
il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le societa' di
capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande.
2.9 Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione
europea, l'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria
e' rideterminato, nei limiti dello stesso ammontare, a seguito degli
esiti della notifica medesima, sulla base dei tempi delle effettive
disponibilita' previste dall'art. 7, comma 1 del regolamento.
2.10 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria,
di cui ai punti 2.8 e 2.9, viene rideterminato a conclusione del
programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili
effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per
anno solare e del conseguente valore di "m", nonche' dell'effettivo
tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della
concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le
motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni cosi'
definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a
quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto
dall'art. 2, comma 14 del regolamento.

3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN

3.1 Il programma di investimenti da agevolare puo' riguardare la
realizzazione di una nuova unita' locale, l'ampliamento,
l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione o il
trasferimento di una unita' locale esistente. A tal fine si
considera:
I) "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento
dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad
accrescere la potenzialita' delle strutture esistenti;
II)"ammodernamento" il programma volto al miglioramento, sotto
l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio
offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato
all'attivita' produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e
all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di
strumentazione informatica per il miglioramento del processo
produttivo e/o dell'attivita' gestionale;
III) "riconversione" il programma volto all'utilizzo di una struttura
esistente per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile diversa
da quella svolta precedentemente;
IV)"riattivazione" il programma volto all'utilizzo di una struttura
esistente inattiva per lo svolgimento di una o piu' delle
attivita' ammissibili, anche se diversa da quella svolta
precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una
prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
V) "trasferimento" il programma che comporta il cambiamento della
localizzazione dell'unita' locale; detto cambiamento deve essere
imposto da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione
pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di
riassetto produttivo e urbanistico o a finalita' di risanamento e
di valorizzazione ambientale.
Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che
i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti,
qualora non diversamente specificato, all' "unita' locale", cosi'
come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il caso, all'
"area produttiva da valutare", cosi' come definita al successivo
punto 3.7 e che, qualora il programma determini un incremento
dell'occupazione, esso e' individuato con i medesimi criteri indicati
al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto indicato nei
punti seguenti:

3.2. Per quanto concerne l'ampliamento:

- l'"incremento dell'occupazione" e' individuato con i criteri
indicati al successivo punto 6.3;
- per "altri fattori produttivi" si intende l'ammontare del capitale
investito inteso come totale dell'attivo patrimoniale;
- per "potenzialita'" delle strutture esistenti si intende la
disponibilita' di numero di camere, posti letto, aree di sosta,
ore uomo, ecc..
Sono altresi' classificabili come ampliamento i programmi
concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di
strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" di cui al
punto 3.9 che comportano aumento dell'occupazione; in tal caso la
relativa potenzialita' e' espressa in n. di ore-uomo degli addetti
riferiti ai "servizi annessi".
3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che esso
consiste nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o
tecnologico della struttura esistente, da realizzare anche attraverso
interventi di ristrutturazione in senso lato, ma non di manutenzione
ordinaria, di adeguamento alle prescrizioni normative vigenti (in
materia, ad esempio, di barriere architettoniche o di sicurezza), di
riorganizzazione dell'attivita' produttiva anche mediante l'adozione
di strumentazione informatica e tecnologie avanzate. Lo scopo che un
intervento di ammodernamento persegue e' quello di migliorare
l'attivita' produttiva e/o quella gestionale attraverso livelli
qualitativi piu' elevati, anche legati all'impatto ambientale (in
alcuni casi resi necessari dalle prescrizioni normative) e
maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato turistico.
Sono altresi' classificabili come ammodernamento i programmi
concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di
strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" di cui al
punto 3.9 che non comportano aumento dell'occupazione.
3.4 Per quanto concerne la riconversione si precisa che e' da
intendere tale il programma attraverso il quale si passa da
un'attivita' funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai
sensi della presente normativa, ad un'altra diversa ammissibile che
presenti maggiori possibilita' di mercato (come rilevabile dal
business plan), sempre che cio' sia compatibile con gli specifici
vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili
funzionali alla nuova attivita'.
A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente
definizione, si intende convenzionalmente "funzionante" l'attivita'
in corso alla data di presentazione del Modulo di domanda o che non
sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la
suddetta attivita' preesistente risulti cessata da oltre due anni
dalla citata data, il programma viene classificato come nuovo
impianto.
3.5 La riattivazione consiste nell'utilizzo di una struttura
esistente, della quale sia accertato un permanente stato di
inattivita', per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile uguale o
funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine,
per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si
intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattivita' che
si e' protratto per almeno i due anni precedenti la data di
presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilita'
delle agevolazioni e' necessario che i soggetti che determinano le
scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da
quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono
essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purche'
capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino
dell'attivita'. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso
di stato di inattivita' "permanente", qualora la nuova attivita' non
sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non
consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura
preesistente, l'iniziativa e' da classificare come nuovo impianto;
qualora lo stato di inattivita' non sia "permanente", l'iniziativa
viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di
ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attivita' uguale o
funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come
indicato al precedente punto 3.4), nel caso di attivita' diversa da
quella precedente.
3.6 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale
tipologia sussiste esclusivamente allorche' il programma di
investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita'
locale e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze
emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in
riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a
finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli
altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unita'
locale derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma e' da
inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti,
in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le
caratteristiche peculiari ed e' con riferimento a quest'ultima
tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore
regionale di cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il
caso legato all'impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria
struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi,
in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un
incremento della potenzialita' e dell'occupazione, il programma
sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi,
non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo
delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca
concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei
cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati nell'attivita'
produttiva compresi tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere
b), c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in
un'unica soluzione all'anno solare in cui e' avvenuta o si prevede
che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, con
riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si
riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di
competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che
risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa
deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni
professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui
si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attivita'
produttiva, qualora questa sia gia' avvenuta, o alla data di
redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba
ancora verificare.
3.7 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un
programma di investimenti che non puo' riguardare piu' di una sola
unita' locale e che deve essere organico e funzionale, da solo
idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed
occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di
agevolazione. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu'
domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le
caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della
validita' tecnico-economico-finanziaria e l'idoneita' al
conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle
indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la
domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano
strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva,
concernente l'impresa, il programma, l'unita' locale nell'ambito
della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area
produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica,
che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o
ritenuto piu' rappresentativo, all' "area produttiva da valutare",
partendo da alcuni dati di base relativi all' "ultimo bilancio
consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali,
ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli
esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:
- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio
approvato prima della data di presentazione del business plan.
Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio
definitivo ancorche' non approvato, o, relativamente all'esercizio in
corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso,
possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni
caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo
deve comunque essere quello che precede o che coincide con
l'esercizio di avvio a realizzazione.
- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema
aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le
seguenti condizioni: 1) e' possibile identificare gli specifici costi
e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il
relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si
effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che
comunque, come indicato sopra, non puo' riguardare piu' di una sola
unita' locale. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene
introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore
esposizione, ed alle banche concessionarie una piu' compiuta e
diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e
patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione del programma
proposto da imprese gia' in attivita'. Tale concetto va utilizzato
nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica
dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo
consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti
condizioni, risulta necessario individuare l' "area produttiva da
valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del
business plan. L' "area produttiva da valutare", quindi, puo' essere
contenuta all'interno dell'unita' locale, puo' coincidere con essa o
puo' riguardare piu' unita' locali.
La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti
indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di
cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta
nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attivita'
dell'impresa, del programma di investimenti - con particolare
riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzazione - del
prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione
dei fattori produttivi, delle tematiche ambientali. Devono essere
rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidita'
finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia
la reale capacita' di fare fronte in modo affidabile alle esigenze
tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi
soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi
temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri
programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono
essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan e,
per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n.
488/92, fermi restando i divieti di cui all'art. 2, comma 3 del
regolamento (richiamati al successivo punto 5.1), vi e' l'obbligo, ai
sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo, di allegare una
fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
Per i programmi inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro)
e per quelli di importo superiore a detto limite ma finalizzati
all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non
determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi
dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area produttiva da valutare",
il business plan puo' essere limitato alla prima parte descrittiva,
ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati
economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti
contenuti nella Scheda Tecnica.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di
consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche
concessionarie, si fornisce in Allegato n. 2, un indice ragionato
degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del
business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche
specifiche di ciascun programma.
Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla
redazione della seconda parte del business plan e quelle che, pur non
tenute, intendono redigerla comunque, devono obbligatoriamente
utilizzare lo specifico software predisposto dal Ministero che
consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business
plan, anche la compilazione della Scheda Tecnica (si veda il
successivo punto 5.3).
3.8 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o
all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni,
come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e
nella misura in cui sono necessarie alle finalita' del programma di
investimenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato del 14.7.2000, assunto in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 2, comma 9 e dall'art. 4, comma 2 del regolamento,
sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione
europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto della legge n.
488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro,
l'ammissibilita' alle agevolazioni delle suddette spese solo ed
esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati
a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo
di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.
La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello
stesso, solo ed esclusivamente nei casi di impianti di particolare
complessita', puo' essere commissionata con la modalita' del
cosiddetto "contratto chiavi in mano". L'impresa che intenda fare
ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da
agevolare e' tenuta a darne informazione nel business plan ovvero,
avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale
modalita' una vera e propria variazione sostanziale del programma, a
darne tempestiva comunicazione alla banca concessionaria.
Quest'ultima valuta la sussistenza della richiamata particolare
complessita' e, soprattutto, la comprovata, specifica esperienza
progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa
istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in
mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e
realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal
fine l'impresa istante e' tenuta a fornire tutti gli elementi
necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di
eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il
proprio motivato parere circa l'ammissibilita' di tale modalita' e
della conseguente agevolabilita' dell'intero programma ovvero, a
seconda dei casi, dei beni interessati.
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla
data del relativo decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla
Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale
relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 2.3. Ad
eccezione di questi ultimi programmi, tale termine e' ridotto a 24
mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i
quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni
in sole due quote. In entrambe tali ipotesi puo' essere concessa una
proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza
maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria
almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non
possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i
programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda
quanto specificato al precedente punto 2.3.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e'
quella del relativo titolo ancorche' pagato successivamente. I
pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per
contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo
complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un
milione di lire (516,46 euro). Non sono altresi' ammissibili le spese
notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione,
quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non
capitalizzate; sono altresi' escluse le spese relative a imposte e
tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni
ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto
tali, capitalizzati.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del
regolamento, si riportano nell'Allegato n. 3 le tipologie di spesa
ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte
mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori
interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i
programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che
di quelle nazionali.
3.9 Al fini dell'applicazione della presente normativa, si
intendono "servizi annessi" le strutture o gli impianti attraverso i
quali viene migliorata la qualita' del servizio ricettivo offerto e
che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva
principale ove viene svolta l'attivita' ammissibile (non sono
pertanto ammessi i "servizi annessi" alle strutture diverse da quelle
ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della
struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro
comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura
ricettiva principale medesima.
A titolo puramente esemplificativo, per "servizi annessi" si
intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi,
discoteche, sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi,
parcheggi e garage, centri benessere, approdi turistici, punti di
ormeggio, attrezzature e servizi per la nautica, spiagge attrezzate,
servizi termali, ecc..
Qualora le strutture o gli impianti di cui sopra siano
indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da
specifiche normative, per lo svolgimento dell'attivita' da agevolare
essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva
principale e non devono quindi essere considerati "servizi annessi".
A tal fine l'impresa interessata deve indicare nella parte
descrittiva del business plan anche gli specifici riferimenti
normativi. In sede di esame finale la banca concessionaria deve
verificare che i suddetti obiettivi siano stati raggiunti acquisendo
dalle imprese interessate tutti i necessari elementi di valutazione.
La gestione dei suddetti "servizi annessi" puo' costituire anche
attivita' ammissibile qualora indicata come tale dalle regioni ai
sensi del punto 5 delle direttive e, in quanto tale, non e' soggetta
ai limiti di cui al punto viii) dell'allegato n. 3.
3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta
realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed
ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun
macchinario, impianto ed attrezzatura maggiormente rilevante oggetto
di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle
fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti
in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il
macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale
rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalita' di cui all'art. 3,
comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art. 2,
comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n.
403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco,
utilizzando lo schema di cui all'Allegato 4a ed il prospetto di cui
all'Allegato n. 4b. La dichiarazione puo' essere resa anche da un
procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la
relativa procura o copia autentica della stessa. 1 beni fisici
elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui
beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed
indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato
trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda
nella quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare riferimento
anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si
faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere
identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere
attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento
che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla
fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta
venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione
a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti,
riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini
della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1,
lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della
dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al
trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio,
ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono
essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale
rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si
tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale
incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni,
allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta
tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla
revoca totale o parziale delle agevolazioni.
3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del
programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o
viceversa, pur essendo di assoluta eccezionalita', e' consentita nel
rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla
normativa. Non e' quindi consentito che la suddetta modifica
intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto,
altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi
di acquisto di un bene usato o di lease-back, entrambe non
ammissibili. E' altresi' necessario che la modifica, qualora
intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande
di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti
variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini
del calcolo degli indicatori (quali, ad esempio, la variazione
dell'ammontare complessivo o dell'articolazione temporale delle
spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve dame
tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel
Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto
collaboratore interessati affinche' se ne possa tener conto in sede
di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello
stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico
decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i
beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing,
dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote,
una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente
all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare
tramite l'istituto collaboratore.
In relazione a tali modifiche e' necessario che la banca
concessionaria, prima di darne comunicazione al Ministero, accerti
che non vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione -
ivi comprese quelle legate alla validita' del piano finanziario di
copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio
dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria, l'assenso
all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.
Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e,
in particolare, all'unica societa' di leasing per tutti i beni del
programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli
indicatori a consuntivo.

4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI

4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle
agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche
necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo,
nonche' la gestione delle relative somme, sono affidati in
concessione a banche o societa' di servizi controllate da banche,
denominate "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e le
banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione,
predisposta dal Ministero stesso, tesa ad evitare duplicazioni
dell'attivita' istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidita'
procedurali ed uniformita' di comportamento da parte delle banche
medesime.
4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui
al regolamento ed alla presente circolare e facilitare le operazioni
di accreditamento delle somme da erogare in favore delle imprese
beneficiarie delle agevolazioni, nonche' alcuni altri adempimenti, le
banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre
banche o societa' di leasing, denominati "istituti collaboratori",
ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarita'
dell'attivita' istruttoria. Si riporta, in Allegato n. 6, l'elenco
completo, aggiornato al 30 novembre 2000, delle banche concessionarie
convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori
convenzionati con le banche concessionarie.
4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con
l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della
locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti
collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto
5.2). Una banca concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione
finanziaria, non puo' ricoprire il duplice ruolo di soggetto
istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto
collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i
seguenti ulteriori adempimenti:
- ricevere la domanda di agevolazioni (art. 5, comma 1 del
regolamento)
- trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa
documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel
Modulo stesso (art. 5, comma 1)
- sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento
dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere
murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente
circolare)
- controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale
richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori
(art. 8, comma 4)
- predisporre la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla
banca concessionaria (art. 9, comma 1)
- sottoscrivere le dichiarazioni che accompagnano la documentazione
finale di spesa (art. 9, comma 7).
In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 5, comma 1
del regolamento, la societa' di leasing deve trasmettere alla banca
concessionaria il Modulo di domanda e la relativa documentazione in
originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal relativo
ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e
non oltre le 48 ore successive.

5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE
CONCESSIONARIE

5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono
fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato.
Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti
divieti e limitazioni:
a) non e' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un
programma gia' agevolato, ai sensi della legge 488/92 nella misura
richiesta dall'impresa o di altre norme statali, regionali o
comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno
che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato
entro la data di presentazione del Modulo; e' fatto salvo quanto
eventualmente previsto dalle direttive;
b) non e' ammessa la presentazione di un'unica domanda di
agevolazioni che riguardi piu' programmi o piu' unita' locali, ne'
la presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le
quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a
parte di un medesimo programma organico e funzionale;
c) non e' ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione
sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte
di un'impresa o di piu' imprese facenti comunque capo ai medesimi
soggetti; ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano
anche le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo
6, comma 8 del regolamento;
d) non e' ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione di una
domanda agevolata ai sensi della legge 488/92 e fatta salva
l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, la
presentazione per la medesima unita' locale di una nuova domanda
relativa ad un ulteriore programma; tale divieto vige comunque
fino a quando la banca concessionaria non abbia inserito il
programma gia' agevolato nell'elenco di cui al successivo punto
7.1 per l'erogazione della prima quota per stato d'avanzamento
ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla
banca concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del
programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi
soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al
precedente punto 2.3.
Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso
bando, fatti salvi i programmi oggetto di domande riformulate o
inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del
regolamento e quelli concernenti piu' attivita' assoggettabili a
diversi regimi agevolativi di cui al precedente punto 2.4, sono
convenzionalmente considerati parte del medesimo programma organico e
funzionale, e quindi non possono essere oggetto di separate domande,
tutti i programmi realizzati da un'impresa nella singola unita'
locale e relativi alla stessa tipologia di cui al punto 3.1.
Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione
delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra
indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni
eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli
interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi
dell'articolo 6, comma 8 del regolamento, si intendono anchesse
inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione
delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali
domande.

5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente
presentata:

- alla sola banca concessionaria, qualora il programma
d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa
richiedente;
- al solo istituto collaboratore, qualora il programma
d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte,
l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.
Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
- la banca concessionaria e' prescelta dall'impresa tra quelle
convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'effettuazione dell'istruttoria
tecnico-economico-finanziaria della domanda (si veda l'elenco di cui
all'Allegato n. 6);
- l'istituto collaboratore deve necessariamente essere
convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per
l'istruttoria ed essere la societa' di leasing locatrice dei beni
oggetto di agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 6);
- l'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli
adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si
tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attivita',
pertanto, non e' dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun
compenso;
- i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in
locazione finanziaria tramite piu' societa' di leasing, a meno che
queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai fini
dell'ammissibilita' delle spese relative ai beni interessati:
1) ciascuna societa' di leasing deve aderire al "pool" per la
frazione di propria competenza degli investimenti del programma da
agevolare;
2) tutte le societa' aderenti al "pool" devono essere istituti
collaboratori e cioe' convenzionate con almeno una delle banche
concessionarie;
3) la societa' capofila del "pool", in particolare, deve essere
convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per
l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti
e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in particolare dal
regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto
delle altre societa' aderenti al "pool" medesimo;
4) tra le suddette societa' deve essere sottoscritta una
specifica, formale convenzione di "pool", una per ciascun programma
da agevolare, che, oltre ad individuare la societa' capofila, a
regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e
le responsabilita' della capofila medesima come sopra specificato,
indichi la suddivisione dell'investimento tra le societa' stesse;
- nel caso di operazioni in "pool" e' la societa' capofila che
svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa
l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;
- nel caso di operazioni in "pool" la societa' capofila trasmette
alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione, una
copia della suddetta convenzione di "pool".
5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i
termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo
appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative
istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 7. Tale
Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti
del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti
comunitari, non puo' subire modifiche in aumento fino alla data di
chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo
ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura
concorsuale, non puo' subire modifiche, neanche in diminuzione, in
quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data
e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere
corredato, pena l'invalidita' della domanda medesima, di tutta la
documentazione di cui all'Allegato n. 8 necessaria per il
completamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo'
essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la
chiusura dei termini per la presentazione delle domande di
agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso,
ciascun documento deve recare il numero di progetto del Modulo al
quale si riferisce. Il predetto Modulo e' valido, indifferentemente,
per i programmi riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa
o, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria.
Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica
(il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione,
e' riportato nell'Allegato n. 9), contenente i principali dati e le
informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti,
ed il business plan di cui al punto 3.7. Nel caso in cui il programma
di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente
dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione
finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata
un'unica domanda.
Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il
modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale
rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le
modalita' di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191,
e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403; nel caso in cui a firmare sia un
procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa
procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il
numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il
rischio della duplicazione di tali numeri e' rigorosamente vietata la
presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa,
ancorche' compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi
motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformita' da
quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi,
non sara' considerata valida.
La Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan,
quest'ultima ove richiesta, devono essere elaborati, pena
l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando
esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero,
stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le
pagine della Scheda Tecnica a stampa, quelle della parte descrittiva
del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso,
devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e
sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante
della societa' o di un suo procuratore speciale con le medesime
modalita' previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da
allegare al Modulo di domanda e' altresi' compresa una doppia copia
(n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente i suddetti file,
generati attraverso il software medesimo. Il Modulo originale a
stampa, il facsimile della Scheda Tecnica, le relative istruzioni ed
il software per la compilazione della Scheda Tecnica stessa e
l'elaborazione del business plan sono resi disponibili anche presso
gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per il
Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso le
banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici
centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale.
L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni
riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero
intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali
variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli
indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di
presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la
relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione
della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di
evitare alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando.
A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma
agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena
l'invalidita' della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una
cauzione ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa,
di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata
ed escutibile a prima richiesta.
L'ammontare della cauzione o della polizza/fideiussione e'
composto di un importo fisso pari a lire 3.500.000 (euro 1.807,60) e
di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure,
all'entita' degli investimenti del programma indicati nel Modulo di
domanda:
- 0,222% dell'entita' degli investimenti fino a 1 miliardo di lire
(516.456,90 euro);
- 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire
(2.065.827,60 euro);
- 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire
(5.164.568,99 euro);
- 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire
(25.822.844,95 euro);
- 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).
L'ammontare di tale cauzione puo' essere agevolmente calcolato
attraverso le Tabelle nn. 2 o 3 riportate in Appendice.
Il versamento della cauzione e' effettuato dall'impresa istante su
un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria, intestato
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
fruttifero di interessi, a partire dalla data del versamento
dell'impresa e fino a quella di restituzione all'impresa medesima o
di versamento al Ministero, al tasso ufficiale di riferimento
pubblicato dalla banca d'Italia ai sensi dell'art. 2, del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213 previsto dalle disposizioni
vigenti. Detto versamento puo' avvenire direttamente presso la banca
concessionaria, qualora la struttura organizzativa della stessa lo
consenta, che in tal caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di
cui all'Allegato n. 11, ovvero tramite bonifico bancario; in
quest'ultimo caso nella motivazione del versamento deve essere
indicata la seguente dizione: "Cauzione, di cui all'art. 5, comma
4-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni,
relativa alla domanda di agevolazioni n....../.......ai sensi della
legge 488/92."
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere
redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 12; essa ha effetto
dalla data della domanda di agevolazioni e durata fino a quando non
siano maturate le condizioni per lo svincolo e, comunque, fino al
termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia del
relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Sono
abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza
assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate,
rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del
decreto legislativo n. 175/1995, nonche' gli intermediari finanziari,
limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto
legislativo n. 385/1993. L'impresa istante non puo' avanzare
richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene
presentata la domanda di agevolazioni.
La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza
escussa qualora le agevolazioni gia' concesse nella misura richiesta
dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima
che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora
non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera cl) del regolamento. In tali casi la banca concessionaria,
entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle
agevolazioni, trasferisce al Ministero, con le consuete modalita',
l'importo relativo alla cauzione e gli interessi maturati. Nel caso
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, entro il predetto
termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad
escutere la fideiussione o la polizza stessa ed a trasferire
l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione
dello stesso, con le suddette modalita'.
In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei
relativi interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la
fideiussione o la polizza sono svincolate, a seconda dei casi, entro
30 giorni lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo
decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni,
ovvero contestualmente all'erogazione della prima quota di
contributo.
Nel caso di inserimento automatico o di riformulazione di cui
all'art. 6, comma 8 del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova
garanzia, come sopra specificato, non essendo in alcun caso
considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non
agevolata, ancorche' non ancora restituita o svincolata. A tale
riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa
deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del
versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la
nuova fideiussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima
del termine utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative
alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita
automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento
automatico.
5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui
all'Allegato n. 8 devono essere presentati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nel
primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del
timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data
del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca
concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito
spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della
documentazione.
5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia
del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla
provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale
insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto
6.5), l'unita' locale interessata dal programma di investimenti. Gli
Uffici regionali e delle provincie autonome interessati sono
riportati in Allegato n. 13.
5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria
ma non agevolata a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori
all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene
inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle
graduatorie relative al bando immediatamente successivo, mantenendo
valido il Modulo di domanda originario. A tal fine non e' posto a
carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo
l'obbligo di versare una nuova cauzione secondo le modalita' di cui
al precedente punto 5.3, di comunicare tempestivamente alla banca
concessionaria eventuali variazioni rilevanti ai fini della
concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo
intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e
completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti
avanzate dalla banca concessionaria medesima.
Le precedenti modalita' di inserimento automatico si applicano
anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle
disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente
rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima
lo richieda formalmente e che, all'atto della richiesta stessa,
rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna
domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo. La detta
richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14, deve
essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo
utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle
graduatorie per le quali e' consentito l'inserimento automatico e con
le modalita' di cui al precedente punto 5.4.
In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valida, ai fini
dell'avvio a realizzazione del programma da agevolare, la data di
presentazione del Modulo relativo alla domanda non agevolata, puo'
riformulare quest'ultima attraverso modifiche, anche rilevanti ai
fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle
agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine:
- l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non
oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle
risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la
domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalita' di cui al
precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico
secondo lo schema di cui all'Allegato n. 15; tale adempimento,
naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati parzialmente;
- le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale
investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del
programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione
richiesta, l'adesione o meno ad uno dei sistemi internazionali
riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e le spese
complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni,
queste ultime, pero', solo in diminuzione; e', inoltre, possibile
modificare le modalita' di acquisizione dei singoli beni del
programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;
- le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente
rappresentate attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dalla
ricevuta del versamento di una nuova cauzione o da una nuova
polizza/fideiussione di cui al precedente punto 5.3, dall'altra
documentazione di cui all'Allegato n. 8 eventualmente variata e, solo
ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo numero
di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale a
stampa di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la
nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del
detto nuovo Modulo;
- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda
Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data
di presentazione del Modulo di domanda originario;
- la domanda riformulata puo' essere presentata, entro i termini
prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile
successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a
disposizione lo consentano, il bando immediatamente successivo a
quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la
domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del
frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda
riformulata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento;
- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata
alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda
originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto
collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo puo' anche
essere diverso rispetto all'eventuale originario, purche' sia
convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e
modalita', il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come
relativo ad una domanda presentata per la prima volta.
Le precedenti modalita' di riformulazione si applicano anche alle
domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della
riformulazione, l'impresa rinunci al contributo parziale concesso e
non abbia richiesto alcuna erogazione del contributo stesso. A tal
fine l'impresa allega alla domanda riformulata una specifica
dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 16.
Per le domande del sesto bando (il primo del settore
turistico-alberghiero), presentate dal 15 aprile al 15 giugno 1999,
istruite positivamente ma non agevolate, si veda il successivo punto
11.
Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o
riformulate, risultassero ancora una volta non agevolate, vengono
archiviate; l'impresa puo' riproporre il relativo programma di
investimenti, qualora non ancora avviato, in uno degli ulteriori
bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalita' di cui
ai punti precedenti, di una nuova domanda che verra' considerata a
tutti gli effetti come presentata per la prima volta.
La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle
domande non agevolate per le quali l'impresa ha rinunciato
all'inserimento automatico, quelle agevolate parzialmente per le
quali l'impresa ha richiesto l'inserimento automatico e le risultanze
istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui
all'art. 6, comma 2 del regolamento.
5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda
e della documentazione di cui all'Allegato n. 8 da parte dell'impresa
o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto
collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza e la
regolarita', con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella
Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla
presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business
plan (si veda il precedente punto 3.7); le banche, inoltre, devono
verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni sua
parte, che la Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan,
ove richiesta, siano state redatte tramite il software ministeriale e
che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. La domanda
che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande
di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e
dell'ulteriore documentazione di cui all'Allegato n. 8, fatto salvo
quanto precisato al successivo punto 6.4 in merito alla mancata
indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, non e'
considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota
contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative
motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la
documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche al
Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento
o Bolzano) competente e, secondo il caso, anche all'istituto
collaboratore.
Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti
dall'impresa, la banca concessionaria puo' richiedere esclusivamente
la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, nonche'
precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento
dell'attivita' istruttoria, con una specifica, formale nota
raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa e' tenuta a
corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca
concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalita', valide
per le domande, di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre
quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima; in
caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e
la banca concessionaria ne da' tempestiva e motivata comunicazione
all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al
Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento
o Bolzano) interessata e, secondo il caso, all'istituto
collaboratore.
5.8 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di
domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria
procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo
schema contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca
concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che
la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, anche
precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento
degli accertamenti istruttori.
L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle
agevolazioni;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa
richiedente e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto
rappresentato dall'impresa nella prima parte del business plan,
l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della
presentazione del Modulo di domanda e la determinazione dei relativi
principali e piu' significativi indici, nonche' attraverso la
comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso
settore che consentano di valutarne il grado di affidabilita';
particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della
comprovata possibilita' dell'impresa e, ove ritenuto necessario,
anche dei soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti
dall'impresa e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima
(tenuto anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e
delle condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al
successivo punto 6.2), agli impegni finanziari derivanti dalla
realizzazione del programma e dal collegato eventuale incremento del
capitale circolante o, ancor piu', dalla realizzazione di altri
eventuali programmi temporalmente sovrapposti. Tale valutazione, ove
ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che
abbiano programmi temporalmente sovrapposti a quello in esame,
qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un
medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale dell'impresa
richiedente in misura altrettanto rilevante;
- la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma, con
particolare riferimento agli obiettivi dell'iniziativa in termini di
elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell'offerta
turistica, ai livelli occupazionali, alle potenzialita' degli
impianti, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti di
carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla
realizzazione del programma stesso, alle prestazioni ambientali;
- la piena disponibilita' dell'immobile (suolo e/o costruzioni)
nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la
corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attivita' da
svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso;
- il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle
spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi
propri aziendali - che, si precisa, non puo' essere inferiore, in
valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di
finanziamento esterne ed alle agevolazioni; dovra' essere accertata,
in particolare, la sussistenza delle condizioni per il ricorso
all'eventuale credito bancario, anche in relazione ad eventuali
preesistenti esposizioni; la banca concessionaria dovra' attestare,
in sede istruttoria e di relazione finale, se sono stati rifiutati,
da parte della banca stessa, eventuali finanziamenti sul medesimo o
su altri programmi, specificandone le motivazioni; al fine di
condurre una corretta istruttoria "secondo le tipiche procedure di
deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per
progetti d'investimento", il piano finanziario dovra' essere
analizzato, sulla base dei dati e delle informazioni fornite
dall'impresa nella Scheda Tecnica, nel business plan o nell'altra
prevista documentazione, in relazione alla totalita' dei fabbisogni
finanziari del programma e non limitatamente al capitale proprio
convenzionalmente considerato per la determinazione del relativo
indicatore di cui al successivo punto 6.2;
- l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia
per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese
prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la
relativa suddivisione nel principali capitoli di spesa e per anno
solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente
riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere
distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali
agli investimenti esposti in ciascun anno solare;
- i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al
successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura
richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non
puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori, e la
sussistenza delle condizioni per l'incremento di detti indicatori del
5% in relazione all'adesione, da parte dell'impresa, ad uno dei
sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO
14001 o EMAS.
Inoltre, per quanto concerne i programmi relativi ai "grandi
progetti" di cui al successivo punto 6.1, punto i), particolare
attenzione dovra' essere posta in merito ai seguenti argomenti:
- valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o
intende operare a seguito del programma di investimenti da agevolare,
al fine di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacita'
strutturale ovvero se il programma verra' sviluppato in un settore in
declino, secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina
multisettoriale;
- valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o
salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da
agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa beneficiaria che
a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello.
In merito a ciascuno dei detti "grandi progetti", la banca
concessionaria richiede tempestivamente alla regione o alla provincia
autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale il programma
viene realizzato di formulare eventuali osservazioni che ne possano
orientare le determinazioni istruttorie, ovvero di evidenziare
eventuali motivati elementi ostativi alla realizzabilita' del
programma medesimo. La regione o la provincia autonoma puo' fornire
tali eventuali indicazioni entro trenta giorni dalla richiesta e la
banca concessionaria deve tenerne debito conto ai fini del giudizio
conclusivo di ammissibilita' del programma, riportandone i contenuti
tra le motivazioni finali della relazione istruttoria.
La banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli
accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori
(con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione
massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare
incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano
conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non
dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarita' formali
comprovati da riscontri oggettivi. In tal senso, allorche' la banca
dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio
esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore
massimo utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo
capoverso del successivo punto 6.2), fatta naturalmente salva la
misura minima del 25%, potra' non tenere conto della relativa
eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per
l'erogazione delle agevolazioni.
Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle
spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese,
appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al
programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le
agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, qualsiasi
tipo di commesse interne, compravendita di immobili (terreno e/o
opere murarie e assimilate) non rispondente ai limiti di cui al punto
iv) dell'allegato n. 3, acquisto di terreno di superficie eccedente
rispetto ai reali fabbisogni funzionali dell'impresa, fabbricati o
parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi
all'attivita' ammissibile, realizzazione di "servizi annessi" che,
sommati a quelli preesistenti, eccedano il 75% del valore dei beni
strumentali destinati all'attivita' ammissibile, ecc. Per quanto
concerne l'esame di congruita', si distingue tra quello condotto ai
fini della concessione provvisoria e quello per la concessione
definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla
valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle
caratteristiche tecniche ed alla validita' economica dello stesso,
senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che
non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui -
tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di
adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il
procedimento stesso e' finalizzato. L'esame di congruita' da condurre
nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovra'
essere, invece, puntuale e dovra' essere teso a valutare, anche
attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle
caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu'
significativi costi esposti rispetto al totale complessivo
dell'investimento prospettato.
Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono
concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita'
del programma. Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato,
in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di
giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni
affinche' il Ministero provveda a comunicare il diniego delle
agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di
effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in
qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle
risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano
alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota
contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo
lo schema di cui all'Allegato n. 17), cosi' come eventualmente
rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica,
altresi', alle imprese interessate i beni e le relative spese
eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di
congruita').
L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art.
6, comma 2 del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo
giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione
delle domande (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche
apportate dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso
articolo.
5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni,
al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione,
scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda,
quest'ultimo puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della
domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni.
Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarita' della
domanda - fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3
vigente in tale fase circa la tempestiva comunicazione delle
variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare
della domanda stessa la possibilita' di ammettere il detto subentro
risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i
tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti
istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di
subentro nella titolarita' della domanda di agevolazioni avvenga
entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.

A tal fine:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le
dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia'
sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di
agevolazioni; qualora sia gia' stata prodotta la Scheda Tecnica,
lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica
dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio legale
rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le
informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima
variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e
trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed
all'Allegato 8, limitatamente alla parte variata a seguito del
subentro medesimo;
b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo
soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla
domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi
ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni
medesime;
c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i
criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data
in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e,
quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui
si tratta;
d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura
agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando
la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo
soggetto; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore
dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato
nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione
societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto
quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel
calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto
quinquennio relative al soggetto originario ed a quello
subentrante;
e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto
subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei
dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel
caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione,
conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite
di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale
proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto
del limite minimo del 25%, da' luogo ad una specifica condizione
nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante;
f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla
Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime
condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.
5.10 Nel caso in cui un'impresa che abbia ottenuto le agevolazioni
della legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa
stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una
propria unita' locale, trasferisca o abbia trasferito ad un altro
soggetto parte delle attivita' e dei relativi beni strumentali
agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di
conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente
denominato "outsourcing"), essa puo', fermi restando i propri
requisiti soggettivi di ammissibilita', in particolari casi
opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare
una specifica istanza tesa al mantenimento del decreto di concessione
delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla
stessa sostenute.
Ai fini di cui sopra:
a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il
mantenimento del decreto di concessione, fornisce:
- gli elementi che evidenzino compiutamente le attivita' interessate
dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a
seguito dell'operazione, della organicita' e funzionalita' del
programma agevolato,
- un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo
le modalita' di cui al precedente punto 3.10 e l'impegno circa
l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalita' del detto
programma,
- il piano industriale nell'ambito del quale si colloca
strategicamente la decisione di procedere al trasferimento,
- le motivazioni che stanno alla base della decisione e che
impediscono o rendono non conveniente la continuazione della
gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa e'
maturata,
- le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del
trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni
altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile
valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le
necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito
dell'operazione, l'interesse pubblico che ha condotto alla
concessione delle agevolazioni;
b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni
istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso
l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto a), con
particolare riferimento alle motivazioni del trasferimento, alla
necessita' strategico-economica dello stesso, all'affidabilita' del
soggetto destinatario, alla capacita' dello stesso di condurre
l'attivita' in modo da garantire il pieno soddisfacimento
dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in
particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;
c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al
precedente punto b), avanza al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di
accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;
d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base della proposta della banca concessionaria in merito
all'istanza per il mantenimento della validita' del decreto di
concessione, autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del
mantenimento della validita' della concessione gia' emessa. In tale
ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia gia' avvenuto o avvenga
comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei
beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate con le
modalita' e le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il
destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile
successiva all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno
specifico atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 18 e 19,
attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta
- quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme
urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa
istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni,
mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato
rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle
agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal
destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle
agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto
del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le
erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur
se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del
trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli
occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno
essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti
i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita' locale interessata
dal programma medesimo. Anche per la verifica della conferma della
eventuale maggiorazione degli indicatori di cui al successivo punto
6.1, si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano
esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli
impegni assunti in materia di capitale proprio, considerato che i
soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che
ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di
subentro gia' disciplinati al precedente punto 5.9.

6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della
posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito,
seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei
fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di
riferimento. Ai fini della formazione delle graduatorie, si
distinguono due categorie di programmi:
i) i cosiddetti "grandi progetti", e cioe' quelli con investimenti
complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire
(25.822.844,95 euro) e quelli assoggettabili alla disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti
d'investimento (si veda il precedente punto 2.3),
ii) quelli diversi dai "grandi progetti", e cioe' i programmi con
investimenti complessivamente ammissibili minori o uguali a 50
miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e non assoggettabili alla
disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti
d'investimento (si veda il precedente punto 2.3).
Le graduatorie sopra richiamate sono:
a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei programmi
diversi dai "grandi progetti";
b) un'eventuale graduatoria speciale che ciascuna regione ha
facolta' di attivare con riferimento ai programmi diversi dai "grandi
progetti" relativi ad un'"area" o ad almeno due attivita' individuate
come prioritarie dalla regione medesima tra quelle ammissibili;
c) due graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", una relativa
a quelli ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 (ivi incluse
quelle ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise) e l'altra a quelli
ubicati nelle restanti aree ammissibili; alla copertura di tali
graduatorie e' destinata una quota delle risorse complessivamente
disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle
risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste
ultime.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento
di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di
volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree
depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentita la Conferenza Stato-Regioni,
anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della
programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali
graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che
individua altresi' i relativi indicatori applicabili tra quelli utili
per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero indicandone altri
sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.
Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla
precedente lettera b):
- non e' consentita una combinazione tra i due criteri di
formazione per aree o per attivita' ne' la formulazione di due
distinte graduatorie;
- ciascuna "area" e' costituita dall'intero territorio ammissibile
di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella
ammissibile della regione;
- ciascuna attivita' e' individuata tra quelle ammissibili di cui
al precedente punto 2.1;
- ciascuna regione puo' destinare a tale graduatoria non piu' del
50% delle proprie risorse disponibili;
- le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie
speciali entro i termini previsti dalla normativa; qualora la regione
non formuli la propria proposta entro tali termini, la graduatoria
speciale per la regione medesima non viene formata;
- eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche
risorse, dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta
dall'impresa nelle graduatorie regionali speciali, concorrono
automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per le
corrispondenti graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera
a);
- le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed
eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le
corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a).
Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro il
trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle
risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono
dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti i
programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano
positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun
programma e delle disponibilita' attribuite alla graduatoria
medesima, quelli agevolabili per i quali si potra' provvedere alla
emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in
graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza
delle disponibilita' medesime. Ai fini dell'attribuzione delle
risorse, con riferimento a ciascuna delle graduatorie di cui alle
precedenti lettere a) e b), si tiene conto di una riserva del 70% in
favore delle piccole e medie imprese; le somme di tale riserva del
70% eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese
vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma
agevolabile di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle di cui
alla precedente lettera b), dovesse essere solo in parte coperto
dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma
pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero
programma. E' fatta salva la facolta' per l'impresa interessata di
rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere
l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente
punto 5.6. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a
seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di
revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita'
dell'anno o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese
titolari delle domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito
negativo le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove
del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte,
in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono
comunicate dalla banca concessionaria.
La posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza
e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti
indicatori:
1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto
all'investimento complessivo
2) numero di occupati attivati dal programma rispetto
all'investimento complessivo
3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella
richiesta
4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche priorita' regionali, eventualmente incrementati del 5% per
le imprese che aderiscano ad uno dei sistemi internazionali
riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (si veda
il successivo punto 6.6).
L'indicatore contrassegnato dal n. 4, non si applica alle
graduatorie di cui alla precedente lettera c).
In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si
specifica quanto indicato nei punti seguenti.
6.2 L'indicatore n. 1 e' il rapporto tra il capitale proprio
investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo
del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca
concessionaria.
Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che,
si ricorda, non puo' essere comunque inferiore, in valore nominale,
al 25% dell'investimento ammissibile, e' costituito dagli aumenti del
capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del
capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali,
dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei
contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in
un'unica o piu' soluzioni, a partire dall'anno solare di
presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione
del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima
ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di
concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I
versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle
singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale
almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel
seguito.
Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa
produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un
apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del
programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in
sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al
netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso
periodo e non ripianate, purche' risultino da bilanci approvati o,
secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare
di detti utili e/o ammortamenti, nonche' delle eventuali perdite non
ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma,
viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso
anno solare interessati dal programma medesimo. Qualora alla data
della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al
successivo punto 8.2 l'impresa non disponga di bilanci approvati o,
secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad
esercizi interessati dal periodo di realizzazione del programma, la
banca concessionaria effettua le verifiche e redige la relazione
sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo
punto 8.5 sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei
redditi presentate. Il Ministero provvede conseguentemente ad emanare
il decreto di concessione definitivo di cui al successivo punto 8.6
ovvero a sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della
banca concessionaria risultino eventuali scostamenti provvisori degli
indicatori, rispettivamente, nei limiti o fuori dai limiti fissati
dalla normativa. Ai fini delle verifiche degli scostamenti degli
indicatori in via definitiva e, qualora sospeso, del decreto di
concessione definitivo, l'impresa e' comunque tenuta a dichiarare i
dati in argomento secondo le modalita' di cui al successivo punto
10.1 e, comunque, ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni
dei redditi presentate mancanti entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per
l'esercizio di riferimento, pena la revoca delle agevolazioni
concesse. Entro tale stesso termine le eventuali perdite eccedenti
devono essere ripianate (si veda il primo alinea del successivo punto
6.8).
Le delibere relative al suddetti aumenti, conferimenti e/o
accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale
rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati,
devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da
agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del
relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere
perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque
entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una
specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.
Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi piu' programmi,
la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le
singole quote destinate a ciascun programma.
Ai fini di cui sopra:
- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo
ad un aumento di capitale sociale viene computato come capitale
proprio investito nel programma in proporzione alla quota parte
dell'aumento stesso utilmente considerato;
- gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in
c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che
con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di
finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti
assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio, rilevabili
dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata
relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo
di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non abbiano
concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario di cui
nel seguito.
Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad
eccezione di quella individuale, deve produrre alla banca
concessionaria, qualora non gia' prodotta in fase istruttoria, la
documentazione, indicata nell'Allegato n. 22, utile a comprovare
l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o piu' delle forme
consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo
eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel
provvedimento di concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi
compresa l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa
beneficiarla deve produrre alla banca concessionaria la
documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o
accantonamento:
- nel caso di due quote: per la prima, almeno della meta' del
suddetto ammontare complessivo del capitale proprio indicato nella
specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione
provvisoria;
- nel caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per
la seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.
Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio e'
pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai
bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del
programma.
L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come
sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di
competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i
conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono
essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti
e/o i conferimenti realizzati mediante conversione delle poste
dell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di
domanda devono essere imputati all'anno solare della relativa
delibera di conversione; gli utili accantonati e gli ammortamenti
anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di
patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio
sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non
coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli
ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli
anni solari nei quali gli stessi sono maturati.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria puo'
prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo
dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente
destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un
preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso
la banca concessionaria, con riferimento all'ultimo bilancio
approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al
relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt.
2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della
contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo
"prospetto delle attivita' e passivita'", redatto con i criteri di
cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformita' ai suddetti artt. 2423 e
seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attivita'
immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attivita'
immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo
patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima
limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo
patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per
rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorche' tale eccedenza vi
sia, la banca concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo
assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria,
deve valutare l'opportunita', ai fini del giudizio
sull'agevolabilita' del programma, che l'impresa stessa provveda o si
impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque
prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o piu'
dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario,
da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:
a) aumenti del capitale sociale;
b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma,
purche' previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni
della Banca d'Italia;
d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti
del programma da agevolare.
Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata
non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare
nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si e'
impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il
Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione
provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve
soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito
della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a
quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di cui al
successivo punto 7.1.
Per quanto riguarda le societa' cooperative, l'art. 3 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che
possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale
limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce
l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal
momento che, per le stesse societa' cooperative, le eventuali riserve
indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16
dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci
sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' cooperativa
che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese
in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la
conversione in capitale sociale, purche' sia stato raggiunto il
limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone
fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente
imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma.
Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione
del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che
dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale
proprio in tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia
il valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello
degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a
realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri
impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti
2.7 e 2.8).
Fatta salva la misura nominale del 25% richiamata in precedenza,
il capitale proprio computato ai fini del calcolo dell'indicatore non
puo', in ogni caso, essere superiore alla differenza tra
l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette
attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa
(per semplicita' di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in
ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.6).
6.3 L'indicatore n. 2 e' il rapporto tra il numero di occupati
attivati dal programma e l'investimento complessivo. Il valore di
quest'ultimo e' lo stesso di quello impiegato per il calcolo
dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dal programma e'
rilevato, con riferimento alla sola ed intera unita' locale
interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o
uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello
riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo
di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il
successivo punto 6.8). Il dato "a regime" da considerare e' quello
che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola
variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.
Ai fini di cui sopra:
- il numero dei dipendenti e' quello medio mensile degli occupati
durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base
dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli
occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro
matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello
in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in
frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro
previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto
collettivo di riferimento;
- il numero dei dipendenti e' espresso in unita' intere e un
decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o
in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma
precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a
regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente
aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e
da quest'ultima confermato;
- nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati,
ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione e'
assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione
connessa al programma risultante dal prospetto di cui al punto B9
della Scheda Tecnica.
6.4 L'indicatore n. 3 e' pari al rapporto tra la misura massima
dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed
ubicazione dell'unita' locale, e la misura richiesta. Ciascuna
impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni,
deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%),
consentita dall'art. 2, comma 9 del regolamento, ovvero una parte
della stessa (dall'1% al 99%). Detto indicatore non puo' essere
oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa,
una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non puo'
piu' modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione
delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di
copertura del fabbisogno finanziario del programma e cio' in
relazione a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle
valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.
Ai fini di cui sopra:
- la misura dell'agevolazione richiesta deve essere
necessariamente espressa in punti percentuali interi, in lettere ed
in cifre; in caso di difformita' tra le due indicazioni si assume la
percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni
decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera
precedente la virgola;
- in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale
percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad
una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la
misura richiesta viene assunta pari al 100%.
6.5 L'indicatore n. 4 e' determinato dal punteggio complessivo
conseguito da ciascun programma sulla base di specifiche priorita'
regionali individuate:
a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente
punto 6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, alle
attivita' ed alle tipologie di investimento ammissibili alle
agevolazioni;
b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente
punto 6.1, lettera b):
- con riferimento alle attivita' ed alle tipologie di investimento,
nel caso di graduatorie speciali per aree;
- con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel
caso di graduatorie speciali per attivita'.
Tali priorita' sono indicate da ciascuna regione attraverso
l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un
punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le
graduatorie regionali ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle
speciali.
Ai fini di cui sopra:
- per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli
Comuni;
- per attivita' si fa riferimento a ciascuna delle attivita' di cui
al precedente punto 2.1;
- per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle
tipologie di cui al precedente punto 3.1.
Entro i medesimi termini di cui al precedente punto 6.1, insieme
alle proposte relative alle graduatorie speciali ed utilizzando lo
specifico software definito dal Ministero, le regioni possono
formulare al Ministero stesso le proprie proposte relative alle
priorita' regionali, con riferimento alle graduatorie ordinarie e/o a
quelle speciali, individuando i corrispondenti punteggi. Qualora la
regione non formuli le proposte entro tali termini, l'indicatore
regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale
di competenza, valore pari a zero.
Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il
Ministero, valutata la compatibilita' delle stesse con lo sviluppo
complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del
regolamento, approva i punteggi attribuiti ai singoli elementi e li
rende noti ai soggetti interessati.
A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio
numerico intero compreso tra zero e trenta o tra zero e venti,
determinato dal punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni
degli elementi sopra indicati, cosi' come approvati dal Ministero; il
punteggio complessivo cosi' ottenuto costituisce il valore
dell'indicatore regionale del programma medesimo.
Ai fini di cui sopra:
- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito
con riferimento all'ubicazione dell'unita' locale indicata al punto
B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'attivita', con
riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con
riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 9); nel caso in cui
l'unita' locale insista su due o piu' territori comunali, anche
appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti
punteggi diversi, alla stessa intera unita' locale si applica il
punteggio regionale relativo al comune nel quale l'unita' medesima
insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene
inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune;
- nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento"
e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.6), il
punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma
stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
- nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o piu'
attivita' diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti,
all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli
attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente
considerate.
6.6 Il valore dei predetti indicatori e' incrementato del 5%
qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro
l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei
sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO
14001 o EMAS. A tal fine l'impresa fornisce la propria indicazione
compilando il punto C3.1 della Scheda Tecnica. L'impresa stessa deve
tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la
documentazione idonea a comprovare l'eventuale adesione al suddetto
sistema.
6.7 Il punteggio che il programma consegue e che determina la
posizione dello stesso in graduatoria e' ottenuto sommando
algebricamente i valori dei suddetti indicatori, eventualmente
incrementati del 5%, normalizzati (si veda l'Appendice, Formula n.
3).
Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero
adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese
interessate, alle banche concessionarie e, in presenza di beni
acquisiti o da acquisire in locazione finanziaria, agli istituti
collaboratori.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa
beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione
dell'unita' locale, indica, separatamente per i beni acquistati
direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione
finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per
capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e di
ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote. Il decreto
stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti
obblighi:
a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non
aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni
o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare
ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione,
agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali,
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche;
b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad
eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel
decreto medesimo;
c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data
di entrata in funzione;
d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul
lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi
dalla data del decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti
per consentire l'ammissibilita' del programma medesimo
all'eventuale cofinanziamento comunitario (si veda il precedente
punto 2.3);
f) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini
prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di
programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni
in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale
di consegna dei beni;
g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini
prescritti, la data di entrata a regime degli impianti;
h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario;
i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma
agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con cio'
trasformando l'attivita' esercitata nell'unita' locale interessata
dal programma stesso da ricettiva a non ricettiva o viceversa;
l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non
dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato
degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da
parte del Ministero, o dei soli interessi legali in tutti gli
altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente
dalla data delle erogazioni alla data della restituzione.
6.8 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo
il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine
di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a
quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Gli
indicatori da prendere in considerazione a tal fine sono quelli di
cui ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.5, le cui variazioni devono
naturalmente essere valutate tenendo conto anche degli effetti dovuti
all'adesione o meno ad uno dei predetti sistemi di certificazione
ambientale. In tal senso per ciascun indicatore, sia il valore posto
a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a
consuntivo, al fine di valutarne lo scostamento, devono essere
incrementati o meno del 5%. Qualora il valore del singolo indicatore
subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti
percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli
indicatori interessati superi i 20 punti percentuali (si veda anche
il successivo punto 9.1), le agevolazioni concesse vengono revocate.
Ai fini della verifica a consuntivo:
- l'ammontare attualizzato del capitale proprio effettivamente
destinato al programma e' accertato dalla banca concessionaria,
secondo i criteri e le modalita' indicati al precedente punto 6.2,
con riferimento alla data immediatamente successiva a quella di
ultimazione del programma; qualora l'impresa intenda far valere gli
utili e/o gli ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari
di realizzazione del programma, e dal bilancio approvato o dalla
dichiarazione dei redditi presentata dell'esercizio relativo alla
chiusura del programma risultino perdite tali da ridurre l'ammontare
del capitale proprio investito in modo da determinare uno scostamento
superiore ai limiti consentiti, deve, al fine di mantenere le
agevolazioni concesse, comprovare di avere ripianato le perdite,
almeno per quanto necessario ai fini dello scostamento medesimo,
entro il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla
normativa fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al
suddetto esercizio, con le modalita' previste dal codice civile ed
attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte dei
soci;
- la data di ultimazione del programma e' quella relativa
all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in
leasing, e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni;
per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni
acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide
con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in
leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi,
quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla
data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende
la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai
programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal
caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui
all'art. 6, comma 10 del regolamento, non e' sostituita dalla copia
del verbale di consegna dei beni bensi' dalla stessa dichiarazione
resa, con le previste modalita', dall'istituto collaboratore (si veda
anche il precedente punto 6.7, lettera f);
- il numero di occupati attivati dal programma e' rilevato con
riferimento all'esercizio "a regime", con gli stessi criteri di cui
al precedente punto 6.3 ed i dati "a regime" relativi all'indicatore
ambientale vengono rilevati con riferimento all'esercizio successivo
all'entrata a regime degli impianti del programma;
- la data di entrata in funzione del programma coincide,
convenzionalmente, con quella di ultimazione; qualora l'impresa
dichiari piu' date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente
autonomi, tali date hanno validita' solo ai fini della condizione di
cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento (si veda anche il
successivo punto 8.1);
- la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti
i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si
integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti
raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai
livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende
comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a
consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata
in funzione del programma;
- l'esercizio "a regime" e' quello del primo esercizio sociale
intero successivo alla data di entrata a regime;
- l'investimento complessivo da computare ai fini degli indicatori
nn. 1 e 2 del precedente punto 6.1 e' il minore tra quello
attualizzato ammesso in via definitiva e quello attualizzato ammesso
in via provvisoria.

7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese
disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali alla
stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno
dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie, ovvero per i
programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, al
trentunesimo giorno dal provvedimento del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta
notifica di cui al precedente punto 2.3; in particolare, la detta
disponibilita' avviene in due quote, qualora il programma da
agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne
abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote
negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilita' di richiedere due
quote i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione
europea.
Il Ministero accredita tali quote presso i conti correnti aperti
dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca, quando risulta
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa
per la successiva erogazione alle imprese o agli istituti
collaboratori, ivi inclusa quella concernente il versamento e/o
l'accantonamento di una quota proporzionale di capitale proprio
(vedasi precedente punto 6.2). A tal fine le banche concessionarie
trasmettono periodicamente al Ministero l'elenco dei programmi
agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte
delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno
verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione
medesima. L'inserimento del singolo programma nell'elenco puo'
avvenire qualora sia trascorso il trentunesimo giorno dalla
concessione provvisoria delle agevolazioni, per la prima quota, e non
meno di uno e due anni da detto termine, rispettivamente, per la
seconda e terza quota. La trasmissione degli elenchi avviene con
cadenza quindicinale, alla meta' ed alla fine di ciascun mese. Tali
elenchi riguardano tutte le richieste esaminate favorevolmente entro
le scadenze fissate. Al ricevimento degli elenchi, il Ministero
provvede nei tempi piu' solleciti ad accreditare, presso i predetti
conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i
nominativi delle imprese per le quali non e' possibile procedere
all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli
istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi
dall'intervenuto accreditamento. L'impresa puo' provvedere
tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da attivare le suddette
procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno
della disponibilita'.
7.2 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte,
l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole
erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto
collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la
parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di
propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione,
trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio
successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto,
indipendentemente dalla durata dello stesso; cio' avviene per rate
semestrali posticipate determinante sulla base dell'ammontare di
ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti
realizzati con piu' contratti di locazione, la quota di contributo
erogata andra' attribuita prioritariamente ai contratti gia' entrati
in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo
relativo a ciascun contratto medesimo.
Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo
relative ai semestri gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni
gia' effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con
capitalizzazione annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti
in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo
intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella
dell'effettivo trasferimento.
I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi
maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con
capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle
singole erogazioni.
7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto
collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della
prima, che puo', a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del
programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa
presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
rilasciata in stretta conformita' allo schema di cui all'Allegato n.
20, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei
poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento
della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e
dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi
del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n.
175/1995, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del
medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. Qualora la garanzia sia
rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma puo' non
essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma.
Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o
l'istituto collaboratore, fermo restando quanto indicato al
precedente punto 6.2 in merito al proporzionale versamento del
capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di
concessione provvisoria, deve avere sostenuto:
- nel caso di due erogazioni: almeno la meta' della spesa
approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il
totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito
dell'ultimazione del programma, per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa
approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i
due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come
eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma,
per la terza.
In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita', di
uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente
necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione superiore a quella
predeterminata, ne' il raggiungimento del necessario stato
d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare luogo
ad un'erogazione anticipata.
Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere
all'erogazione delle quote residue in favore, secondo il caso,
dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria
procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora
l'impresa debba comunque restituire quote di contributo gia' erogate,
la stessa puo' attivare, in alternativa alla detrazione delle somme,
di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento, una procedura di
compensazione. A tal fine, e' necessario che l'impresa medesima ne
faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria e che la stessa
non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima
erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, la banca
concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al netto
dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve
restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono
trattenute dalla banca al momento dell'erogazione e successivamente
restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento
dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle
eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della
prima erogazione utile successiva.
7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni
acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore,
per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca
concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi
di cui rispettivamente agli Allegati nn. 21 a o 21b, con allegata la
documentazione di cui all'Allegato n. 22 e, limitatamente all'ultima
erogazione (la seconda o la terza), qualora non gia' presentata, la
documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al
successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata
dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una
dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n.
21c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la
richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o
l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute
per le opere murarie e/o i macchinari, impianti e attrezzature,
distinto per capitolo di spesa, espresso in lire o in euro ed in
percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di
rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato
d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data
dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa.
I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere
fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' locale
interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta,
ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato
costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in
mano".
In relazione alle spese cui si riferisce la
richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si
precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca
concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella
comunicazione di cui al precedente punto 5.8; si precisa altresi'
che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato
d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa,
in modo indelebile, la dicitura "Spesa di £./euro.........dichiarata
per la....(prima, seconda, terza).....erogazione del prog. n....../n.
bando....ex L. 488/92".
7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di
presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data
della disponibilita', la banca concessionaria, dopo aver accertato la
vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza
e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita
dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza
tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella
necessaria per l'erogazione, inserisce il programma nell'elenco di
cui al punto 7.1, sempre che, in relazione alla documentazione finale
di spesa ed alle dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2 e 8.4,
non emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del
contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso la banca
concessionaria eroga l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo
della singola quota erogabile.
7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota,
la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa e'
ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare
successivamente alla concessione definitiva medesima.
7.7 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni
rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito
in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine:
- sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito
non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria
incaricata dell'istruttoria ne' dei propri istituti collaboratori;
cio' in considerazione della commissione di interessi contrastanti
che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a
causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura
pubblicistica e dall'altro di natura privatistica;
- e' consentito che cio' avvenga in favore di quei soggetti che
non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di
concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre
banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi
ultimi, naturalmente, purche' non siano contemporaneamente
collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria;
- per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al
Ministero, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni
del credito; il Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa
cedente ed alla banca concessionaria, condizionandone l'efficacia
agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del
cessionario (con esclusione dei soggetti considerati "pubblici"),
certificazione che deve essere acquisita dalla banca concessionaria
medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli
esiti della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni
resta sospesa;
- le procure speciali all'incasso devono essere notificate
dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata
dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto, provvede
all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.

8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE

8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di
concessione provvisoria, per i programmi gia' ultimati a tale data,
ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di
entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati
successivamente, l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le
dichiarazioni, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento,
attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale
rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In
considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione
decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 del
regolamento durante il quale i beni agevolati non possono essere
distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle
agevolazioni, e' data facolta' alle imprese, in caso di programmi
articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti puo'
anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu'
dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di
investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa
deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo
blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi
numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente
punto 3.10. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del
programma e' quella definita al precedente punto 6.8. Per i programmi
riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che
ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna e'
successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni
acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la
data di ultimazione del programma e' sostituita dall'ultimo verbale
di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della
comunicazione concernente la detta data alla societa' di leasing ai
fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1 del
regolamento.
8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver
effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria
delle agevolazioni e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le
spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria la
documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La
trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di
ultimazione del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data
di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non
oltre sei mesi da quest'ultima data (si veda il precedente punto 8.1
e, per i programmi che possono essere ammessi all'eventuale
cofinanziamento, anche il precedente punto 2.3). Alla scadenza dei
sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque,
devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca
concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al
Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto.
8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica
delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari
accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da
ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'Allegato n. 23 o da
ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento. Le
copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca
concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei
documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in
argomento puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita'
industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i
titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno
deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara
descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole
immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al bene
agevolato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.. Gli originali
dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento,
devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli
accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento.
Qualora la banca concessionaria non dovesse riscontrare la
rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette
indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione
delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la
documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore,
dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa.
L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della
documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto
8.2, puo' dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure
di revoca delle agevolazioni concesse.
8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente
allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi
comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore;
la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine,
essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo
di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione
medesima. Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi,
secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo
corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non
ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:
- Allegato n. 24, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti
ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero
a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente
dall'impresa stessa,
- Allegato n. 25, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti
ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero
a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti
in locazione finanziaria,
- Allegato n. 26, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti
ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire
ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati
direttamente dall'impresa stessa,
- Allegato n. 27, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti
ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire
ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni
acquisiti in locazione finanziaria,
- Allegato n. 28, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di
programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni
acquisiti in locazione finanziaria.
Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime,
ancorche' prevista, del programma, cosi' come definita al precedente
punto 6.8.
8.5 Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione
finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente
ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria
per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare
quelli relativi al capitale proprio, le banche concessionarie
provvedono a:
- verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato
della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa
e/o dall'istituto collaboratore;
- redigere una relazione sullo stato finale del programma di
investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione
con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9,
comma 9 del regolamento, nonche' notizie in merito all'eventuale
sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di
cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
- trasmettere al Ministero la relazione finale, la documentazione
finale di spesa - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa
risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70
euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche
concessionarie - e le dichiarazioni di cui al precedente punto
8.4. La documentazione finale di spesa deve essere vistata,
punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per
attestazione della pertinenza e congruita' delle singole spese
proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa
consista nelle copie delle fatture, per conformita' delle copie
stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione
dell'avvenuto pagamento.
8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi
allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i
programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre
miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, dispone accertamenti
sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando
apposite commissioni. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta
inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro,
l'accertamento sulla realizzazione del programma consiste nella
verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale
e delle dichiarazioni di cui al precedente punto 8.5.
Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di
detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione
definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare
quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al
precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art.
10, comma 6 del regolamento, si procede come disciplinato dallo
stesso articolo.

9 - REVOCHE

9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle
agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della
banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle
inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone
l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'.
Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a
revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c),
cl), e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di
cui alle lettere a), b) e d).
In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il
divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 con
altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o
comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle
normative che, non avendo carattere di uniforme generalita' per tutte
le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili
come "aiuti di stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di
Roma; tale divieto e' peraltro circoscritto alle sole altre
agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative,
regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli
stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono
concesse le agevolazioni della legge 488/92 tanto da concorrere alle
decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta
dell'agevolazione di cui al precedente punto 6.4. Cio' premesso, la
revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi
singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica
dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e
prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca e' totale in
tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto
venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui
agli articoli 10 e 11 del regolamento, senza che l'impresa ne abbia
dato precedente segnalazione.
In relazione a quanto indicato alla lettera cl), si precisa che la
revoca delle agevolazioni interviene qualora, con riferimento alla
data di disponibilita' dell'ultima quota in cui si articola
l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione
finanziaria, la societa' di leasing, non siano in condizione di
dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma
approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura
almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la rispettiva
prima quota del contributo. Per i programmi "misti" i cui beni sono
in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti
tramite locazione finanziaria e che, alla data della detta
disponibilita', non abbiano raggiunto, per la parte di acquisto
diretto e/o per quella in leasing separatamente considerate, lo stato
d'avanzamento necessario per la prima erogazione, solo ai suddetti
fini e, quindi, non a quelli di erogazione, si puo' fare riferimento
ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento
raggiunto dall'intero programma. Si ricorda che la data di
disponibilita' della prima quota e' il trentunesimo giorno solare
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana delle relative graduatorie; conseguentemente,
l'ultima quota e' disponibile alla stessa data dell'anno seguente,
per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in due quote, o
del secondo anno seguente, per i programmi che beneficiano delle
agevolazioni in tre quote. Decorsi trenta giorni dalla data di
disponibilita' dell'ultima quota senza che l'impresa abbia
autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, la banca
concessionaria provvede a contestare formalmente all'impresa medesima
il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad
accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento
emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne da'
comunicazione al Ministero per le conseguenti valutazioni e
l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni
concesse.
In talune circostanze e' consentita la modifica da due a tre quote
annuali del regime di erogazione, a valle del provvedimento di
concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia
esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca
provvedera' a:
- verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento
dei lavori nei tempi gia' prescritti sia dipesa da cause di forza
maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano
ricondursi alla volonta', a colpa o a negligenza dell'impresa;
- accertare la fattibilita' tecnica del programma di investimenti nei
tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione e'
prevista in tre quote annuali;
- aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie
tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti;
- acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione
antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 252/98 e
successive modifiche e integrazioni.
Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca
propone al Ministero la modifica del regime di erogazione del
contributo, il cui importo non puo' per questo essere aumentato
rispetto a quello a suo tempo assentito.
Qualora l'impresa beneficiaria abbia gia' fruito della prima
erogazione a titolo di anticipazione su presentazione di polizza
assicurativa o fideiussione bancaria, l'efficacia della predetta
modifica del regime di erogazione del contributo e' subordinata alla
sostituzione della polizza/fideiussione stessa con una nuova che
tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte
dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto gia'
erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare
secondo l'articolazione in tre quote, rivalutata, in relazione a
quanto disposto dall'art. 8, comma 6 del regolamento, secondo
l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, maggiorando tale somma rivalutata degli interessi legali.
In mancanza, si provvedera' alla revoca delle agevolazioni concesse
ed alla conseguente escussione della polizza/fideiussione, ricorrendo
i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lettera cl) del
regolamento.
In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel
caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini
prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e
interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati
successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore
determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo
completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
In relazione a quanto indicato alla lettera f) si precisa che, ai
fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei
soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di
variazione, e cioe' di quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3 e
6.5, e la si divide per tre. L'indicatore di cui al punto 6.5 si
intende non suscettibile di variazioni solo nel caso in cui la
regione non abbia espresso alcuna priorita' e, pertanto, i punteggi
relativi a tutte le combinazioni siano pari a zero; in tal caso,
quindi, la somma degli scostamenti negativi si divide per due. E'
altresi' da dividere per due la somma degli scostamenti negativi per
i programmi inseriti nelle graduatorie relative ai "grandi progetti"
di cui al precedente punto 6.1, punto i). In tal senso, al fine di
valutare il suddetto scostamento relativo a ciascuno dei tre
indicatori, sia il loro valore posto a base per la formazione della
graduatoria che quello verificato a consuntivo devono essere
incrementati o meno del 5% derivante dall'adesione o meno ad uno dei
sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. Si procede
alla revoca totale delle agevolazioni allorche' si verifichi anche
una sola delle due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli
indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali;
2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20
punti percentuali.
In relazione a quanto indicato alla lettera g), si intende che
venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto allorche'
l'attivita' cui e' destinata l'unita' locale interessata dal
programma di investimenti agevolato venga trasformata da ricettiva a
non ricettiva o viceversa.
Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione
dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle
due o tre quote, si procede, come per la concessione provvisoria,
alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili.
In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di
cui all'art. 8 del regolamento.
Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni
siano in corso, l'ammontare da recuperare puo' essere detratto a
valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le
erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a
quello da recuperare o nel caso in cui si sia gia' provveduto
all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero,
eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.
In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia
attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che
attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare
e' determinato come indicato al precedente punto 6.7 lettera l).
9.2 Nel caso in cui una o piu' imprese presentino, a fronte del
medesimo programma di investimenti, piu' domande di agevolazione a
valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di piu'
banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime
vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate
vengono revocate e recuperate con le modalita' previste dal
regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla
normativa vigente.

10 - MONITORAGGIO

10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa
beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione
provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede
ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla
chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a
quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma
agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o
suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. Tale
dichiarazione, redatta secondo 1p schema di cui all'allegato n. 29,
fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del
programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali
scostamenti degli indicatori di cui ai precedenti punti da 6.2 a 6.5.
Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla
prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La
mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo'
determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca
totale delle agevolazioni concesse.
La banca concessionaria e' tenuta a riscontrare la corrispondenza
e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione
con quelli in proprio possesso.

11 - NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE

11.1 In ottemperanza alle determinazioni della Commissione
dell'Unione europea, le domande presentate dal 15.4.1999 al 15.6.1999
nel sesto bando (il primo per il settore turistico-alberghiero) che
siano state istruite positivamente dalle banche concessionarie ma non
agevolate, possono essere inserite nelle pertinenti graduatorie
relative al solo primo bando utile successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
circolare, mantenendo valide le condizioni di retroattivita' delle
spese vigenti con riferimento alla domanda di agevolazioni
originaria. Rientrano nelle suddette ipotesi anche le domande del
richiamato bando agevolate parzialmente a causa della insufficienza
delle risorse finanziarie e per le quali non sia stata effettuata
alcuna erogazione alla data della istanza di cui nel seguito.
A tal fine:
- l'impresa interessata, entro la chiusura dei termini di
presentazione delle domande del detto primo bando utile, esprime
il proprio interesse a tale inserimento trasmettendo una specifica
istanza, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 30, alla banca
concessionaria che ha redatto l'istruttoria, esclusivamente
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e, in copia, anche
alla regione interessata; qualora la domanda originaria sia stata
agevolata parzialmente, con la detta istanza l'impresa rinuncia
alle agevolazioni concesse. Con tale istanza l'impresa rende
inefficace la rinuncia all'inserimento automatico della domanda
originaria nel primo bando utile successivo eventualmente
avanzata. Le istanze trasmesse al di fuori dei detti termini non
sono considerate valide e la relativa domanda originaria viene
archiviata definitivamente;
- la dimensione dell'impresa e' quella determinata alla data della
domanda originaria e come dichiarata dall'impresa stessa nella
relativa Scheda Tecnica;
- per tali programmi le eventuali agevolazioni vengono calcolate
sulla base delle nuove misure agevolative massime approvate dalla
Commissione europea di cui all'Allegato n. 1;
- il programma viene considerato nella medesima configurazione gia'
oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria; non e'
consentito, ai fini della formazione della graduatoria, che
l'impresa vi apporti nessuna modifica;
- insieme alla suddetta manifestazione di interesse l'impresa deve
fornire gli elementi utili per la verifica di un adeguato apporto
di capitale proprio per la realizzazione del programma di
investimenti, fermo restando che tale apporto, ai fini
dell'ammissione alle agevolazioni della domanda, non puo' comunque
essere inferiore, in termini nominali, al 25% dell'investimento
ammissibile come specificato ai precedenti punti 2.1 e 6.2; in
merito a tale apporto si veda anche quanto disciplinato al
precedente punto 6.2 in merito ai programmi ultimati prima del

decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
- alla detta istanza, pena l'invalidita' della stessa, deve essere
allegata la garanzia di cui al precedente punto 5.3 (ricevuta del
versamento o polizza/fideiussione), il cui ammontare progressivo
deve essere rapportato all'entita' degli investimenti non
attualizzati del programma a suo tempo ritenuti ammissibili dalla
banca concessionaria e comunicati all'impresa interessata con la
comunicazione di cui al punto 5.8 ed all'allegato n. 12 della
circolare ministeriale n. 1039080 del 19 marzo 1999.
Al ricevimento della predetta istanza e dei richiamati allegati,
la banca concessionaria provvede a verificarne la completezza e la
conformita' rispetto a quanto sopra indicato nonche' la rispondenza
del programma alle nuove disposizioni introdotte dalla presente
circolare, fatta eccezione per la decorrenza delle spese ammissibili,
ed a trasmetterne le risultanze al Ministero ai fini della formazione
delle graduatorie.
Alle predette domande del detto sesto bando non si applicano le
disposizioni relative alle modalita' di pagamento in contanti dei
titoli di spesa ed alla non ammissibilita' degli stessi di importo
inferiore ad un milione di lire (516,46 euro) di cui al precedente
punto 3.8.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Ministro: Letta

ALLEGATO
da pag. 64 a pag. 143
(utilizzare il supporto cartaceo)