|
|
|
Le Aziende che intendono modificare i prezzi dei propri
prodotti
per l'adeguamento alla quarta fase del prezzo medio europeo, ai sensi
della delibera CIPE 26 febbraio 1998 e del decreto ministeriale
17 luglio 1998, devono inviare la domanda di variazione del prezzo
alla Segreteria del CIPE - Ufficio Sorveglianza farmaci, entro il
3 maggio c.a.
Ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 488 del 23 dicembre
1999 non e' autorizzata la richiesta di modifica del prezzo per le
specialita' aventi confezioni registrate e con procedura nazionale e
di mutuo riconoscimento.
La domanda dovra' contenere, cosi' come avvenuto nelle precedenti
occasioni le seguenti informazioni:
nome specialita'-confezione, codice A.I.C., prezzo ex-factory 3o
tranche, prezzo al pubblico 3o tranche, valore tranche, prezzo
ex-factory 4o tranche, prezzo al pubblico 4o tranche.
Per determinare l'ex-factory 4o tranche, le aziende devono sommare
all'ex-factory comunicato alla segreteria CIPE nel giugno 2000
(2o tranche + quota annua) o a quello relativo ad una successiva
variazione di prezzo, il valore annuo della tranche. Per le
confezioni di specialita', per le quali e' scaduta la tutela
brevettuale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 85, comma
13, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, le ditte devono ridurre
l'ex-factory 4o tranche del 10% (o del 5% se il prezzo vigente al
30 gennaio 2001 non era superiore a L. 10.000).
Il prezzo al pubblico si ottiene aggiungendo al valore come sopra
calcolato i margini alla distribuzione e l'I.V.A.
Qualora l'Ufficio non chieda di rettificare i prezzi comunicati
entro il 10 giugno p.v., l'azienda potra' richiederne la
pubblicazione, in lire e in euro, sulla seconda parte della Gazzetta
Ufficiale; i prezzi entreranno in vigore il quindicesimo giorno
successivo e comunque non prima del 1o luglio.
Nei confronti delle confezioni comprese nell'elenco da pubblicarsi
a cura del Ministero della sanita' secondo le disposizioni riportate
nell'art. 85, comma 28, della legge n. 388 (quota di rimborso), le
aziende interessate non sono tenute all'ulteriore pubblicazione dei
prezzi, anche se trasmessi all'ufficio sorveglianza farmaci.
Per gli arrotondamenti e le scorte valgono le disposizioni della
delibera CIPE sopra citata.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato