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Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11-04-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2001
Ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle
posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999, registro n.
2 Presidenza, foglio n. 277, con il quale sono state rideterminate e
contestualmente ripartite, tra le strutture centrali e gli uffici
giudiziari dei singoli distretti, le dotazioni organiche del
personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle qualifiche
funzionali ed ai profili professionali dell'amministrazione
giudiziaria, nei limiti di quelle individuate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1997, ed
incrementate per effetto della legge 22 luglio 1997, n. 276;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000,
registro n. 3, Presidenza, foglio n. 345, con il quale sono state, da
ultimo, ridefinite le dotazioni organiche del personale, appartenente
alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili
professionali, dell'amministrazione giudiziaria in complessive 49.981
unita';
Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota
n. 425/DG/00, in data 29 novembre 2000, con allegata relazione
tecnica, con la quale e', stata rappresentata l'esigenza di procedere
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, al
fine di completare l'adeguamento delle dotazioni organiche, in parte
gia' realizzato con il citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 ottobre 2000, al mutato assetto organizzativo e
ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo
integrativo di lavoro dell'amministrazione stessa, prevedendo la
rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex
qualifiche funzionali VII, VI e III, ora rispettivamente
corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alla
posizione economica 1 dell'area funzionale C, alla posizione
economica 3 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1
dell'area funzionale A;
Considerato che tale proposta comporta l'incremento di 721 posti
nella posizione economica C1 e di 1.020 posti nella posizione
economica B3, per un totale complessivo di 1.741 posti, con
contestuale riduzione, in compensazione, di 470 posti nella posizione
economica B3, ma appartenenti a profili professionali diversi da
quelli portati in aumento nella stessa posizione economica B3, e di
1.600 posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo
di 2.070 posti;
Considerato, inoltre, che la dotazione organica, derivante dalla
prospettata operazione di rimodulazione, del personale appartenente
alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili
professionali, con esclusione, quindi, delle qualifiche dirigenziali,
si attesta in complessive 49.652 unita', e che il costo relativo a
tale contingente e' valutabile in L. 2.739.106.593.000, mentre il
costo dello stesso personale, come definito dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, ammonta a
L. 2.739.152.916.000;
Ritenuto, pertanto, che la ridistribuzione degli organici
dell'amministrazione giudiziaria, come sopra operata, non comporta
oneri aggiuntivi per spese di personale rispetto a quelli derivanti
dalla dotazione organica delle aree funzionali, delle posizioni
economiche e dei profili professionali, complessivamente definita con
il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 ottobre 2000, come stabilito dall'art. 24 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 341, per l'adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previsto dalla stessa disposizione, e
richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del
personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999,
e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 1999;
Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione,
stipulato in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale
del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;
Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del
concerto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.
341, con foglio n. 50592 del 31 gennaio 2001, dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla
proposta formulata dal Ministro della giustizia;
Preso atto che sono state consultate dall'Amministrazione
proponente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
come risulta dal protocollo d'intesa annesso al contratto collettivo
integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000, e modificato con
successivo protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato
delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego.
Decreta:
1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni
economiche e dei profili professionali del personale del Ministero
della giustizia - amministrazione giudiziaria, fermo restando il
contingente appartenente all'area della dirigenza, sono ridefinite
secondo l'allegata tabella A, che sostituisce la tabella A allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000,
e che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con successivo provvedimento, anche in relazione alla esigenza
di assicurare la necessaria flessibilita' di adeguamento delle
consistenze organiche di personale alle effettive necessita'
operative dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della
giustizia procedera' alla ripartizione della dotazione organica del
personale come sopra ridefinita nelle strutture centrali e
periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.
3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2, sara'
tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato per essere recepito, ai fini
ricognitivi, in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 8 febbraio 2001

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 42

Tabella
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato