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IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415
che attribuisce al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e
la Consob, la regolamentazione dell'organizzazione e del
funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione e'
subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli
intermediari;
Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro
del 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, e
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di
indennizzo;
Visto il proprio decreto 30 giugno 1998 con il quale sono stati
approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale
di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei
confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri
soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione
mobiliare;
Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla
preventiva approvazione del Ministero del tesoro, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, ogni modifica allo statuto e al regolamento
operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle
condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso
regolamento;
Visto l'art. 12 del citato regolamento n. 485/1997 che attribuisce
al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche
al proprio statuto e il nuovo regolamento operativo, ai fini
dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede
l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e la pubblicazione di tale
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la delibera del 13 settembre 1999 con la quale il Comitato di
gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le modifiche
relative agli articoli 2 comma 1, 5, commi 2 e 8 del regolamento
operativo del Fondo medesimo, previa acquisizione della preventiva
approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, resa con lettera del 2 marzo 2000 dietro
ricevimento dei pareri della Banca d'Italia e della Consob,
rispettivamente in data 8 novembre 1999 e 16 maggio 2000;
Viste le delibere del 16 maggio 2000 e del 19 dicembre 2000 con le
quali il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha
approvato le modifiche degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, 5,
comma 2, 11 e 16 del regolamento operativo del Fondo medesimo, previa
acquisizione della preventiva approvazione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, resa con lettera del 2
novembre 2000 dietro ricevimento dei pareri della Banca d'Italia e
della Consob, rispettivamente in data 25 settembre 2000 e 6 ottobre
2000;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le modifiche degli articoli 2, comma 1, 3 comma 1, 5
comma 2, 11 e 16 del regolamento operativo del Fondo nazionale di
garanzia deliberate dal Comitato di gestione in data 13 settembre
1999, 16 maggio 2000 e 19 dicembre 2000, nei testi allegati al
presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione del
disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro
del 14 novembre 1997, n. 485.
Art. 2.
Il presente decreto e le modifiche del regolamento operativo,
approvato con decreto 30 giugno 1998, saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2001
Il direttore generale: Draghi
Tabella
pag. 30
pag. 31
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato