Jesinrete
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11-04-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 30 marzo 2001
Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome
delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, relative ai bandi
dell'anno 2001 per i settori industria, turismo e commercio e piano programmatico di riparto
delle risorse finanziarie disponibili per i medesimi bandi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del Paese, di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed
assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di
formazione delle graduatorie;
Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i
termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo'
formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree
ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria
regionale speciale, relative a specifiche priorita', con riferimento
a particolariaree del territorio, specifici settori merceologici e
tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria
ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del
punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4)
delle predette direttive, nonche', limitatamente al "settore
turismo", proposte relative ad ulteriori attivita' ammissibili
rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;
Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie
speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle
risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli
interventi della legge n. 488/1992;
Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000, con il quale sono
stati fissati fino al 30 giugno 2001 i termini di presentazione delle
domande relative al bando del settore "industria" (attivita'
estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e
dell'energia) della legge n. 488/1992 per il 2001, prevedendo che,
con successivo decreto, venisse fissato il termine ultimo per la
formulazione delle richiamate proposte regionali con congruo anticipo
rispetto al suddetto termine finale di presentazione delle domande
del 30 giugno 2001 e, comunque, dopo che il CIPE avesse attribuito
alla legge n. 488/1992 stessa la quota delle risorse destinate alle
aree depresse dalla legge finanziaria del 2001, in modo da fornire,
alle regioni interessate, seppure in via programmatica, indicazioni
sull'ammontare e sull'articolazione delle dette risorse nazionali
complessivamente disponibili;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 21 dicembre, concernente il
riparto su base regionale delle risorse destinate alle aree depresse
per il periodo 2001-2003 dalla legge finanziaria del 2001, che
destina una quota di 3.500 miliardi di lire di risorse nazionali al
finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.975
miliardi per le regioni dell'obiettivo 1 e 525 miliardi per le
restanti regioni e province autonome del centro-nord;
Ritenuto ora necessario fissare un termine compatibile con le
richiamate previsioni e con una rapida attuazione degli interventi di
cui si tratta, entro il quale le regioni e le province autonome
possano formulare le proprie richiamate proposte, valide per le
domande del bando del 2001 sia delle imprese operanti nel settore
"industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle
costruzioni e dell'energia) che di quelle dei settori "turismo" e
"commercio", fornendo, al contempo, seppure in via programmatica,
indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle richiamate
risorse;
Considerato che con note del 17 aprile 2000, prot. 1053175 (settori
"industria" e "turismo") e del 12 dicembre 2000, prot. 1054933
(settore "commercio") il direttore generale della direzione generale
per ilcoordinamento degli incentivi alle imprese ha fornito alle
regioni e province autonome le indicazioni tecniche necessarie per la
formulazione delle proposte regionali relative al bando del 2000 e
che le stesse sono valide anche per il bando del 2001;
Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale
3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori "industria" e "turismo"
la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti
investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di
lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli
aiuti regionali ai grandi progetti di investimento ("grandi
progetti"), stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata
una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura
fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e,
comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;
Ritenuto di confermare, anche per il bando del 2001, la
destinazione del 13% delle risorse complessivamente disponibili alla
copertura delle richiamate graduatorie dei "grandi progetti";

Decreta:

Articolo unico
1. In relazione ai bandi del 2001 dei settori "industria",
"turismo" e "commercio" in materia di agevolazioni di cui alla legge
n. 488/1992, e' fissato al trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto il termine ultimo per l'indicazione da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie
proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le
relative risorse, le specifiche priorita' ed i relativi punteggi,
nonche', per il solo settore "turismo", le ulteriori attivita'
ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale
del 3 luglio 2000.
2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1
provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da
riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano
programmatico di riparto delle risorse complessive riportate negli
allegati al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2001
Il Ministro: Letta

Allegato 1 pag. 40

Allegato 2 pag. 41

Allegato 3 pag. 42


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato