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- Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26-04-2001
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- Rete Civica Aesinet
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001,
n.151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e
della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere
riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per le pari
opportunita' e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto;
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra
disposizione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta'" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60. Il testo dell'art. 15
e' il seguente:
"Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire
organicita' e sistematicita' alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un
decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
con apposita relazione cui e' allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
2, disposizioni correttive del testo unico.".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Per il testo dell'art. 15 della citata legge n.
53/2000, si veda in nota al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
Art. 2.
Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro
del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende
l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto
di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per
le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai
sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e
contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori
alle predette indennita'.
Art. 3.
Divieto di discriminazione
1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita'
di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a
tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il
riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,
secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne
sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale,
l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella
carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
Note all'art. 3, commi 1 e 2:
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante "Parita' di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n.
343. Si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli
della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente e'
vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di
preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra
forma pubblicitaria che indichi come requisito
professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche
alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto
concerne sia l'accesso sia i contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono
ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente
pesanti individuate attraverso la contrattazione
collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare
all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in
attivita' della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando
cio' sia essenziale alla natura del lavoro o della
prestazione.".
Nota all'art. 3, comma 3:
- Il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge n.
903/1977 e' il seguente:
"Art. 2. - La lavoratrice ha diritto alla stessa
retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste
siano uguali o di pari valore.
I sistemi di classificazione professionale ai fini
della determinazione delle retribuzioni debbono adottare
criteri comuni per uomini e donne.".
"Art. 3. - E' vietata qualsiasi discriminazione fra
uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle
qualifiche, delle mansioni e la progressione nella
carriera.
Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai
fini della progressione nella carriera, come attivita'
lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a
tale scopo particolari requisiti.".
Art. 4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal
lavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il
datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n.
196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai
sensi del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino
ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a
carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a
tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al
compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo
XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel
primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale
temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.
Note all'art. 4, comma 1:
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1962, n. 125. Si
riporta il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b):
"Art. 1. - Il contratto di lavoro si reputa a tempo
indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. E'
consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto;
a) omissis;
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire
lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
la causa della sua sostituzione;".
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in
materia di promozione dell'occupazione" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento
ordinario. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2,
lettera c):
"Art. 1 (Contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo). - 2. Il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo puo' essere concluso:
a)-b) omissis;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti,
fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.".
Art. 5.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo
32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini
del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire tale
anticipazione.
Note all'art. 5:
- L'art. 7 della citata legge n. 53/2000 recita
testualmente:
"Art. 7 (Anticipazione del trattamento di fine
rapporto). - 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'art.
2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di
fine rapporto puo' essere anticipato ai fini delle spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge,
e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
L'anticipazione e' corrisposta unitamente alla retribuzione
relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di
anticipazioni per indennita' equipollenti al trattamento di
fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, possono prevedere la possibilita'
di conseguire, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della
presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarieta' sociale, sono definite le
modalita' applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.".
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, recante "Disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,
supplemento ordinario.
Capo II
tutela della salute della lavoratrice
Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza
e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e
fino a sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresi', alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei
sette mesi di eta'.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la
gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni
erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternita', in
funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale,
previste dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo
1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.
Nota all'art. 6, comma 3:
- Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
1998, n. 99. Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), e'
il seguente:
"Art. 1 (Finalita' e criteri generali). - 1-4. Omissis.
5. Restano altresi' escluse dalla partecipazione al
costo le prestazioni erogate a fronte di condizioni di
interesse sociale, finalizzate a:
a) la tutela della maternita', limitatamente alle
prestazioni definite dal decreto 6 marzo 1995 del Ministro
della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 1995, da aggiornare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;".
Art. 7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,
comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento
di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per
il quale e' previsto il divieto.
4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi
in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e
4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Nota all'art. 7, comma 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026, recante "Regolamento di
esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla
tutela delle lavoratrici madri" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72.
Nota all'art. 7, comma 5:
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970, n. 131. Si riporta
il testo dell'art. 13:
"Art. 13 (Mansioni del lavoratore). - L'art. 2103 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni patto contrario e' nullo.".
Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'
in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che
potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di
lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'
comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al
servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale
femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
Nota all'art. 9:
- Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti):
"Art. 96 (Limiti di esposizione). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri
dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e
della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA,
l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse
modalita' di esposizione di cui al decreto ai sensi
dell'art. 82:
a) i limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
4) Lavoratori non esposti;
b) i valori di dose che comportano la sorveglianza
medica eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e
92.
2. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire
particolari limiti di dose o condizioni di esposiziore per
le lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste
e studentesse in eta' fertile, di cui all'art. 70.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanita' e della protezione
civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ISS e l'ISPESL sono
fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite
le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo
per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i
relativi criteri di utilizzazione, anche per i casi di
esposizione esterna e interna concomitante.
5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere
stabiliti particolari casi per i quali non si applicano i
limiti di dose di cui agli stessi decreti.
6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabiliti i valori di concentrazione di radionuclidi nelle
acque di miniera ai fini dell'art. 16, comma 1.
7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3
nonche' le specifiche grandezze ed i criteri di cui al
comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto
degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle
direttive dell'Unione europea.".
Nota all'art. 9, comma 2:
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, recante "Istituzione del servizio sanitario
nazionale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 6, lettera z) e' il seguente:
"Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) - v) omissis;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate
ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario
delle condizioni del personale dipendente.".
Art. 10.
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne
previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale
militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi
ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il
comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari
opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari
opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Nota all'art. 10:
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 ottobre 1999, n. 255. Si riporta il testo dell'art. 1,
comma 3:
"3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
opportunita', e' istituito, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e per un periodo
di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo
composto da undici membri nel quale e' assicurata una
partecipazione maggioritaria di personale femminile in
possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie
attinenti ai settori di interesse del Ministero della
difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di
assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza
nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione
dell'inserimento e della integrazione del personale
femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza. Sei membri del Comitato
consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con
proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro delle
finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari
opportunita' designa i restanti quattro membri, due dei
quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna. Con il
decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali
compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del
Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di
lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 11.
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il
datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o
condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, recante "Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 4, comma 1,
e' il seguente:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari.".
Nota all'art 11, comma 2:
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
n. 626/1994 e' il seguente:
"Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attivita' dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al commna 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3.".
Art. 12.
Conseguenze della valutazione
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11,
comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie
affinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone
contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero
del lavoro competente per territorio, che puo' disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Art. 13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi
fisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predette
lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad
adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma 1, nonche' a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli
allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e
alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Nota all'art. 13, comma 1:
- L'art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo n.
626/1994 sostituisce l'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 che si riporta di
seguito:
"Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).
Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero
della sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media
impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei dirigenti
d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1o gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un
membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei
comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,
anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della
commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni.".
- L'art. 26, comma 2, del citato decreto legislativo n.
626/1994, sostituisce l'art. 394 del citato decreto n.
547/1955 che si riporta di seguito:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La
commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e
predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonche' per il coordinamento degli organi preposti alla
vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai
comitati regionali sulle misure preventive e di controllo
dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa
di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della
conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi
dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge
19 febbraio 1992, n. 142, secondo le modalita' di cui
all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della
sanita' o delle regioni, su qualsiasi questione relativa
alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute
dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
e' resa pubblica ed e' trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
puo' chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi.".
- L'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo n.
626/1994, reca:
"3. L'art. 395 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e' soppresso.
Nota all'art 15:
- Per il titolo del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, si veda in note
all'art. 11, comma 1.
Art. 14.
Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero
visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere
eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente
presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano
ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altra
disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
congedo di maternita'
Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di
maternita' dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,
commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del
divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,
sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno
o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso,
per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e'
disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il
provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2
puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della
propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente
articolo sono definitivi.
Note all'art. 17, comma 2:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 2 del
citato decreto legislativo n. 502/1992, e' il seguente:
"Art. 2 (Competenze regionali). - 1. Spettano alle
regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi
stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la
determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi
e sull'attivita' destinata alla tutela della salute e dei
criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo
tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al
controllo di gestione e alla valutazione della qualita'
delle prestazioni sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o
l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle
autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte
della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui
l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della
Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale
dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente superiore
o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle
associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e'
sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e'
approvato previo esame delle osservazioni eventualmente
formulate dalla Conferenza. La Confefenza partecipa,
altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del
Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere
di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,
definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il
coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree
metropolitane di cui all'art. 17, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di
appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto
tra programmazione regionale e programmazione attuativa
locale, definendo in particolare le procedure di proposta,
adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le
modalita' della partecipazione ad esse degli enti locali
interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo
metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi
direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal
presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle
altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto
aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione
delle unita' sanitarie locali in distretti, da parte
dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto
delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali,
sulla base di una quota capitaria corretta in relazione
alle caratteristiche della popolazione residente con
criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
della regione medesima, sulle unita' sanitarie locali,
nonche' di valutazione dei risultati delle stesse,
prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di
partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle
attivita' di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e
cooperazione con la Commissione nazionale di cui al
medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di
indebitamento, la possibilita' per le unita' sanitarie
locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella
misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del
valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel
bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme
di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie
correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e
le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i
servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza
finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli
organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, comma
18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la
regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis
e 2-quinquies, il Ministro della sanita', sentite la
regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso
tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
della medesima Agenzia e previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta.
L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio
delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti
organi regionali abbiano provveduto.".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 502/1992, e' il seguente:
"Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Abrogato.
2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
per assicurare la uniforme attuazione delle normative
comunitarie e degli organismi internazionali sono
assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale, per
gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di
sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e
dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni
informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per
la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle
anzidette informazioni anche attraverso strumenti
telematici.".
Art. 18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e
17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei
casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la
pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa,
l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se
il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro.
Note all'art. 19, comma 1:
- La legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per
la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione
volontaria della gravidanza", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140. Si riportano i testi
degli articoli 4, 5 e 6:
"Art. 4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza
entro i primi novanta giorni, la donna che accusi
circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza,
il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo
per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o
sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto
il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni
del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico
istituito ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge
29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a
cio' abilitata dalla regione, o a un medico di sua
fiducia.".
"Art. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria;
oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici,
hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la
richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata
dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o
familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la
donna e con il padre del concepito, ove la donna lo
consenta, nel rispetto della dignita' e della riservatezza
della donna e della persona indicata come padre del
concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di
aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla
interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far
valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di
promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la
donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la
gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia
questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel
rispetto della dignita' e della liberta' della donna;
valuta con la donna stessa e con il padre del concepito,
ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignita' e
della riservatezza della donna e della persona indicata
come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli
accertamenti di cui sopra, le circostanze che la
determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la
informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di
carattere sociale cui puo' fare ricorso, nonche' sui
consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura
sociosanitaria, o il medico di fiducia, riscontra
l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente
l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la
donna stessa puo' presentarsi ad una delle sedi autorizzate
a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine
dell'incontro il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla
richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla
base delle circostanze di cui all'art. 4, le rilascia copia
di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo
stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a
soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la
donna puo' presentarsi, per ottenere la interruzione della
gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi
del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.".
"Art. 6. L'interruzione volontaria della gravidanza,
dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un
grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra
cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni
del nascituro, che determinino un grave pericolo per la
salute fisica o psichica della donna.".
Nota all'art. 19, comma 2:
- L'art. 17 della citata legge n. 194/1978 reca:
"Art. 17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa
l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto
prematuro e' punito con la pena prevista dal comma
precedente, diminuita fino alla meta'.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e'
commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro la pena e' aumentata.".
Art. 20.
Flessibilita' del congedo di maternita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',
le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui
all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al
datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennita' di
maternita' il certificato medico indicante la data presunta del
parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nota all'art. 21, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 46 e' il seguente:
"Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza,
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".
Art. 22.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo
di maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,
comma 2.
2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita'
spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternita' devono essere computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento
dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti
temporali di fruizione dell'indennita' di mobilita'. I medesimi
periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione
nella carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice
ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di
congedo di maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi
dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice
che, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta di
lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.
Nota all'art. 22, comma 2:
- Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante
"Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche'
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1o giugno 1977, n. 285,
sulla occupazione giovanile", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1979, n. 355, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Si
trascrive il testo vigente dell'art. 1:
"Art. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1980, per i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di
cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei
datori di lavoro all'atto della corresponsione della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il
lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo
restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere
anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni
caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia
contributiva, con le modalita' che saranno stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati
relativi alle prestazioni economiche di malattia e di
maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui
all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei
periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la
denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo
di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle
altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le
disposizioni previste in materia di assegni familiari, in
quanto compatibili.
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le
somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
che provvedera' direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un
saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS e'
tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del
datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
della denuncia stessa; scaduto il predetto termine,
l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a
decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di
novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di
lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la
denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto delle
prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori
agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i
lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori
stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e
familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal
lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa
integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai
primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui
esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del danno industriale e
carenanti di enova vengono assicurate le prestazioni di cui
all'art. 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161,
che sono poste a carico del fondo assistenza sociale
lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso
appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli
organismi interessati.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed
ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle
prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza sociale,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in relazione a
particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con
proprio decreto stabilire sistemi diversi per la
corresponsione delle prestazioni di cui al presente
articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
altri le prestazioni economiche per malattia e per
maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura
superiore a quelli spettanti, e' punito con la multa da
L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce
reato piu' grave, relativamente a ciascun soggetto cui
riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini
di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennita'
giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito
con una sanzione amministrativa di L. 50.000 per ciascun
dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordinamento della materia concernente le prestazioni
economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui
all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari
all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai
dell'industria - e il pagamento delle prestazioni
economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in
vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse
mediante convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al
servizio prestato per suo conto.".
Nota all'art. 22, comma 4:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 7 e' il seguente:
"Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, della legge
27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le
condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del nmnero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di gestione e partecipazioni industriali S.p.a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' rifetito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio
calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al
31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22, della legge
11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente anicolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
3.
14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni.".
Nota all'art. 22, comma 7:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 223/1991
e' il seguente:
"Art. 9 (Cancellazione del lavoratore dalla lista di
mobilita'). - 1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di
mobilita' e decade dai trattamenti e dalle indennita' di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo
frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia
professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di
questo, che presenti omogeneita' anche intercategoriale e
che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di
lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le
caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art.
6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro
cinque giorni dall'assunzione alla competente sede
dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma
6;
d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla
convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della
agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle
lettere che precedono nonche' di quelli previsti dal comma
5-ter dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al
lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o
comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi
del comma 1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione. Avverso il provvedimento e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni.
4. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
esistenti in esso, puo' modificare con delibera motivata i
limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione
geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1,
lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo
inferiore a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha
diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di
importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli
retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di
mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed
indeterminato;
b) si sia avvalso della facolta' di percepire in
un'unica soluzione l'indennita' di mobilita';
c) sia scaduto il periodo di godimento dei
trattamenti e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11,
comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,
che non abbia superato il periodo di prova, viene
reiscritto al massimo per due volte nella lista di
mobilita'. La commissione regionale per l'impiego, con il
voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, puo'
disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
nella lista di mobilita' per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla
specifica attivita' cui l'avviamento si riferisce, a
seguito di eventuale visita medica effettuata presso
strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
di mobilita'.
9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in
cui svolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo
hanno facolta' di cumulare l'indennita' di mobilita' nei
limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un
reddito pari alla retribuzione spettante al momento della
messa in mobilita', rivalutato in misura corrispondente
alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria. Ai fini della detenninazione della
retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e' data
facolta' di far valere, in luogo della contribuzione
relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato
successivamente alla data della messa in mobilita', la
contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo
rientra nella sfera di applicazione dell'art. 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.".
Art. 23.
Calcolo dell'indennita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',
per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera
del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo
alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri
premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che
vengono considerati agli effetti della determinazione delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennita'
economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo
che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la
effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio
effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti
inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria,
l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente
ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i
primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno, l'orario giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per
sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente
stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di
paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione
del trattamento economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma
3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo
di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo
di congedo di maternita', sospese, assenti dal lavoro senza
retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento
dell'indennita' giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della
sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene
conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative
assicurazioni sociali, ne' del periodo di congedo parentale o di
congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente
maternita', ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento, ne' del periodo di mancata prestazione lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si
trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in
godimento dell'indennita' di disoccupazione, ha diritto
all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita'
ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma
4, ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione
perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze
di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',
purche' al momento dell'inizio del congedo di maternita' non siano
trascorsi piu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione del
rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo,
risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le
indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato
dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,
ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera
di maternita'.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Nota all'art. 24, comma 7:
- Per il testo dell'art. 7 della citata legge n.
223/1991, si veda in nota all'art. 22, comma 4.
Art. 25.
Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternita', non e' richiesta, in
costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva
pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per
il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di
maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto
di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la
vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica
del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Nota all'art. 25, comma 2:
- La legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento
delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 27 aprile 1981, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
della retribuzione annua pensionabile, il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle
retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o,
nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo
compreso sino alla data di decorrenza della pensione
stessa. Dal calcolo suddetto sono cscluse le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli
eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno
diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i
trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino
retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel
quale risultino percepite retribuzioni in costanza di
lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria il valore
retributivo da attribuire e' determinato con riferimento
alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha
inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo
comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad
integrazione della retribuzione, la media retributiva
dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi
ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata
figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo
riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione,
ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa
l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
per il conseguimento del diritto alla pensione per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la
determinazione della sua misura. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di
riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale, sono versate, a carico della cassa integrazione
guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati
necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai
precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della
determinazione dei tequisiti contributivi per il diritto a
pensione e per il calcolo della retribuzione annua
pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per
ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i
periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del
presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
fini del calcolo della pensione sono commisurate della
retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e
qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che
non abbiano regolato mediante specifiche normative interne
o contrattuali il trattamento economico del personale, si
prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1
della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per il trasferimento dei contributi
figurativi ad altri enti previdenziali per richieste
presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della
presente legge.".
Art. 26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternita' di cui alla lettera c), comma 1,
dell'articolo 16 puo' essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non
superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della
lavoratrice.
Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
e 39-quater, lettere a) e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di
cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o
affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento
della maggiore eta'.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la
lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta
indennita' ne' retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma
1 dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo di permanenza
all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente
articolo.
Nota all'art. 27, comma 1:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983,
supplemento ordinario. Il Titolo III concerne norme in
materia di adozione internazionale.
Capo IV
Congedo di paternita'
Art. 28.
Congedo di paternita'
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta
la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave
infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al
comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nota all'art. 28, comma 2:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Art. 29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai
sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30.
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo
25.
Art. 31.
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che
non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e
2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V
congedo parentale
Art. 32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fattosalvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di
maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e'
elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a
preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno
diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo
32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del
periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale
spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Nota all'art. 33, comma 1:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento
ordinario. L'art. 4, comma 1, reca testualmente:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unita' sanitarie locali.".
Art. 34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15,
commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle
lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per
un periodo massimo compless