Jesinrete
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al  Governo  per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere
riunite  e  coordinate  tra  loro le disposizioni vigenti in materia,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita',  per  le pari
opportunita' e per la funzione pubblica;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                            Capo I 
                       disposizioni generali 

                               Art. 1.
                              Oggetto;
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

  1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
  2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altra
disposizione.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - La  legge  8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni
          per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi  delle  citta'"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  13 marzo 2000, n. 60. Il testo dell'art. 15
          e' il seguente:
              "Art.  15  (Testo  unico).  -  1.  Al fine di conferire
          organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di
          tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un
          decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle
          disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                b) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                d) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                e) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico;
                f) esplicita   abrogazione   delle  norme  secondarie
          incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel
          testo unico.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  deliberato  dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
          con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del
          Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione.
              3.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere
          emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di
          cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
          2, disposizioni correttive del testo unico.".
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Per  il  testo  dell'art.  15  della  citata legge n.
          53/2000, si veda in nota al titolo.
              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   del  12 settembre  1988,  n.  214,  supplemento
          ordinario.

                               Art. 2.
                             Definizioni
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

  1. Ai fini del presente testo unico:
    a) per   "congedo   di   maternita'"   si   intende  l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
    b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro
del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
    c) per  "congedo  parentale", si intende l'astensione facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore;
    d) per   "congedo   per   la  malattia  del  figlio"  si  intende
l'astensione   facoltativa   dal   lavoro  della  lavoratrice  o  del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
    e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto
di  apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.
  2.  Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per
le  pubbliche  amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai
sensi   della  legislazione  vigente,  da  disposizioni  normative  e
contrattuali.  I  trattamenti  economici non possono essere inferiori
alle predette indennita'.

                               Art. 3.
                     Divieto di discriminazione

  1.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita'
di  assunzione  e  qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a
tutti  i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il
riferimento  allo  stato  matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,
secondo  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'articolo 1 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
  2.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento  e  aggiornamento  professionale, per quanto concerne
sia  l'accesso  sia  i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
  3.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto  riguarda  la  retribuzione, la classificazione professionale,
l'attribuzione  di  qualifiche  e  mansioni  e  la progressione nella
carriera,  secondo  quanto  previsto dagli articoli 2 e 3 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.

          Note all'art. 3, commi 1 e 2:
              - La legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante "Parita' di
          trattamento  tra  uomini  e  donne in materia di lavoro" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 dicembre 1977, n.
          343. Si riporta il testo dell'art. 1:
              "Art. 1. - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata
          sul   sesso   per   quanto  riguarda  l'accesso  al  lavoro
          indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque
          sia  il  settore  o il ramo di attivita', a tutti i livelli
          della gerarchia professionale.
              La  discriminazione  di  cui  al  comma  precedente  e'
          vietata anche se attuata:
                1)  attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
          o di famiglia o di gravidanza;
                2)   in  modo  indiretto,  attraverso  meccanismi  di
          preselezione  ovvero  a  mezzo stampa o con qualsiasi altra
          forma    pubblicitaria    che    indichi   come   requisito
          professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
              Il  divieto di cui ai commi precedenti si applica anche
          alle  iniziative  in  materia  di orientamento, formazione,
          perfezionamento  e  aggiornamento professionale, per quanto
          concerne sia l'accesso sia i contenuti.
              Eventuali  deroghe alle disposizioni che precedono sono
          ammesse  soltanto  per  mansioni  di lavoro particolarmente
          pesanti    individuate    attraverso    la   contrattazione
          collettiva.
              Non     costituisce     discriminazione    condizionare
          all'appartenenza  ad  un  determinato sesso l'assunzione in
          attivita'  della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando
          cio'   sia  essenziale  alla  natura  del  lavoro  o  della
          prestazione.".
          Nota all'art. 3, comma 3:
              - Il  testo  degli articoli 2 e 3 della citata legge n.
          903/1977 e' il seguente:
              "Art.  2.  -  La  lavoratrice  ha  diritto  alla stessa
          retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste
          siano uguali o di pari valore.
              I  sistemi  di  classificazione  professionale  ai fini
          della  determinazione  delle  retribuzioni debbono adottare
          criteri comuni per uomini e donne.".
              "Art.  3.  -  E'  vietata qualsiasi discriminazione fra
          uomini  e  donne  per  quanto riguarda l'attribuzione delle
          qualifiche,   delle   mansioni   e  la  progressione  nella
          carriera.
              Le  assenze  dal  lavoro, previste dagli articoli 4 e 5
          della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai
          fini  della  progressione  nella  carriera,  come attivita'
          lavorativa,  quando i contratti collettivi non richiedano a
          tale scopo particolari requisiti.".

                               Art. 4.
         Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

  1.  In  sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal
lavoro,  in  virtu'  delle  disposizioni del presente testo unico, il
datore  di  lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,
secondo  comma,  lettera  b),  della  legge 18 aprile 1962, n. 230, e
dell'articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n.
196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
  2.  L'assunzione  di  personale  a tempo determinato e di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai
sensi  del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino
ad  un  mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
  3.  Nelle  aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a
carico  del  datore  di  lavoro  che assume personale con contratto a
tempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratrici e lavoratori in
congedo,  e'  concesso  uno  sgravio  contributivo  del 50 per cento.
Quando  la  sostituzione  avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
  4.  Le  disposizioni  del  comma  3  trovano  applicazione  fino al
compimento  di  un  anno  di  eta' del figlio della lavoratrice o del
lavoratore  in  congedo  o  per  un  anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
  5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo
XI,  e'  possibile  procedere,  in  caso di maternita' delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel
primo  anno  di  accoglienza  del  minore  adottato o in affidamento,
all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di personale
temporaneo,  per  un  periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.

          Note all'art. 4, comma 1:
              - La  legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina
          del  contratto di lavoro a tempo determinato" e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17 maggio 1962, n. 125. Si
          riporta il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b):
              "Art.  1.  -  Il  contratto di lavoro si reputa a tempo
          indeterminato,  salvo  le  eccezioni  appresso indicate. E'
          consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata del
          contratto;
                a) omissis;
                b) quando  l'assunzione  abbia  luogo  per sostituire
          lavoratori  assenti  e per i quali sussiste il diritto alla
          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
          a  termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
          la causa della sua sostituzione;".
              - La  legge  24 giugno  1997, n. 196, recante "Norme in
          materia di promozione dell'occupazione" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 luglio  1997,  n.  154,  supplemento
          ordinario.  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 2,
          lettera c):
              "Art.  1  (Contratto  di  fornitura  di  prestazioni di
          lavoro  temporaneo).  -  2.  Il  contratto  di fornitura di
          lavoro temporaneo puo' essere concluso:
                a)-b) omissis;
                c) nei  casi  di sostituzione dei lavoratori assenti,
          fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.".

                               Art. 5.
           Anticipazione del trattamento di fine rapporto
                 (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

  1.  Durante  i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo
32,  il  trattamento  di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini
del  sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
2000,  n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e successive
modificazioni,  possono  prevedere la possibilita' di conseguire tale
anticipazione.

          Note all'art. 5:
              - L'art.   7  della  citata  legge  n.  53/2000  recita
          testualmente:
              "Art.   7   (Anticipazione   del  trattamento  di  fine
          rapporto).  -  1. Oltre  che  nelle ipotesi di cui all'art.
          2120,  ottavo  comma,  del codice civile, il trattamento di
          fine rapporto puo' essere anticipato ai fini delle spese da
          sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
          all'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
          come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge,
          e  di  cui  agli  articoli  5  e  6  della  presente legge.
          L'anticipazione e' corrisposta unitamente alla retribuzione
          relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
          Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di
          anticipazioni per indennita' equipollenti al trattamento di
          fine  rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
          dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
              2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari
          di  cui  al  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
          successive modificazioni, possono prevedere la possibilita'
          di  conseguire,  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, del citato
          decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
          prestazioni  per le spese da sostenere durante i periodi di
          fruizione  dei  congedi  di  cui  agli articoli 5 e 6 della
          presente legge.
              3.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  e  per  la  solidarieta' sociale, sono definite le
          modalita'  applicative  delle  disposizioni  del comma 1 in
          riferimento      ai      dipendenti     delle     pubbliche
          amministrazioni.".
              - Il  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e
          successive  modificazioni,  recante "Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
          lettera  v),  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421"  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,
          supplemento ordinario.

                            Capo II 
                 tutela della salute della lavoratrice 

                               Art. 6.
                Tutela della sicurezza e della salute
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
              legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

  1.  Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza
e  della  salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e
fino  a  sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
  2.  La  tutela  si  applica,  altresi',  alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei
sette mesi di eta'.
  3.  Salva  l'ordinaria  assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del   Servizio   sanitario  nazionale,  le  lavoratrici,  durante  la
gravidanza,  possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o
private  accreditate,  con  esclusione  dal  costo  delle prestazioni
erogate,  oltre  che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle  prestazioni  specialistiche per la tutela della maternita', in
funzione   preconcezionale  e  di  prevenzione  del  rischio  fetale,
previste  dal  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo
1,  comma  5,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.

          Nota all'art. 6, comma 3:
              - Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante
          "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
          prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
          dell'art.  59,  comma  50, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          1998,  n. 99. Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), e'
          il seguente:
              "Art. 1 (Finalita' e criteri generali). - 1-4. Omissis.
              5.  Restano  altresi'  escluse  dalla partecipazione al
          costo  le  prestazioni  erogate  a  fronte di condizioni di
          interesse sociale, finalizzate a:
                a) la  tutela  della  maternita',  limitatamente alle
          prestazioni  definite dal decreto 6 marzo 1995 del Ministro
          della  sanita',  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 87
          del  13 aprile  1995,  da  aggiornare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          sentito  il  Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome;".

                               Art. 7.
                           Lavori vietati
  (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,
   comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

  1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento
di  pesi,  nonche'  ai  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri. I
lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo
5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della  sanita'  e  per  la  solidarieta'  sociale,  sentite  le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
  2.  Tra  i  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli  che  comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
  3.  La  lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per
il quale e' previsto il divieto.
  4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi
in  cui  i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
istanza  della  lavoratrice,  accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
  5.  La  lavoratrice  adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte,  nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
  6.  Quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata  ad altre
mansioni,  il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per  territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo  di  cui  al  presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 17.
  7.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e
4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

          Nota all'art. 7, comma 1:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          25 novembre   1976,   n.   1026,  recante  "Regolamento  di
          esecuzione  della  legge  30 dicembre  1971, n. 1204, sulla
          tutela   delle   lavoratrici  madri"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72.
          Nota all'art. 7, comma 5:
              - La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro  e  norme  sul  collocamento"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 27 maggio 1970, n. 131. Si riporta
          il testo dell'art. 13:
              "Art.  13  (Mansioni del lavoratore). - L'art. 2103 del
          codice civile e' sostituito dal seguente:
              "Il  prestatore  di  lavoro  deve  essere  adibito alle
          mansioni   per  le  quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle
          corrispondenti   alla   categoria   superiore   che   abbia
          successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni equivalenti
          alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
          della  retribuzione.  Nel  caso  di assegnazione a mansioni
          superiori   il   prestatore   ha   diritto  al  trattamento
          corrispondente   all'attivita'   svolta,  e  l'assegnazione
          stessa  diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
          luogo  per  sostituzione  di lavoratore assente con diritto
          alla  conservazione  del posto, dopo un periodo fissato dai
          contratti  collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
          Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad
          un'altra   se   non   per   comprovate   ragioni  tecniche,
          organizzative e produttive.
              Ogni patto contrario e' nullo.".

                               Art. 8.
                 Esposizione a radiazioni ionizzanti
        (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

  1.  Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'
in  zone  classificate  o,  comunque, essere adibite ad attivita' che
potrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle lavoratrici di comunicare al datore di
lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
  3.  E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'
comportanti un rischio di contaminazione.

                               Art. 9.
            Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
               (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza  e'  vietato  adibire  al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
  2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari  previsti  dal presente testo unico sono devoluti al
servizio  sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano al personale
femminile  del  corpo  di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.

          Nota all'art. 9:
              - Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  230  (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
          90/641/Euratom,  92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
          radiazioni ionizzanti):
              "Art.  96 (Limiti di esposizione). - 1. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro   della   sanita',   d'intesa   con   i   Ministri
          dell'ambiente,  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e
          della  protezione  civile,  sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA,
          l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse
          modalita'  di  esposizione  di  cui  al  decreto  ai  sensi
          dell'art. 82:
                a) i limiti di dose per:
                  1) lavoratori esposti;
                  2) apprendisti e studenti;
                  3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
                  4) Lavoratori non esposti;
                b) i  valori  di  dose che comportano la sorveglianza
          medica  eccezionale  e  l'obbligo di cui agli articoli 91 e
          92.
              2. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire
          particolari  limiti di dose o condizioni di esposiziore per
          le  lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste
          e studentesse in eta' fertile, di cui all'art. 70.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con  i  Ministri della sanita' e della protezione
          civile,  sentiti  il  CNR,  l'ANPA,  l'ISS  e l'ISPESL sono
          fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
              4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite
          le  specifiche  grandezze radioprotezionistiche, come mezzo
          per  garantire  l'osservanza  dei  limiti  di  dose,  con i
          relativi  criteri  di  utilizzazione,  anche  per i casi di
          esposizione esterna e interna concomitante.
              5.  Con  i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere
          stabiliti  particolari  casi per i quali non si applicano i
          limiti di dose di cui agli stessi decreti.
              6.  Nel  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          stabiliti  i valori di concentrazione di radionuclidi nelle
          acque di miniera ai fini dell'art. 16, comma 1.
              7.  I  limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3
          nonche'  le  specifiche  grandezze  ed  i criteri di cui al
          comma  4  debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto
          degli   obiettivi   di   radioprotezione   stabiliti  dalle
          direttive dell'Unione europea.".
          Nota all'art. 9, comma 2:
              - La  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  e successive
          modificazioni,  recante "Istituzione del servizio sanitario
          nazionale"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          28 dicembre  1978,  n. 360, supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 6, lettera z) e' il seguente:
              "Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a) - v) omissis;
                z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate
          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
          custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
          dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
          delle condizioni del personale dipendente.".

                              Art. 10.
                    Personale militare femminile
    (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)

  1.  Fatti  salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne
previsti  agli  articoli  16  e  17,  comma  1, durante il periodo di
gravidanza  e  fino  a  sette  mesi  successivi al parto il personale
militare  femminile  non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi
ed  insalubri,  da  determinarsi  con  decreti  adottati,  sentito il
comitato  consultivo  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari
opportunita'  per  il  personale  delle  Forze armate, nonche' con il
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari
opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.

          Nota all'art. 10:
              - La  legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al
          Governo  per l'istituzione del servizio militare volontario
          femminile",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          29 ottobre  1999,  n. 255. Si riporta il testo dell'art. 1,
          comma 3:
              "3.  Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
          opportunita',  e' istituito, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge e per un periodo
          di   quattro   anni  rinnovabile,  un  Comitato  consultivo
          composto  da  undici  membri  nel  quale  e' assicurata una
          partecipazione maggioritaria   di  personale  femminile  in
          possesso  di adeguate esperienze e competenze nelle materie
          attinenti  ai  settori  di  interesse  del  Ministero della
          difesa  e  del  Ministero  delle finanze, con il compito di
          assistere  il  Capo  di  stato maggiore  della difesa ed il
          Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia di finanza
          nell'azione   di  indirizzo,  coordinamento  e  valutazione
          dell'inserimento   e   della   integrazione  del  personale
          femminile  nelle  strutture  delle Forze armate e del Corpo
          della   guardia   di   finanza.  Sei  membri  del  Comitato
          consultivo  sono  scelti  dal  Ministro  della  difesa  con
          proprio  decreto  e  un membro e' scelto dal Ministro delle
          finanze  con  proprio  decreto.  Il  Ministro  per  le pari
          opportunita'  designa  i  restanti  quattro membri, due dei
          quali  sono  indicati  dalla  Commissione  nazionale per la
          parita'  e  le  pari  opportunita' tra uomo e donna. Con il
          decreto  di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
          della  difesa  provvede  anche all'indicazione di eventuali
          compensi  connessi  alla  effettiva  presenza ai lavori del
          Comitato  stesso.  Per  il  funzionamento  del  Comitato e'
          autorizzata  la  spesa  di lire 80 milioni per il 1999 e di
          lire  240  milioni  annue a decorrere dal 2000. Al relativo
          onere  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,   allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della difesa. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.".

                              Art. 11.
                       Valutazione dei rischi
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il
datore  di  lavoro,  nell'ambito ed agli effetti della valutazione di
cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza  e  la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione  ad  agenti  fisici,  chimici  o  biologici,  processi  o
condizioni  di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici   elaborate   dalla   Commissione   dell'Unione   europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
  2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo  19 settembre  1994,  n. 626, e successive modificazioni,
comprende  quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per  la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.

          Nota all'art. 11, comma 1:
              - Il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
          successive   modificazioni,   recante   "Attuazione   delle
          direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
          90/269/CEE,  90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
          97/42/CE  e  1999/38/CE  riguardanti il miglioramento della
          sicurezza  e della salute dei lavoratori durante il lavoro"
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265,  supplemento ordinario. Il testo dell'art. 4, comma 1,
          e' il seguente:
              "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
          del  preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
          natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'
          produttiva,  valuta,  nella  scelta  delle  attrezzature di
          lavoro  e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
          nonche'  nella  sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
          per  la  sicurezza  e  per  la  salute  dei lavoratori, ivi
          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
          rischi particolari.".
          Nota all'art 11, comma 2:
              - Il  testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
          n. 626/1994 e' il seguente:
              "Art.  21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
          di  lavoro  provvede  affinche'  ciascun  lavoratore riceva
          un'adeguata informazione su:
                a) i  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi
          all'attivita' dell'impresa in generale;
                b) le   misure   e   le  attivita'  di  protezione  e
          prevenzione adottate;
                c) i  rischi  specifici  cui  e' esposto in relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia;
                d) i  pericoli  connessi all'uso delle sostanze e dei
          preparati  pericolosi  sulla  base delle schede dei dati di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica;
                e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
          lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
                f) il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione e
          protezione ed il medico competente;
                g) i   nominativi   dei   lavoratori   incaricati  di
          applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
              2.  Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
          al commna 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
          all'art. 1, comma 3.".

                              Art. 12.
                    Conseguenze della valutazione
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

  1.  Qualora  i  risultati della valutazione di cui all'articolo 11,
comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute delle
lavoratrici,   il  datore  di  lavoro  adotta  le  misure  necessarie
affinche'  l'esposizione  al  rischio  delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
  2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica  quanto  stabilito  dall'articolo  7, commi 3, 4 e 5, dandone
contestuale  informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero
del   lavoro   competente   per   territorio,   che   puo'   disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
  4.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

                              Art. 13.
               Adeguamento alla disciplina comunitaria
   (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva  permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le  linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti  la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o  la  salute  delle  lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni  di  lavoro,  la fatica mentale e fisica e gli altri disagi
fisici  e  mentali  connessi  con  l'attivita'  svolta dalle predette
lavoratrici.
  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al comma 1, si provvede ad
adeguare  ed  integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma  1,  nonche'  a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli
allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e
alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

          Nota all'art. 13, comma 1:
              - L'art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          626/1994  sostituisce l'art. 393 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 aprile 1955, n. 547 che si riporta di
          seguito:
              "Art.  26  (Commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).
              Art.  393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
          istituita  una  commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
          e'  presieduta  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  o  dal direttore generale della Direzione generale
          dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
                a) cinque  funzionari  esperti designati dal Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
          del  lavoro,  laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
          chirurgia e uno in chimica o fisica;
                b) il   direttore   e  tre  funzionari  dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
                c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
                d) il  direttore  generale  competente  del Ministero
          della  sanita'  ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
          Ministeri:  industria,  commercio  ed artigianato; interno;
          difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
          ambiente  e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  degli  affari
          regionali;
                e) sei   rappresentanti   delle  regioni  e  province
          autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
                f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
          nazionale  assicurazioni  e  infortuni  sul  lavoro;  Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
          ricerche;  UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
          Istituto italiano di medicina sociale;
                g) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni    sindacali   dei   lavoratori maggiormente
          rappresentative a livello nazionale;
                h) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro,  anche
          dell'artigianato     e     della     piccola     e    media
          impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                i) un  esperto  nominato  dal  Ministro  del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni        sindacali        dei        dirigenti
          d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
          Ai  predetti  componenti,  per  le  riunioni  o giornate di
          lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 1o gennaio 1956, n. 5, e
          successive modificazioni.
              2.  Per  ogni  rappresentante effettivo e' designato un
          membro supplente.
              3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione puo'
          istituire  comitati speciali permanenti dei quali determina
          la composizione e la funzione.
              4.  La  commissione  puo'  chiamare  a  far  parte  dei
          comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,
          anche  su  designazione  delle  associazioni professionali,
          dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
          materie trattate.
              5.   Le   funzioni   inerenti   alla  segreteria  della
          commissione   sono   disimpegnate  da  due  funzionari  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              6. I componenti della commissione consultiva permanente
          ed  i  segretari sono nominati con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale su designazione degli
          organismi competenti e durano in carica tre anni.".
              - L'art. 26, comma 2, del citato decreto legislativo n.
          626/1994,  sostituisce  l'art.  394  del  citato decreto n.
          547/1955 che si riporta di seguito:
              "Art.   394   (Compiti  della  commissione).  -  1.  La
          commissione consultiva permanente ha il compito di:
                a) esaminare  i  problemi applicativi della normativa
          in  materia  di  sicurezza  e  salute sul posto di lavoro e
          predisporre una relazione annuale al riguardo;
                b) formulare   proposte   per   lo   sviluppo   e  il
          perfezionamento  della  legislazione  vigente  e per il suo
          coordinamento   con   altre   disposizioni  concernenti  la
          sicurezza  e  la  protezione  della  salute dei lavoratori,
          nonche'  per  il  coordinamento  degli organi preposti alla
          vigilanza;
                c) esaminare   le   problematiche   evidenziate   dai
          comitati  regionali  sulle misure preventive e di controllo
          dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
                d) proporre  linee  guida applicative della normativa
          di sicurezza;
                e) esprimere   parere  sugli  adeguamenti  di  natura
          strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
          a livello nazionale;
                f) esprimere   parere   sulle   richieste  di  deroga
          previste  dall'art.  48  del  decreto legislativo 15 agosto
          1991, n. 277;
                g) esprimere   parere   sulle   richieste  di  deroga
          previste  dall'art.  8  del  decreto legislativo 25 gennaio
          1992, n. 77;
                h) esprimere    parere   sul   riconoscimento   della
          conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
          dei  lavoratori  sul  luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
          sicurezza;
                i) esprimere   il   parere  sui  ricorsi  avverso  le
          disposizioni   impartite   dagli   ispettori   del   lavoro
          nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
          rischi   particolarmente   elevati,  individuate  ai  sensi
          dell'art.  43,  comma  1,  lettera  g),  n.  4, della legge
          19 febbraio  1992,  n.  142,  secondo  le  modalita' di cui
          all'art. 402;
                l) esprimere  parere,  su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale o del Ministero della
          sanita'  o  delle  regioni, su qualsiasi questione relativa
          alla  sicurezza  del  lavoro e alla protezione della salute
          dei lavoratori.
              2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
          e'   resa   pubblica   ed  e'  trasmessa  alle  commissioni
          parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
              3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
          puo'  chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
          autorizzazione  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale, effettuare sopralluoghi.".
              - L'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo n.
          626/1994, reca:
              "3.   L'art.  395  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e' soppresso.
          Nota all'art 15:
              - Per  il  titolo  del decreto legislativo 19 settembre
          1994,  n.  626, e successive modificazioni, si veda in note
          all'art. 11, comma 1.

                              Art. 14.
                         Controlli prenatali
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

  1.  Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione  di  esami  prenatali,  accertamenti  clinici  ovvero
visite  mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere
eseguiti durante l'orario di lavoro.
  2.  Per  la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano  al  datore  di  lavoro apposita istanza e successivamente
presentano  la  relativa  documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.

                              Art. 15.
                      Disposizioni applicabili
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

  1.  Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano
ferme  le  disposizioni  recate  dal decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  nonche' da ogni altra
disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

                            Capo III 
                      congedo di maternita' 

                              Art. 16.
                Divieto di adibire al lavoro le donne
       (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

  1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
    a) durante  i  due  mesi  precedenti  la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20;
    b) ove   il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
    c) durante i tre mesi dopo il parto;
    d) durante  gli  ulteriori  giorni  non  goduti  prima del parto,
qualora  il  parto  avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a quella
presunta.  Tali  giorni  sono  aggiunti  al  periodo  di  congedo  di
maternita' dopo il parto.

                              Art. 17.
                       Estensione del divieto
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,
              commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

  1.  Il  divieto  e'  anticipato  a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi o
pregiudizievoli.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro   per   il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione  del  primo  decreto ministeriale, l'anticipazione del
divieto  di  lavoro  e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
  2.  Il  servizio  ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,
sulla  base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi
del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, l'interdizione dal
lavoro  delle  lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno
o  piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso,
per i seguenti motivi:
    a) nel   caso   di   gravi  complicanze  della  gravidanza  o  di
preesistenti  forme  morbose  che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza;
    b) quando  le  condizioni  di  lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
    c) quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
  3.  L'astensione  dal  lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e'
disposta  dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze  dell'accertamento  medico  ivi  previsto. In ogni caso il
provvedimento   dovra'   essere  emanato  entro  sette  giorni  dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
  4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2
puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio  o  su  istanza  della lavoratrice, qualora nel corso della
propria  attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
  5.  I  provvedimenti  dei  servizi  ispettivi previsti dai presente
articolo sono definitivi.

          Note all'art. 17, comma 2:
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,
          recante  "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
          norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
          n.  305,  supplemento  ordinario.  Il testo dell'art. 2 del
          citato decreto legislativo n. 502/1992, e' il seguente:
              "Art.  2  (Competenze  regionali).  -  1. Spettano alle
          regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi
          stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
          amministrative   in  materia  di  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera.
              2.    Spettano   in   particolare   alle   regioni   la
          determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi
          e  sull'attivita'  destinata alla tutela della salute e dei
          criteri  di  finanziamento  delle unita' sanitarie locali e
          delle   aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di  indirizzo
          tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
          unita'  sanitarie  locali ed aziende, anche in relazione al
          controllo  di  gestione  e  alla valutazione della qualita'
          delle prestazioni sanitarie.
              2-bis.  La  legge  regionale istituisce e disciplina la
          Conferenza  permanente  per  la  programmazione sanitaria e
          socio-sanitaria  regionale,  assicurandone  il  raccordo  o
          l'inserimento    nell'organismo    rappresentativo    delle
          autonomie  locali,  ove  istituito.  Fanno, comunque, parte
          della  Conferenza:  il  sindaco  del comune nel caso in cui
          l'ambito  territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
          coincida   con  quella  del  comune;  il  presidente  della
          Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
          circoscrizione   nei  casi  in  cui  l'ambito  territoriale
          dell'unita'  sanitaria locale sia rispettivamente superiore
          o  inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle
          associazioni regionali delle autonomie locali.
              2-ter.  Il  progetto  del  Piano sanitario regionale e'
          sottoposto  alla  Conferenza  di  cui al comma 2-bis, ed e'
          approvato  previo  esame  delle  osservazioni eventualmente
          formulate   dalla   Conferenza.  La  Confefenza  partecipa,
          altresi',  nelle  forme  e con le modalita' stabilite dalla
          legge  regionale,  alla  verifica  della  realizzazione del
          Piano  attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere
          di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.
              2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,
          definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il
          coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree
          metropolitane  di  cui  all'art.  17,  comma 1, della legge
          8 giugno  1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di
          appositi organismi.
              2-quinquies.  La legge regionale disciplina il rapporto
          tra  programmazione  regionale  e  programmazione attuativa
          locale,  definendo in particolare le procedure di proposta,
          adozione  e  approvazione  del  Piano attuativo locale e le
          modalita'  della  partecipazione  ad esse degli enti locali
          interessati.  Nelle  aree  metropolitane il piano attuativo
          metropolitano  e'  elaborato dall'organismo di cui al comma
          2-quater ove costituito.
              2-sexies. La regione disciplina altresi':
                a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
          sanitarie  locali,  le  quali assicurano attraverso servizi
          direttamente  gestiti  l'assistenza sanitaria collettiva in
          ambiente  di  vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
          l'assistenza   ospedaliera,   salvo   quanto  previsto  dal
          presente   decreto   per   quanto   attiene   alle  aziende
          ospedaliere  di  rilievo  nazionale e interregionale e alle
          altre strutture pubbliche e private accreditate;
                b) i  principi  e  criteri  per  l'adozione dell'atto
          aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
                c) la  definizione  dei  criteri  per l'articolazione
          delle  unita'  sanitarie  locali  in  distretti,  da  parte
          dell'atto  di  cui  all'art.  3, comma 1-bis, tenendo conto
          delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
          popolazione;
                d) il  finanziamento  delle  unita' sanitarie locali,
          sulla  base  di  una  quota capitaria corretta in relazione
          alle   caratteristiche   della  popolazione  residente  con
          criteri  coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
          della  regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie locali,
          nonche'   di   valutazione   dei  risultati  delle  stesse,
          prevedendo  in  quest'ultimo  caso  forme  e  modalita'  di
          partecipazione della Conferenza dei sindaci;
                f) l'organizzazione    e   il   funzionamento   delle
          attivita'  di  cui  all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e
          cooperazione   con  la  Commissione  nazionale  di  cui  al
          medesimo articolo;
                g) fermo    restando    il    generale   divieto   di
          indebitamento,  la  possibilita'  per  le  unita' sanitarie
          locali di:
                  1) anticipazione,  da  parte  del  tesoriere, nella
          misura  massima  di  un dodicesimo dell'ammontare annuo del
          valore  dei  ricavi,  inclusi i trasferimenti, iscritti nel
          bilancio preventivo annuale;
                  2) contrazione di mutui e accensione di altre forme
          di  credito,  di  durata non superiore a dieci anni, per il
          finanziamento   di   spese   di   investimento   e   previa
          autorizzazione  regionale,  fino a un ammontare complessivo
          delle   relative   rate,  per  capitale  e  interessi,  non
          superiore  al  quindici  per  cento  delle  entrate proprie
          correnti,  a  esclusione  della  quota  di  fondo sanitario
          nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
                h) le  modalita' con cui le unita' sanitarie locali e
          le  aziende  ospedaliere  assicurano  le  prestazioni  e  i
          servizi  contemplati  dai  livelli aggiuntivi di assistenza
          finanziati  dai  comuni  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,
          lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
              2-septies.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
          le  regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli
          organismi  a  scopo  non lucrativo di cui all'art. 1, comma
          18.
              2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la
          regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis
          e  2-quinquies,  il  Ministro  della  sanita',  sentite  la
          regione  interessata  e  l'Agenzia  per  i servizi sanitari
          regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso
          tale  termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
          della   medesima   Agenzia  e  previa  consultazione  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
          anche  sotto  forma  di  nomina  di un commissario ad acta.
          L'intervento  adottato dal Governo non preclude l'esercizio
          delle  funzioni  regionali per le quali si e' provveduto in
          via  sostitutiva  ed e' efficace sino a quando i competenti
          organi regionali abbiano provveduto.".
              - Il  testo  dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          n. 502/1992, e' il seguente:
              "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Abrogato.
              2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative
          comunitarie   e   degli   organismi   internazionali   sono
          assicurate  dal  Ministero della sanita' che si avvale, per
          gli  aspetti  di  competenza,  dell'Istituto  superiore  di
          sanita',  dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la
          sicurezza   del   lavoro,  degli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali,   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari
          regionali,   dell'Agenzia   nazionale   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
          dell'ENEA.
              3.  I  dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
          acquisiscono  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e
          la  sicurezza  del  lavoro  e  dall'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  ogni
          informazione  utile ai fini della conoscenza dei rischi per
          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
          lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle
          anzidette    informazioni    anche   attraverso   strumenti
          telematici.".

                              Art. 18.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

  1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e
17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

                              Art. 19.
                    Interruzione della gravidanza
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

  1.  L'interruzione  della  gravidanza,  spontanea o volontaria, nei
casi  previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.
  2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la
pena   prevista  per  chiunque  cagioni  ad  una  donna,  per  colpa,
l'interruzione  della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se
il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro.

          Note all'art. 19, comma 1:
              - La  legge  22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per
          la  tutela  sociale  della  maternita'  e sull'interruzione
          volontaria  della gravidanza", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  del 22 maggio 1978, n. 140. Si riportano i testi
          degli articoli 4, 5 e 6:
              "Art. 4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza
          entro   i   primi  novanta  giorni,  la  donna  che  accusi
          circostanze  per le quali la prosecuzione della gravidanza,
          il  parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo
          per  la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
          stato  di  salute,  o  alle  sue  condizioni  economiche, o
          sociali  o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto
          il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni
          del  concepito,  si  rivolge  ad  un  consultorio  pubblico
          istituito  ai  sensi  dell'art.  2, lettera a), della legge
          29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a
          cio'  abilitata  dalla  regione,  o  a  un  medico  di  sua
          fiducia.".
              "Art. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria;
          oltre  a  dover  garantire i necessari accertamenti medici,
          hanno  il  compito  in  ogni caso, e specialmente quando la
          richiesta  di  interruzione  della  gravidanza sia motivata
          dall'incidenza  delle  condizioni  economiche, o sociali, o
          familiari  sulla salute della gestante, di esaminare con la
          donna  e  con  il  padre  del  concepito,  ove  la donna lo
          consenta,  nel rispetto della dignita' e della riservatezza
          della  donna  e  della  persona  indicata  come  padre  del
          concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di
          aiutarla  a  rimuovere  le  cause  che la porterebbero alla
          interruzione  della gravidanza, di metterla in grado di far
          valere  i  suoi  diritti  di  lavoratrice  e  di  madre, di
          promuovere  ogni  opportuno  intervento atto a sostenere la
          donna,  offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la
          gravidanza sia dopo il parto.
              Quando  la  donna  si  rivolge al medico di sua fiducia
          questi  compie  gli  accertamenti  sanitari  necessari, nel
          rispetto  della  dignita'  e  della  liberta'  della donna;
          valuta  con  la  donna stessa e con il padre del concepito,
          ove  la  donna  lo  consenta, nel rispetto della dignita' e
          della  riservatezza  della  donna  e della persona indicata
          come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli
          accertamenti   di   cui   sopra,   le  circostanze  che  la
          determinano  a chiedere l'interruzione della gravidanza; la
          informa  sui  diritti a lei spettanti e sugli interventi di
          carattere  sociale  cui  puo'  fare  ricorso,  nonche'  sui
          consultori e le strutture socio-sanitarie.
              Quando  il  medico  del  consultorio  o della struttura
          sociosanitaria,   o   il   medico   di  fiducia,  riscontra
          l'esistenza   di   condizioni   tali   da  rendere  urgente
          l'intervento,   rilascia   immediatamente   alla  donna  un
          certificato  attestante  l'urgenza. Con tale certificato la
          donna stessa puo' presentarsi ad una delle sedi autorizzate
          a praticare la interruzione della gravidanza.
              Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine
          dell'incontro  il  medico del consultorio o della struttura
          socio-sanitaria,  o  il  medico  di fiducia, di fronte alla
          richiesta  della  donna di interrompere la gravidanza sulla
          base delle circostanze di cui all'art. 4, le rilascia copia
          di  un  documento, firmato anche dalla donna, attestante lo
          stato  di  gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a
          soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la
          donna  puo' presentarsi, per ottenere la interruzione della
          gravidanza,  sulla base del documento rilasciatole ai sensi
          del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.".
              "Art.  6.  L'interruzione  volontaria della gravidanza,
          dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
                a) quando  la  gravidanza  o  il  parto comportino un
          grave pericolo per la vita della donna;
                b) quando  siano  accertati  processi patologici, tra
          cui  quelli  relativi  a rilevanti anomalie o malformazioni
          del  nascituro,  che  determinino  un grave pericolo per la
          salute fisica o psichica della donna.".
          Nota all'art. 19, comma 2:
              - L'art. 17 della citata legge n. 194/1978 reca:
              "Art.  17.  Chiunque  cagiona  ad  una  donna per colpa
          l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione
          da tre mesi a due anni.
              Chiunque  cagiona  ad  una  donna  per  colpa  un parto
          prematuro   e'  punito  con  la  pena  prevista  dal  comma
          precedente, diminuita fino alla meta'.
              Nei  casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e'
          commesso  con  la violazione delle norme poste a tutela del
          lavoro la pena e' aumentata.".

                              Art. 20.
               Flessibilita' del congedo di maternita'
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
             legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)

  1.  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',
le  lavoratrici  hanno  la facolta' di astenersi dal lavoro a partire
dal  mese  precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi  al  parto,  a  condizione  che  il medico specialista del
Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di  lavoro  attestino  che  tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
  2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  i  Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

                              Art. 21.
                           Documentazione
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

  1.  Prima  dell'inizio  del  periodo  di  divieto  di lavoro di cui
all'articolo  16,  lettera  a),  le  lavoratrici devono consegnare al
datore   di   lavoro  e  all'istituto  erogatore  dell'indennita'  di
maternita'  il  certificato  medico  indicante  la  data presunta del
parto.   La  data  indicata  nel  certificato  fa  stato,  nonostante
qualsiasi errore di previsione.
  2.  La  lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato   di   nascita   del   figlio,  ovvero  la  dichiarazione
sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

          Nota all'art. 21, comma 2:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa",   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 46 e' il seguente:
              "Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti:
                a) data e il luogo di nascita;
                b) residenza,
                c) cittadinanza;
                d) godimento dei diritti civili e politici;
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
                f) stato di famiglia;
                g) esistenza in vita;
                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni;
                l) appartenenza a ordini professionali;
                m) titolo di studio, esami sostenuti;
                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita  IVA  e  di  qualsiasi  dato presente nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                r) stato di disoccupazione;
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                t) qualita' di studente;
                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
                aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni
          civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
          casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
                cc) qualita' di vivenza a carico;
                dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di
          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
          concordato.".

                              Art. 22.
                  Trattamento economico e normativo
 (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
           legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
      dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

  1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80  per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo
di  maternita',  anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,
comma 2.
  2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge
29 febbraio  1980,  n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita'
spettante per malattia.
  3.  I  periodi  di  congedo  di  maternita' devono essere computati
nell'anzianita'  di  servizio  a  tutti  gli effetti, compresi quelli
relativi  alla  tredicesima  mensilita'  o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
  4.  I  medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento
dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo
7  della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  fermi  restando i limiti
temporali  di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'.  I medesimi
periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
  5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione
nella   carriera,  come  attivita'  lavorativa,  quando  i  contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
  6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice
ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di
congedo di maternita'.
  7.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilita'  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice
che,  in  periodo  di  congedo  di  maternita',  rifiuta l'offerta di
lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.

          Nota all'art. 22, comma 2:
              - Il  decreto-legge  30 dicembre  1979, n. 663, recante
          "Finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale nonche'
          proroga    dei    contratti   stipulati   dalle   pubbliche
          amministrazioni  in base alla legge 1o giugno 1977, n. 285,
          sulla  occupazione giovanile", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  31 dicembre 1979, n. 355, e convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio  1980,  n. 33. Si
          trascrive il testo vigente dell'art. 1:
              "Art.  1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1980,  per  i
          lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
          sesto  comma,  le indennita' di malattia e di maternita' di
          cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  sono  corrisposte  agli aventi diritto a cura dei
          datori   di  lavoro  all'atto  della  corresponsione  della
          retribuzione  per  il  periodo  di paga durante il quale il
          lavoratore   ha   ripreso   l'attivita'  lavorativa,  fermo
          restando  l'obbligo  del  datore di lavoro di corrispondere
          anticipazioni  a  norma dei contratti collettivi e, in ogni
          caso,  non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
          mese precedente, salvo conguaglio.
              Il  datore  di  lavoro  deve  comunicare nella denuncia
          contributiva,   con  le  modalita'  che  saranno  stabilite
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, i dati
          relativi  alle  prestazioni  economiche  di  malattia  e di
          maternita',  nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
          di  cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita'
          per  riposi  giornalieri  alle  lavoratrici  madri  di  cui
          all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei
          periodi  di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la
          denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo
          di  detti  trattamenti  con  quelli  dei contributi e delle
          altre   somme  dovute  dall'Istituto  predetto  secondo  le
          disposizioni  previste  in materia di assegni familiari, in
          quanto compatibili.
              Le  prestazioni  di  cui  al primo comma, indebitamente
          erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
          dal  datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
          in   dipendenza   del   rapporto  di  lavoro  e  restituite
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
              Qualora  il  datore  di  lavoro non possa recuperare le
          somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
          che provvedera' direttamente al relativo recupero.
              Nel  caso  che  dalla  denuncia contributiva risulti un
          saldo  attivo  a  favore  del  datore  di lavoro, l'INPS e'
          tenuto  a  rimborsare  l'importo  del  saldo  a credito del
          datore  di  lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
          della   denuncia   stessa;  scaduto  il  predetto  termine,
          l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
          a  credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
          giorno,  e  gli  interessi  legali maggiorati di 5 punti, a
          decorrere  dal  centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
          contributiva  risulti  inesatta o incompleta, il termine di
          novanta  giorni  decorre  dalla  data  in  cui il datore di
          lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o  integrare  la
          denuncia stessa.
              L'Istituto  nazionale della previdenza sociale provvede
          direttamente   al   pagamento  agli  aventi  diritto  delle
          prestazioni  di  malattia  e  maternita'  per  i lavoratori
          agricoli,  esclusi  i  dirigenti  e  gli  impiegati;  per i
          lavoratori   assunti  a  tempo  determinato  per  i  lavori
          stagionali;   per   gli  addetti  ai  servizi  domestici  e
          familiari;  per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi dal
          lavoro  che  non  usufruiscono  del  trattamento  di  Cassa
          integrazione guadagni.
              Si  applicano  comunque  le  modalita' disciplinate dai
          primi  cinque  commi del presente articolo, nei casi in cui
          esse  siano  previste dai contratti collettivi nazionali di
          lavoro di categoria.
              Ai   soci  delle  compagnie  del  danno  industriale  e
          carenanti di enova vengono assicurate le prestazioni di cui
          all'art.  3,  punto  e), della legge 22 marzo 1967, n. 161,
          che  sono  poste  a  carico  del  fondo  assistenza sociale
          lavoratori  portuali  di cui alla suddetta legge attraverso
          appositi  accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli
          organismi interessati.
              Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale i dati retributivi ed
          ogni  altra  notizia necessaria per la determinazione delle
          prestazioni.
              Il   Ministro  del  lavoro  della  previdenza  sociale,
          sentito   il  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale,  in  relazione  a
          particolari  situazioni  e  tenuto conto delle esigenze dei
          lavoratori   e   dell'organizzazione  aziendale,  puo'  con
          proprio   decreto   stabilire   sistemi   diversi   per  la
          corresponsione   delle   prestazioni  di  cui  al  presente
          articolo.
              Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
          altri   le   prestazioni  economiche  per  malattia  e  per
          maternita'  non  spettanti, ovvero per periodi ed in misura
          superiore  a  quelli  spettanti,  e' punito con la multa da
          L. 200.000  a  L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce
          reato  piu'  grave,  relativamente  a  ciascun soggetto cui
          riferisce l'infrazione.
              Il  datore  di lavoro che non provveda, entro i termini
          di  cui  al  primo  comma,  all'erogazione  dell'indennita'
          giornaliera  di  malattia  e di maternita' dovuta e' punito
          con  una  sanzione  amministrativa di L. 50.000 per ciascun
          dipendente cui si riferisce l'infrazione.
              Fino  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di
          riordinamento  della  materia  concernente  le  prestazioni
          economiche  per  maternita',  malattia ed infortunio di cui
          all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
          di  malattia  -  stabiliti, per i marittimi, in misura pari
          all'aliquota   vigente   nell'anno   1979  per  gli  operai
          dell'industria   -   e   il   pagamento  delle  prestazioni
          economiche  di  malattia e maternita' per gli iscritti alle
          casse  marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
          restano  affidati,  con  l'osservanza  delle  norme gia' in
          vigore,  alle  gestioni  previdenziali  delle  casse stesse
          mediante   convenzione   con   l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale,  che rimborsera' gli oneri relativi al
          servizio prestato per suo conto.".
          Nota all'art. 22, comma 4:
              - La  legge  23 luglio  1991, n. 223, recante "Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia   di  mercato  del  lavoro",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 7 e' il seguente:
              "Art.  7  (Indennita'  di mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al  trentaseiesimo mese: ottanta
          per cento.
              2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento.
              3.  L'indennita'  di mobilita' e' adeguata, con effetto
          dal  1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.
              4.  L'indennita'  di mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
              5.  I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1,  e'  elevato  in misura pari al periodo trascorso tra la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a
          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
          cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, della legge
          27 febbraio  1985,  n.  49.  Con  decreto  del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate le modalita' e le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di  mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
          cui  il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi a
          quello  della  corresponsione,  assuma una occupazione alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
              6.  Nelle  aree  di  cui al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita'  entro  la  data  del  31 dicembre  1992  che, al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  nmnero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
              7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6, ai lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  gestione  e partecipazioni industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
              8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce ogni altra
          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad  esclusione  di  quelli  per  i  quali  si fa luogo alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti  d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura   della   pensione  stessa.  Per  detti  periodi  il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione  cui  e' rifetito il trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti  per la copertura della contribuzione figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
              10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita' di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.   2   del  decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
              11.  I  datori  di lavoro ad eccezione di quelli edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale,  versano alla gestione di cui all'art. 37, della
          legge  9 marzo  1989,  n.  88,  un  contributo  transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro  la  disoccupazione  involontaria,  in misura pari a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di  paga  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino  al  periodo  di  paga in corso al
          31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di  paga  in  corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,   per   i   periodi   corrispondenti   e  per  i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento  del  contributo di cui all'art. 22, della legge
          11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
              12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
              13.   Per   i  giornalisti  l'indennita'  prevista  dal
          presente  anicolo  e'  a  carico dell'Istituto nazionale di
          previdenza   dei   giornalisti   italiani.  Le  somme  e  i
          contributi  di  cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
          dovuti  al  predetto  Istituto.  Ad  esso  vanno inviate le
          comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
          comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
          3.
              14.  E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
              15.  In  caso  di squilibrio finanziario delle gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della  presente  legge, il Ministro del tesoro, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni.".
          Nota all'art. 22, comma 7:
              - Il  testo  dell'art. 9 della citata legge n. 223/1991
          e' il seguente:
              "Art.  9  (Cancellazione  del lavoratore dalla lista di
          mobilita'). - 1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di
          mobilita'  e  decade  dai trattamenti e dalle indennita' di
          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
                a) rifiuti   di   essere   avviato  ad  un  corso  di
          formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo
          frequenti regolarmente;
                b) non   accetti  l'offerta  di  un  lavoro  che  sia
          professionalmente   equivalente   ovvero,  in  mancanza  di
          questo,  che  presenti omogeneita' anche intercategoriale e
          che,  avendo  riguardo ai contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo  non
          inferiore  del  dieci  per  cento  rispetto  a quello delle
          mansioni di provenienza;
                c) non  accetti,  in  mancanza di un lavoro avente le
          caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
          in  opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art.
          6, comma 4;
                d) non  abbia  provveduto  a dare comunicazione entro
          cinque   giorni   dall'assunzione   alla   competente  sede
          dell'INPS  del  lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma
          6;
                d-bis)  non risponda, senza motivo giustificato, alla
          convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della
          agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle
          lettere  che precedono nonche' di quelli previsti dal comma
          5-ter dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano
          quando  le  attivita' lavorative o di formazione offerte al
          lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
          un  luogo  distante  non  piu'  di  cinquanta chilometri, o
          comunque   raggiungibile   in  sessanta  minuti  con  mezzi
          pubblici, dalla residenza del lavoratore.
              3.  La  cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi
          del  comma  1  e'  dichiarata,  entro  quindici giorni, dal
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione.  Avverso  il provvedimento e' ammesso
          ricorso,  entro  trenta  giorni,  all'ufficio regionale del
          lavoro   e   della  massima  occupazione,  che  decide  con
          provvedimento definitivo entro venti giorni.
              4. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
          delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
          esistenti  in esso, puo' modificare con delibera motivata i
          limiti  previsti  al  comma  2  relativi  alla dislocazione
          geografica del posto di lavoro offerto.
              5.  Qualora  il  lavoro  offerto  ai sensi del comma 1,
          lettera  b),  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo
          inferiore   a   quello   corrispondente  alle  mansioni  di
          provenienza,  il  lavoratore  che  accetti  tale offerta ha
          diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
          alla  corresponsione  di  un assegno integrativo mensile di
          importo  pari  alla differenza tra i corrispondenti livelli
          retributivi  previsti dai contratti collettivi nazionali di
          lavoro.
              6.   Il   lavoratore   e'  cancellato  dalla  lista  di
          mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
                a) sia  stato  assunto con contratto a tempo pieno ed
          indeterminato;
                b) si  sia  avvalso  della  facolta'  di percepire in
          un'unica soluzione l'indennita' di mobilita';
                c) sia   scaduto   il   periodo   di   godimento  dei
          trattamenti  e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11,
          comma 2, e 16.
              7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,
          che   non   abbia  superato  il  periodo  di  prova,  viene
          reiscritto   al  massimo  per  due  volte  nella  lista  di
          mobilita'.  La  commissione regionale per l'impiego, con il
          voto  favorevole  dei  tre quarti dei suoi componenti, puo'
          disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
          nella lista di mobilita' per una terza volta.
              8.  Il  lavoratore  avviato e giudicato non idoneo alla
          specifica   attivita'  cui  l'avviamento  si  riferisce,  a
          seguito   di  eventuale  visita  medica  effettuata  presso
          strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
          di mobilita'.
              9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in
          cui  svolgano  attivita'  di lavoro subordinato od autonomo
          hanno  facolta'  di  cumulare l'indennita' di mobilita' nei
          limiti  in  cui  sia  utile a garantire la percezione di un
          reddito  pari  alla retribuzione spettante al momento della
          messa  in  mobilita',  rivalutato  in misura corrispondente
          alla  variazione dell'indice del costo della vita calcolato
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
          scala    mobile    delle    retribuzioni   dei   lavoratori
          dell'industria.   Ai   fini   della   detenninazione  della
          retribuzione   pensionabile,  a  tali  lavoratori  e'  data
          facolta'  di  far  valere,  in  luogo  della  contribuzione
          relativa  a  periodi,  anche  parziali,  di lavoro prestato
          successivamente  alla  data  della  messa  in mobilita', la
          contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
          stata accreditata.
              10.  Il  trattamento  previsto  dal  presente  articolo
          rientra  nella  sfera  di  applicazione  dell'art. 37 della
          legge 9 marzo 1989, n. 88.".

                              Art. 23.
                       Calcolo dell'indennita'
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

  1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',
per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera
del   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed
immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto
inizio il congedo di maternita'.
  2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo
alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri
premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
  3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi che
vengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delle
prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennita'
economiche di malattia.
  4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo
che   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  della
retribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale ha
avuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
  5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
    a) nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per  la
effettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medio
effettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importo
che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
    b) nei  casi  in  cui,  o  per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risulti
inferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria,
l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli
emolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente
ottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per i
primi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno,  l'orario  giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per
sei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmente
stabilite;
    c) in  tutti  gli  altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo di
paga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

                              Art. 24.
            Prolungamento del diritto alla corresponsione
                      del trattamento economico
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
        dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

  1.  L'indennita'  di  maternita'  e'  corrisposta anche nei casi di
risoluzione  del  rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma
3,  lettere  b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo
di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
  2.  Le  lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo
di   congedo   di  maternita',  sospese,  assenti  dal  lavoro  senza
retribuzione,   ovvero,   disoccupate,   sono  ammesse  al  godimento
dell'indennita'  giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della
sospensione,  dell'assenza  o  della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
  3.  Ai  fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene
conto  delle  assenze  dovute  a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate   e   riconosciute   dagli   enti  gestori  delle  relative
assicurazioni  sociali,  ne'  del  periodo  di congedo parentale o di
congedo  per  la  malattia  del  figlio  fruito  per  una  precedente
maternita',  ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento,  ne'  del  periodo  di  mancata  prestazione  lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
  4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta
giorni  dalla  risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si
trovi,  all'inizio  del  periodo  di congedo stesso, disoccupata e in
godimento    dell'indennita'    di    disoccupazione,    ha   diritto
all'indennita'  giornaliera  di  maternita'  anziche'  all'indennita'
ordinaria di disoccupazione.
  5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma
4,  ma  che  non  e'  in godimento della indennita' di disoccupazione
perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze
di  terzi  non  soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
disoccupazione,  ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',
purche'  al  momento  dell'inizio del congedo di maternita' non siano
trascorsi  piu'  di  centottanta giorni dalla data di risoluzione del
rapporto  e,  nell'ultimo  biennio  che  precede il suddetto periodo,
risultino  a  suo  favore,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  le
indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
  6.  La  lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato
dopo  sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,
ha  diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera
di maternita'.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

          Nota all'art. 24, comma 7:
              - Per  il  testo  dell'art.  7  della  citata  legge n.
          223/1991, si veda in nota all'art. 22, comma 4.

                              Art. 25.
                      Trattamento previdenziale
           (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
                       art. 2, commi 1, 4, 6)

  1.  Per  i  periodi  di congedo di maternita', non e' richiesta, in
costanza  di  rapporto  di  lavoro,  alcuna  anzianita'  contributiva
pregressa  ai  fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per
il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
  2.  In  favore  dei  soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti  e  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed esclusive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti,  i  periodi corrispondenti al congedo di
maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto  di  lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione  che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,
almeno  cinque  anni di contribuzione versata in costanza di rapporto
di  lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo  8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
  3.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
ed  ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, gli oneri derivanti
dalle  disposizioni  di  cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione  pensionistica.  Per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita'  e  la
vecchiaia  ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica
del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

          Nota all'art. 25, comma 2:
              - La legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento
          delle  strutture  e  delle  procedure  per  la liquidazione
          urgente   delle   pensioni   e   per   i   trattamenti   di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          114  del  27 aprile  1981,  supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 8 e' il seguente:
              "Art.  8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
          della    retribuzione   annua   pensionabile,   il   valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle
          disposizioni  in  vigore  e'  determinato sulla media delle
          retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro
          nell'anno  solare in cui si collocano i predetti periodi o,
          nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa.  Dal  calcolo suddetto sono cscluse le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura  ridotta  per  uno degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto  all'accredito  di contribuzione figurativa o per i
          trattamenti di integrazione salariale.
              Nei   casi   in  cui  nell'anno  solare  non  risultino
          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
          ai  periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
          riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel
          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
          lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione
          nell'assicurazione    generale   obbligatoria   il   valore
          retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento
          alla  retribuzione  percepita  nell'anno  solare  in cui ha
          inizio l'assicurazione.
              Qualora  in corrispondenza degli eventi di cui al primo
          comma   sia   richiesto  il  riconoscimento  figurativo  ad
          integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva
          dell'anno  solare e' determinata escludendo le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura ridotta. In tale ipotesi
          ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta  e' integrata
          figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo
          riconoscibile,  in caso di totale mancanza di retribuzione,
          ai sensi dei precedenti commi.
              I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e' ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per   il   conseguimento  del  diritto  alla  pensione  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la
          determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
              Le  somme occorrenti alla copertura della contribuzione
          figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di
          riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione
          salariale,  sono versate, a carico della cassa integrazione
          guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
              Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  dati
          necessari  per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai
          precedenti  commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
          consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza sociale.
              Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini della
          determinazione  dei tequisiti contributivi per il diritto a
          pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e'  pari  a  sei giornate. La retribuzione da calcolare per
          ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
          28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i
          periodi riconosciuti figurativamente.
              In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del
          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
          sensi  dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini  del  calcolo  della  pensione  sono commisurate della
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in
          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
          dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e
          qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che
          non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne
          o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
              Restano  ferme  in  materia le disposizioni dell'art. 1
          della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
          1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   per  il  trasferimento  dei  contributi
          figurativi   ad  altri  enti  previdenziali  per  richieste
          presentate  dai  lavoratori  dopo l'entrata in vigore della
          presente legge.".

                              Art. 26.
                       Adozioni e affidamenti
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

  1.  Il  congedo  di  maternita'  di  cui  alla lettera c), comma 1,
dell'articolo  16  puo'  essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato,  o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non
superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
  2.  Il  congedo  deve  essere  fruito  durante  i  primi  tre  mesi
successivi  all'effettivo  ingresso  del bambino nella famiglia della
lavoratrice.

                              Art. 27.
          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
                    e 39-quater, lettere a) e c)

  1.   Nel   caso   di   adozione   e   di   affidamento  preadottivo
internazionali,  disciplinati  dal  Titolo  III  della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di
cui  al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o
affidato   abbia   superato   i   sei   anni  e  sino  al  compimento
della maggiore eta'.
  2.  Per  l'adozione  e l'affidamento preadottivo internazionali, la
lavoratrice  ha,  altresi',  diritto a fruire di un congedo di durata
corrispondente   al  periodo  di  permanenza  nello  Stato  straniero
richiesto  per  l'adozione  e  l'affidamento. Il congedo non comporta
indennita' ne' retribuzione.
  3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma
1  dell'articolo  26,  nonche'  la  durata  del periodo di permanenza
all'estero  nel  caso  del  congedo  previsto al comma 2 del presente
articolo.

          Nota all'art. 27, comma 1:
              - La  legge  4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina
          dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  133  del  17 maggio  1983,
          supplemento  ordinario.  Il  Titolo  III  concerne norme in
          materia di adozione internazionale.

                            Capo IV 
                      Congedo di paternita' 

                              Art. 28.
                        Congedo di paternita'
      (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

  1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta
la  durata  del  congedo  di  maternita'  o  per la parte residua che
sarebbe  spettata  alla  lavoratrice,  in  caso  di  morte o di grave
infermita'  della  madre  ovvero  di  abbandono,  nonche'  in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
  2.  Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al
comma  1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

          Nota all'art. 28, comma 2:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 47 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta').  1.  L'atto  di  notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".

                              Art. 29.
                  Trattamento economico e normativo
        (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)

  1.  Il  trattamento  economico  e  normativo e' quello spettante ai
sensi degli articoli 22 e 23.

                              Art. 30.
                      Trattamento previdenziale

  1.  Il  trattamento  previdenziale e' quello previsto dall'articolo
25.

                              Art. 31.
                       Adozioni e affidamenti

  1.  Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che
non  sia  stato  chiesto  dalla  lavoratrice,  spetta,  alle medesime
condizioni, al lavoratore.
  2.  Il  congedo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
  3.  Al  lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e
2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.

                            Capo V 
                       congedo parentale 

                              Art. 32.
                          Congedo parentale
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
                    comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

  1.  Per  ogni  bambino,  nei  primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le modalita'
stabilite  dal  presente  articolo.  I relativi congedi parentali dei
genitori  non  possono  complessivamente  eccedere il limite di dieci
mesi,  fattosalvo  il  disposto  del  comma  2 del presente articolo.
Nell'ambito  del  predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
    a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso  il periodo di congedo di
maternita'  di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
    b) al  padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
  2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro  per  un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi,  il  limite  complessivo  dei congedi parentali dei genitori e'
elevato a undici mesi.
  3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare  il  datore  di  lavoro  secondo le modalita' e i criteri
definiti  dai  contratti  collettivi,  e  comunque  con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
  4.  Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

                              Art. 33.
                      Prolungamento del congedo
        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

  1.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
minore  con  handicap  in  situazione  di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno
diritto  al  prolungamento  fino  a  tre anni del congedo parentale a
condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
  2.  In  alternativa  al  prolungamento  del  congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
  3.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
  4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo
32.  Il  prolungamento  di  cui  al  comma  1 decorre dal termine del
periodo  corrispondente  alla  durata  massima  del congedo parentale
spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

          Nota all'art. 33, comma 1:
              - La   legge   5 febbraio   1992,   n.   104,   recante
          "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti  delle  persone  handicappate", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento
          ordinario. L'art. 4, comma 1, reca testualmente:
              "Art.   4   (Accertamento   dell'handicap).  -  1.  Gli
          accertamenti  relativi  alla minorazione, alle difficolta',
          alla  necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
          alla  capacita'  complessiva  individuale  residua,  di cui
          all'art.  3,  sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
          mediante  le  commissioni  mediche  di cui all'art. 1 della
          legge  15 ottobre  1990,  n.  295, che sono integrate da un
          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
          servizio presso le unita' sanitarie locali.".

                              Art. 34.
                  Trattamento economico e normativo
           (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15,
                     commi 2 e 4, e 7, comma 5)

  1.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle
lavoratrici  e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del
bambino,  un'indennita'  pari al 30 per cento della retribuzione, per
un   periodo   massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
  2.  Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del
congedo di cui all'articolo 33.
  3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'articolo 32
ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto  ai  commi  1  e 2 e' dovuta
un'indennita'  pari  al 30 per cento della retribuzione, a condizione
che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo    del    trattamento   minimo   di   pensione   a   carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato
secondo  i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
  4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 2.
  5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di
servizio,  esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilita' o alla gratifica natalizia.
  6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

                              Art. 35.
                      Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);
           decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
                     articoli 2, commi 2, 3 e 5)

  1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento
economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono
coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al
comma 1 dell'articolo 25.
  2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3,
compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono
coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore
retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo
dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva
la  facolta'  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto
ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le
modalita' della prosecuzione volontaria.
  3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti
iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale
(INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non
viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo
parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante
alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla
contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di
cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione
figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi
esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria,
restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi
risultino iscritti durante il predetto periodo.
  5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e
corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale,
collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono
essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano
far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque
anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attivita'
lavorativa.

          Nota all'art. 35, comma 2:
              - La   legge   12 agosto   1962,   n.   1338,   recante
          "Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia e i superstiti", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1962. Il testo dell'art.
          13 e' il seguente:
              "Art.  13.  Ferme  restando  le disposizioni penali, il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti  e  che non possa piu' versarli per sopravvenuta
          presenzione  ai  sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge
          4 ottobre   1935,   n.  1827,  puo'  chiedere  all'Istituto
          nazionale  della previdenza sociale di costituire, nei casi
          previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia
          riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
          dell'assicurazione    obbligatoria   che   spetterebbe   al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
              La  corrispondente  riserva matematica e' devoluta, per
          le   rispettive   quote  di  pertinenza,  all'assicurazione
          obbligatoria   e  al  fondo  di  adeguamento,  dando  luogo
          all'attribuzione  a  favore  dell'interessato di contributi
          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
              La  rendita  integra  con effetto immediato la pensione
          gia'  in  essere;  in caso contrario i contributi di cui al
          comma  precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
              Il  datore  di  lavoro  e'  ammesso  ad  esercitare  la
          facolta'  concessagli  dal  presente articolo su esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti  di  data  certa,  dai quali possano evincersi la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche'   la   misura  della  retribuzione  corrisposta  al
          lavoratore interessato.
              Il  lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro  la  costituzione della rendita a norma del presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo  il  diritto  al risarcimento del danno, a condizione
          che   fornisca   all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale   le   prove   del   rapporto  di  lavoro  e  della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
              Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista   al   quarto  comma,  deve  versare  all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale la riserva matematica
          calcolata   in  base  alle  tariffe  che  saranno  all'uopo
          determinate  e  variate,  quando  occorra,  con decreto del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza sociale.".
          Nota all'art. 35, comma 3:
              - Per  il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981, si
          veda in nota all'art. 25, comma 2.
          Nota all'art. 35, comma 5:
              - Per  il  testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962,
          si veda in nota all'art. 35, comma 2.

                              Art. 36.
                       Adozioni e affidamenti
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
             legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

  1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a
sei  anni.  In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia  un'eta'  compresa  fra  i  sei  e  i  dodici  anni, il congedo
parentale  e'  fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.

                              Art. 38.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

  1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

                            Capo VI 
                        riposi e permessi 

                              Art. 39.
                   Riposi giornalieri della madre
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

  1.  Il  datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
durante  il  primo  anno  di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche  cumulabili  durante  la giornata. Il riposo e' uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
  2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata
e  della  retribuzione  del  lavoro. Essi comportano il diritto della
donna ad uscire dall'azienda.
  3.  I  periodi  di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno  quando la
lavoratrice  fruisca  dell'asilo  nido  o  di altra struttura idonea,
istituiti  dal  datore  di  lavoro  nell'unita'  produttiva  o  nelle
immediate vicinanze di essa.

                              Art. 40.
                    Riposi giornalieri del padre
             (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

  1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al
padre lavoratore:
    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
    d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.

                              Art. 41.
                      Riposi per parti plurimi
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

  1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e
le  ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma
1, possono essere utilizzate anche dal padre.

                              Art. 42.
          Riposi e permessi per i figli con handicap grave
     (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

  1.  Fino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino con
handicap  in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento
del  periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,
della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
  2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino
con  handicap  in  situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in
alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo  33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti
permessi  sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.
  3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio
con  handicap  in  situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in
alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo  33,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
sensi  dell'articolo  20  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53, detti
permessi,  fruibili  anche  in  maniera  continuativa nell'ambito del
mese,  spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o,
in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa
ed esclusiva.
  4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
  5.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,
dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei fratelli o sorelle conviventi di
soggetto  con  handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo
3,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni
e  che  abbiano  titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33,
commi  1,  2  e  3, della medesima legge per l'assistenza del figlio,
hanno  diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4
della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire  un'indennita'  corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e  la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo  di  lire  70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto  importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,
sulla  base  della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per  le  famiglie  di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal   datore   di   lavoro  secondo  le  modalita'  previste  per  la
corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita'  dall'ammontare  dei  contributi previdenziali dovuti
all'ente  previdenziale  competente.  Per  i  dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai  sensi  del presente comma alternativamente da entrambi i genitori
non  puo'  superare  la  durata  complessiva  di due anni; durante il
periodo  di  congedo  entrambi  i  genitori  non  possono  fruire dei
benefici  di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 del medesimo
articolo.
  6.  I  riposi,  i  permessi e i congedi di cui al presente articolo
spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

          Nota all'art. 42, comma 1:
              - Si  riporta il testo dell'art. 33, della citata legge
          n. 104/1992:
              "Art.  33  (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o,
          in  alternativa,  il  lavoratore  padre, anche adottivi, di
          minore  con handicap in situazione di gravita' accertata ai
          sensi  dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
          fino  a  tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
          lavoro  di  cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
          1204,  a  condizione  che  il  bambino non sia ricoverato a
          tempo pieno presso istituti specializzati.
              2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 possono chiedere ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento  fino  a  tre  anni del periodo di astensione
          facoltativa,  di due ore di permesso giornaliero retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
              3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
          del  bambino,  la  lavoratrice  madre o, in alternaliva, il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione  di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste una
          persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o
          affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a
          tre  giorni  di  permesso  mensile coperti da contribuzione
          figurativa,   fruibili  anche  in  maniera  continuativa  a
          condizione  che  la  persona  con handicap in situazione di
          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
              4.  Ai  permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
          con  quelli  previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204
          del  1971,  si  applicano le disposizioni di cui all'ultimo
          comma  del  medesimo  art.  7 della legge n. 1204 del 1971,
          nonche'  quelle  contenute negli articoli 7 e 8 della legge
          9 dicembre 1977, n. 903.
              5.  Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
          di  lavoro  pubblico o privato, che assista con continuita'
          un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
          diritto  a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'
          vicina  al  proprio  domicilio e non puo' essere trasferito
          senza il suo consenso ad altra sede.
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita'  puo'  usufruire  alternativamente dei permessi di
          cui  ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
          puo'   essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il  suo
          consenso.
              7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
          applicano  anche agli affidatari di persone handicappate in
          situazione di gravita'.".
          Nota all'art. 42, comma 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 3, della citata
          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
          Note all'art. 42, comma 3:
              - Per il testo dell'art. 33, comma 3 della citata legge
          n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
              - Il testo dell'art. 20, della citata legge n. 53/2000,
          e' il seguente:
              "Art.    20    (Estensione   delle   agevolazioni   per
          l'assistenza a portatori di handicap). - 1. Le disposizioni
          dell'art.  33  della  legge  5 febbraio  1992, n. 104, come
          modificato  dall'art. 19 della presente legge, si applicano
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche'
          ai  genitori  ed  ai  familiari lavoratori, con rapporto di
          lavoro  pubblico o privato, che assistono con continuita' e
          in  via  esclusiva  un  parente  o un affine entro il terzo
          grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.".
          Nota all'art. 42, comma 4:
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 4, della citata
          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
          Note all'art. 42, comma 5:
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 3, della citata
          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
              - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge
          n. 104/1992, si veda in nota all'art 33, comma 1.
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  commi  1, 2 e 3 della
          citata  legge  n.  104/1992,  si  veda in nota all'art. 42,
          comma 1.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma 2, della
          citata legge n. 53/2000:
              "Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
          Omissis.
              2.  I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
          possono   richiedere,   per   gravi  e  documentati  motivi
          familiari,  fra  i  quali le patologie individuate ai sensi
          del   comma  4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo  o
          frazionato,  non superiore a due anni. Durante tale periodo
          il  dipendente  conserva il posto di lavoro, non ha diritto
          alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
          attivita'   lavorativa.   Il   congedo   non  e'  computato
          nell'anzianita'  di  servizio ne' ai fini previdenziali; il
          lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
          dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
          prosecuzione volontaria.".
              - Per  il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n.
          663/1979,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.

                              Art. 43.
                  Trattamento economico e normativo
               (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
          decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
      dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

  1.  Per  i  riposi  e  i permessi di cui al presente Capo e' dovuta
un'indennita',  a  carico  dell'ente  assicuratore,  pari  all'intero
ammontare  della  retribuzione  relativa  ai  riposi  e  ai  permessi
medesimi.  L'indennita'  e'  anticipata  dal  datore  di lavoro ed e'
portata  a  conguaglio  con  gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

                              Art. 44.
                      Trattamento previdenziale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

  1.  Ai  periodi  di  riposo di cui al presente Capo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
  2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2
e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

                              Art. 45.
                       Adozioni e affidamenti
            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

  1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40
e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il
primo anno di vita del bambino.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 42 si applicano anche in
caso  di  adozione  e  di  affidamento  di  soggetti  con handicap in
situazione di gravita'.

                              Art. 46.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

  1.  L'inosservanza  delle disposizioni contenute negli articoli 39,
40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a
lire cinque milioni.

                            Capo VII 
                  congedi per la malattia del figlio 

                              Art. 47.
                 Congedo per la malattia del figlio
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
                 comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

  1.   Entrambi   i  genitori,  alternativamente,  hanno  diritto  di
astenersi  dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
  2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'  diritto di
astenersi   dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque  giorni  lavorativi
all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e
gli otto anni.
  3.  Per  fruire  dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve
presentare  il  certificato  di  malattia  rilasciato  da  un  medico
specialista   del   Servizio   sanitario   nazionale   o   con   esso
convenzionato.
  4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il  decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
  5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente articolo non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
  6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.

                              Art. 48.
                  Trattamento economico e normativo
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

  1.  I  periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati
nell'anzianita'  di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
  2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

                              Art. 49.
                      Trattamento previdenziale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

  1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta la
contribuzione  figurativa  fino  al compimento del terzo anno di vita
del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
  2.  Successivamente  al  terzo  anno  di vita del bambino e fino al
compimento  dell'ottavo  anno,  e'  dovuta  la copertura contributiva
calcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.
  3.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4
e 5.

                              Art. 50.
                       Adozioni e affidamenti
            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

  1.  Il  congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo
spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a
sei  anni.  Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la
disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia  un'eta'  compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la
malattia  del  bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del
minore  nel  nucleo  familiare alle condizioni previste dall'articolo
47, comma 2.

                              Art. 51.
                           Documentazione
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

  1.  Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la
lavoratrice   ed   il   lavoratore   sono  tenuti  a  presentare  una
dichiarazione  rilasciata  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
l'altro  genitore  non  sia  in  congedo  negli  stessi giorni per il
medesimo motivo.

          Nota all'art. 51:
              - Per  il  testo  dell'art.  47  del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000, si veda in nota
          all'art. 28, comma 2.

                              Art. 52.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

  1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti
di  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

                           Capo VIII 
                         lavoro notturno 

                              Art. 53.
                           Lavoro notturno
 legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

  1.  E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento  dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di eta' del bambino.
  2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
    a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
    b) la  lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia  l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2, lettera c), della legge
9 dicembre  1977,  n.  903,  non  sono  altresi' obbligati a prestare
lavoro  notturno  la  lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
carico  un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.

          Nota all'art. 53, comma 3:
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma  2, lettera c), della
          citata legge n. 903/1977 e' il seguente:
              "Art. 5. - 1. Omissis.
              2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
          prestato:
                a)-b) omissis;
                c) dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore che abbia a
          proprio  carico  un  soggetto disabile ai sensi della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".
              - Per il titolo della citata legge n. 104/1992, si veda
          in nota all'art. 33, comma 1.

                            Capo IX 
           divieto di licenziamento, dimissioni diritto al rientro 

                              Art. 54.
                      Divieto di licenziamento
              (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
                commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
         legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
   decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

  1.  Le  lavoratrici  non  possono essere licenziate dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal
lavoro  previsti  dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno
di eta' del bambino.
  2.  Il  divieto  di licenziamento opera in connessione con lo stato
oggettivo  di  gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del
periodo  in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di
lavoro   idonea   certificazione   dalla  quale  risulti  l'esistenza
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
  3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
    a) di  colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
    b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
    c) di  ultimazione  della prestazione per la quale la lavoratrice
e'  stata  assunta  o  di  risoluzione  del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
    d) di  esito  negativo  della  prova;  resta  fermo il divieto di
discriminazione  di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n.
125, e successive modificazioni.
  4.  Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,
la  lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia  sospesa  l'attivita'  dell'azienda  o  del  reparto  cui essa e'
addetta,  sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito
di  licenziamento  collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni.
  5.  Il  licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
  6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione  del  congedo  parentale  e  per la malattia del bambino da
parte della lavoratrice o del lavoratore.
  7.  In  caso  di  fruizione  del  congedo  di  paternita',  di  cui
all'articolo  28,  il  divieto  di  licenziamento si applica anche al
padre  lavoratore  per la durata del congedo stesso e si estende fino
al  compimento  di  un  anno  di  eta'  del  bambino. Si applicano le
disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
  8.   L'inosservanza   delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni
a  lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di  adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica
fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso
di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.

          Nota all'art. 54, comma 3, lettera d):
              - La  legge  10 aprile  1991,  n.  125, recante "Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro",  e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
          1991, n. 88. L'art. 4 reca:
              "Art.   4   (Azioni  in  giudizio).  -  1.  Costituisce
          discriminazione,  ai  sensi della legge 9 dicembre 1977, n.
          903,  e  della  presente  legge,  qualsiasi  atto,  patto o
          comportamento   che   produca  un  effetto  pregiudizievole
          discriminando  anche  in  via  indiretta le lavoratrici o i
          lavoratori in ragione del loro sesso.
              2.    Costituisce    discriminazione   indiretta   ogni
          trattamento  pregiudizievole  conseguente  all'adozione  di
          criteri  che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
          i  lavoratori  dell'uno  o  dell'altro  sesso  e riguardino
          requisiti  non  essenziali  allo svolgimento dell'attivita'
          lavorativa.
              3.  Nei  concorsi  pubblici  e nelle forme di selezione
          attuate,  anche  a  mezzo  di  terzi,  da  datori di lavoro
          privati   e   pubbliche   amministrazioni   la  prestazione
          richiesta  dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o
          dell'altro  sesso",  fatta  eccezione  per i casi in cui il
          riferimento  al  sesso costituisca requisito essenziale per
          la natura del lavoro o della prestazione.
              4.  Chi  intende agire in giudizio per la dichiarazione
          delle  discriminazioni  ai  sensi  dei  commi  1  e 2 e non
          ritiene  di  avvalersi  delle  procedure  di  conciliazione
          previste  dai  contratti  collettivi,  puo'  promuovere  il
          tentativo  di  conciliazione  ai  sensi  dell'art.  410 del
          codice  di  procedura  civile o, rispettivamente, dell'art.
          69-bis  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29,
          anche  tramite  la  consigliera o il consigliere di parita'
          provinciale o regionale territorialmente competente.
              5.   Le   consigliere   o   i  consiglieri  di  parita'
          provinciali  e  regionali  competenti per territorio, ferme
          restando  le  azioni  in  giudizio  di cui ai commi 8 e 10,
          hanno   facolta'  di  ricorrere  innanzi  al  tribunale  in
          funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti
          alla   sua   giurisdizione,   al  tribunale  amministrativo
          regionale  territorialmente  competenti,  su  delega  della
          persona  che  vi  ha  interesse,  ovvero di intervenire nei
          giudizi promossi dalla medesima.
              6.  Quando  il  ricorrente fornisce elementi di fatto -
          desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
          assunzioni,  ai  regimi  retributivi,  all'assegnazione  di
          mansioni  e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
          in  carriera  ed  ai  licenziamenti  - idonei a fondare, in
          termini    precisi    e    concordanti,    la   presunzione
          dell'esistenza    di    atti,    patti    o   comportamenti
          discriminatori  in  ragione  del sesso, spetta al convenuto
          l'onere     della     prova     sull'insussistenza    della
          discriminazione.
              7.  Qualora  le  consigliere o i consiglieri di parita'
          regionali   e,   nei   casi   di  rilevanza  nazionale,  il
          consigliere    o   la   consigliera   nazionale,   rilevino
          l'esistenza  di  atti, patti o comportamenti discriminatori
          difetti  o  indiretti di carattere collettivo, anche quando
          non  siano  individuabili  in  modo  immediato e diretto le
          lavoratrici  o  i  lavoratori  lesi  dalle discriminazioni,
          prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi
          8  e  10, possono chiedere all'autore della discriminazione
          di  predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni
          accertate  entro  un  termine  non  superiore  a centoventi
          giorni,  sentite,  nel  caso  di  discriminazione  posta in
          essere  da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
          aziendali  ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
          aderenti    alle    organizzazioni   sindacali maggiormente
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Se  il  piano  e'
          considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
          consigliera   o  il  consigliere  di  parita'  promuove  il
          tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
          autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
          del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
              8.  Con  riguardo  alle  discriminazioni  di  carattere
          collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri
          di  parita',  qualora  non  ritengano  di  avvalersi  della
          procedura  di  conciliazione  di cui al medesimo comma o in
          caso  di  esito  negativo  della  stessa,  possono proporre
          ricorso  davanti  al  tribunale  in funzione di giudice del
          lavoro    o    al    tribunale   amministrativo   regionale
          territorialmente competenti.
              9.   Il   giudice,   nella   sentenza  che  accerta  le
          discriminazioni  sulla base del ricorso presentato ai sensi
          del  comma  8,  ordina  all'autore della discriminazione di
          definire   un  piano  di  rimozione  delle  discriminazioni
          accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro,
          le  rappresentanze  sindacali  aziendali  ovvero,  in  loro
          mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni
          sindacali  di  categoria maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale, nonche' la consigliera o il consigliere di
          parita'   regionale   competente   per   territorio   o  il
          consigliere  o  la consigliera nazionale. Nella sentenza il
          giudice  fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai
          fini della definizione ed attuazione del piano.
              10.  Ferma  restando  l'azione  di  cui  al comma 8, la
          consigliera  o  il  consigliere  regionale  e  nazionale di
          parita'  possono  proporre ricorso in via d'urgenza davanti
          al  tribunale  in  funzione  di  giudice  del  lavoro  o al
          tribunale    amministrativo    regionale   territorialmente
          competenti.  Il  giudice  adito, nei due giorni successivi,
          convocate  le  parti  e  assunte sommarie informazioni, ove
          ritenga  sussistente  la  violazione di cui al ricorso, con
          decreto   motivato   e   immediatamente   esecutivo  ordina
          all'autore   della   discriminazione   la   cessazione  del
          comportamento   pregiudizievole   e   adotta   ogni   altro
          provvedimento   idoneo   a   rimuovere  gli  effetti  delle
          discriminazioni   accertate,   ivi   compreso  l'ordine  di
          definizione  ed  attuazione da parte del responsabile di un
          piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
          le  disposizioni  del comma 9. Contro il decreto e' ammessa
          entro   quindici  giorni  dalla  comunicazione  alle  parti
          opposizione  avanti  alla  medesima  autorita'  giudiziaria
          territorialmente   competente,   che  decide  con  sentenza
          immediatamente esecutiva.
              11.  L'inottemperanza  alla sentenza di cui al comma 9,
          al  decreto  di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata
          nel  relativo  giudizio  di  opposizione e' punita ai sensi
          dell'art.  650  del  codice  penale  e comporta altresi' la
          revoca  dei  benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di
          una  somma  di lire centomila per ogni giorno di ritardo da
          versarsi al Fondo di cui all'art. 9.
              12.  Ogni  accertamento  di atti, patti o comportamenti
          discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da
          soggetti  ai  quali siano stati accordati benefici ai sensi
          delle   vigenti  leggi  dello  Stato,  ovvero  che  abbiano
          stipulato  contratti di appalto attinenti all'esecuzione di
          opere  pubbliche,  di servizi o forniture, viene comunicato
          immediatamente   dalla  direzione  provinciale  del  lavoro
          territorialmente   competente   ai   Ministri   nelle   cui
          amministrazioni  sia  stata  disposta  la  concessione  del
          beneficio  o  dell'appalto.  Questi  adottano  le opportune
          determinazioni,  ivi compresa, se necessario, la revoca del
          beneficio  e,  nei  casi piu' gravi o nel caso di recidiva,
          possono  decidere  l'esclusione  del  responsabile  per  un
          periodo  di  tempo  fino  a due anni da qualsiasi ulteriore
          concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
          da  qualsiasi  appalto.  Tale disposizione si applica anche
          quando  si  tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
          ovvero  di  appalti  concessi da enti pubblici, ai quali la
          direzione  provinciale  del lavoro comunica direttamente la
          discriminazione  accertata  per  l'adozione  delle sanzioni
          previste.   Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si
          applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi
          dei commi 4 e 7.
              13.  Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni
          dell'art.  15  della  legge  9 dicembre  1977,  n.  903, si
          applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio
          promossa  dalla  persona  che  vi  abbia interesse o su sua
          delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o
          dal consigliere provinciale o regionale di parita'.
              14.  Qualora  venga  presentato  un  ricorso  in via di
          urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'art. 15 della
          legge  9 dicembre  1977,  n. 903, come modificato dal comma
          13,  non  trova  applicazione  l'art.  410  del  codice  di
          procedura civile.".
          Nota all'art. 54, comma 4:
              - Per il titolo della citata legge n. 223/1991, si veda
          in nota all'art. 22, comma 4.
          Nota all'art. 54, comma 8:
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche
          al  sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 novembre  1981,  n. 329, supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 16 e' il seguente:
              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.
              Abrogato.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.".

                              Art. 55.
                             Dimissioni
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

  1.  In  caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per  cui  e'  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto di
licenziamento,  la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore
che ha fruito del congedo di paternita'.
  3.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.
  4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante
il  periodo  di  gravidanza,  e  dalla  lavoratrice  o dal lavoratore
durante  il  primo  anno  di  vita  del  bambino  o nel primo anno di
accoglienza  del  minore  adottato  o  in  affidamento,  deve  essere
convalidata   dal   servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro,
competente  per  territorio.  A  detta  convalida  e' condizionata la
risoluzione del rapporto di lavoro.
  5.  Nel  caso  di  dimissioni  di  cui  al  presente  articolo,  la
lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

                              Art. 56.
          Diritto al rientro e alla conservazione del posto
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

  1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II
e  III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro
e,  salvo  che  espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa
unita'  produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del  periodo di
gravidanza  o  in  altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino  al  compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore
al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.
  3.   Negli   altri  casi  di  congedo,  di  permesso  o  di  riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore
hanno  diritto  alla  conservazione  del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva
ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo  comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di  adozione  e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si  applicano  fino  a  un  anno  dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.

                            Capo X 
                       disposizioni speciali 

                              Art. 57.
    Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
       (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla
                legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)

  1.  Ferma  restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui al
presente  testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle
amministrazioni  pubbliche  con contratto a tempo determinato, di cui
alla  legge  18 aprile  1962,  n.  230,  o  con  contratto  di lavoro
temporaneo,  di  cui  alla  legge  24 giugno  1997, n. 196, spetta il
trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo
unico  per  i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo
che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
  2.  Alle  lavoratrici  e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica
altresi'  quanto  previsto  dall'articolo  24, con corresponsione del
trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui
si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.

          Nota all'art. 57, comma 1:
              - Per  il titolo della citata legge n. 230/1962 e della
          legge n. 196/1997, si veda in note all'art. 4, comma 1.

                              Art. 58.
                         Personale militare
            (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
                 art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)

  1.  Le  assenze  dal  servizio  per  motivi  connessi allo stato di
maternita',  disciplinate  dal presente testo unico, non pregiudicano
la  posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto
previsto dal comma 2.
  2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e
17,  sono  validi  a  tutti  gli  effetti  ai fini dell'anzianita' di
servizio.   Gli   stessi  periodi  sono  computabili  ai  fini  della
progressione   di   carriera,   salva  la  necessita'  dell'effettivo
compimento  nonche'  del  completamento degli obblighi di comando, di
attribuzioni  specifiche,  di  servizio  presso  enti  o reparti e di
imbarco, previsti dalla normativa vigente.
  3.  Il  personale  militare che si assenta dal servizio per congedo
parentale   e  per  la  malattia  del  figlio  e'  posto  in  licenza
straordinaria  per  motivi  privati, equiparata a tutti gli effetti a
quanto  previsto  agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale
licenza  e'  computabile, ai fini della progressione di carriera, nei
limiti  previsti  dalla  disciplina  vigente  in materia di documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica relativamente
al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

                              Art. 59.
                          Lavoro stagionale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

  1.  Le  lavoratrici  addette  ad  industrie e lavorazioni che diano
luogo  a  disoccupazione  stagionale,  di cui alla tabella annessa al
decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali  siano  licenziate  a  norma  della  lettera  b)  del  comma  3
dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il
divieto  di  licenziamento,  sempreche'  non si trovino in periodo di
congedo   di   maternita',  alla  ripresa  dell'attivita'  lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori stagionali si applicano le
disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.
  3.  Alle  straniere  titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro
stagionale  e'  riconosciuta  l'assicurazione di maternita', ai sensi
della  lettera  d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.

          Nota all'art. 59, comma 1:
              - Il   decreto   ministeriale   30   novembre  1964,  e
          successive  modificazioni,  recante  "Nuova  tabella  delle
          industrie   aventi   disoccupazione  stagionale  o  normali
          periodi   di  sospensione"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  25  gennaio  1965,  n. 20. Si riporta la tabella
          annessa:
              "Tabelle    delle   industrie   aventi   disoccupazione
          stagionale o normali periodi di sospensione
              (Art.  76, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
          e  art.  13  del  regolamento approvato con regio decreto 7
          dicembre 1924, n. 2270).
                 ----> vedere Tabella a pag. 37 del S.O. <----


          Nota all'art. 59, comma 2:
              - Il  decreto  legislativo  16 settembre  1996, n. 564,
          recante  "Attuazione  della  delega  conferita dall'art. 1,
          comma  39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
          contribuzione  figurativa  e  di copertura assicurativa per
          periodi  non coperti da contribuzione", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  31 ottobre  1996,  n. 256, supplemento
          ordinario. L'art. 7 reca testualmente:
              "  Art.  7  (Periodi  intercorrenti  tra un rapporto di
          lavoro   e   l'altro   nel   caso  di  lavori  discontinui,
          stagionali,  temporanei).  -  1.  In  favore degli iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa
          sostitutive  ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro
          dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i
          periodi  intercorrenti  successivi al 31 dicembre 1996, non
          coperti  da contribuzione obbligatoria o figurativa possono
          essere  riscattati, a domanda, mediante il versamento della
          riserva  matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13
          della   legge   12 agosto   1962,  n.  1338,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
          nel   comma   medesimo   possono   essere  autorizzati,  in
          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento
          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai
          sensi  della  legge  18 febbraio  1983,  n.  47.  Per  tale
          autorizzazione  e'  richiesto il possesso di almeno un anno
          di  contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
          assicurativi di cui al comma 1.
              3.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta' di cui ai
          commi  1  e  2,  i  soggetti  interessati devono provare la
          regolare  iscrizione  nelle  liste  di  collocamento  e  il
          permanere  dello  stato  di  disoccupazione  per  tutto  il
          periodo  per cui si chiede la copertura mediante riscatto o
          contribuzione volontaria".
          Nota all'art. 59, comma 3:
              - Il   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto  1998,  n.  191,  supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 25, comma 1, lettera d) e' il seguente:
              "Art.  25  (Previdenza  e  assistenza  per i lavoratori
          stagionali).  (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In
          considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'
          della   loro   specificita',  agli  stranieri  titolari  di
          permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
          seguenti  forme  di  previdenza  e assistenza obbligatoria,
          secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
                a)-c) omissis;
                d) assicurazione di maternita'.".

                              Art. 60.
                       Lavoro a tempo parziale
   (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)

  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo
25 febbraio  2000,  n.  61,  e,  in particolare, del principio di non
discriminazione,  la  lavoratrice  e  il  lavoratore a tempo parziale
beneficiano  dei  medesimi  diritti  di  un  dipendente a tempo pieno
comparabile,  per  quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal
presente   testo   unico.   Il   relativo  trattamento  economico  e'
riproporzionato  in  ragione  della ridotta entita' della prestazione
lavorativa.
  2.  Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore
di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro
in  rapporto  a  tempo  pieno per un periodo in parte coincidente con
quello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base di
calcolo  piu'  favorevole  della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 4.
  3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano
le  disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, in materia contributiva.

          Nota all'art. 60, comma 1:
              - Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  61,
          recante   "Attuazione  della  direttiva  97/81/CE  relativa
          all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
          dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dalla  CES", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.
          Nota all'art. 60, comma 3:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 8, del citato decreto
          legislativo n. 564/1996:
              "Art.  8  (Periodi  intercorrenti  nel  lavoro  a tempo
          parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In
          favore    degli    iscritti    all'assicurazione   generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono
          attivita'  di  lavoro  dipendente con contratti di lavoro a
          tempo  parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i
          periodi,   successivi   al   31 dicembre   1996,   di   non
          effettuazione  della prestazione lavorativa, non coperti da
          contribuzione  obbligatoria,  possono  essere riscattati, a
          domanda,  mediante  il  versamento della riserva matematica
          secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  13  della  legge
          12 agosto  1962,  n.  1338,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.
              2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
          nel   comma   medesimo   possono   essere  autorizzati,  in
          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento
          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai
          sensi  della  legge  18 febbraio  1983,  n.  47.  Per  tale
          autorizzazione e richiesto il possesso di almeno un anno di
          contribuzione  nell'ultimo  quinquennio  ad  uno dei regimi
          assicurativi di cui al comma 1.
              3.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta' di cui ai
          commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato
          di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto
          il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto
          o contribuzione volontaria.".

                              Art. 61.
                         Lavoro a domicilio
      (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

  1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  a domicilio hanno diritto al
congedo  di  maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni
di  cui  agli  articoli  6,  comma  3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo.
  2.  Durante  il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera
di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per
cento  del  salario  medio  contrattuale  giornaliero,  vigente nella
provincia  per  i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della
stessa industria.
  3.  Qualora,  per  l'assenza  nella  stessa  provincia di industrie
similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento
al  salario  contrattuale  provinciale  di  cui  al comma 2, si fara'
riferimento  alla  media  dei salari contrattuali provinciali vigenti
per  la  stessa  industria  nella  regione, e, qualora anche cio' non
fosse   possibile,   si  fara'  riferimento  alla  media  dei  salari
provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
  4.  Per  i  settori  di lavoro a domicilio per i quali non esistono
corrispondenti   industrie   che  occupano  lavoratori  interni,  con
apposito  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  interessate,  si  prendera' a
riferimento  il  salario medio contrattuale giornaliero vigente nella
provincia  per  i  lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria
che presenta maggiori caratteri di affinita'.
  5.   La  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  2  e'
subordinata   alla   condizione   che,   all'inizio  del  congedo  di
maternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e
il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

                              Art. 62.
         Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                       articoli 1, 13, 19, 22;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

  1.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari  hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si
applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,
22,  comma  3  e  6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
  2.  Per  il  personale  addetto  ai  servizi  domestici  familiari,
l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono
regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

          Nota all'art. 62, comma 2:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1403, recante "Disciplina dell'obbligo
          delle  assicurazioni  sociali  nei confronti dei lavoratori
          addetti  ai  servizi  domestici  e  familiari,  nonche' dei
          lavoratori  addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei
          locali",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
          1972, n. 94.

                              Art. 63.
                        Lavoro in agricoltura
      (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
               legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
      decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
               legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
         decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
          legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)

  1.  Le  prestazioni  di  maternita'  e  di  paternita'  di cui alle
presenti  disposizioni  per  le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo  indeterminato  sono  corrisposte,  ferme restando le modalita'
erogative   di   cui   all'articolo  1,  comma  6  del  decreto-legge
30 dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio  1980,  n.  33,  con  gli  stessi  criteri previsti per i
lavoratori dell'industria.
  2.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori agricoli con contratto a tempo
determinato  iscritti  o  aventi diritto all'iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' a
condizione  che  risultino  iscritti  nei  predetti elenchi nell'anno
precedente per almeno 51 giornate.
  3.  E'  consentita  l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori
alle   prestazioni   di   maternita'   e   di   paternita',  mediante
certificazione  di  iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei
lavoratori  agricoli,  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo  luogotenenziale  9 aprile  1946,  n.  212,  e successive
modificazioni.
  4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
le  prestazioni  per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III,
IV,  V  e  VI  sono  calcolate  sulla  base della retribuzione di cui
all'articolo  12  della  legge  30 aprile  1969,  n. 153, prendendo a
riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo.
  5.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato,
esclusi  quelli  di  cui  al  comma  6, le prestazioni per i congedi,
riposi  e  permessi  sono  determinate  sulla base della retribuzione
fissata  secondo  le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  27 aprile  1968,  n.  488,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  6.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il
salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo,
ai  fini  della  contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a
quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli
non  sia  superato  da  quello  spettante  nelle  singole province in
applicazione  dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative.  A decorrere da tale momento
trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni.
  7.  Per  le  lavoratrici  e i lavoratori agricoli compartecipanti e
piccoli  coloni  l'ammontare della retribuzione media e' stabilito in
misura pari a quella di cui al comma 5.

          Nota all'art. 63, comma 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,  del  citato
          decreto-legge  n.  663/1979, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge n. 33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma
          2.
          Nota all'art. 63, comma 2:
              - Il  decreto-legge  3 febbraio  1970,  n.  7,  recante
          "Norme  in  materia  di  collocamento  e  accertamento  dei
          lavoratori   agricoli",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale   3 febbraio   1970,   n.  29  e  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge 11 marzo 1970, n. 83 (Gazzetta
          Ufficiale  20 marzo  1970,  n.  71).  Si  riporta  il testo
          dell'art. 7, n. 5):
              "Art.  7.  -  La  commissione  locale per la manodopera
          agricola ha il compito:
                1)-4) omissis;
                5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli
          subordinati e in conformita' ai dati forniti dalla sezione,
          gli   elenchi  nominativi,  principali  e  suppletivi,  dei
          lavoratori  dell'agricoltura,  di cui all'art. 12 del regio
          decreto   24 settembre   1940,   n.   1949   e   successive
          modificazioni,  da  trasmettere all'Ufficio provinciale del
          servizio  per  i contributi agricoli unificati ai sensi del
          successivo  art. 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di
          ciascun  anno  ed  entro venti giorni dalla fine di ciascun
          trimestre;".
          Nota all'art. 63, comma 3:
              - Il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946,
          n.  212  e successive modificazioni, recante "Modificazioni
          alle  vigenti  disposizioni  sull'assicurazione di malattia
          per  i  lavoratori  in  agricoltura"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 aprile  1946,  n.  100, supplemento
          oridinario.  Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma
          4:
              "E'  tuttavia,  consentita  l'ammissione del lavoratore
          alle  prestazioni  di  malattie  mediante  certificato  del
          servizio  per  gli  elenchi  nominativi  e per i contributi
          unificati   in   agricoltura   che  attesti  la  qualifica,
          risultante  dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha
          il   diritto  alla  iscrizione  negli  elenchi  nominativi.
          L'ammissione   alle  prestazioni  decorre  dalla  data  del
          rilascio del certificato.".
          Nota all'art. 63, comma 4:
              - La   legge  30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  recante  "Revisione degli
          ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza
          sociale",  e' pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1969,
          n.  111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12, come
          sostituito  dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre
          1997,   n.   314   (Armonizzazione,   razionalizzazione   e
          semplificazione  delle disposizioni fiscali e previdenziali
          concernenti  i  redditi di lavoro dipendente e dei relativi
          adempimenti   da  parte  dei  datori  di  lavoro.  Gazzetta
          Ufficiale    19 settembre   1997,   n.   219,   supplemento
          ordinario), e' il seguente:
              "Art.   12   (Determinazione   del  reddito  da  lavoro
          dipendente   ai  fini  contributivi).  -  1.  Costituiscono
          redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di
          cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, maturati nel periodo
          di riferimento.
              2.  Per  il  calcolo  dei  contributi  di  previdenza e
          assistenza  sociale  si applicano le disposizioni contenute
          nell'art.  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  salvo  quanto specificato nei
          seguenti commi. 3.
              3.  Le  somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  si  intendono  al lordo di qualsiasi contributo e
          trattenuta,  ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera
          h), dello stesso art. 48.
              4. Sono esclusi dalla base imponibile:
                a) le  somme  corrisposte  a titolo di trattamento di
          fine rapporto;
                b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
          del  rapporto  di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
          lavoratori,  nonche'  quelle la cui erogazione trae origine
          dalla  predetta  cessazione,  fatta  salva  l'imponibilita'
          dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
                c) i  proventi  e  le indennita' conseguite, anche in
          forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
                d) le  somme poste a carico di gestioni assistenziali
          e  previdenziali  obbligatorie  per  legge;  le  somme e le
          provvidenze  erogate  da  casse, fondi e gestioni di cui al
          successivo  punto  f) e quelle erogate dalle Casse edili di
          cui   al   comma   4;   i  proventi  derivanti  da  polizze
          assicurative;  i  compensi  erogati  per conto di terzi non
          aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
                e) nei  limiti ed alle condizioni stabilite dall'art.
          2  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, le
          erogazioni  previste  dai  contratti  collettivi aziendali,
          ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali sono incerti la
          corresponsione   o  l'ammontare  e  la  cui  struttura  sia
          correlata    dal   contratto   collettivo   medesimo   alla
          misurazione  di  incrementi  di  produttivita', qualita' ed
          altri  elementi  di  competitivita' assunti come indicatori
          dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
                f) i  contributi  e  le  somme a carico del datore di
          lavoro,  versate  o  accantonate,  sotto qualsiasi forma, a
          finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari di
          cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, e
          successive  modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
          gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
          regolamenti  aziendali,  al  fine  di  erogare  prestazioni
          integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
          lavoratore  e  suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
          la  sua  cessazione.  I  contributi  e  le  somme predetti,
          diverse   dalle   quote  di  accantonamento  al  TFR,  sono
          assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
          di  cui  all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
          103,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1o giugno
          1991,  n.  166,  e al citato decreto legislativo n. 124 del
          1993,  e  successive modificazioni e integrazioni, a carico
          del   datore   di   lavoro   e   devoluto   alle   gestioni
          pensionistiche  di  legge  cui  sono iscritti i lavoratori.
          Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
          regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
          retributivi   a   carico   del   lavoratore   destinati  al
          finanziamento  delle  forme  pensionistiche complementari e
          alle   casse,  fondi  e  gestioni  predetti.  Resta  fermo,
          altresi',  il  contributo  di  solidarieta'  a  carico  del
          lavoratore  nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
          comma  5,  lettera  b), del decreto legislativo 14 dicembre
          1995, n. 579;
                g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma
          3,  lettera  d), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.
              5.  L'elencazione  degli  elementi  esclusi  dalla base
          imponibile e' tassativa.
              6.  Le  somme  versate  alle  casse  edili  per  ferie,
          gratifica   natalizia   e  riposi  annui  sono  soggette  a
          contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero
          ammontare.  Le  somme  a  carico del datore di lavoro e del
          lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono
          soggette  a  contribuzione di previdenza e assistenza nella
          misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
              7.  Per la determinazione della base imponibile ai fini
          del  calcolo  delle  contribuzioni  dovute  per  i  soci di
          cooperative  di  lavoro  si applicano le norme del presente
          articolo.
              8.  Sono  confermate  le  disposizioni  in  materia  di
          retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge
          9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   7 dicembre   1989,  n.  389,  e  successive
          modificazioni    e   integrazioni,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  in  materia  di retribuzione minima o massima
          imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali
          previste  per  determinate categorie di lavoratori e quelle
          in  materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i
          redditi  di  cui  all'art. 46 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              9.  Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli
          di  retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
          contratto   aventi   effetto   retroattivo  e  i  premi  di
          produzione  sono  in ogni caso assoggettati a contribuzione
          nel mese di corresponsione.
              10.  La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento
          per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
          previdenza e di assistenza sociale interessate.".
          Note all'art. 63, comma 5:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488, recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo
          delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 aprile 1968, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 28:
              "Art.  28.  -  A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al
          31 dicembre  1970,  i  contributi  base  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti,   sono  dovuti  nelle  misure  stabilite  dalla
          tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei
          salariati  fissi  a  contratto  annuo ed assimilati e nelle
          misure  stabilite  dalla  successiva  tabella B, divise per
          sei,  per  le  categorie  dei  giornalieri  di  campagna ed
          assimilati,   in   rapporto   alle  retribuzioni  medie  da
          determinarsi  annualmente  per  provincia,  con decreto del
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
          commissione   centrale   di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  8 febbraio  1945,  n.  75,  sulla  base  delle
          retribuzioni  risultanti dai contratti collettivi di lavoro
          stipulati  per  le  suddette  categorie di lavoratori dalle
          organizzazioni sindacali interessate.
              Le  classi  di  contribuzione di cui alle tabelle A e B
          citate    nel    comma    precedente,    sono   individuate
          moltiplicando,    rispettivamente,    per    ventisei    la
          retribuzione  giornaliera  dei  salariati fissi a contratto
          annuo  ed  assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
          dei  giornalieri  di  campagna ed assimilati. Dal 1o agosto
          1968   e   fino  all'emanazione  dei  decreti  ministeriali
          previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere
          da  prendersi  a  base  per  il calcolo dei contributi sono
          stabiliti  nelle  seguenti  misure:  per  la  categoria dei
          salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri
          di campagna ed assimilati, L. 2.670.
              La  misura  dei  contributi integrativi dovuti al Fondo
          per  l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie
          e'  stabilita  nel  3 per  cento  delle  retribuzioni medie
          determinate  nelle  forme  sopra  indicate, di cui il 2 per
          cento  a  carico  dei  datori  di  lavoro e l'1 per cento a
          carico dei lavoratori.
              I  contributi  integrativi  di  cui al comma precedente
          sono  dovuti,  per  le  categorie  dei  salariati  fissi  a
          contratto  annuo  ed  assimilati, in ragione di 26 giornate
          per ogni mese di lavoro.
              Non   si   applica,   ai  fini  della  riscossione  dei
          contributi  dovuti  per  i lavoratori agricoli subordinati,
          l'art.  15,  secondo  comma  del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.
              Qualora,  in  applicazione dell'art. 15, comma secondo,
          del  regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,
          in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli
          unificati,  di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,
          n.  2138,  e successive modificazioni ed integrazioni, e la
          sospensione    sia   comunque   determinata   in   rapporto
          all'ammontare   complessivo   di   tali  contributi,  detto
          ammontare  deve  essere  calcolato  tenendo  conto di tutti
          indistintamente  i contributi medesimi, ivi compresi quelli
          esclusi,   per  disposizione  di  legge,  dall'applicazione
          dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.".
              - La    legge    8 agosto   1972,   n.   457,   recante
          "Miglioramenti     ai    trattamenti    previdenziali    ed
          assistenziali  nonche' disposizioni per la integrazione del
          salario  in  favore dei lavoratori agricoli", e' pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  23 agosto  1972,  n.  218.  Si
          trascrive il testo vigente dell'art. 3:
              "Art.  3. - L'indennita' di cui al precedente art. 1 e'
          determinata  sulla  base della retribuzione fissata secondo
          le  modalita'  di  cui  all'art. 28, decreto del Presidente
          della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
              Per  i  salariati  fissi l'ammontare della retribuzione
          comprensiva  del  salario  base,  della  contingenza, delle
          indennita'  in  natura  e  fisse, e' costituito dalla media
          della  retribuzione  prevista  per  ciascuna  qualifica dai
          contratti  collettivi  provinciali  vigenti  al  30 ottobre
          dell'anno precedente.
              Per   i   giornalieri  di  campagna  l'ammontare  della
          retribuzione,  comprensiva  del  salario base, contingenza,
          terzo  elemento  ed  altre  indennita' fisse, e' costituito
          dalla  media  tra le retribuzioni per le diverse qualifiche
          previste  dai  contratti  collettivi  provinciali di lavoro
          vigenti  al  30 ottobre  di  ogni  anno.  La  media  tra le
          retribuzioni   delle   diverse  qualifiche  e'  determinata
          dividendo  per  sei  il  totale  costituito dalla somma del
          salario  previsto  per il lavoratore comune, del doppio del
          salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del
          triplo    del    salario   previsto   per   il   lavoratore
          specializzato.
              La  retribuzione  come  sopra stabilita e' valida anche
          per  la  determinazione  della  indennita'  giornaliera  di
          maternita' di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971,
          n. 1204.
              E'  abrogato  il  sesto  comma dell'art. 16 della legge
          30 dicembre 1971, n. 1204.
              Per  i  lavoratori  agricoli  compartecipanti e piccoli
          coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in
          misura pari a quella di cui al terzo comma.
              Fino  alla emanazione dei relativi decreti ministeriali
          e'   stabilita   una   retribuzione  media  di  lire  3.250
          giornaliere.".
          Nota all'art. 63, comma 6:
              - Il  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338, recante
          "Disposizioni  urgenti in materia di evasione contributiva,
          di   fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,  di  sgravi
          contributivi   nel   Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei
          patronati",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          10 ottobre   1989,  n.  237  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   7 dicembre  1989,  n.  389
          (Gazzetta  Ufficiale  9 dicembre  1989,  n. 287). L'art. 1,
          comma 1, reca:
              "Art.  1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della
          contribuzione  settimanale  e limite minimo di retribuzione
          imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per
          il  calcolo  dei  contributi  di previdenza e di assistenza
          sociale   non   puo'  essere  inferiore  all'importo  delle
          retribuzioni  stabilito  da  leggi,  regolamenti, contratti
          collettivi,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali piu'
          rappresentative   su  base  nazionale,  ovvero  da  accordi
          collettivi  o  contratti individuali, qualora ne derivi una
          retribuzione  di  importo  superiore  a quello previsto dal
          contratto collettivo.".

                              Art. 64.
              Collaborazioni coordinate e continuative

  1.  In  materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui
all'articolo  2,  comma  26  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, non
iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di
cui  al  comma  16  dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
  2.  Ai  sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione
di  cui  al  comma  16,  quarto periodo, dell'articolo 59 della legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  avviene  nelle forme e con le modalita'
previste per il lavoro dipendente.

          Note all'art. 64, comma 1:
              - La  legge  8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del
          sistema  pensionistico  obbligatorio  e  complementare"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
          supplemento  ordinario.  Si  riporta  il testo dell'art. 2,
          comma 26:
              "26.  -  A  decorrere  dal 1o gennaio 1996, sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
              - La  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e successive
          modificazioni, recante "Misure per la stabilizzazione della
          finanza  pubblica"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario. L'art. 59,
          comma 16, reca testualmente:
              "16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre
          forme  obbligatorie,  con  effetto  dal  1o gennaio 1998 il
          contributo  alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
          26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5
          punti  percentuali.  Lo stesso e' ulteriormente elevato con
          effetto   dalla   stessa   data  in  ragione  di  un  punto
          percentuale    ogni    biennio   fino   al   raggiungimento
          dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
          contributiva    per    il    computo    delle   prestazioni
          pensionistiche   e' maggiorata   rispetto   a   quella   di
          finanziamento  di  due  punti percentuali nei limiti di una
          complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'
          dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
          percentuali   per  il  finanziamento  dell'onere  derivante
          dall'estensione  agli  stessi  della  tutela  relativa alla
          maternita',   agli  assegni  al  nucleo  familiare  e  alla
          malattia  in  caso  di degenza ospedaliera. A tal fine, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,  e'  disciplinata  tale
          estensione  nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti  dallo
          specifico  gettito  contributivo.  Con decreto del Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          disposizione,  si provvede alla disciplina della tutela per
          malattia  in  caso  di degenza ospedaliera nei limiti delle
          risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in
          relazione al reddito individuale.".
          Note all'art. 64, comma 2:
              - La   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 302, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 80, comma 12, e' il seguente:
              "12.  -  La  disposizione  di  cui  al comma 16, quarto
          periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della
          tutela  relativa  alla  maternita' e agli assegni al nucleo
          familiare  avviene  nelle forme e con le modalita' previste
          per il lavoro dipendente.".
              - Per  il  testo  dell'art.  59, comma 16, della citata
          legge n. 449/1997, si veda in note all'art. 64, comma 1.

                              Art. 65.
                     Attivita' socialmente utili
        (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8,
                        comma 3, 15, 16 e 17;
    decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)

  1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori di cui al decreto legislativo
1 dicembre  1997,  n.  468,  e successive modificazioni, impegnati in
attivita'  socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' e
di  paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina di
cui all'articolo 17 del presente testo unico.
  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori di cui al comma 1, che non
possono  vantare  una  precedente  copertura  assicurativa  ai  sensi
dell'articolo  24,  per  i  periodi  di  congedo  di  maternita' e di
paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 per
cento  dell'importo  dell'assegno  previsto dall'articolo 8, comma 3,
del  decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri
sono  rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico
del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  o del soggetto finanziatore
dell'attivita' socialmente utile.
  3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a
partecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corso
o  prorogate  al  termine  del  periodo di congedo di maternita' e di
paternita'.
  4.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori impegnati a tempo pieno in
lavori   socialmente   utili   sono   riconosciuti,  senza  riduzione
dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
  5.  L'assegno  e'  erogato anche per i permessi di cui all'articolo
33,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di
quanto  previsto  all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo
unico.

          Nota all'art. 65, comma 1:
              - Il  decreto  legislativo  1o dicembre 1997, n. 468, e
          successive    modificazioni,   recante   "Revisione   della
          disciplina  sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
          22  della legge 24 giugno 1997, n. 196" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
          Note all'art. 65, comma 2:
              - Il  testo  dell'art.  8,  comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 468/1997 e' il seguente:
              "Art.  8  (Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'). -
          1-2. Omissis.
              3.  Ai  lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori
          socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste
          nell'ambito  dei  progetti  e non percettori di trattamenti
          previdenziali,  compete  un  importo mensile di L. 800.000,
          denominato  assegno  per  i  lavori socialmente utili. Tale
          assegno  e'  erogato  dall'INPS previa certificazione delle
          presenze  secondo  le  modalita'  fissate  dall'INPS a cura
          dell'ente  utilizzatore e per esso trovano applicazione, in
          quanto   non  diversamente  disposto,  le  disposizioni  in
          materia  di  indennita'  di  mobilita'.  I  lavoratori sono
          impegnati  per un orario settimanale di venti ore e per non
          piu'  di  otto  ore giornaliere. Nel caso di impegno per un
          orario  superiore,  ai lavoratori compete il corrispondente
          importo integrativo di cui al comma 2.".
              - Il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148  recante
          "Interventi   urgenti   a  sostegno  dell'occupazione",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 116 del 20 maggio
          1993,   e   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio  1993,  n.  236  (Gazzetta  Ufficiale  n. 167 del
          19 luglio  1993).  Il  testo  dell'art.  1,  comma 7, e' il
          seguente:
              "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1-6. Omissis.
              7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto fondo.".
          Nota all'art. 65, comma 5:
              - Per  il  testo  dell'art.  33,  comma 3, della citata
          legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.

                            Capo XI 
                       lavoratrici autonome 

                              Art. 66.
      Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le
   imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

  1.  Alle  lavoratrici  autonome,  coltivatrici  dirette, mezzadre e
colone,  artigiane  ed  esercenti  attivita'  commerciali di cui alle
leggi  26 ottobre  1957,  n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio
1966,  n.  613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e'
corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e
per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.

          Note all'art. 66:
              - La   legge   26 ottobre   1957,   n.   1047,  recante
          "Estensione  dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia
          ai  coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'11 novembre 1957.
              - La  legge  4 luglio  1959, n. 463 recante "Estensione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per  la  invalidita',  la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  agli  artigiani  ed  ai  loro
          familiari"  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 165
          del 13 luglio 1959.
              - La  legge  22 luglio 1966, n. 613 recante "Estensione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia   ed   i   superstiti  agli  esercenti  attivita'
          commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
          degli  ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto
          1966.

                              Art. 67.
  Modalita' di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

  1.  L'indennita'  di  cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a
seguito  di  apposita  domanda  in  carta  libera,  corredata  da  un
certificato   medico   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   locale
competente  per  territorio,  attestante  la  data  di  inizio  della
gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della
gravidanza  spontanea  o  volontaria  ai  sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194.
  2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita'
di  cui  all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione,
per  tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso del bambino nella
famiglia  a  condizione  che  questo non abbia superato i sei anni di
eta',  secondo  quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta',
secondo quanto previsto all'articolo 27.
  3.  L'INPS  provvede  d'ufficio  agli  accertamenti  amministrativi
necessari.

          Nota all'art. 67, comma 1:
              - Per  il  titolo  della  legge n. 194/1978, si veda in
          nota all'art. 19, comma 1.

                              Art. 68.
                       Misura dell'indennita'
         (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)

  1.   Alle   coltivatrici   dirette,   colone   e  mezzadre  e  alle
imprenditrici  agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la
data  del  parto  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla  stessa, una
indennita'  giornaliera  pari  all'80  per  cento  della retribuzione
minima  giornaliera  per  gli  operai agricoli a tempo indeterminato,
come   prevista   dall'articolo   14,   comma  7,  del  decreto-legge
22 dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
  2.  Alle  lavoratrici  autonome,  artigiane  ed esercenti attivita'
commerciali  e'  corrisposta,  per i due mesi antecedenti la data del
parto  e  per  i  tre  mesi successivi alla stessa data effettiva del
parto,  una  indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salario
minimo   giornaliero  stabilito  dall'articolo  1  del  decreto-legge
29 luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre  1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica
di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
  3.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o
volontaria,  nei  casi  previsti  dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non prima del terzo mese di
gravidanza,   su   certificazione   medica   rilasciata  dall'azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio,  e'  corrisposta  una
indennita'  giornaliera  calcolata  ai  sensi  dei commi 1 e 2 per un
periodo di trenta giorni.

          Nota all'art. 68, comma 1:
              - Il  decreto-legge  22 dicembre  1981, n. 791, recante
          "Disposizioni in materia previdenziale" e' pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   358  del  31 dicembre  1981,  e
          convertito,  con modificazioni, con legge 26 febbraio 1982,
          n.  54  (Gazzetta  Ufficiale  n.  58 del 1o marzo 1982). Si
          riporta il testo dell'art. 14, comma 7:
              "A  decorrere  dal  1o gennaio  1982  i  contributi  di
          previdenza   e   di   assistenza   sociale  e  le  relative
          prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
          sono  calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della
          legge  30 aprile  1969,  n. 153. Ai fini delle integrazioni
          salariali  di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle
          indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a
          riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello
          nel  corso  del  quale si e' verificato l'evento o ha avuto
          inizio   la   malattia   o   l'astensione  dal  lavoro  per
          maternita'.  Per  gli infortuni avvenuti successivamente al
          31 dicembre   1981   e   per   le   malattie  professionali
          manifestatesi   dopo   la  data  medesima,  le  prestazioni
          dell'assicurazione   obbligatoria  sono  liquidate,  per  i
          lavoratori  agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato,
          sulla  base  della retribuzione effettiva calcolata secondo
          le  modalita'  previste  dagli articoli 116 e 117 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno   1965,   n.   1124   e  successive  modifiche  e
          integrazioni.   Per   la   liquidazione  delle  rendite  di
          inabilita'  permanente  ed  ai  superstiti, si applicano il
          minimale  ed  il massimale di retribuzione stabiliti per il
          settore  industriale.  Resta  salva, se piu' favorevole, la
          retribuzione  annua  convenzionale  fissata  per il settore
          agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i
          lavoratori   agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato
          valgono,  ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro
          e  delle  malattie professionali, le disposizioni contenute
          in  materia  nel titolo primo del testo unico medesimo. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          da  emanarsi  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
          verranno  stabilite  le  modalita'  ed  i  termini  per  la
          dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per
          il versamento dei contributi di previdenza e di' assistenza
          sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico
          degli inadempienti.".
          Note all'art. 68, comma 2:
              - Il  decreto-legge  29 luglio  1981,  n.  402, recante
          "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
          contribuzioni"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          208 del 30 luglio 1981 e convertito, con modificazioni, con
          legge  26 settembre 1981, n. 537 (Gazzetta Ufficiale n. 266
          del 28 settembre 1981). L'art. 1 reca testualmente:
              "Art.    1    (Minimale   di   retribuzione   ai   fini
          contributivi).  -  A decorrere dal periodo di paga in corso
          al   31 maggio   1981   i  limiti  minimi  di  retribuzione
          giornaliera,  ivi compresa la misura giornaliera dei salari
          medi   convenzionali,   sono   stabiliti,   per   tutte  le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
          sociale,  nelle  misure  risultanti  dalle  tabelle  A  e B
          allegate al presente decreto.
              I  limiti  minimi  di  retribuzione  di  cui  al  comma
          precedente  sono  aumentati  ogni anno, a partire dal 1982,
          nella  stessa  misura  percentuale  delle  variazioni delle
          pensioni  che  si  verificano  in applicazione dell'art. 19
          della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle
          10  lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale
          da  effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  in  riferimento ai minimi previsti dai
          contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per
          settori  omogenei.  La prima revisione triennale ha effetto
          dal 1o gennaio 1984.
              Con  la  stessa  decorrenza  di  cui al primo comma, il
          limite  minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori
          soci  di  societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e
          loro  organismi  associati  soggetti  alle  norme di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
          602,  per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
          acque  interne  di  cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e
          per  i  lavoratori  a domicilio, e' stabilito, per tutte le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
          sociale, in L. 10.000.
              L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al
          comma  precedente  varia  nella stessa misura percentuale e
          con  la  stessa  decorrenza delle variazioni delle pensioni
          che  si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge
          30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per
          eccesso.  Il presente articolo non si applica ai contributi
          dovuti  per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed
          ai   contributi   dovuti  per  la  prosecuzione  volontaria
          dell'assicurazione generale obbligatoria.
              Con  effetto  dal  1o gennaio  1981 le tabelle A, B e C
          allegate   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          27 aprile  1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D
          ed E allegate al presente decreto".
              La Tabella A del citato decreto-legge n. 402/1981 e' la
          seguente:

          "Tabella A
=====================================================================
Settore  Qualifiche --------------------------------------- Dirigente
Impiegato                                                     Operaio
---------------------------------------------------------------------
Industria 50.000 15.070 14.070." Amministrazioni dello Stato ed altre
pubbliche amministrazioni 38.000 18.070 16.070." Artigianato - 16.070
14.070."  Agricoltura  40.000  21.070  -."  Credito,  assicurazioni e
servizi  tributari  appaltati 50.000 17.070 16.070." Commercio 50.000
14.070 14.070."

          Nota all'art. 68, comma 3:
              - Per  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 della citata
          legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.

                              Art. 69.
         Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                          art. 1, comma 4)

  1.  Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati
a  decorrere  dal  1 gennaio  2000,  e'  esteso il diritto al congedo
parentale  di  cui  all'articolo 32, compreso il relativo trattamento
economico,  limitatamente  ad  un periodo di tre mesi, entro il primo
anno di vita del bambino.

                            Capo XII 
                       libere professioniste 

                              Art. 70.
        Indennita' di maternita' per le libere professioniste
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

  1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e
assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e'
corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
  2.  L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari
all'80  per  cento  di  cinque  dodicesimi  del  reddito  percepito e
denunciato  ai  fini  fiscali dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello della domanda.
  3.  In  ogni  caso  l'indennita'  di cui al comma 1 non puo' essere
inferiore  a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura
pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  26 settembre  1981,  n.  537,  e
successive  modificazioni,  nella misura risultante, per la qualifica
di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo.

          Nota all'art. 70, comma 3:
              - Per il testo dell'art. 1 e della Tabella A del citato
          decreto-legge  n.  402/1981,  si  veda in note all'art. 68,
          comma 2.

                              Art. 71.
     Termini e modalita' della domanda (legge 11 dicembre 1990,
                           n. 379, art. 2)

  1.   L'indennita'   di   cui   all'articolo   70   e'  corrisposta,
indipendentemente  dall'effettiva  astensione  dall'attivita',  dalla
competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi
professionisti,    a   seguito   di   apposita   domanda   presentata
dall'interessata   a   partire  dal  compimento  del  sesto  mese  di
gravidanza  ed  entro il termine perentorio di centottanta giorni dal
parto.
  2.   La   domanda,  in  carta  libera,  deve  essere  corredata  da
certificato  medico  comprovante la data di inizio della gravidanza e
quella  presunta  del  parto,  nonche' dalla dichiarazione redatta ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  attestante  l'inesistenza  del  diritto  alle indennita' di
maternita' di cui al Capo III e al Capo XI.
  3.  L'indennita'  di  maternita'  spetta in misura intera anche nel
caso  in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa
sia  interrotta  per  motivi spontanei o volontari, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
  4.  Le  competenti  casse  di  previdenza e assistenza per i liberi
professionisti  provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.

          Nota all'art. 71, comma 2:
              - Per il titolo del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma
          2.
          Nota all'art. 71, comma 3:
              - Per  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 della citata
          legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.

                              Art. 72.
   Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

  1.   L'indennita'  di  cui  all'articolo  70  spetta  altresi'  per
l'ingresso  del  bambino  adottato  o  affidato, a condizione che non
abbia superato i sei anni di eta'.
  2.  La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre
alla  competente  cassa  di  previdenza  e  assistenza  per  i liberi
professionisti  entro  il  termine  perentorio  di centottanta giorni
dall'ingresso   del   bambino  e  deve  essere  corredata  da  idonee
dichiarazioni,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  attestanti  l'inesistenza del diritto a
indennita'  di  maternita'  per  qualsiasi  altro titolo e la data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
  3.  Alla  domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del
provvedimento di adozione o di affidamento.

          Nota all'art. 72, comma 2:
              - Per la pubblicazione del decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma
          2.

                              Art. 73.
         Indennita' in caso di interruzione della gravidanza
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

  1.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o
volontaria,  nei  casi  previsti  dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non prima del terzo mese di
gravidanza,  l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella
misura  pari  all'80  per cento di una mensilita' del reddito o della
retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo
70.
  2.   La  domanda  deve  essere  corredata  da  certificato  medico,
rilasciato  dalla  U.S.L.  che  ha  fornito le prestazioni sanitarie,
comprovante  il  giorno  dell'avvenuta interruzione della gravidanza,
spontanea  o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194,
e  deve  essere  presentata  alla  competente  cassa  di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di
centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

          Nota all'art. 73, commi 1 e 2:
              - Per  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 della citata
          legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.

                           Capo XIII 
               sostegno alla maternita' e alla paternita' 

                              Art. 74.
       Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998,
            n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
         legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
       legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

  1.  Per  ogni  figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento  preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa
data,  alle  donne  residenti,  cittadine italiane o comunitarie o in
possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   che   non   beneficiano
dell'indennita'  di  cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo
unico,  e'  concesso  un  assegno  di  maternita'  pari a complessive
L. 2.500.000.
  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternita'.
  3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data
del  parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad
informare  gli  interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
  4.   L'assegno   di   maternita'   di   cui  al  comma  1,  nonche'
l'integrazione  di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare
di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche
non  superiori  ai  valori dell'indicatore della situazione economica
(ISE),  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella
1,  pari  a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti.
  5.  Per  nuclei  familiari con diversa composizione detto requisito
economico  e'  riparametrato  sulla  base  della scala di equivalenza
prevista  dal  predetto  decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
  6.   Qualora  il  trattamento  della  maternita'  corrisposto  alle
lavoratrici  che godono di forme di tutela economica della maternita'
diverse   dall'assegno   istituito   al  comma  1  risulti  inferiore
all'importo  di  cui  al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate
possono  avanzare  ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
  7.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,
sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
  8.  L'assegno  di  cui  al  comma  1, ferma restando la titolarita'
concessiva  in  capo  ai  comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei
dati  forniti  dai  comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito
dei decreti di cui al comma 9.
  9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono
emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del
presente articolo.
  10.  Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno,
se  non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o
all'adottante del minore.
  11.  Per  i  procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'
relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui all'articolo 66 della legge
23 dicembre   1998,   n.  448.  Per  i  procedimenti  di  concessione
dell'assegno  di  maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000
al  31 dicembre  2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

          Nota all'art. 74, comma 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto
          legislativo n. 286/1998:
              "Art.  9 (Carta di soggiorno) - (legge 6 marzo 1998, n.
          40,  art.  7).  - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante
          nel  territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare
          di  un  permesso di soggiorno per un motivo che consente un
          numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere
          un  reddito  sufficiente per il sostentamento proprio e dei
          familiari,  puo'  richiedere  al questore il rilascio della
          carta  di  soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli
          minori  conviventi.  La  carta  di  soggiorno  e'  a  tempo
          indeterminato.
              2.  La  carta  di soggiorno puo' essere richiesta anche
          dallo   straniero   coniuge  o  figlio  minore  o  genitore
          conviventi  di  un cittadino italiano o di cittadino di uno
          Stato dell'Unione europea residente in Italia.
              3.  La  carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
          confronti   dello  straniero  non  sia  stato  disposto  il
          giudizio  per  taluno  dei  delitti  di  cui  all'art.  380
          nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381
          del  codice  di procedura penale, o pronunciata sentenza di
          condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
          riabilitazione.  Successivamente al rilascio della carta di
          soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa
          sentenza  di  condanna,  anche non definitiva, per reati di
          cui  al  presente  comma. Qualora non debba essere disposta
          l'espulsione  e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,
          e'  rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
          rilascio  della carta di soggiorno e contro la revoca della
          stessa  e'  annnesso  ricorso  al tribunale ammi'mstrati'vo
          regionale competente.
              4.   Oltre   a   quanto   previsto   per  lo  straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato, il
          titolare della carta di soggiorno puo':
                a) fare   ingresso  nel  territorio  dello  Stato  in
          esenzione di visto;
                b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lecita,  salvo quelle che la legge espressamepte vieta allo
          straniero o comunque nserva al cittadino;
                c) accedere  ai  servizi  ed alle prestazioni erogate
          dalla  pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
          disposto;
                d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
          anche  l'elettorato  quando  previsto dall'ordinamento e in
          armonia  con le previsioni del capitolo C della Convenzione
          sulla  partecipazione  degli stranieri alla vita pubblica a
          livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
              5.  Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
          l'espulsione  amministrativa  puo' essere disposta solo per
          gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o sicurezza nazionale,
          ovvero  quando  lo stesso appartiene ad una delle categorie
          indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come  sostituito  dall'art. 2 della legge 3 agosto l988, n.
          327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
          come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,
          n.  646,  sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
          una  delle  misure  di cui all'art. 14 della legge 19 marzo
          1990, n. 55.".
          Nota all'art. 74, comma 4:
              - Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante
          "Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
          51,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449" e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  18 aprile 1998. Si
          riporta la tabella 1:
          Tabella 1
          Criteri   unificati   di   valutazione   della   situazione
                              reddituale Parte I
              La  situazione  economica  dei soggetti appartenenti al
          nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
                a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
          dall'ultima  dichiarazione  presentata  o,  in  mancanza di
          obbligo  di  presentazione della dichiarazione dei redditi,
          dall'ultimo  certificato  sostitutivo rilasciato dai datori
          di  lavoro  o da enti previdenziali; per quanto riguarda la
          valutazione  dei  redditi  agrari dovra' essere predisposta
          un'apposita circolare ministeriale;
                b) il    reddito    delle    attivita'   finanziarie,
          determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli
          decennali  del  Tesoro  al  patrimonio  mobiliare  definito
          secondo i criteri di seguito elencati.
              Dalla  predetta  somma,  qualora  il  nucleo  familiare
          risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del
          canone  annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo
          di  L. 10.000.000.  In  tal caso il richiedente e' tenuto a
          dichiarare   gli   estremi   del   contratto  di  locazione
          registrato.
                     Parte II - Definizione del patrimomo
                a) Patrimonio immobiliare:
                  fabbricati   e   terreni  edificabili  ed  agricoli
          intestati  a  persone fisiche diverse da imprese: il valore
          dell'imponibile   definito   ai  fini  ICI  al  31 dicembre
          dell'anno   precedente  a  quello  di  presentazione  della
          domanda,  indipendentemente  dal  periodo  di  possesso nel
          periodo d'imposta considerato.
              Dal  valore  cosi determinato si detrae l'ammontare del
          debito  residuo  al  31 dicembre dell'anno precedente per i
          mutui   contratti  per  l'acquisto  dell'immobile,  fino  a
          concorrenza  del  suo  valore  come  sopra  definito. Per i
          nuclei  familiari residenti in abitazione di proprieta', in
          alternativa  alla  detrazione  per  il  debito  residuo, e'
          detratto,  se  piu'  favorevole  e  fino  a concorrenza, il
          valore  della  casa di abitazione, come sopra definito, nel
          limite  di  L. l00.000.000. La detrazione spettante in caso
          di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a
          quella per il canone di locazione di cui alla parte I della
          presente tabella;
                b) patrimonio mobiliare:
                  l'individuazione   del   patrimonio   mobiliare  e'
          effettuata  indicando  in  un  unico  ammontare complessivo
          l'entita'  piu'  vicina tra quelle riportate negli appositi
          moduli  predisposti  dall'amministrazione.  A  tale fine la
          valutazione  dell'intero  patrimonio  mobiliare e' ottenuta
          sommando   i   valori   mobiliari   in  senso  stretto,  le
          partecipazioni  in societa' non quotate e gli altri cespiti
          patrimoniali  individuali, secondo le modalita' che saranno
          definite   con  successiva  circolare  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              Dal  valore  del patrimonio mobiliare, determinato come
          sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a
          L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della
          determinazione  del reddito complessivo di cui alla parte I
          della presente tabella.".
          Nota all'art. 74, comma 5:
              - Per  il  titolo  del  citato  decreto  legislativo n.
          109/1998, si veda in nota all'art. 74, comma 4.
          Note all'art. 74, comma 11:
              - La  legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di
          finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo" e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
          1998,  supplemento  ordinario.  Il testo dell'art. 66 e' il
          seguente:
              "Art.  66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento
          ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri
          cittadine  italiane residenti, in possesso dei requisiti di
          cui  al  comma  2,  che  non  beneficiano  del  trattamento
          previdenziale  della  indennita' di maternita', e' concesso
          un  assegno  per  maternita'  pari a L. 200.000 mensili nel
          limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
          L. 300.000  mensili  per  i  parti  successivi al 1o luglio
          2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
          data  del  parto.  I  comuni  provvedono  ad  informare gli
          interessati  invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei
          requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale
          dei nuovi nati.
              1-bis.  Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,
          il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
          ad  assicurare  il coordinamento tra le disposizioni di cui
          al  comma  1  del presente articolo, quelle di cui all'art.
          59,  comma  16,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, e
          quelle  di  cui  al decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della  programmazione  economica,  del
          27 maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
          del  24 luglio  1998, recante estensione della tutela della
          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
              2.  L'assegno  di maternita' di cui al comma 1, nonche'
          l'integrazione  di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
          familiare  di  appartenenza delle madri risulti in possesso
          di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
          con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione  detto  requisito  economico  e' riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto  legislativo  n.  109 del 1998, tenendo anche conto
          delle maggiorazioni ivi previste.
              3.  Qualora  l'indennita'  di maternita' corrisposta da
          parte  degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
          che  godono  di  forme di tutela economica della maternita'
          diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
          all'importo  di  cui  al  medesimo  comma 1, le lavoratrici
          interessate  possono  avanzare  ai  comuni richiesta per la
          concessione della quota differenziale.
              4.  Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito
          un  Fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in  lire 25 miliardi per
          l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
              5-bis.  L'assegno  di cui al comma 1, ferma restando la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS)
          sulla  base  dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
          da  definire  nell'ambito dei decreti di cui al com-ma 6. A
          tal  fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
          le  somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
              6.   Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, sono emanate le necessarie
          norme   regolamentari   per   l'attuazione   del   presente
          articolo.".
              - La   legge   23 dicembre   1999,   n.   488,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato.  (legge  finanziaria  2000)"  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999,
          n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 49, comma
          12, reca testualmente:
              "Art.  49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della
          maternita'). - 12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno
          di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
          concesso   alle   donne  residenti,  cittadine  italiane  o
          comunitarie  o  in  possesso di carta di soggiorno ai sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          che  non  beneficiano  di  alcuna  tutela  economica  della
          maternita',  alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo
          art.  66  della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato
          dal  1o luglio  2000,  o  per  ogni  minore  adottato  o in
          affidamento  preadottivo  dalla stessa data. All'assegno di
          cui  al  presente comma si applicano le disposizioni di cui
          al comma 11.".

                              Art. 75.
       Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
         legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

  1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono
stati  versati  contributi  per  la tutela previdenziale obbligatoria
della  maternita',  e'  corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal
2 luglio  2000,  un  assegno  di  importo  complessivo  pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita'
di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per
la  quota  differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva in
godimento  se  questa  risulta  inferiore, quando si verifica uno dei
seguenti casi:
    a) quando  la  donna  lavoratrice  ha  in  corso di godimento una
qualsiasi  forma di tutela previdenziale o economica della maternita'
e  possa  far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che
va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare;
    b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto  a  prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate  con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita
o  dell'effettivo  ingresso  del minore nel nucleo familiare, non sia
superiore  a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non
sia  superiore  a  nove  mesi.  Con  i  medesimi  decreti e' altresi'
definita  la  data  di  inizio  del  predetto periodo nei casi in cui
questa non risulti esattamente individuabile;
    c) in  caso  di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante  il  periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere
tre  mesi  di  contribuzione  nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita.
  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternita'.
  3.  L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a
domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine
perentorio  di  sei  mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare.
  4.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,
sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
  5.  Con  i  decreti  di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei
quali  l'assegno,  se  non  ancora  concesso  o  erogato, puo' essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
  6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono
emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del
presente articolo.

          Nota all'art. 75, comma 1:
              - Per   il   testo   dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo n. 286/1998, si veda in nota all'art. 74, comma
          1.

                           Capo XIV 
                           Vigilanza 

                              Art. 76.
          Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                  articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

  1.  Al  rilascio  dei  certificati  medici di cui al presente testo
unico,  salvo  i  casi  di ulteriore specificazione, sono abilitati i
medici del Servizio sanitario nazionale.
  2.  Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli
di  cui  al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale
la  lavoratrice  e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno
facolta'  di  accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
  3.  I  medici  dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno
facolta' di controllo.
  4.  Tutti  i  documenti  occorrenti per l'applicazione del presente
testo  unico  sono  esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di
qualsiasi specie e natura.

                              Art. 77.
      Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30,
                       comma 1, e 31, comma 4)

  1.  L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative  previste  dal  presente  testo  unico  e  ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
  2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI,
XII  e  XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
  3.  La  vigilanza  in  materia  di controlli di carattere sanitario
spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

                           Capo XV 
              disposizioni in materia di oneri contributivi 

                              Art. 78.
    Riduzione degli oneri di maternita' (legge 23 dicembre 1999,
                 n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

  1.  Con  riferimento  ai  parti,  alle  adozioni o agli affidamenti
intervenuti   successivamente   al  1 luglio  2000  per  i  quali  e'
riconosciuta   dal   vigente   ordinamento  la  tutela  previdenziale
obbligatoria,  il  complessivo  importo  della  prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se
il  predetto  complessivo  importo  risulta  pari  o superiore a tale
valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,
e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione
dei   decreti  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  49  della  legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  sono ridotti gli oneri contributivi per
maternita',   a   carico   dei  datori  di  lavoro,  per  0,20  punti
percentuali.
  2.  Gli  oneri  contributivi per maternita', a carico dei datori di
lavoro  del  settore  dei pubblici servizi di trasporto e nel settore
elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
  3.  L'importo  della  quota  di  cui  al  comma  1 e' rivalutato al
1 gennaio  di  ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT.

          Nota all'art. 78, comma 1:
              - Il testo dell'art. 49, comma 2, della citata legge n.
          488/1999 e' il seguente:
              "Art.  49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della
          maternita'). - Omissis.
              2.  All'onere  derivante  dal  comma 1, pari a lire 469
          miliardi  per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere
          dall'anno   2003,   si   provvede   con   una  quota  parte
          delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri di cui all'art. 8 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura
          finanziaria  degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni
          2000  e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi
          e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva
          di lire 880 miliardi.".

                              Art. 79.
          Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)

  1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con
rapporto   di  lavoro  subordinato  privato  e  in  attuazione  della
riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di
lavoro  un  contributo  sulle  retribuzioni  di  tutti  i  lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
    a) dello  0,46  per  cento  sulla  retribuzione  per  il  settore
dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
    b) dello  0,24  per  cento  sulla retribuzione per il settore del
terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
    c) dello  0,13  per  cento  sulla retribuzione per il settore del
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
    d) dello  0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per
cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli
operai  a  tempo  indeterminato  secondo  le  disposizioni  di cui al
decreto-legge  22 dicembre  1981,  n.  791,  convertito  dalla  legge
26 febbraio  1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato
secondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.
146;  e  per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a
riferimento  i  salari  medi convenzionali di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
    e) dello  0,01  per  cento  per gli allievi dei cantieri scuola e
lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
  2.  Per  gli  apprendisti  e'  dovuto  un  contributo  di  lire  32
settimanali.
  3.  Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza
per   i   giornalisti  italiani  "Giovanni  Amendola"  e'  dovuto  un
contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
  4.  In  relazione  al  versamento dei contributi di cui al presente
articolo,  alle  trasgressioni  degli  obblighi  relativi ed a quanto
altro  concerne  il contributo medesimo, si applicano le disposizioni
relative ai contributi obbligatori.
  5.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto con
quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente
articolo  puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze
delle relative gestioni.

          Note all'art. 79, comma 1, lettera d):
              - Per  il titolo del decreto-legge n. 791/1981, si veda
          in nota all'art. 68, comma 1.
              - Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 recante
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 24,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza
          agricola" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del
          9 giugno 1997.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488  recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo
          delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109
          del 30 aprile 1968. Si riporta il testo dell'art. 28:
              "Art.  28.  -  A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al
          31 dicembre  1970,  i  contributi  base  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti,   sono  dovuti  nelle  misure  stabilite  dalla
          tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei
          salariati  fissi  a  contratto  annuo ed assimilati e nelle
          misure  stabilite  dalla  successiva  tabella B, divise per
          sei,  per  le  categorie  dei  giornalieri  di  campagna ed
          assimilati,   in   rapporto   alle  retribuzioni  medie  da
          determinarsi  annualmente  per  provincia,  con decreto del
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
          commissione   centrale   di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  8 febbraio  1945,  n.  75,  sulla  base  delle
          retribuzioni  risultanti dai contratti collettivi di lavoro
          stipulati  per  le  suddette  categorie di lavoratori dalle
          organizzazioni sindacali interessate.
              Le  classi  di  contribuzione di cui alle tabelle A e B
          citate    nel    comma    precedente,    sono   individuate
          moltiplicando,    rispettivamente,    per    ventisei    la
          retribuzione  giomaliera  dei  salariati  fissi a contratto
          annuo  ed  assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
          dei giornalieri di campagna ed assimilati.
              Dal  1o agosto  1968  e fino all'emanazione dei decreti
          ministeriali  previsti  nel  primo  comma,  le retribuzioni
          medie  giornaliere  da  prendersi a base per il calcolo dei
          contributi  sono  stabiliti  nelle  seguenti-misure: per la
          categoria  dei  salariati fissi, L. 2.370; per le categorie
          dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
              La  misura  dei  contributi integrativi dovuti al Fondo
          per  l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie
          e'  stabilita  nel  3  per  cento  delle retribuzioni medie
          determinate  nelle  forme  sopra  indicate, di cui il 2 per
          cento  a  carico  dei  datori  di  lavoro e l'1 per cento a
          carico dei lavoratori.
              I  contributi  integrativi  di  cui al comma precedente
          sono  dovuti,  per  le  categorie  dei  salariati  fissi  a
          contratto  annuo  ed  assimilati, in ragione di 26 giornate
          per ogni mese di lavoro.
              Non   si   applica,   ai  fini  della  riscossione  dei
          contributi  dovuti  per  i lavoratori agricoli subordinati,
          l'art.  15,  secondo  comma  del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.
              Qualora,  in  applicazione  dell'art. 15 comma secondo,
          del  regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,
          in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli
          unificati,  di  cui al regio decretolegge 28 novembre 1938,
          n.  2138,  e successive modificazioni ed integrazioni, e la
          sospensione    sia   comunque   determinata   in   rapporto
          all'ammontare   complessivo   di   tali  contributi,  detto
          ammontare  deve  essere  calcolato  tenendo  conto di tutti
          indistintamente  i contributi medesimi, ivi compresi quelli
          esclusi,   per  disposizione  di  legge,  dall'applicazione
          dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.".
          Nota all'art. 79, comma 1, lettera e):
              - La  legge  6 agosto 1975, n. 418 recante "Modifiche e
          integrazioni  della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia
          di  cantieri  di  lavoro e di rimboschimento e sistemazione
          montana"  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del
          29 agosto 1975.

                              Art. 80.
         Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base
     (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

  1.   Per   il  finanziamento  dell'assegno  di  maternita'  di  cui
all'articolo  74  e'  istituito  un  Fondo  presso  la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la  cui  dotazione e' stabilita in lire 25
miliardi  per  l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
  2.  A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le
relative  somme,  con  conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla
base di specifica rendicontazione.

                              Art. 81.
             Oneri derivanti dall'assegno di maternita'
                  per lavori atipici e discontinui
         (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)

  1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.

                              Art. 82.
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
                     delle lavoratrici autonome
           (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

  1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo
XI,  si  provvede  con  un  contributo  annuo di lire 14.500 per ogni
iscritto  all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
vecchiaia  e  superstiti  per  le  gestioni  dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  delle  singole gestioni
previdenziali,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione   dell'INPS,   con   proprio  decreto  stabilisce  le
variazioni  dei  contributi  di cui al comma 1, in misura percentuale
uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.

                              Art. 83.
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
                     delle libere professioniste
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

  1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo
XII,  si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a
casse  di  previdenza  e  assistenza  per i liberi professionisti. Il
contributo  e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento
dei  contributi  dovuti  in misura fissa di cui all'articolo 22 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
  2.  A  seguito  della  riduzione  degli  oneri di maternita' di cui
all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede
con  i  decreti  di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un
procedimento   che   preliminarmente   consideri  una  situazione  di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
  3.  I  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
accertato  che  le  singole  casse  di  previdenza e assistenza per i
liberi  professionisti  abbiano disponibilita' finanziarie atte a far
fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la
riduzione  della  contribuzione  o  la  totale  eliminazione di detto
contributo,  sentito  il parere dei consigli di amministrazione delle
casse.

          Nota all'art. 83, comma 1:
              - La   legge   3 giugno  1975,  n.  160,  e  successive
          modificazioni,  recante  "Norme  per  il  miglioramento dei
          trattamenti   pensionistici  e  per  il  collegamento  alla
          dinamica  salariale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del  5 giugno  1975,  n. 146. Si riporta il testo dell'art.
          22:
              "Art.  22  (Adeguamento periodico dei contributi dovuti
          in  misura  fissa).  -  A  decorrere dal periodo di paga in
          corso  al  1o gennaio  1976  i  contributi previdenziali ed
          assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale
          della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura
          percentuale  e con la stessa decorrenza degli aumenti delle
          pensioni  verificatisi  in  applicazione dell'art. 19 della
          legge  30 aprile  1969,  n.  153, con l'arrotondamento alle
          dieci  lire  per  eccesso.  I relativi contributi base sono
          determinati  in  relazione  alla  corrispondente  classe di
          contribuzione.  Della  stessa  percentuale  e con la stessa
          decorrenza  e  modalita'  sono  aumentate  le  misure delle
          retribuzioni  medie o convenzionali stabilite anteriormente
          al  1o gennaio  dell'anno  precedente  con esclusione delle
          retribuzioni   medie   o  convenzionali  dei  lavoratori  a
          domicilio  di  cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che
          sono  prorogate  al  19 gennaio 1977 nelle misure stabilite
          con  il  decreto  ministeriale  6 novembre  1974,  e  degli
          addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
              A    decorrere   dal   1o gennaio   1974   l'indennita'
          integrativa   speciale,  di  cui  all'art.  1  della  legge
          27 maggio  1959,  n.  324,  corrisposta  al personale dello
          Stato,  anche  con  ordinamento autonomo, e' da considerare
          tra  gli  elementi della retribuzione previsti dall'art. 12
          della  legge  30 aprile  1969,  n.  153, per il calcolo dei
          contributi di previdenza e di assistenza sociale.
              Per   i   lavoratori   che   percepiscono  l'indennita'
          integrativa  speciale,  le  retribuzioni convenzionali sono
          aumentate   in   misura  pari  all'aumento  apportato  alla
          suddetta indennita' integrativa speciale.".

                              Art. 84.
            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
           delle collaboratrici coordinate e continuative
         (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)

  1.  Per  i  soggetti  che  non  risultano  iscritti  ad altre forme
obbligatorie,   il   contributo   alla   gestione   separata  di  cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato  di  una  ulteriore  aliquota  contributiva  pari a 0,5 punti
percentuali,    per    il    finanziamento    dell'onere    derivante
dall'estensione   agli   stessi  anche  della  tutela  relativa  alla
maternita'.

          Nota all'art. 84, comma 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 26, della citata
          legge n. 335/1995, si veda in note all'art. 64, comma 1.

                           Capo XVI 
                        disposizioni finali 

                              Art. 85.
                       Disposizioni in vigore

  1.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni
legislative,  fatte  salve  le disapplicazioni disposte dai contratti
collettivi   ai   sensi   dell'articolo   72,  comma 1,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
    a) l'articolo  41  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
    b) l'articolo   157-sexies   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
    c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
    d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
    e) la  lettera  c)  del  comma  2  dell'articolo  5  della  legge
9 dicembre 1977, n. 903;
    f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    g) l'articolo  1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
    h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
    i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
    j) l'articolo  8-bis  del  decreto-legge  30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
    k) l'articolo  14  del  decreto-legge  22 dicembre  1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
    l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
    m) la  lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge
4 agosto  1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 402;
    n) il  comma  1-bis  dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58;
    o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    p) il  comma  2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il
comma  2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443;
    q) il  comma  4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197;
    r) il  comma  2,  seconda  parte,  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
    s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    t) gli  articoli  5,  7  e 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564;
    u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
    v) il  comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n.
449;
    w) il  comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52;
    x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il
comma  3  dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
    y) la  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
    z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
    aa) la  lettera  e)  del  comma  2,  dell'articolo  1 del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
    bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
    cc) il  comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
    dd) i  commi  2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n.
53,  limitatamente  alla  previsione  del  termine  di  sei  mesi ivi
previsto:
    ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
    ff) gli  articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3
dell'articolo   32,  il  comma  6  dell'articolo  41  e  il  comma  3
dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
    gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
  2.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioni
regolamentari:
    a) il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1403;
    b) il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
    c) il  comma  4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
    d) il   comma   2,   dell'articolo  20-quinquies  e  il  comma  2
dell'articolo  25-quater  del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337;
    e) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 giugno 1982;
    f) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
23 maggio 1991;
    g) l'articolo  14  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri   21 aprile   1994,  n.  439,  fino  al  momento  della  sua
abrogazione  cosi'  come  prevista  dalla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
    h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995;
    i) il  comma  4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
    j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
    k) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
27 maggio 1998;
    l) il  comma  1  dell'articolo  1  del decreto del Ministro della
sanita' 10 settembre 1998;
    m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 febbraio 1999;
    n) il   comma   2   dell'articolo  6  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
    o) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
4 agosto 1999;
    p) il  comma  6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
    q) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
20 dicembre 1999, n. 553;
    r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000.

          Note all'art. 85, comma 1:
              - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario.
          Il testo dell'art. 72, comma 1, e' il seguente:
              "Art.  72  (Norma  transitoria).  - 1. Salvo che per le
          materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
          23 ottobre  1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
          decreti  del Presidente della Repubblica in base alla legge
          29 marzo  1983,  n.  93, e le norme generali e speciali del
          pubblico  impiego,  vigenti  alla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto  e  non  abrogate,  costituiscono,
          limitatamente  agli  istituti  del  rapporto  di lavoro, la
          disciplina  di  cui  all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni
          sono   inapplicabili   a  seguito  della  stipulazione  dei
          contratti  collettivi  disciplinati dal presente decreto in
          relazione   ai   soggetti   e  alle  materie  dagli  stessi
          contemplati.  Le  disposizioni vigenti cessano in ogni caso
          di  produrre  effetti dal momento della sottoscrizione, per
          ciascun   ambito  di  riferimento,  del  secondo  contratto
          collettivo previsto dal presente decreto.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,   n.   3  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato"
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957,
          n. 22, supplemento ordinario. L'art. 41 reca:
              "Art.   41  (Congedo  straordinario  per  gravidanza  e
          puerperio).  -  All'impiegata  che  si  trovi  in  stato di
          gravidanza  o puerperio si applicano le norme per la tutela
          delle  lavoratrici  madri;  essa ha diritto al pagamento di
          tutti  gli  assegni,  escluse  le  indennita' per servizi e
          funzioni  di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
          straordinario.
              Per  i  periodi anteriore e successivo al parto in cui,
          ai  sensi  delle  norme  richiamate  nel  precedente comma,
          l'impiegata  ha  diritto  di  astenersi dal lavoro, essa e'
          considerata in congedo straordinario per maternita'.
              Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica
          la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera b):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'amministrazione degli
          affari  esteri"  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          18 febbraio  1967,  n.  44, supplemento ordinario. Il testo
          dell'art.  157-sexies,  come  sostituito  dall'art.  1  del
          decreto-legislativo 7 aprile 2000, n. 103 e' il seguente:
              "Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione
          obbligatoria  e  facoltativa  per gravidanza e puerperio e'
          regolata  dalla  legge italiana, salva l'applicazione della
          normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice.
              Per  i  contratti  a  tempo  indeterminato,  in caso di
          malattia,    all'impiegato    assente    spetta    l'intera
          retribuzione  per  i  primi  quarantacinque  giorni  e, nei
          successivi  quindici  giorni, la retribuzione ridotta di un
          quinto.  Superato  tale  periodo,  possono  essere concessi
          ulteriori  sei  mesi  senza  retribuzione.  Trascorso  tale
          periodo massimo di ventiquattro giorni, durante il quale il
          lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si puo'
          procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
              Superato   il   periodo  di  prova,  per  gravi  motivi
          personali   o   di   famiglia   all'impiegato  puo'  essere
          autorizzata  un'assenza dal servizio non retribuita per non
          piu' di tre mesi.
              La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai
          sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al
          primo  comma,  non  puo'  superare  i  dodici  mesi  in  un
          quinquennio.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera c):
              - Per  il  testo  dell'art.  3  della  citata  legge n.
          457/1972, si veda in nota all'art. 63, comma 5.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera d):
              - La legge 18 maggio 1973, n. 304, recante "Ratifica ed
          esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari,
          con   allegati  e  protocollo,  adottato  a  Strasburgo  il
          24 novembre  1969",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          18 giugno  1973,  n.  155.  Il  testo  dell'art.  10  e' il
          seguente:
              "Art.   10.  -  1.  Ogni  parte  contraente  determina,
          elencandole   all'allegato   I   al  presente  Accordo,  le
          prestazioni   che   verranno  assicurate  ad  ogni  persona
          collocata  alla  pari  sul  proprio  territorio  in caso di
          malattia, maternita' o incidente.
              2.  Se,  e  nella misura in cui le prestazioni elencate
          all'allegato  I  non  possono  essere  assicurate nel Paese
          ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi
          altro  sistema  ufficiale,  tenuto conto delle disposizioni
          contenute  negli  accordi  internazionali o nei Regolamenti
          delle   Comunita'   europee,  il  membro  competente  della
          famiglia  ospitante deve contrarre un'assicurazione privata
          di cui prendera' a suo carico tutte le spese.
              3.   Qualsiasi   modifica  apportata  all'elenco  delle
          prestazioni  di cui all'Allegato I sara' notificata da ogni
          Parte   contraente   in   conformita'   delle  disposizioni
          dell'art. 19, paragrafo 2.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera e):
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma  2,  lettera c) della
          citata legge n. 903/1977, e' il seguente:
              "Art. 5. - 1. Omissis.
              2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
          prestato:
                a) omissis;
                b) omissis;
                c) dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore che abbia a
          proprio  carico  un  soggetto disabile ai sensi della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera f):
              - L'art. 74, della citata legge n. 833/1978, reca:
              "Art.   74  (Indennita'  economiche  temporanee).  -  A
          decorrere  dal 1o gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore
          della   legge   di   riforma   del   sistema  previdenziale
          l'erogazione  delle  prestazioni  economiche per malattia e
          per  maternita'  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in
          materia  gia' erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni
          autonome  estinti  e  posti  in liquidazione ai sensi della
          legge   17 agosto   1974,   n.   386,  di  conversione  con
          modificazioni  del  decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e'
          attribuita  all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          (INPS) che terra' apposita gestione. A partire dalla stessa
          data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali
          prestazioni  e'  devoluta  all'INPS  ed  e'  stabilita  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto col Ministro del tesoro.
              Resta   ferma   presso   l'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS)  la gestione dell'assicurazione
          contro  la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione
          delle sole prestazioni economiche.
              Entro  la  data  di  cui al primo comma con legge dello
          Stato  si'  provvede  a  riordinare la intera materia delle
          prestazioni   economiche   per   maternita',   malattia  ed
          infortunio.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera g):
              - Per il testo dell'art. 1, del citato decreto-legge n.
          663/1979,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge n.
          33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera h):
              - La  legge  1o aprile  1981,  n.  121  recante  "Nuovo
          ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"
          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981,
          n. 100, supplemento ordinario. L'art. 54, comma 2, reca:
              "Art.  54  (Dimissioni  dal  corso  per  la  nomina  ad
          ispettore di polizia). - Omissis.
              Gli  allievi  ispettori  di  sesso  femminile,  la  cui
          assenza  oltre  novanta  giorni  e'  stata  determinata  da
          maternita',  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera i):
              - Il   testo   dell'art.  12,  della  citata  legge  n.
          155/1981, e' il seguente:
              "Art.  12  (Riscossione  dei  contributi dei lavoratori
          autonomi).  -  A  decorrere dal 1o gennaio 1981, l'Istituto
          nazionale    della   previdenza   sociale   provvede   alla
          riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi
          della   legge   4 luglio   1959,   n.   463,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, e dagli esercenti attivita'
          commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, dei contributi
          sociali di malattia e maternita' nonche' di quelli previsti
          all'art.   4  del  decreto-legge  8 luglio  1974,  n.  264,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
          n.  386,  a  mezzo di appositi bollettini di conto corrente
          postale,    predisposti   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale.
              I  versamenti  sono  effettuati  a scadenze trimestrali
          entro  il  giorno  25 del mese successivo alla scadenza del
          trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.
              Il  contributo  di cui al secondo comma dell'art. 1 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n.
          538,  e'  riscosso,  con  apposito  bollettino, in un'unica
          soluzione,  con  scadenza  al  31 luglio  dell'anno  cui si
          riferisce.
              In  fase  di prima applicazione della presente legge il
          termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed
          il  secondo  versamento trimestrale e' fissato il 25 luglio
          1981.
              Sono   estese  ai  contributi  sociali  di  malattia  e
          maternita'  nonche'  a  quelli  previsti  dall'art.  4  del
          decreto-legge   8 luglio  1974,  n.  264,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme
          che  regolano l'imposizione delle somme accessorie previste
          dalla   normativa   in   vigore   per  l'assicurazione  per
          la'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti dei predetti
          lavori  autonomi, nonche' le norme che regolano il relativo
          contenzioso.
              I   contributi   afferenti   periodi   anteriori   alla
          iscrizione  negli elenchi degli artigiani e degli esercenti
          attivita' commerciali, quelli afferenti il periodo compreso
          tra  la  predetta  iscrizione  ed  il trimestre anteriore a
          quello  nel  corso del quale sono rilasciati i bollettini e
          le  relative somme, accessorie, nonche' eventuali conguagli
          dei  contributi  dovuti  e non ancora imposti in ruoli gia'
          emessi  alla  data  di  cui  al  primo  comma, sono versati
          all'Istituto  nazionale della previdenza sociale in quattro
          rate  trimestrali,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza di
          versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.
              In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per
          i  lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale,  diversa da quella prevista per
          l'attivita'    svolta,   i   termini   prescrizionali   per
          l'iscrizione  ed  il  versamento  dei  contributi  relativi
          all'assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i
          superstiti,  alla  gestione  speciale  di  pertinenza  sono
          sospesi  per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data del
          provvedimento  di  cancellazione  e  la  data di decorrenza
          della cancellaziqne stessa.
              La  prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi
          delle leggi 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613,
          e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' interrotta
          anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria
          avanzate  dai  titolari  d'impresa  artigiana o commerciale
          alle Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge
          25 luglio   1956.   n.  860,  ed  all'art.  5  della  legge
          27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.
              Il   disposto  di  cui  all'art.  2  del  decreto-legge
          6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella
          legge  4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla
          sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli
          esercenti  attivita'  commerciali, dei coltivatori diretti,
          mezzadri,  coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai
          casi   in   cui  i  soggetti  indicati  occupano  personale
          dipendente.
              I contributi di cui al presente articolo si prescrivono
          con  il  decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero
          dovuto  essere  versati; la disposizione di cui al presente
          comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data
          di entrata in vigore della presente legge.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera j):
              - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge
          n.  168/1981, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 27 giugno 1981, n. 331:
              "Art.   8-bis.   Ai   tini   di   cui  all'art.  2  del
          decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  633, convertito, con
          modificazioni,   nella   legge  29 febbraio  1980,  n.  33,
          l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale e le unita'
          sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli
          sullo  stato  di  salute  dei  soggetti  aventi titolo alle
          prestazioni   economiche   di   malattia  e  di  maternita'
          attraverso  convenzioni  da stipulare entro il sessantesimo
          giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto  sulla base di appositi
          schemi-tipo  elaborati  d'intesa tra l'INPS e le regioni ed
          approvati con decreto del Ministro della sanita'.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera k):
              - L'art.  14  del  citato  decreto-legge  n.  791/1981,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 54/1982,
          reca:
              "Art.  14.  - In attesa della riforma complessiva della
          previdenza   e  del  collocamento  in  agricoltura  per  la
          garanzia   dei   diritti   di'   natura   occupazionale   e
          previdenziale,  ai  lavoratori  agricoli  di cui alla legge
          24 dicembre  1979,  n.  669, e' riconosciuto dal 1o gennaio
          1982 e fino al 31 dicembre 1982 il diritto alle prestazioni
          previdenziali  ed  assistenziali  commisurate  al numero di
          giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo
          1963,  n.  322, a condizione che siano iscritti nella lista
          dei  disoccupati  di  cui  all'art.  9,  comma  primo,  del
          decreto-legge   3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  11 marzo  1970,  n. 83, per i
          periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.
              L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui
          al  comma  precedente nei confronti di coloro che fluiscono
          di  pensione  diretta  a carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  o  a  carico delle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, o di forme sostitutive,
          esonerative  o  esclusive  della  stessa  e, se titolari di
          pensione  di invalidita' al compimento dell'eta' di 55 anni
          per le donne e di 60 anni per gli uomini.
              L'INPS   stesso   sospende  il  diritto  alle  predette
          prestazioni  in  caso di svolgimento di attivita' di lavoro
          extra   agricolo  in  forma  prevalente  e  di  emigrazione
          all'estero.  I  lavoratori  di  cui  al  primo  comma,  che
          svolgono  attivita'  di  lavoro  agricolo subordinato, sono
          iscritti  negli  elenchi  nominativi  di  cui  al  punto 5)
          dell'art.  7  del  decreto-legge  3 febbraio  1970,  n.  7,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 11 marzo 1970,
          n.  83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del
          collocamento   e  ad  essi  spettano  le  prestazioni  piu'
          favorevoli.
              Abrogato.
              Nel periodo di applicazione del presente decreto-legge,
          ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi
          per almeno centocinquantuno giornate, spetta il trattamento
          speciale  di  disoccupazione di cui all'art. 25 della legge
          8 agosto  1972,  n.  457,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi
          nominativi  compilati  a  norma  dell'art.  7,  n.  5,  del
          decreto-legge   3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno
          cinquantuno giornate nell'anno 1982.
              Non  si  procede  al recupero delle prestazioni erogate
          per  gli  anni  precedenti  al 1o gennaio 1982 in favore di
          coloro  che  denunciano,  entro centocinquanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, di non
          avere   piu'   il   diritto   alle   prestazioni  derivanti
          dall'iscrizione  negli  elenchi  di  cui alla legge 5 marzo
          1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.
              A   decorrere  dal  1o gennaio  1982  i  contributi  di
          previdenza   e   di   assistenza   sociale  e  le  relative
          prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
          sono  calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della
          legge  30 aprile  1969,  n. 153. Ai fini delle integrazioni
          salariali  di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle
          indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a
          riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello
          nel  corso  del  quale si e' verificato l'evento o ha avuto
          inizio   la   malattia   o   l'astensione  dal  lavoro  per
          maternita'.  Per  gli infortuni avvenuti successivamente al
          31 dicembre   1981   e   per   le   malattie  professionali
          manifestatesi   dopo   la  data  medesima,  le  prestazioni
          dell'assicurazione   obbligatoria  sono  liquidate,  per  i
          lavoratori  agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato,
          sulla  base  della retribuzione effettiva calcolata secondo
          le  modalita'  previste  dagli articoli 116 e 117 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno   1965,   n.   1124   e  successive  modifiche  e
          integrazioni.   Per   la   liquidazione  delle  rendite  di
          inabilita'  permanente  ed  ai  superstiti, si applicano il
          minimale  ed  il massimale di retribuzione stabiliti per il
          settore  industriale.  Resta  salva, se piu' favorevole, la
          retribuzione  annua  convenzionale  fissata  per il settore
          agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i
          lavoratori   agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato
          valgono,  ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro
          e  delle  malattie professionali, le disposizioni contenute
          in  materia  nel titolo primo del testo unico medesimo. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          da  emanarsi  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
          verranno  stabilite  le  modalita'  ed  i  tennini  per  la
          dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per
          il  versamento dei contributi di previdenza e di assistenza
          sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico
          degli inadempienti.
              Con  effetto  dal  1o gennaio  1982 il limite minimo di
          retribuzione  giornaliera  per  gli operai agricoli a tempo
          indeterminato,  e'  stabilito  per  tutte  le contribuzioni
          dovute  in  materia di previdenza e assistenza sociale, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          in  riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi
          nazionali  di  categoria.  A  predetti limiti si applica la
          disciplina  di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio
          1981,  n.  402,  convertito, con modificazioni, nella legge
          26settembre 1981, n. 537.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera l):
              - La    legge   26 aprile   1985,   n.   162,   recante
          "Provvedimenti  urgenti  per  la  copertura  delle  vacanze
          esistenti   nei   ruoli   organici   del   personale  delle
          cancellerie  e  segreterie giudiziarie" e' pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   4 maggio  1985,  n.  104.  Il  testo
          dell'art. 7 e' il seguente:
              "Art.  7.  -  Nei  casi  di  assenza  dal servizio, per
          periodi  superiori  a  giorni  sessanta,  del personale del
          ruolo  dei  coadiutori  dattilografi giudiziari, causata da
          aspettativa,   assenza   obbligatoria   e  facoltativa  per
          maternita',  cumulo  di  permessi  sindacali,  i capi degli
          uffici   giudiziari   sono   autorizzati  ad  assumere,  in
          sostituzione  dell'impiegato assente e per tutto il periodo
          dell'assenza,  personale  straordinario  con le modalita' e
          secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e c),
          del  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
          n. 276.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera m):
              - Il  decreto-legge  4 agosto  1987,  n.  325,  recante
          "Disciplina  temporanea  dei  corsi  per l'accesso ai ruoli
          della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1987, n. 180, e convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Gazzetta
          Ufficiale  3 ottobre  1987,  n. 231). Il testo dell'art. 4,
          comma 1, lettera d), e' il seguente:
              "Art.  4  (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi dal
          corso:
                a)-c) omissis;
                d) gli  allievi,  e  gli agenti di polizia ausiliari,
          che  siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per
          piu'  di  trenta  giorni,  anche  non  consecutivi,  ovvero
          quaranta  giorni  se  l'assenza  e'  stata  determinata  da
          infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita'
          sia  stata  contratta  a  causa  di  esercitazione pratica,
          l'allievo   e'   ammesso   a  partecipare  al  primo  corso
          successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;
          gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta
          giorni  sia stata determinata da maternita', sono ammessi a
          partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
          dal  lavoro  previsto dalle disposizioni sulla tutela delle
          lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera n):
              - Il  decreto-legge  22 gennaio  1990,  n.  6,  recante
          "Soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e
          dei  dipendenti  delle  compagnie e dei gruppi portuali" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1990, n. 18,
          e  convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
          n.  58  (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70). Il testo
          dell'art. 3, comma 1-bis e' il seguente:
              "Art. 3. - 1. Omissis.
              1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti
          delle  compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli
          delle  compagnie  ramo industriale e carenanti del porto di
          Genova,  nonche'  ai  lavoratori e ai dipendenti degli enti
          portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai
          fini    della    maturazione    dei    requisiti   per   il
          prepensionamento,  i  contributi  figurativi del periodo di
          servizio militare, di maturita', nonche' quelli relativi ai
          periodi di cassa integrazione guadagni.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera o):
              - Per il testo dell'art. 7, comma 8, della citata legge
          n. 223/1991, si veda in note all'art. 22, comma 4.
          Note all'art. 85, comma 1, lettera p):
              - Il  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n.  443,
          recante  "Ordinamento  del  personale  del Corpo di polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre  1990,  n.  395"  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  20 novembre 1992, n. 274, supplemento ordinario.
          Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2:
              "2.  Gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  di  sesso
          femminile,  la  cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
          determinata  da  maternita',  sono ammessi a partecipare al
          primo  corso  successivo  ai  periodi di assenza dal lavoro
          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
          madri.".
              - L'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo n.
          443/1992, reca:
              "Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza
          oltre  i  limiti  di cui al comma 1 e' stata determinata da
          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
              - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 443/1992:
              "Art.  27  (Dimissione  dal  corso per la nomina a vice
          ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Omissis.
              2.  Gli  allievi  ispettori  di sesso femminile, la cui
          assenza  oltre  novanta  giorni  e'  stata  determinata  da
          maternita',  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  197,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
          non  direttivo  della Polizia di Stato" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 maggio  1995,  n.  122, supplemento
          ordinario.  Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 4, che
          aggiunge    gli   articoli   24-bis,   24-ter,   24-quater,
          24-quinquies,   24-sexies   e  24-septies  al  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   24 aprile  1982,  n.  335
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 giugno 1982, n.
          158, supplemento ordinario):
              "Art.  24-bis (Ruolo dei sovrintendenti). - 1. Il ruolo
          dei  sovrintendenti  e'  articolato  in  tre qualifiche che
          assumono le seguenti denominazioni:
                vice sovrintendente;
                sovrintendente;
                sovrintendente capo.".
              "Art.  24-ter  (Funzioni  del personale appartenente al
          ruolo  dei  sovrintendenti). - 1. Agli appanenenti al ruolo
          dei  sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente
          di   pubblica   sicurezza   e   di   ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              2.  Il  personale  del  ruolo dei sovrintendenti svolge
          mansioni  esecutive  richiedenti  una adeguata preparazione
          professionale,   con   il   margine   di  iniziativa  e  di
          discrezionalita'  inerente  alle  qualifiche  di  agente di
          pubblica  sicurezza  e di ufficiale di polizia giudiziaria;
          al  suddetto  personale  puo' essere, altresi', affidato il
          comando  di  uno  o  piu' agenti in servizio operativo o di
          piccole  unita'  operative, cui impartisce ordini dei quali
          controlla  l'esecuzione  e di cui risponde; collabora con i
          propri  superiori  gerarchici e puo' sostituirli in caso di
          temporanea assenza o impedimento.
              3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo,
          oltre  a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti
          incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze
          ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando
          di posti di polizia o di unita' equivalenti.
              4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in
          relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di
          addestramento del personale della Polizia di Stato.".
              "Art.    24-quater    (Immissione    nel    ruolo   dei
          sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei
          sovrintendenti  della  Polizia  di Stato si accede mediante
          concorso  interno  per titoli ed esame scritto, consistente
          in  risposte  ad  un  questionario  articolato  su  domande
          tendenti  ad accertare il grado di preparazione culturale e
          professionale,   e  successivo  corso  di  aggiornamento  e
          formazione  professionale  della  durata stabilita di norma
          non inferiore ai tre mesi, al quale e' ammesso il personale
          del  ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato
          che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione
          delle domande:
                a) abbia  riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
          complessivo non inferiore a buono;
                b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione.
              2. I posti sono conferiti:
                a) nel  limite  del  70%  di  posti disponibili, agli
          assistenti capo;
                b) nel  limite  del  30%  dei posti disponibili, agli
          assistenti,  agenti  scelti  e  agenti che abbiano compiuto
          almeno quattro anni di effettivo servizio.
              3.  Ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie del
          concorso,  a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,
          la  qualifica,  l'anzianita'  di qualifica, l'anzianita' di
          servizio e l'eta'.
              4.   Fermo  restando  quanto  stabilito  in  attuazione
          dell'art.  59  della  legge  1o aprile  1981,  n.  121,  le
          modalita'  di  svolgimento del concorso di cui al comma 1 e
          la  composizione  delle commissioni esaminatrici, nonche' i
          programmi  e le modalita' di svolgimento del corso e quello
          dello   svolgimento   degli   esami   di  fine  corso  sono
          determinati con decreto del Ministro dell'interno.
              5.  I  posti  rimasti  scoperti  in  una categoria sono
          devoluti  ai  concorrenti  dell'altra,  risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti.
              6.  Coloro  che  al termine del corso sono riconosciuti
          idonei   conseguono   la   nomina   a  vice  sovrintendente
          nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,
          con decorrenza dalla data di fine dello stesso.".
              "Art.  24-quinquies  (Dimissioni  dal  corso).  - 1. E'
          dimesso  dal  corso di cui all'art. 24-quater, il personale
          che:
                a) dichiara di rinunciare al corso;
                b) non supera gli esami di fine corso;
                c) e'  stato  per  qualsiasi motivo assente dal corso
          per  piu'  di  venti  giorni,  anche  se  non continuativi.
          Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta ad infermita' contratta a
          causa  delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta
          per   motivi   di  servizio,  il  personale  e'  ammesso  a
          partecipare   di  diritto  al  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento  della  sua  idoneita' psico-fisica e sempre
          che   nel  periodo  precedente  a  detto  corso  non  abbia
          riportato    sanzioni   disciplinari   piu'   gravi   della
          deplorazione.
              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza
          oltre  i  limiti  di cui al comma 1 e' stata determinata da
          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
              3.  E'  espulso  dal corso il personale responsabile di
          infrazioni  punite  con  sanzioni  disciplinari  piu' gravi
          della deplorazione.
              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso  sono  adottati  con decreto del Capo della polizia -
          direttore  generale  della  pubblica sicurezza, su proposta
          del direttore dell'Istituto.
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
          per  malattia  contratta  per  motivi  di  servizio,  viene
          promosso   con   la  stessa  decorrenza,  ai  soli  effetti
          giuridici,  attribuita  agli  idonei del corso dal quale e'
          stato  dimesso,  collocandosi  nella stessa graduatoria nel
          posto  che  gli  sarebbe  spettato qualora avesse portato a
          compimento il predetto corso.
              6.  Il  personale che non supera il corso permane nella
          qualifica   rivestita  senza  detrazioni  d'anzianita',  e'
          restituito al servizio d'istituto ed e' ammesso, a domanda,
          per  una  sola  volta,  alla frequenza del corso successivo
          purche' continui a possedere i requisiti previsti.".
              "Art.  24-sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La
          promozione  alla  qualifica di sovrintendente si consegue a
          ruolo  aperto  mediante scrutinio per merito comparativo al
          quale  sono  ammessi  i  vice  sovrintendenti  che  abbiano
          compiuto   sette   anni   di   effettivo   servizio   nella
          qualifica.".
              "Art.  24-septies (Promozione a sovrintendente capo). -
          1.  La  promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
          consegue  a  ruolo  aperto  mediante  scrutinio  per merito
          comparativo  al  quale  sono  ammessi  i sovrintendenti che
          abbiano  compiuto  sette  anni  di effettivo servizio nella
          qualifica.".
          Nota all'art, 85, comma 1, lettera r):
              - Il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  201,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
          non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo forestale dello
          Stato"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 27 maggio
          1995,  n.  122,  supplemento  ordinario. L'art. 5, comma 2,
          seconda parte, reca testualmente:
              "Art. 5 (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente).
          - 1. Omissis.
              2.  Omissis.  Gli allievi agenti di sesso femminile, la
          cui  assenza  oltre  trenta giorni sia stata determinata da
          maternita',  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera s):
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 40, della
          citata legge n. 335/1995:
              "Art.  1  (Princi'pi  generali;  sistema di calcolo dei
          trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di regime
          dei cumuli). - 1-39. Omissis.
              40.   Per   i   trattamenti  pensionistici  determinati
          esclusivamente   secondo   il  sistema  contributivo,  sono
          riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
                a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e
          assistenza  dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione
          di centosettanta giorni per ciascun figlio;
                b) per  assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
          sesto  anno  di  eta',  al  coniuge  e  al genitore purche'
          conviventi,  nel  caso  ricorrano  le  condizioni  previste
          dall'art.  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, per la
          durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
          massimo complessivo di ventiquattro mesi;
                c) a  prescindere  dall'assenza  o meno dal lavoro al
          momento   del   verificarsi   dell'evento   maternita',  e'
          riconosciuto  alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto
          al  requisito di accesso alla pensione di' vecchiaia di cui
          al  comma  19  pari  a  quattro  mesi per ogni figlio e nel
          limite  massimo  di  dodici  mesi.  In alternativa al detto
          anticipo  la  lavoratrice puo' optare per la determinazione
          del   trattamento   pensionistico   con   applicazione  del
          moltiplicatore  di  cui  all'allegata  tabella  A, relativo
          all'eta'        di       accesso       al       trattamento
          pensionistico, maggiorato  di  un anno in caso di uno o due
          figli,  e maggiorato  di  due  anni  in  caso di tre o piu'
          figli.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera t):
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo n. 564/1996:
              "Art.  5  (Periodi  di  interruzione  o sospensione del
          rapporto   di  lavoro).  -  1.  In  favore  degli  iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa
          sostitutive   ed   esclusive,   i   periodi  successivi  al
          31 dicembre   1996,   di  interruzione  o  sospensione  del
          rapporto  di  lavoro previsti da specifiche disposizioni di
          legge  o  contrattuali  e  privi di copertura assicurativa,
          possono  essere  riscattati,  nella  misura  massima di tre
          anni,  a  domanda,  mediante  il  versamento  della riserva
          matematica  secondo  le  modalita' di cui all'art. 13 della
          legge  12 agosto  1962, n. 1338, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
              2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma
          1   possono   essere   autorizzati,  in  alternativa,  alla
          prosecuzione  volontaria  del versamento dei contributi nel
          fondo  pensionistico  di  appartenenza ai sensi della legge
          18 febbraio 1983, n. 47.".
              - Per   il   testo   dell'art.  7  del  citato  decreto
          legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma
          2.
              - Per   il   testo   dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma
          3.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera u):
              - La  legge  4 marzo  1997, n. 62, recante "Ratifica ed
          esecuzione  del  memorandum  d'intesa  fra il Governo della
          Repubblica  italiana e le Nazioni Unite relative all'uso da
          parte  delle  Nazioni  Unite  di  locali  di  installazioni
          militari  in  Italia  per  il  sostegno delle operazioni di
          mantenimento  della  pace,  umanitarie  e  quelle  ad  esse
          relative,  fatto  a Roma il 23 novembre 1994" e' pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1997, n. 69, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 23 e' il seguente:
              "Art.  23  (Sicurezza sociale). - 1. I membri assegnati
          ai locali sono tenuti a rispettare i regolamenti e le norme
          del  personale  delle Nazioni Unite, ivi compreso l'art. 6,
          contenente  disposizioni  relative  alla  partecipazione al
          Fondo  pensionistico  congiunto del personale delle Nazioni
          Unite,  alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e
          maternita', e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in
          caso   di   malattia,   incidente   o   decesso  imputabili
          all'espletamento  di  mansioni  ufficiali  per  conto delle
          Nazioni  Unite.  Di conseguenza, le Parti concordano che le
          Nazioni   Unite   ed   i   membri   assegnati   ai  locali,
          indipendentemente  dalla nazionalita', saranno esentati dal
          versare  tutti  i  contributi  obbligatori  agli  schemi di
          sicurezza  sociale  della Repubblica italiana derivanti dal
          rapporto  di  impiego fra tali membri assegnati ai locali e
          le Nazioni Unite.
              2.  Le  Nazioni Unite concordano che i membri assegnati
          ai  locali,  indipendentemente  dalla nazionalita', avranno
          l'obbligo  di  partecipare,  alle  condizioni  dettate  dal
          Segretario  generale,  allo  schema di assicurazione medica
          istituito  dalle  Nazioni Unite. I familiari e le persone a
          carico,   previste   dalle   disposizioni  applicabili  dei
          regolamenti  e  delle  norme  del  personale  delle Nazioni
          Unite,  avranno  diritto alla copertura dello schema medico
          precedentemente menzionato.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera v):
              - Per  il  testo  dell'art.  59, comma 16, della citata
          legge n. 449/1997, si veda in nota all'art. 64, comma 2.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera w):
              - Il  decreto-legge  20 gennaio  1998,  n.  4,  recante
          "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di
          incentivazione     all'occupazione     e    di    carattere
          previdenziale"   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 gennaio  1998,  n.  16, e convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  20 marzo  1998,  n.  52  (Gazzetta  Ufficiale
          21 marzo  1998,  n. 67). Si trascrive il testo dell'art. 2,
          comma 2:
              "Art.  2  (Disposizioni  in materia contributiva). - 1.
          Omissis.
              2.  A  decorrere dal periodo di paga in corso alla data
          di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti
          di  patronato  e  di  assistenza sociale cessa il regime di
          esonero   previsto   dal   decreto   legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  31 ottobre 1947, n. 1304, per il
          personale  dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli
          istituti  medesimi sono tenuti al versamento dei contributi
          per  le  prestazioni  economiche  di  malattia nella misura
          stabilita  dall'art.  31,  comma 5, della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41,  e successive modificazioni, e di maternita'
          nella  misura  prevista  dalla  legge  30 dicembre 1971, n.
          1204,  e  successive  modificazioni.  Gli istituti medesimi
          sono,  altresi',  soggetti alla disciplina dell'assegno per
          il  nucleo  familiare,  ai sensi del decreto-legge 13 marzo
          1988,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          13 maggio  1988, n. 153. I contributi versati anteriormente
          restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini
          delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.".
          Note all'art. 85, comma 1, lettera x):
              - L'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          286/1998, reca:
              "Art.  25  (Previdenza  e  assistenza  per i lavoratori
          stagionali)  (legge  6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In
          considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'
          della   loro   specificita',  agli  stranieri  titolari  di
          permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
          seguenti  forme  di  previdenza  e assistenza obbligatoria,
          secondo le norme vigenti nei settori di' attivita':
                a) assicurazione  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti;
                b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
          malattie professionali;
                c) assicurazione contro le malattie;
                d) assicurazione di maternita'.".
              - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 286/1998:
              "Art.  34  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al
          Servizio  sanitario nazionale). (legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art. 32). - 1-2. Omissis.
              3.   Lo   straniero   regolarmente   soggiornate,   non
          rientrante  tra  le  categorie  indicate nei commi 1 e 2 e'
          tenuto  ad  assicurarsi  contro  il  rischio  di  malattie,
          infortunio   e  maternita'  mediante  stipula  di  apposita
          polizza  assicurativa con un istituto assicurativo italiano
          o   straniero,  valida  sul  territorio  nazionale,  ovvero
          mediante  iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida
          anche  per  i  familiari  a  carico.  Per  l'iscrizione  al
          Servizio  sanitario  nazionale  deve  essere  corrisposto a
          titolo  di  panecipazione alle spese un contributo annuale,
          di  importo  percentuale  pari  a  quello  previsto  per  i
          cittadini  italiani,  sul  reddito  complessivo  conseguito
          nell'anno  precedente  in  Italia e all'estero. L'ammontare
          del  contributo  e'  determinato  con  decreto del Ministro
          della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
          inferiore   al   contributo  minimo  previsto  dalle  norme
          vigenti.".
              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 286/1998:
              "Art.  35  (Assistenza  sanitaria per gli stranieri non
          iscritti  al  Servizio sanitario nazionale). (legge 6 marzo
          1998, n. 40, art. 33). - 1-2. Omissis.
              3.  Ai  cittadini  stranieri  presenti  sul  territorio
          nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
          ed  al  soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
          accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
          comunque  essenziali,  ancorche' continuative, per malattia
          ed  infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina
          preventiva   a  salvaguardia  della  salute  individuale  e
          collettiva. Sono, in particolare garantiti:
                a) la   tutela   sociale  della  gravidanza  e  della
          maternita',  a  parita'  di  trattamento  con  le cittadine
          italiane,  ai  sensi  della legge 29 luglio 1975, n. 405, e
          della  legge  22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo
          1995  del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   87   del  13 aprile  1995,  a  parita'  di
          trattamento con i cittadini italiani;
                b) la  tutela  della  salute del minore in esecuzione
          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
          1989,  ratificata  e  resa  esecutiva  ai sensi della legge
          27 maggio 1991, n. 176;
                c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito
          di   interventi   di  campagne  di  prevenzione  collettiva
          autorizzati dalle regioni;
                d) gli interventi di profilassi internazionale;
                e) la   profilassi,  la  diagnosi  e  la  cura  delle
          malattie  infettive  ed eventualmente bonifica dei relativi
          focolai.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera y):
              - Per  il  testo  dell'art. 1, comma 5, lettera a), del
          citato  decreto  legislativo  n.  124/1998, si veda in nota
          all'art. 6, comma 3.
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera z):
              - Il   decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  135,
          recante  "Disposizioni  integrative della legge 31 dicembre
          1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da pane dei
          soggetti  pubblici"  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 maggio 1999, n. 113. Si trascrive il testo dell'art. 18:
              "Art.  18 (Interruzione volontaria della gravidanza). -
          1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  si  considerano  di rilevante
          interesse    pubblico   i   trattamenti   di   dati   volti
          all'applicazione  della  disciplina  in  materia  di tutela
          sociale  della  maternita'  e  sull'interruzione volontaria
          della    gravidanza,   con   particolare   riferimento   ai
          trattamenti svolti per:
                a) la gestione dei consultori familiari;
                b) l'informazione,  la cura e la degenza delle madri,
          nonche'   per   gli   interventi   di   interruzione  della
          gravidanza.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera aa):
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e),
          del citato decreto legislativo n. 230/1999:
              "Art.  1  (Diritto  alla  salute  dei  detenuti e degli
          internati). - 1. Omissis.
              2.   Il   Servizio  sanitario  nazionale  assicura,  in
          particolare, ai detenuti e agli intemati:
                a)-d) omissis;
                e) l'assistenza  sanitaria  della  gravidanza e della
          maternita',  anche  attraverso il potenziamento dei servizi
          di  informazione  e  dei  consultori,  nonche' appropriate,
          efficaci   ed   essenziali   prestazioni  di'  prevenzione,
          diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera bb):
              - La  legge 2 agosto 1999, n. 302, recante "Ratifica ed
          esecuzione  dell'Accordo  euromediterraneo  che  istituisce
          un'associazione  tra  le  Comunita'  europee e i loro Stati
          membri,  da  una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
          con  sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto
          a  Bruxelles  il  26 febbraio  1996"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  10 settembre 1999, n. 205, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 65 e' il seguente:
              "Art.   65.  -  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  dei
          paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina
          ed  i  loro  familiari  conviventi  godono,  in  materia di
          previdenza    sociale,    di   un   regime   caratterizzato
          dall'assenza  di  qualsiasi  discriminazione  basata  sulla
          cittadinanza  rispetto  ai cittadini degli Stati membri nei
          quali essi sono occupati.
              L'espressione  "previdenza  sociale  copre  gli aspetti
          della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso
          di  malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia,
          di  reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro
          e  per  malattie  professionali,  le  indennita' in caso di
          decesso,  i  sussidi  di  disoccupazione  e  di prestazioni
          familiari.
              La  presente  disposizione,  tuttavia,  non  puo' avere
          l'effetto   di  rendere  applicabili  le  altre  norme  sul
          coordinamento  previste  dalla normativa comunitaria basata
          sull'art.  51  del  trattato  CE,  se  non  alle condizioni
          stabilite nell'art. 67 del presente accordo.
              2.  Detti  lavoratori  godono del cumulo dei periodi di
          assicurazione,  di  occupazione o di residenza maturati nei
          diversi  Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le
          rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le
          prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e
          di  maternita',  nonche'  delle  cure per loro e per i loro
          familiari che risiedono nella Comunita'.
              3.  Detti  lavoratori  usufruiscono  delle  prestazioni
          familiari  per i loro familiari residenti all'interno della
          Comunita'.
              4.    Detti    lavoratori    beneficiano   del   libero
          trasferimento  in  Marocco,  ai  tassi applicati secondo la
          legislazione  dello  Stato  membro  o  degli  Stati  membri
          debitori,  delle  pensioni e delle rendite di vecchiaia, di
          reversibilita'  e  per  infortuni  sul  lavoro  o  malattia
          professionale,   nonche'   di   invalidita',   in  caso  di
          infortunio  sul  lavoro  o di malattia professionale, fatta
          eccezione  per  le  prestazioni  speciali  a  carattere non
          contributivo.
              5.  Il  Marocco  concede  ai lavoratori cittadini degli
          Stati   membri  occupati  sul  suo  territorio  e  ai  loro
          familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1,
          3 e 4.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera cc):
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 41, comma 1,
          della citata legge n. 488/1999:
              "Art.  41  (Fondi  speciali).  -  1.  A  decorrere  dal
          1o gennaio  2000  il  Fondo  di previdenza per i dipendenti
          dell'Ente  nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle
          aziende  elettriche private e il Fondo di previdenza per il
          personale  addetto  ai  pubblici  servizi di telefonia sono
          soppressi.  Con  effetto  dalla medesima data sono iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i  superstiti dei lavoratori dipendenti i
          titolari   di   posizioni  assicurative  e  i  titolari  di
          trattamenti  pensionistici diretti e ai superstiti presso i
          predetti   soppressi   fondi.  La  suddetta  iscrizione  e'
          effettuata  con evidenza contabile separata nell'ambito del
          Fondo   pensioni  lavoratori  dipendenti  e  continuano  ad
          applicarsi  le  regole  previste  dalla  normativa  vigente
          presso  i  soppressi  fondi.  Con  la stessa decorrenza, in
          relazione  al processo di armonizzazione al regime generale
          delle  aliquote  dovute dal settore elettrico, sono ridotti
          di  3,72  punti  percentuali  il  contributo dovuto per gli
          assegni  al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il
          contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove
          dovuto.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera dd):
              - L'art.  12,  commi  2  e  3,  della  citata  legge n.
          53/2000, reca:
              "Art.  12 (Flessibilita' dell'astensione obbligatoria).
          - 1. Omissis.
              2.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          di   concerto  con  i  Ministri  della  sanita'  e  per  la
          solidarieta'  sociale, sentite le parti sociali, definisce,
          con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori
          ai  quali  non si applicano le disposizioni dell'art. 4-bis
          della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma
          1 del presente articolo.
              3.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di   concerto  con  i  Ministri  della  sanita'  e  per  la
          solidarieta'  sociale,  provvede, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge, ad aggiornare
          l'elenco  dei  lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri di
          cui  all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
          25 novembre 1976, n. 1026.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera ee):
              - Il   decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146,
          recante  "Adeguamento  delle  strutture  e  degli  organici
          dell'Amministrazione  penitenziaria e dell'Ufficio centrale
          per  la  giustizia  minorile, nonche' istituzione dei ruoli
          direttivi   ordinario  e  speciale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
          1999,  n.  266"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 giugno  2000,  n.  132. Si riporta il testo dell'art. 10,
          comma 2, e dell'art. 23, comma 2:
              "Art. 10 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
              2.  Il personale che, per giustificato motivo, e' stato
          assente  dal  corso  per piu' di trenta giorni e' ammesso a
          frequentare  un  successivo  corso.  Il  personale di sesso
          femminile,  la  cui  assenza oltre i trenta giorni e' stata
          determinata  da  maternita',  e'  ammesso  a frequentare il
          corso  successivo  ai periodi d'assenza dal lavoro previsti
          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
              "Art. 23 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
              2  Il  personale che, per giustificato motivo, e' stato
          assente  dal  corso  per piu' di trenta giorni e' ammesso a
          frequentare  un  successivo  corso.  Il  personale di sesso
          femminile,  la  cui  assenza oltre i trenta giorni e' stata
          determinata  da  maternita',  e'  ammesso  a frequentare il
          corso  successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Note all'art. 85, comma 1, lettera ff):
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  334,
          recante  "Riordino  dei  ruoli  del  personale  direttivo e
          dirigente  della  Polizia  di  Stato,  a norma dell'art. 5,
          comma  1,  della  legge 31 marzo 2000, n. 78" e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   20 novembre  2000,  n.  271,
          supplemento ordinario. Si trascrive il testo degli articoli
          5, 18, 25, comma 3, 32, comma 3, 41, comma 6, 47, comma 3:
              "Art.  5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
          -  1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari
          che:
                a) dichiarano di rinunciare al corso;
                b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
          termine  del  primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
          idoneita' al servizio di polizia;
                c) non  superano le prove, ovvero non conseguono, nei
          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
          il primo ed il secondo ciclo del corso;
                d) non superano l'esame finale del corso;
                e) sono    stati   per   qualsiasi   motivo   assenti
          dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
          non  consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza
          per  infermita'  contratta durante il corso, per infermita'
          dipendente  da  causa  di  servizio  qualora  si  tratti di
          personale  proveniente  da  altri  ruoli  della  Polizia di
          Stato,  ovvero  per  maternita'  se  si tratta di personale
          femminile.
              2.  I  commissari  la  cui  assenza oltre i centottanta
          giorni e' stata determinata da infermita' contratta a causa
          delle  esercitazioni  pratiche, da infermita' dipendente da
          causa  di  servizio,  ovvero  da maternita' se si tratta di
          personale  femminile,  sono  ammessi a partecipare al primo
          corso  successivo  al  riconoscimento  della loro idoneita'
          psico-fisica,  ovvero  successivo  ai  periodi  di  assenza
          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
          madri.
              3.  Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di
          infrazioni  punibili  con  sanzioni disciplinari piu' gravi
          della deplorazione.
              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso  sono  adottati  con decreto del capo della polizia -
          direttore  generale  della  pubblica sicurezza, su proposta
          del  direttore  dell'Istituto superiore di polizia, sentito
          il direttore centrale del personale.
              5.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  28  della legge
          10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di
          espulsione  dal  corso  determinano  la  cessazione di ogni
          rapporto   con   l'Amministrazione.   I   provvedimenti  di
          espulsione  costituiscono,  inoltre,  causa  ostativa  alla
          partecipazione  ai  successivi  concorsi  per  la  nomina a
          commissario.".
              "Art.  18  (Dimissioni  dal  corso di formazione). - 1.
          Sono   dimessi  dal  corso  i  vice  commissari  del  ruolo
          direttivo speciale che:
                a) dichiarano di rinunciare al corso;
                b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
          termine del primo ciclo del corso;
                c) non  superano  le prove, ovvero non conseguono nei
          tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
                d) non superano l'esame finale del corso;
                e) sono    stati   per   qualsiasi   motivo   assenti
          dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
          non  consecutivi  e  di  centottanta  giorni per infermita'
          contratta   durante   il   corso,   ovvero  per  infermita'
          dipendente  da  causa di servizio, o, nel caso di personale
          femminile, per maternita'.
              2.  Si  applicano  le  disposizioni  dei commi 2, 3 e 4
          dell'art. 5.
              3.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso   determinano   la   cessazione  dalla  posizione  di
          aspettativa di cui all'art. 28 della legge 10 ottobre 1986,
          n.  668,  e  la  restituzione  al  ruolo  di provenienza. I
          provvedimenti  di  espulsione costituiscono, inoltre, causa
          ostativa  alla partecipazione ai successivi concorsi per la
          nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.".
              "Art.  25  (Disposizioni  transitorie  per l'accesso al
          ruolo direttivo speciale). - 1-2. Omissis.
              3.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
          sono  nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale
          e  frequentano  un  corso di formazione di nove mesi presso
          l'Istituto   superiore   di   polizia,  comprensivo  di  un
          tirocinio   operativo  della  durata  di  tre  mesi  presso
          strutture  della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano
          le  disposizioni  di  cui all'art. 16, comma 5. Le cause di
          dimissioni  e  di espulsione dal corso sono quelle previste
          dall'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di
          cui  al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono
          ridotti della meta'.".
              "Art.  32  (Corso  di  formazione  per l'immissione nei
          ruoli dei direttori tecnici). - 1-2. Omissis.
              3.  Per  le  dimissioni  e  le  espulsioni dal corso si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per
          i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera
          e),  del  medesimo articolo, che sono rispettivamente della
          durata di quarantacinque e novanta giorni.".
              "Art.  41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
          direttori tecnici). - 1-5. Omissis.
              6.  Le  cause  di  dimissioni e di espulsione dal corso
          sono  quelle previste dall'art. 18, salvo che per i periodi
          massimi  di  assenza  di  cui  al  comma  1, lettera e) del
          medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.".
              "Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nel ruolo dei direttivi medici). - 1-2. Omissis.
              3.  Per  le  dimissioni  e  le  espulsioni dal corso si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per
          i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera
          e),  del  medesimo articolo, che sono rispettivamente della
          durata di quarantacinque e novanta giorni.".
          Nota all'art. 85, comma 1, lettera gg):
              - Per  il  testo  dell'art.  80, comma 12, della citata
          legge n. 388/2000, si veda in nota all'art. 64, comma 2.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera a):
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 1403/1971, si veda in nota all'art. 62, comma
          2.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera b):
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 1026, si veda in nota all'art. 7, comma 1.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera c):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,   n.   382,   recante  "Riordinamento  della  docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione  organizzativa  e  didattica" e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   31 luglio   1980,   n.  209,
          supplemento ordinario. L'art. 58, comma quarto, reca:
              "Art.  58  (Inquadramento  nel  ruolo  dei  ricercatori
          universitari).  -  (Omissis).  Il  congedo obbligatorio per
          maternita'  o  per servizio militare di leva non pregiudica
          il diritto di partecipazione al giudizio di idoneita'.".
          Note all'art. 85, comma 2, lettera d):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  337,  recante  "Ordinamento  del personale della
          Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
          o   tecnica",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 giugno  1982,  n. 158, supplemento ordinario. Si riporta
          l'art. 20-quinquies, comma 2:
              "Art.   20-quinquies   (Dimissioni  dal  corso).  -  1.
          Omissis.
              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza
          oltre  i  quarantacinque  giorni  e'  stata  determinata da
          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
              -  L'art.  25-quater,  comma  2, del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 337/1982, reca:
              "Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza
          oltre  i  quarantacinque  giorni  e'  stata  determinata da
          maternita',   e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo  ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
          disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera e):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  2 giugno 1982, recante "Disposizioni in materia di
          contributi  previdenziali ed assistenziali per i lavoratori
          agricoli   a  tempo  indeterminato",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1982, n. 159.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera f):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale 23 maggio 1991, recante "Disposizioni di attuazione
          dell'art.  2,  secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n.
          241,   recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          8 giugno 1991, n. 133.
          Note all'art. 85, comma 2, lettera g):
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 aprile  1994,  n.  439,  recante  "Regolamento relativo'
          all'accesso  alla  qualifica  di  dirigente"  e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1994, n. 159. Si riporta
          il testo dell'art. 14:
              "Art.  14  (Riammissione  al  corso  successivo).  - 1.
          Coloro  che  non  abbiano  potuto  iniziare o proseguire la
          frequenza  del  corso  a  causa  degli obblighi connessi al
          servizio militare, oppure per maternita' o per gravi motivi
          di   salute,   da  comprovare  tempestivamente  con  idonea
          documentazione,   possono   chiedere,   purche'  ancora  in
          possesso  dei  requisiti  prescritti,  di essere ammessi al
          corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  287,
          recante  "Riordino  della  Scuola  superiore della pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo   1997,   n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 agosto  1999,  n.  193.  Si  riporta il testo
          dell'art. 10, comma 1, lettera c):
              "Art. 10 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:
                a)-b) omissis;
                c) il   regolamento   2l aprile  1994,  n.  439,  con
          decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei
          vincitori  del  secondo  corso-concorso  per l'accesso alla
          dirigenza.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera h):
              - Il  decreto  del Ministro della sanita' 6 marzo 1995,
          recante  "Aggiornamento  del decreto ministeriale 14 aprile
          1984,   recante:   Protocolli  di  accesso  agli  esami  di
          laboratorio  e  di  diagnostica strumentale per le donne in
          stato   di   gravidanza   ed   a  tutela  della  maternita'
          responsabile",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 aprile 1995, n. 87.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera i):
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
          1997,  n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in
          materia   di   ordinamento   dei   segretari   comunali   e
          provinciali,  a  norma  dell'art. 17, comma 78, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  5 gennaio  1998,  n.  3.  Si riportano l'art. 8,
          comma 4, e l'art. 19, comma 3:
              "Art.  8  (Misure  per  la  pari  opportunita'). - 1-3.
          Omissis.
              4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per
          maternita'  di  cui  agli  articoli 4, 5 e 7 della legge n.
          1204   del   1971,  ovvero  di  astensione  obbligatoria  o
          facoltativa  per  adozione  o affidamento di cui all'art. 6
          della  legge  n.  903  del  1977,  il  cui  periodo  non va
          computato  ai  fini  del raggiungimento del termine massimo
          previsto   per   il   collocamento  in  disponibilita',  il
          segretario  comunale  e provinciale mantiene la titolarita'
          della  sede  con oneri a carico dell'ente presso cui presta
          servizio.  In  tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia
          gli  oneri  per la supplenza con l'imputazione sul fondo di
          mobilita' di cui all'art. 17, comma 80, della legge.".
              "Art.  19  (Collocamento  in disponibilita'. Criteri di
          utilizzazione). - 1- 2. Omissis.
              3.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 17, comma
          69,  della  legge,  per le supplenze in caso di assenza del
          segretario   per   aspettativa,   per  mandato  politico  o
          sindacale,  per maternita' ed in ogni altro caso di assenza
          superiore  a  sei mesi, il segretario supplente e' indicato
          dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che
          sono  collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri
          determinati dal consiglio nazionale di amministrazione".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera j):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale 25 marzo 1998, n. 142, recante "Regolamento recante
          norme  di  attuazione  dei  princi'pi  e dei criteri di cui
          all'art.  18  della  legge  24 giugno  1997,  n.  196,  sui
          tirocini  formativi e di orientamento", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 maggio  1998,  n.  108.  Si riporta
          l'art. 7, comma 2:
              "Art. 7 (Durata). - 1. Omissis.
              2.  Nel  computo dei limiti sopra indicati non si tiene
          conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
          servizio  militare  o di quello civile, nonche' dei periodi
          di astensione obbligatoria per maternita'".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera k):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  27 maggio  1998,  recante "Estensione della tutela
          della  maternita'  e  dell'assegno al nucleo familiare", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n. 171.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera l):
              - Il  decreto  del  Ministro della sanita' 10 settembre
          1998,   recante  "Aggiornamento  del  decreto  ministeriale
          6 marzo   1995   concernente  l'aggiornamento  del  decreto
          ministeriale  14 aprile  1984 recante protocolli di accesso
          agli  esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per
          le   donne  in  stato  di  gravidanza  ed  a  tutela  della
          maternita'",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre 1998, n. 245. Si riporta l'art. 1, comma 1:
              "Art.  1.  -  1.  Sono  escluse dalla partecipazione al
          costo,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5, lettera a), del
          decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni
          di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio e le altre
          prestazioni  specialistiche  per la tutela della maternita'
          indicate  dal  presente  decreto e dagli allegati A, B e C,
          che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture
          sanitarie  pubbliche  e private accreditate, ivi compresi i
          consultori   familiari.   Sono   comunque   escluse   dalla
          partecipazione   al  costo  le  visite  mediche  periodiche
          ostetrico-ginecologiche".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera m):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale   12 febbraio   1999,   recante  "Approvazione  del
          regolamento  di  assicurazione  dell'Istituto di previdenza
          per  il  settore  marittimo",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  22 aprile 1999, n. 93. Si riportano gli articoli
          1 e 3:
              "Art.  1.  -  1.  L'I.P.SE.MA. esercita l'assicurazione
          obbligatoria  degli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie
          professionali  prevista  dal  decreto  del Presidente della
          Repubblica   30 giugno   1965,   n.   1124,   e  successive
          modificazioni   e   integrazioni   e  gia'  demandata  alle
          soppresse casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena,
          per  gli  addetti  alla navigazione marittima ed alla pesca
          marittima, salve le disposizioni di leggi speciali.
              2. L'Istituto provvede anche, per i medesimi soggetti e
          per  il  personale navigante dell'aviazione civile, per gli
          addetti  agli  uffici delle societa' di navigazione e delle
          organizzazioni  sindacali  di  categoria  autorizzate, alla
          riscossione  dei  contributi  di  malattia  e maternita' ai
          sensi   dell'art.   1,   ultimo   comma  del  decreto-legge
          30 dicembre   1979,   n.   663,   convertito   nella  legge
          29 febbraio  1980,  n. 33, erogando le relative prestazioni
          economiche,   come   previste   dall'art.  3  del  presente
          regolamento.
              3.  L'I.P.SE.MA.  esercita,  inoltre,  per  gli  stessi
          soggetti  obbligatoriamente  assicurati, l'assicurazione di
          prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste
          da  leggi,  contratti  collettivi,  regolamenti  organici o
          convenzioni  di  arruolamento  e di prestazioni integrative
          previste   da   leggi,   regolamenti  o  accordi  sindacali
          nazionali.  L'Istituto  puo' anche assumere l'assicurazione
          degli infortuni sul lavoro e le malattie degli equipaggi di
          navi iscritte in compartimenti esteri, nonche' a fungere da
          ente  collettore di altri contributi e di quote associative
          delle  categorie  per  le quali esercita le attribuzioni di
          cui al presente regolamento".
              "Art.  3. - 1. Hanno titolo alle prestazioni economiche
          di  malattia  e maternita' erogate dall'I.P.SE.MA. ai sensi
          del  decreto-legge  n.  663/1979, convertito nella legge n.
          33/1980:
                a) per le prestazioni economiche previste dall'art. 6
          del   regio   decreto-legge  23 settembre  1937,  n.  1918,
          convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831:
                  gli equipaggi delle navi da traffico e pesca munite
          di ruolo di equipaggio;
                  gli equipaggi del naviglio munito di licenza quando
          si  tratta  di  navi  di  stazza lorda superiore alle dieci
          tonnellate  o  con  apparato motore superiore ai 25 cavalli
          asse  o  30  cavalli indicati anche se costituisca mezzo di
          propulsione ausiliario;
                  gli  equipaggi  di natanti e galleggianti adibiti a
          servizi o lavori portuali;
                b) per le prestazioni economiche previste dall'art. 7
          del  citato  regio  decreto-legge  n. 1918/1937, convertito
          nella legge n. 831/1938:
                  gli  equipaggi  delle  navi  da  traffico munite di
          ruolo di equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle
          navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate
          adibite alla pesca oltre gli stretti;
                c) per    le   prestazioni   previste   dalla   legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni:
                  il  personale  facente parte degli equipaggi di cui
          alla lettera a) del presente articolo;
                  il  personale  navigante dell'aviazione civile, gli
          addetti  agli  uffici delle societa' di navigazione e delle
          organizzazioni sindacali di categoria autorizzate.
              2.  Hanno,  inoltre, titolo alle prestazioni economiche
          di  una  giornata  di  paga  di cui all'art. 13 della legge
          4 maggio 1990, n. 107, i donatori di sangue.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera n):
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca   scientifica   30 aprile  1999,  n.  224,  recante
          "Regolamento  recante  norme  in  materia  di  dottorato di
          ricerca",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio
          1999, n. 162. L'art. 6, comma 2, reca:
              "Art.  6 (Durata dei corsi e conseguimento del titolo).
          - 1. Omissis.
              2.  I  regolamenti universitari disciplinano obblighi e
          diritti   dei   dottorandi,   nonche'   la   sospensione  o
          l'esclusione  dal  corso su decisione motivata del collegio
          dei  docenti,  previa  verifica  dei  risultati conseguiti,
          fatti  salvi  i  casi di maternita', di grave e documentata
          malattia  e di servizio militare. In caso di sospensione di
          durata  superiore  a trenta giorni, ovvero di esclusione al
          corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera o):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale   4 agosto   1999,   recante   "Determinazione   di
          particolari  disposizioni  di tutela dei conduttori di beni
          ad  uso  abitativo da dismettere, ove versino in condizioni
          di  disagio  economico  e  sociale, ovvero in presenza, nel
          nucleo  familiare  del  conduttore medesimo, di soggetto di
          cui  all'art.  3  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1999, n. 197.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera p):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,   n.  394,  recante  "Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n. 286", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  3 novembre  1999,  n. 258, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 42, comma 6, e' il seguente:
              "Art.  42  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al
          Servizio sanitario nazionale). - 1-5. Omissis.
              6.  Fuori  dai  casi  di  cui all'art. 34, comma 1, del
          testo  unico,  in  alternativa  all'assicurazione contro il
          rischio  di  malattia,  infortunio  e  maternita'  prevista
          dall'art.  34,  comma  3, del medesimo testo unico, e fatta
          salva  la specifica disciplina di cui al successivo comma 4
          dello    stesso   articolo,   concernente   gli   stranieri
          regolarmente  soggiornanti per motivi di studio o collocati
          "alla  pari  , lo straniero che abbia richiesto un permesso
          di  soggiorno di durata superiore a tre mesi, puo' chiedere
          l'iscrizione  volontaria  al  Servizio sanitario nazionale,
          previa corresponsione del contributo prescritto.".
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera q):
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  20 dicembre  1999,  n.  553,  recante "Regolamento
          attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS,
          del  Fondo  per  la  gestione  speciale  di cui all'art. 2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo
          comitato  amministratore, ai sensi dell'art. 58 della legge
          17 maggio  1999,  n.  144",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2000, n. 87.
          Nota all'art. 85, comma 2, lettera r):
              - Il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000,
          recante  "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile
          relativo  al  "Piano  sanitario  nazionale  per il triennio
          1998-2000", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno
          2000, n. 131.

                              Art. 86.
        Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903,
                        articolo 3, comma 2;
             legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
        legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

  1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
    a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
    b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
  2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
    a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
    b) il  secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e
b),  dell'articolo  5;  gli  articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge
9 dicembre 1977, n. 903;
    c) la  lettera  n)  del  comma  3  dell'articolo  31 e l'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli
articoli  6  e  7  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano
anche  agli  affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma
dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
    d) il  comma  4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41;
    e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
    f) l'articolo  13  della  legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come
modificato  dall'articolo  3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
    g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
    h) l'articolo   8   del  decreto-legge  29 marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
    i) il  comma  1  dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
    j) i  commi  1  e  3  dell'articolo  14  del  decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503;
    k) i  commi  3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
    l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre
1994, n. 566;
    m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    n) l'articolo  2  del  decreto  legislativo 16 settembre 1996, n.
564;
    o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
    p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468;
    q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come
modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
    r) i  commi  1,  8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    s) i  commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5
del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
    t) il  comma  5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e
l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto
dalla  lettera  dd)  dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli
articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
  3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
    a) gli  articoli  1,  11  e  22  del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

                              Art. 87.
              Disposizioni regolamentari di attuazione

  1.  Fino  all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di
attuazione  del  presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si applicano le
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976,  n.  1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente
testo unico.
  2.   Le  disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  25 novembre  1976,  n.  1026,  che fanno riferimento alla
disciplina  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi
riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

          Note all'art. 87, comma 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          citata legge n. 400/1988:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) abrogata.".
              - Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma
          1.
          Note all'art. 87, comma 2:
              - La  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, recante "Tutela
          delle  lavoratrici  madri",  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 1972, n. 14.

                              Art. 88.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'
                              sociale
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bellillo,    Ministro   per   le   pari
                              opportunita'
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

                                                           Allegato A
                         (Articolo 5 del decreto del Presidente della
                                Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

               ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
                    E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7

    Il  divieto  di  cui  all'art. 7, primo comma, del testo unico si
intende  riferito  al  trasporto,  sia  a braccia e a spalle, sia con
carretti  a  ruote  su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
    I  lavori  faticosi,  pericolosi  ed  insalubri, vietati ai sensi
dello stesso articolo, sono i seguenti:
      A)  quelli  previsti  dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
      B)  quelli  indicati  nella  tabella  allegata  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige
l'obbligo  delle  visite  mediche preventive e periodiche: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      C)  quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche'
alle  altre  malattie  professionali  di  cui  agli allegati 4 e 5 al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive  modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo
il parto;
      D)  i  lavori  che  comportano  l'esposizione  alle  radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      E)  i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      F)  i  lavori  di  manovalanza pesante: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      G)  i  lavori  che comportano una stazione in piedi per piu' di
meta'  dell'orario  o  che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante,  durante  la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
      H)  i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando  il  ritmo  del  movimento  sia frequente, o esiga un notevole
sforzo:  durante  la  gestazione  e  fino  al  termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
      I)   i  lavori  con  macchine  scuotenti  o  con  utensili  che
trasmettono  intense  vibrazioni:  durante  la  gestazione  e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      L)  i  lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
nei  reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      M)  i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di
sostanze  tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno
e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
      N)  i  lavori  di  monda  e  trapianto  del  riso:  durante  la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
      O)  i  lavori  a  bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
pullman  e  di  ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

          Note all'allegato A:
              - Per il titolo del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma
          1.
          Note all'allegato A, lettera a):
              - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante
          "Attuazione   della   direttiva   94/33/CE   relativa  alla
          protezione  dei  giovani  sul  lavoro", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237.
              - Il   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  262,
          recante  "Disposizioni integrative e correttive del decreto
          legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione
          dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4, della
          legge 24 aprile 1998, n. 128", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 25 settembre 2000, n. 224.
          Note all'allegato A, lettera b):
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo
          1956,  n.  303,  recante  "Norme  generali per l'igiene del
          lavoro",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
          1956, n. 105, supplemento ordinario.
          Note all'allegato A, lettera c):
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1965,  n.  1124, e successive modificazioni, recante "Testo
          unico  delle  disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 ottobre   1965,   n.   257,  supplemento  ordinario.  Si
          riportano gli allegati numeri 4 e 5:
                                                    "Allegato n. 4-5:
         TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA
        TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA
allegati
pag. 54
pag. 55
apg. 56
pag. 57
pag. 58
pag. 59
pag. 60

                             Allegato B
                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996,
                                                  n. 645, allegato 2)

                   ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7

    A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
    1. Agenti:
      a) agenti   fisici:   lavoro  in  atmosfera  di  sovrapressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
      b) agenti biologici:
        toxoplasma;
        virus  della  rosolia,  a  meno  che sussista la prova che la
lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione;
      c) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattere
minerario.
    B.  Lavoratrici  in periodo successivo al parto di cui all'art. 6
del testo unico.
    1. Agenti:
      a) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattere
minerario.

Nota all'allegato B:
    - Il  decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  645,  recante
"Recepimento  della  direttiva  92/85/CEE concernente il migliormento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere  o in periodo di allattamento", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996.

                                                           Allegato C
                               (Decreto legislativo 25 novembre 1996,
                                                  n. 645, allegato 1)

              ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11

    A. Agenti.
    1.  Agenti  fisici, allorche' vengono considerati come agenti che
comportano  lesioni  del  feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
      a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
      b) movimentazione  manuale  di  carichi  pesanti che comportano
rischi, soprattutto dorsolombari;
      c) rumore;
      d) radiazioni ionizzanti;
      e) radiazioni non ionizzanti;
      f) sollecitazioni termiche;
      g) movimenti   e   posizioni   di   lavoro,   spostamenti,  sia
all'interno  sia  all'esterno  dello  stabilimento,  fatica mentale e
fisica  e  altri  disagi  fisici  connessi all'attivita' svolta dalle
lavoratrici di cui all'art. 1.
    2. Agenti biologici.
    Agenti  biologici  dei  gruppi  di  rischio  da  2  a  4 ai sensi
dell'art.  75  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella misura in cui sia
noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono
in  pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non
figurino ancora nell'allegato II.
    3. Agenti chimici.
    Gli  agenti  chimici  seguenti,  nella misura in cui sia noto che
mettono  in  pericolo  la  salute  delle  gestanti  e  del nascituro,
sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
      a) sostanze  etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva  n.  67/548/CEE,  purche' non figurino ancora nell'allegato
II;
      b) agenti  chimici  che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
      c) mercurio e suoi derivati;
      d) medicamenti antimitotici;
      e) monossido di carbonio;
      f) agenti   chimici   pericolosi   di  comprovato  assorbimento
cutaneo.
    B. Processi.
    Processi  industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    C. Condizioni di lavoro.
    Lavori sotterranei di carattere minerario.

Nota all'allegato C:
    - Per  il  titolo del decreto legislativo n. 645/1996, si veda in
nota all'allegato B.
Note all'allegato C, lettera A, n. 2:
    L'art.   75   del  citato  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e
successive modificazioni e integrazioni, reca:
    "Art. 75 (Classificazione degli agenti biologici). - 1.Gli agenti
biologici  sono  ripartiti  nei seguenti quattro gruppi a seconda del
rischio di infezione:
      a) agente  biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
      b) agente  biologico  del  gruppo 2: un agente che puo' causare
malattie  in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
e'  poco  probabile  che  si  propaga  nella comunita'; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
      c) agente  biologico  del  gruppo 3: un agente che puo' causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
      d) agente  biologico del gruppo 4: un agente biologico che puo'
provocare  malattie  gravi  in  soggetti umani e costituisce un serio
rischio  per  i  lavoratori  e  puo' presentare un elevato rischio di
propagazione   nella  comunita';  non  sono  disponibili,  di  norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
    2.  Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non  puo'  essere  attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due
gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu'
elevato tra le due possibilita'.
    3.   L'allegato   XI  riporta  l'elenco  degli  agenti  biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.".
Nota all'allegato C, lettera A, n. 3, lettera b):
    - Si  trascrive l'allegato VIII del citato decreto legislativo n.
626/1994.
"Allegato VIII
Elenco di sostanze, preparati e processi
    1. Produzione di auramina col metodo Michler.
    2.  I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
    3.  Lavori  che  espongono  alle  polveri, fumi e nebbie prodotti
durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
    4.  Processo  agli  acidi  forti  nella  fabbricazione  di alcool
isopropilico.
    5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.".
Nota all'allegato C, lettera B:
    - Per  il  titolo  del citato decreto legislativo n. 626/1994, si
veda in note all'art. 11, comma 1.

                                                           Allegato D
                             (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

            ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
           PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'Art. 70

    1. Cassa nazionale del notariato.
    2.  Cassa  azionale  di  previdenza  ed assistenza a favore degli
avvocati e procuratori.
    3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
    4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
    5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
    6.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza a favore dei
geometri.
    7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.
    8.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza a favore dei
dottori commercialisti.
    9.  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
e gli architetti liberi professionisti.
    10.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali.
    11.  Ente  nazionale  di previdenza e assistenza per i consulenti
del lavoro.

Note all'allegato D:
    - La  legge  11 dicembre  1990,  n.  379,  recante "Indennita' di
maternita'   per  le  libere  professioniste",  e'  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 293 del 17 dicembre 1990, si riporta il testo
dell'art. 1:
    "Art. 1 (Destinazione e misura dell'indennita'). - 1. A decorrere
dal  1o gennaio  1991,  a  ogni  iscritta a una cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata
alla  presente  legge  corrisposta  un'indennita' di maternita' per i
periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti
la  data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva
del parto.
    2.  L'indennita'  di  cui  al comma i viene corrisposta in misura
pari  all'80  per  cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e
denunciato  ai  fini  fiscali dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello della domanda.
    3.  In  ogni  caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere
inferiore  a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura
pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilito
dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni,   nella   misura   risultante,  per  la  qualifica  di
impiegato,  dalla  tabella A e dai successivi decreti ministeriali di
cui al secondo comma del medesimo articolo.".

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato