Jesinrete
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al  Governo  per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere
riunite  e  coordinate  tra  loro le disposizioni vigenti in materia,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita',  per  le pari
opportunita' e per la funzione pubblica;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                            Capo I 
                       disposizioni generali 

                               Art. 1.
                              Oggetto;
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

  1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.
  2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altra
disposizione.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - La  legge  8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni
          per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi  delle  citta'"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  13 marzo 2000, n. 60. Il testo dell'art. 15
          e' il seguente:
              "Art.  15  (Testo  unico).  -  1.  Al fine di conferire
          organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di
          tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un
          decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle
          disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                b) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                d) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                e) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico;
                f) esplicita   abrogazione   delle  norme  secondarie
          incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel
          testo unico.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  deliberato  dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
          con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del
          Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione.
              3.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere
          emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di
          cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
          2, disposizioni correttive del testo unico.".
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Per  il  testo  dell'art.  15  della  citata legge n.
          53/2000, si veda in nota al titolo.
              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   del  12 settembre  1988,  n.  214,  supplemento
          ordinario.

                               Art. 2.
                             Definizioni
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

  1. Ai fini del presente testo unico:
    a) per   "congedo   di   maternita'"   si   intende  l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
    b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro
del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
    c) per  "congedo  parentale", si intende l'astensione facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore;
    d) per   "congedo   per   la  malattia  del  figlio"  si  intende
l'astensione   facoltativa   dal   lavoro  della  lavoratrice  o  del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
    e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto
di  apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.
  2.  Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per
le  pubbliche  amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai
sensi   della  legislazione  vigente,  da  disposizioni  normative  e
contrattuali.  I  trattamenti  economici non possono essere inferiori
alle predette indennita'.

                               Art. 3.
                     Divieto di discriminazione

  1.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita'
di  assunzione  e  qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a
tutti  i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il
riferimento  allo  stato  matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,
secondo  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'articolo 1 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
  2.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento  e  aggiornamento  professionale, per quanto concerne
sia  l'accesso  sia  i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
  3.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto  riguarda  la  retribuzione, la classificazione professionale,
l'attribuzione  di  qualifiche  e  mansioni  e  la progressione nella
carriera,  secondo  quanto  previsto dagli articoli 2 e 3 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.

          Note all'art. 3, commi 1 e 2:
              - La legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante "Parita' di
          trattamento  tra  uomini  e  donne in materia di lavoro" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 dicembre 1977, n.
          343. Si riporta il testo dell'art. 1:
              "Art. 1. - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata
          sul   sesso   per   quanto  riguarda  l'accesso  al  lavoro
          indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque
          sia  il  settore  o il ramo di attivita', a tutti i livelli
          della gerarchia professionale.
              La  discriminazione  di  cui  al  comma  precedente  e'
          vietata anche se attuata:
                1)  attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
          o di famiglia o di gravidanza;
                2)   in  modo  indiretto,  attraverso  meccanismi  di
          preselezione  ovvero  a  mezzo stampa o con qualsiasi altra
          forma    pubblicitaria    che    indichi   come   requisito
          professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
              Il  divieto di cui ai commi precedenti si applica anche
          alle  iniziative  in  materia  di orientamento, formazione,
          perfezionamento  e  aggiornamento professionale, per quanto
          concerne sia l'accesso sia i contenuti.
              Eventuali  deroghe alle disposizioni che precedono sono
          ammesse  soltanto  per  mansioni  di lavoro particolarmente
          pesanti    individuate    attraverso    la   contrattazione
          collettiva.
              Non     costituisce     discriminazione    condizionare
          all'appartenenza  ad  un  determinato sesso l'assunzione in
          attivita'  della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando
          cio'   sia  essenziale  alla  natura  del  lavoro  o  della
          prestazione.".
          Nota all'art. 3, comma 3:
              - Il  testo  degli articoli 2 e 3 della citata legge n.
          903/1977 e' il seguente:
              "Art.  2.  -  La  lavoratrice  ha  diritto  alla stessa
          retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste
          siano uguali o di pari valore.
              I  sistemi  di  classificazione  professionale  ai fini
          della  determinazione  delle  retribuzioni debbono adottare
          criteri comuni per uomini e donne.".
              "Art.  3.  -  E'  vietata qualsiasi discriminazione fra
          uomini  e  donne  per  quanto riguarda l'attribuzione delle
          qualifiche,   delle   mansioni   e  la  progressione  nella
          carriera.
              Le  assenze  dal  lavoro, previste dagli articoli 4 e 5
          della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai
          fini  della  progressione  nella  carriera,  come attivita'
          lavorativa,  quando i contratti collettivi non richiedano a
          tale scopo particolari requisiti.".

                               Art. 4.
         Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

  1.  In  sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal
lavoro,  in  virtu'  delle  disposizioni del presente testo unico, il
datore  di  lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,
secondo  comma,  lettera  b),  della  legge 18 aprile 1962, n. 230, e
dell'articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n.
196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
  2.  L'assunzione  di  personale  a tempo determinato e di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai
sensi  del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino
ad  un  mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
  3.  Nelle  aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a
carico  del  datore  di  lavoro  che assume personale con contratto a
tempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratrici e lavoratori in
congedo,  e'  concesso  uno  sgravio  contributivo  del 50 per cento.
Quando  la  sostituzione  avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
  4.  Le  disposizioni  del  comma  3  trovano  applicazione  fino al
compimento  di  un  anno  di  eta' del figlio della lavoratrice o del
lavoratore  in  congedo  o  per  un  anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
  5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo
XI,  e'  possibile  procedere,  in  caso di maternita' delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel
primo  anno  di  accoglienza  del  minore  adottato o in affidamento,
all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di personale
temporaneo,  per  un  periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.

          Note all'art. 4, comma 1:
              - La  legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina
          del  contratto di lavoro a tempo determinato" e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17 maggio 1962, n. 125. Si
          riporta il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b):
              "Art.  1.  -  Il  contratto di lavoro si reputa a tempo
          indeterminato,  salvo  le  eccezioni  appresso indicate. E'
          consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata del
          contratto;
                a) omissis;
                b) quando  l'assunzione  abbia  luogo  per sostituire
          lavoratori  assenti  e per i quali sussiste il diritto alla
          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
          a  termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
          la causa della sua sostituzione;".
              - La  legge  24 giugno  1997, n. 196, recante "Norme in
          materia di promozione dell'occupazione" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 luglio  1997,  n.  154,  supplemento
          ordinario.  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 2,
          lettera c):
              "Art.  1  (Contratto  di  fornitura  di  prestazioni di
          lavoro  temporaneo).  -  2.  Il  contratto  di fornitura di
          lavoro temporaneo puo' essere concluso:
                a)-b) omissis;
                c) nei  casi  di sostituzione dei lavoratori assenti,
          fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.".

                               Art. 5.
           Anticipazione del trattamento di fine rapporto
                 (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

  1.  Durante  i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo
32,  il  trattamento  di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini
del  sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
2000,  n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e successive
modificazioni,  possono  prevedere la possibilita' di conseguire tale
anticipazione.

          Note all'art. 5:
              - L'art.   7  della  citata  legge  n.  53/2000  recita
          testualmente:
              "Art.   7   (Anticipazione   del  trattamento  di  fine
          rapporto).  -  1. Oltre  che  nelle ipotesi di cui all'art.
          2120,  ottavo  comma,  del codice civile, il trattamento di
          fine rapporto puo' essere anticipato ai fini delle spese da
          sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
          all'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
          come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge,
          e  di  cui  agli  articoli  5  e  6  della  presente legge.
          L'anticipazione e' corrisposta unitamente alla retribuzione
          relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
          Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di
          anticipazioni per indennita' equipollenti al trattamento di
          fine  rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
          dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
              2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari
          di  cui  al  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
          successive modificazioni, possono prevedere la possibilita'
          di  conseguire,  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, del citato
          decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
          prestazioni  per le spese da sostenere durante i periodi di
          fruizione  dei  congedi  di  cui  agli articoli 5 e 6 della
          presente legge.
              3.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  e  per  la  solidarieta' sociale, sono definite le
          modalita'  applicative  delle  disposizioni  del comma 1 in
          riferimento      ai      dipendenti     delle     pubbliche
          amministrazioni.".
              - Il  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e
          successive  modificazioni,  recante "Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
          lettera  v),  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421"  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,
          supplemento ordinario.

                            Capo II 
                 tutela della salute della lavoratrice 

                               Art. 6.
                Tutela della sicurezza e della salute
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
              legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

  1.  Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza
e  della  salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e
fino  a  sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
  2.  La  tutela  si  applica,  altresi',  alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei
sette mesi di eta'.
  3.  Salva  l'ordinaria  assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del   Servizio   sanitario  nazionale,  le  lavoratrici,  durante  la
gravidanza,  possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o
private  accreditate,  con  esclusione  dal  costo  delle prestazioni
erogate,  oltre  che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle  prestazioni  specialistiche per la tutela della maternita', in
funzione   preconcezionale  e  di  prevenzione  del  rischio  fetale,
previste  dal  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo
1,  comma  5,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.

          Nota all'art. 6, comma 3:
              - Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante
          "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
          prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
          dell'art.  59,  comma  50, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          1998,  n. 99. Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), e'
          il seguente:
              "Art. 1 (Finalita' e criteri generali). - 1-4. Omissis.
              5.  Restano  altresi'  escluse  dalla partecipazione al
          costo  le  prestazioni  erogate  a  fronte di condizioni di
          interesse sociale, finalizzate a:
                a) la  tutela  della  maternita',  limitatamente alle
          prestazioni  definite dal decreto 6 marzo 1995 del Ministro
          della  sanita',  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 87
          del  13 aprile  1995,  da  aggiornare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          sentito  il  Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome;".

                               Art. 7.
                           Lavori vietati
  (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,
   comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

  1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento
di  pesi,  nonche'  ai  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri. I
lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo
5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della  sanita'  e  per  la  solidarieta'  sociale,  sentite  le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
  2.  Tra  i  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli  che  comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
  3.  La  lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per
il quale e' previsto il divieto.
  4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi
in  cui  i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
istanza  della  lavoratrice,  accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
  5.  La  lavoratrice  adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte,  nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
  6.  Quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata  ad altre
mansioni,  il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per  territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo  di  cui  al  presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 17.
  7.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e
4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

          Nota all'art. 7, comma 1:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          25 novembre   1976,   n.   1026,  recante  "Regolamento  di
          esecuzione  della  legge  30 dicembre  1971, n. 1204, sulla
          tutela   delle   lavoratrici  madri"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72.
          Nota all'art. 7, comma 5:
              - La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro  e  norme  sul  collocamento"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 27 maggio 1970, n. 131. Si riporta
          il testo dell'art. 13:
              "Art.  13  (Mansioni del lavoratore). - L'art. 2103 del
          codice civile e' sostituito dal seguente:
              "Il  prestatore  di  lavoro  deve  essere  adibito alle
          mansioni   per  le  quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle
          corrispondenti   alla   categoria   superiore   che   abbia
          successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni equivalenti
          alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
          della  retribuzione.  Nel  caso  di assegnazione a mansioni
          superiori   il   prestatore   ha   diritto  al  trattamento
          corrispondente   all'attivita'   svolta,  e  l'assegnazione
          stessa  diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
          luogo  per  sostituzione  di lavoratore assente con diritto
          alla  conservazione  del posto, dopo un periodo fissato dai
          contratti  collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
          Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad
          un'altra   se   non   per   comprovate   ragioni  tecniche,
          organizzative e produttive.
              Ogni patto contrario e' nullo.".

                               Art. 8.
                 Esposizione a radiazioni ionizzanti
        (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

  1.  Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'
in  zone  classificate  o,  comunque, essere adibite ad attivita' che
potrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle lavoratrici di comunicare al datore di
lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
  3.  E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'
comportanti un rischio di contaminazione.

                               Art. 9.
            Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
               (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza  e'  vietato  adibire  al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
  2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari  previsti  dal presente testo unico sono devoluti al
servizio  sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano al personale
femminile  del  corpo  di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.

          Nota all'art. 9:
              - Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  230  (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
          90/641/Euratom,  92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
          radiazioni ionizzanti):
              "Art.  96 (Limiti di esposizione). - 1. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro   della   sanita',   d'intesa   con   i   Ministri
          dell'ambiente,  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e
          della  protezione  civile,  sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA,
          l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse
          modalita'  di  esposizione  di  cui  al  decreto  ai  sensi
          dell'art. 82:
                a) i limiti di dose per:
                  1) lavoratori esposti;
                  2) apprendisti e studenti;
                  3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
                  4) Lavoratori non esposti;
                b) i  valori  di  dose che comportano la sorveglianza
          medica  eccezionale  e  l'obbligo di cui agli articoli 91 e
          92.
              2. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire
          particolari  limiti di dose o condizioni di esposiziore per
          le  lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste
          e studentesse in eta' fertile, di cui all'art. 70.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con  i  Ministri della sanita' e della protezione
          civile,  sentiti  il  CNR,  l'ANPA,  l'ISS  e l'ISPESL sono
          fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
              4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite
          le  specifiche  grandezze radioprotezionistiche, come mezzo
          per  garantire  l'osservanza  dei  limiti  di  dose,  con i
          relativi  criteri  di  utilizzazione,  anche  per i casi di
          esposizione esterna e interna concomitante.
              5.  Con  i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere
          stabiliti  particolari  casi per i quali non si applicano i
          limiti di dose di cui agli stessi decreti.
              6.  Nel  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          stabiliti  i valori di concentrazione di radionuclidi nelle
          acque di miniera ai fini dell'art. 16, comma 1.
              7.  I  limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3
          nonche'  le  specifiche  grandezze  ed  i criteri di cui al
          comma  4  debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto
          degli   obiettivi   di   radioprotezione   stabiliti  dalle
          direttive dell'Unione europea.".
          Nota all'art. 9, comma 2:
              - La  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  e successive
          modificazioni,  recante "Istituzione del servizio sanitario
          nazionale"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          28 dicembre  1978,  n. 360, supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 6, lettera z) e' il seguente:
              "Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a) - v) omissis;
                z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate
          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
          custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
          dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
          delle condizioni del personale dipendente.".

                              Art. 10.
                    Personale militare femminile
    (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)

  1.  Fatti  salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne
previsti  agli  articoli  16  e  17,  comma  1, durante il periodo di
gravidanza  e  fino  a  sette  mesi  successivi al parto il personale
militare  femminile  non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi
ed  insalubri,  da  determinarsi  con  decreti  adottati,  sentito il
comitato  consultivo  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari
opportunita'  per  il  personale  delle  Forze armate, nonche' con il
Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione per il personale delle
capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pari
opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.

          Nota all'art. 10:
              - La  legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al
          Governo  per l'istituzione del servizio militare volontario
          femminile",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          29 ottobre  1999,  n. 255. Si riporta il testo dell'art. 1,
          comma 3:
              "3.  Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
          opportunita',  e' istituito, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge e per un periodo
          di   quattro   anni  rinnovabile,  un  Comitato  consultivo
          composto  da  undici  membri  nel  quale  e' assicurata una
          partecipazione maggioritaria   di  personale  femminile  in
          possesso  di adeguate esperienze e competenze nelle materie
          attinenti  ai  settori  di  interesse  del  Ministero della
          difesa  e  del  Ministero  delle finanze, con il compito di
          assistere  il  Capo  di  stato maggiore  della difesa ed il
          Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia di finanza
          nell'azione   di  indirizzo,  coordinamento  e  valutazione
          dell'inserimento   e   della   integrazione  del  personale
          femminile  nelle  strutture  delle Forze armate e del Corpo
          della   guardia   di   finanza.  Sei  membri  del  Comitato
          consultivo  sono  scelti  dal  Ministro  della  difesa  con
          proprio  decreto  e  un membro e' scelto dal Ministro delle
          finanze  con  proprio  decreto.  Il  Ministro  per  le pari
          opportunita'  designa  i  restanti  quattro membri, due dei
          quali  sono  indicati  dalla  Commissione  nazionale per la
          parita'  e  le  pari  opportunita' tra uomo e donna. Con il
          decreto  di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
          della  difesa  provvede  anche all'indicazione di eventuali
          compensi  connessi  alla  effettiva  presenza ai lavori del
          Comitato  stesso.  Per  il  funzionamento  del  Comitato e'
          autorizzata  la  spesa  di lire 80 milioni per il 1999 e di
          lire  240  milioni  annue a decorrere dal 2000. Al relativo
          onere  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,   allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della difesa. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.".

                              Art. 11.
                       Valutazione dei rischi
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il
datore  di  lavoro,  nell'ambito ed agli effetti della valutazione di
cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza  e  la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione  ad  agenti  fisici,  chimici  o  biologici,  processi  o
condizioni  di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici   elaborate   dalla   Commissione   dell'Unione   europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
  2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo  19 settembre  1994,  n. 626, e successive modificazioni,
comprende  quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per  la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.

          Nota all'art. 11, comma 1:
              - Il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
          successive   modificazioni,   recante   "Attuazione   delle
          direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
          90/269/CEE,  90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
          97/42/CE  e  1999/38/CE  riguardanti il miglioramento della
          sicurezza  e della salute dei lavoratori durante il lavoro"
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265,  supplemento ordinario. Il testo dell'art. 4, comma 1,
          e' il seguente:
              "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
          del  preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
          natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'
          produttiva,  valuta,  nella  scelta  delle  attrezzature di
          lavoro  e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
          nonche'  nella  sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
          per  la  sicurezza  e  per  la  salute  dei lavoratori, ivi
          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
          rischi particolari.".
          Nota all'art 11, comma 2:
              - Il  testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
          n. 626/1994 e' il seguente:
              "Art.  21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
          di  lavoro  provvede  affinche'  ciascun  lavoratore riceva
          un'adeguata informazione su:
                a) i  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi
          all'attivita' dell'impresa in generale;
                b) le   misure   e   le  attivita'  di  protezione  e
          prevenzione adottate;
                c) i  rischi  specifici  cui  e' esposto in relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia;
                d) i  pericoli  connessi all'uso delle sostanze e dei
          preparati  pericolosi  sulla  base delle schede dei dati di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica;
                e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
          lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
                f) il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione e
          protezione ed il medico competente;
                g) i   nominativi   dei   lavoratori   incaricati  di
          applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
              2.  Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
          al commna 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
          all'art. 1, comma 3.".

                              Art. 12.
                    Conseguenze della valutazione
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

  1.  Qualora  i  risultati della valutazione di cui all'articolo 11,
comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute delle
lavoratrici,   il  datore  di  lavoro  adotta  le  misure  necessarie
affinche'  l'esposizione  al  rischio  delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
  2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica  quanto  stabilito  dall'articolo  7, commi 3, 4 e 5, dandone
contestuale  informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero
del   lavoro   competente   per   territorio,   che   puo'   disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
  4.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

                              Art. 13.
               Adeguamento alla disciplina comunitaria
   (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva  permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le  linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti  la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o  la  salute  delle  lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni  di  lavoro,  la fatica mentale e fisica e gli altri disagi
fisici  e  mentali  connessi  con  l'attivita'  svolta dalle predette
lavoratrici.
  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al comma 1, si provvede ad
adeguare  ed  integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma  1,  nonche'  a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli
allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e
alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

          Nota all'art. 13, comma 1:
              - L'art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          626/1994  sostituisce l'art. 393 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 aprile 1955, n. 547 che si riporta di
          seguito:
              "Art.  26  (Commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).
              Art.  393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
          istituita  una  commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
          e'  presieduta  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  o  dal direttore generale della Direzione generale
          dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
                a) cinque  funzionari  esperti designati dal Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
          del  lavoro,  laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
          chirurgia e uno in chimica o fisica;
                b) il   direttore   e  tre  funzionari  dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
                c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
                d) il  direttore  generale  competente  del Ministero
          della  sanita'  ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
          Ministeri:  industria,  commercio  ed artigianato; interno;
          difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
          ambiente  e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  degli  affari
          regionali;
                e) sei   rappresentanti   delle  regioni  e  province
          autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
                f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
          nazionale  assicurazioni  e  infortuni  sul  lavoro;  Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
          ricerche;  UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
          Istituto italiano di medicina sociale;
                g) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni    sindacali   dei   lavoratori maggiormente
          rappresentative a livello nazionale;
                h) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro,  anche
          dell'artigianato     e     della     piccola     e    media
          impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                i) un  esperto  nominato  dal  Ministro  del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni        sindacali        dei        dirigenti
          d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
          Ai  predetti  componenti,  per  le  riunioni  o giornate di
          lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 1o gennaio 1956, n. 5, e
          successive modificazioni.
              2.  Per  ogni  rappresentante effettivo e' designato un
          membro supplente.
              3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione puo'
          istituire  comitati speciali permanenti dei quali determina
          la composizione e la funzione.
              4.  La  commissione  puo'  chiamare  a  far  parte  dei
          comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,
          anche  su  designazione  delle  associazioni professionali,
          dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
          materie trattate.
              5.   Le   funzioni   inerenti   alla  segreteria  della
          commissione   sono   disimpegnate  da  due  funzionari  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              6. I componenti della commissione consultiva permanente
          ed  i  segretari sono nominati con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale su designazione degli
          organismi competenti e durano in carica tre anni.".
              - L'art. 26, comma 2, del citato decreto legislativo n.
          626/1994,  sostituisce  l'art.  394  del  citato decreto n.
          547/1955 che si riporta di seguito:
              "Art.   394   (Compiti  della  commissione).  -  1.  La
          commissione consultiva permanente ha il compito di:
                a) esaminare  i  problemi applicativi della normativa
          in  materia  di  sicurezza  e  salute sul posto di lavoro e
          predisporre una relazione annuale al riguardo;
                b) formulare   proposte   per   lo   sviluppo   e  il
          perfezionamento  della  legislazione  vigente  e per il suo
          coordinamento   con   altre   disposizioni  concernenti  la
          sicurezza  e  la  protezione  della  salute dei lavoratori,
          nonche'  per  il  coordinamento  degli organi preposti alla
          vigilanza;
                c) esaminare   le   problematiche   evidenziate   dai
          comitati  regionali  sulle misure preventive e di controllo
          dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
                d) proporre  linee  guida applicative della normativa
          di sicurezza;
                e) esprimere   parere  sugli  adeguamenti  di  natura
          strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
          a livello nazionale;
                f) esprimere   parere   sulle   richieste  di  deroga
          previste  dall'art.  48  del  decreto legislativo 15 agosto
          1991, n. 277;
                g) esprimere   parere   sulle   richieste  di  deroga
          previste  dall'art.  8  del  decreto legislativo 25 gennaio
          1992, n. 77;
                h) esprimere    parere   sul   riconoscimento   della
          conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
          dei  lavoratori  sul  luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
          sicurezza;
                i) esprimere   il   parere  sui  ricorsi  avverso  le
          disposizioni   impartite   dagli   ispettori   del   lavoro
          nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
          rischi   particolarmente   elevati,  individuate  ai  sensi
          dell'art.  43,  comma  1,  lettera  g),  n.  4, della legge
          19 febbraio  1992,  n.  142,  secondo  le  modalita' di cui
          all'art. 402;
                l) esprimere  parere,  su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale o del Ministero della
          sanita'  o  delle  regioni, su qualsiasi questione relativa
          alla  sicurezza  del  lavoro e alla protezione della salute
          dei lavoratori.
              2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
          e'   resa   pubblica   ed  e'  trasmessa  alle  commissioni
          parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
              3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
          puo'  chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
          autorizzazione  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale, effettuare sopralluoghi.".
              - L'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo n.
          626/1994, reca:
              "3.   L'art.  395  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e' soppresso.
          Nota all'art 15:
              - Per  il  titolo  del decreto legislativo 19 settembre
          1994,  n.  626, e successive modificazioni, si veda in note
          all'art. 11, comma 1.

                              Art. 14.
                         Controlli prenatali
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

  1.  Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione  di  esami  prenatali,  accertamenti  clinici  ovvero
visite  mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere
eseguiti durante l'orario di lavoro.
  2.  Per  la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano  al  datore  di  lavoro apposita istanza e successivamente
presentano  la  relativa  documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.

                              Art. 15.
                      Disposizioni applicabili
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

  1.  Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano
ferme  le  disposizioni  recate  dal decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  nonche' da ogni altra
disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

                            Capo III 
                      congedo di maternita' 

                              Art. 16.
                Divieto di adibire al lavoro le donne
       (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

  1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
    a) durante  i  due  mesi  precedenti  la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20;
    b) ove   il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
    c) durante i tre mesi dopo il parto;
    d) durante  gli  ulteriori  giorni  non  goduti  prima del parto,
qualora  il  parto  avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a quella
presunta.  Tali  giorni  sono  aggiunti  al  periodo  di  congedo  di
maternita' dopo il parto.

                              Art. 17.
                       Estensione del divieto
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,
              commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

  1.  Il  divieto  e'  anticipato  a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi o
pregiudizievoli.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro   per   il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione  del  primo  decreto ministeriale, l'anticipazione del
divieto  di  lavoro  e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
  2.  Il  servizio  ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,
sulla  base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi
del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, l'interdizione dal
lavoro  delle  lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno
o  piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso,
per i seguenti motivi:
    a) nel   caso   di   gravi  complicanze  della  gravidanza  o  di
preesistenti  forme  morbose  che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza;
    b) quando  le  condizioni  di  lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
    c) quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
  3.  L'astensione  dal  lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e'
disposta  dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze  dell'accertamento  medico  ivi  previsto. In ogni caso il
provvedimento   dovra'   essere  emanato  entro  sette  giorni  dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
  4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2
puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio  o  su  istanza  della lavoratrice, qualora nel corso della
propria  attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
  5.  I  provvedimenti  dei  servizi  ispettivi previsti dai presente
articolo sono definitivi.

          Note all'art. 17, comma 2:
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,
          recante  "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
          norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
          n.  305,  supplemento  ordinario.  Il testo dell'art. 2 del
          citato decreto legislativo n. 502/1992, e' il seguente:
              "Art.  2  (Competenze  regionali).  -  1. Spettano alle
          regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi
          stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
          amministrative   in  materia  di  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera.
              2.    Spettano   in   particolare   alle   regioni   la
          determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi
          e  sull'attivita'  destinata alla tutela della salute e dei
          criteri  di  finanziamento  delle unita' sanitarie locali e
          delle   aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di  indirizzo
          tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
          unita'  sanitarie  locali ed aziende, anche in relazione al
          controllo  di  gestione  e  alla valutazione della qualita'
          delle prestazioni sanitarie.
              2-bis.  La  legge  regionale istituisce e disciplina la
          Conferenza  permanente  per  la  programmazione sanitaria e
          socio-sanitaria  regionale,  assicurandone  il  raccordo  o
          l'inserimento    nell'organismo    rappresentativo    delle
          autonomie  locali,  ove  istituito.  Fanno, comunque, parte
          della  Conferenza:  il  sindaco  del comune nel caso in cui
          l'ambito  territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
          coincida   con  quella  del  comune;  il  presidente  della
          Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
          circoscrizione   nei  casi  in  cui  l'ambito  territoriale
          dell'unita'  sanitaria locale sia rispettivamente superiore
          o  inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle
          associazioni regionali delle autonomie locali.
              2-ter.  Il  progetto  del  Piano sanitario regionale e'
          sottoposto  alla  Conferenza  di  cui al comma 2-bis, ed e'
          approvato  previo  esame  delle  osservazioni eventualmente
          formulate   dalla   Conferenza.  La  Confefenza  partecipa,
          altresi',  nelle  forme  e con le modalita' stabilite dalla
          legge  regionale,  alla  verifica  della  realizzazione del
          Piano  attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere
          di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.
              2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,
          definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il
          coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree
          metropolitane  di  cui  all'art.  17,  comma 1, della legge
          8 giugno  1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di
          appositi organismi.
              2-quinquies.  La legge regionale disciplina il rapporto
          tra  programmazione  regionale  e  programmazione attuativa
          locale,  definendo in particolare le procedure di proposta,
          adozione  e  approvazione  del  Piano attuativo locale e le
          modalita'  della  partecipazione  ad esse degli enti locali
          interessati.  Nelle  aree  metropolitane il piano attuativo
          metropolitano  e'  elaborato dall'organismo di cui al comma
          2-quater ove costituito.
              2-sexies. La regione disciplina altresi':
                a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
          sanitarie  locali,  le  quali assicurano attraverso servizi
          direttamente  gestiti  l'assistenza sanitaria collettiva in
          ambiente  di  vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
          l'assistenza   ospedaliera,   salvo   quanto  previsto  dal
          presente   decreto   per   quanto   attiene   alle  aziende
          ospedaliere  di  rilievo  nazionale e interregionale e alle
          altre strutture pubbliche e private accreditate;
                b) i  principi  e  criteri  per  l'adozione dell'atto
          aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
                c) la  definizione  dei  criteri  per l'articolazione
          delle  unita'  sanitarie  locali  in  distretti,  da  parte
          dell'atto  di  cui  all'art.  3, comma 1-bis, tenendo conto
          delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
          popolazione;
                d) il  finanziamento  delle  unita' sanitarie locali,
          sulla  base  di  una  quota capitaria corretta in relazione
          alle   caratteristiche   della  popolazione  residente  con
          criteri  coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
          della  regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie locali,
          nonche'   di   valutazione   dei  risultati  delle  stesse,
          prevedendo  in  quest'ultimo  caso  forme  e  modalita'  di
          partecipazione della Conferenza dei sindaci;
                f) l'organizzazione    e   il   funzionamento   delle
          attivita'  di  cui  all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e
          cooperazione   con  la  Commissione  nazionale  di  cui  al
          medesimo articolo;
                g) fermo    restando    il    generale   divieto   di
          indebitamento,  la  possibilita'  per  le  unita' sanitarie
          locali di:
                  1) anticipazione,  da  parte  del  tesoriere, nella
          misura  massima  di  un dodicesimo dell'ammontare annuo del
          valore  dei  ricavi,  inclusi i trasferimenti, iscritti nel
          bilancio preventivo annuale;
                  2) contrazione di mutui e accensione di altre forme
          di  credito,  di  durata non superiore a dieci anni, per il
          finanziamento   di   spese   di   investimento   e   previa
          autorizzazione  regionale,  fino a un ammontare complessivo
          delle   relative   rate,  per  capitale  e  interessi,  non
          superiore  al  quindici  per  cento  delle  entrate proprie
          correnti,  a  esclusione  della  quota  di  fondo sanitario
          nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
                h) le  modalita' con cui le unita' sanitarie locali e
          le  aziende  ospedaliere  assicurano  le  prestazioni  e  i
          servizi  contemplati  dai  livelli aggiuntivi di assistenza
          finanziati  dai  comuni  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,
          lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
              2-septies.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
          le  regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli
          organismi  a  scopo  non lucrativo di cui all'art. 1, comma
          18.
              2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la
          regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis
          e  2-quinquies,  il  Ministro  della  sanita',  sentite  la
          regione  interessata  e  l'Agenzia  per  i servizi sanitari
          regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso
          tale  termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
          della   medesima   Agenzia  e  previa  consultazione  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
          anche  sotto  forma  di  nomina  di un commissario ad acta.
          L'intervento  adottato dal Governo non preclude l'esercizio
          delle  funzioni  regionali per le quali si e' provveduto in
          via  sostitutiva  ed e' efficace sino a quando i competenti
          organi regionali abbiano provveduto.".
              - Il  testo  dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          n. 502/1992, e' il seguente:
              "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Abrogato.
              2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative
          comunitarie   e   degli   organismi   internazionali   sono
          assicurate  dal  Ministero della sanita' che si avvale, per
          gli  aspetti  di  competenza,  dell'Istituto  superiore  di
          sanita',  dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la
          sicurezza   del   lavoro,  degli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali,   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari
          regionali,   dell'Agenzia   nazionale   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
          dell'ENEA.
              3.  I  dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
          acquisiscono  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e
          la  sicurezza  del  lavoro  e  dall'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  ogni
          informazione  utile ai fini della conoscenza dei rischi per
          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
          lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle
          anzidette    informazioni    anche   attraverso   strumenti
          telematici.".

                              Art. 18.
                              Sanzioni
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

  1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e
17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

                              Art. 19.
                    Interruzione della gravidanza
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

  1.  L'interruzione  della  gravidanza,  spontanea o volontaria, nei
casi  previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.
  2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la
pena   prevista  per  chiunque  cagioni  ad  una  donna,  per  colpa,
l'interruzione  della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se
il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro.

          Note all'art. 19, comma 1:
              - La  legge  22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per
          la  tutela  sociale  della  maternita'  e sull'interruzione
          volontaria  della gravidanza", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  del 22 maggio 1978, n. 140. Si riportano i testi
          degli articoli 4, 5 e 6:
              "Art. 4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza
          entro   i   primi  novanta  giorni,  la  donna  che  accusi
          circostanze  per le quali la prosecuzione della gravidanza,
          il  parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo
          per  la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
          stato  di  salute,  o  alle  sue  condizioni  economiche, o
          sociali  o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto
          il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni
          del  concepito,  si  rivolge  ad  un  consultorio  pubblico
          istituito  ai  sensi  dell'art.  2, lettera a), della legge
          29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a
          cio'  abilitata  dalla  regione,  o  a  un  medico  di  sua
          fiducia.".
              "Art. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria;
          oltre  a  dover  garantire i necessari accertamenti medici,
          hanno  il  compito  in  ogni caso, e specialmente quando la
          richiesta  di  interruzione  della  gravidanza sia motivata
          dall'incidenza  delle  condizioni  economiche, o sociali, o
          familiari  sulla salute della gestante, di esaminare con la
          donna  e  con  il  padre  del  concepito,  ove  la donna lo
          consenta,  nel rispetto della dignita' e della riservatezza
          della  donna  e  della  persona  indicata  come  padre  del
          concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di
          aiutarla  a  rimuovere  le  cause  che la porterebbero alla
          interruzione  della gravidanza, di metterla in grado di far
          valere  i  suoi  diritti  di  lavoratrice  e  di  madre, di
          promuovere  ogni  opportuno  intervento atto a sostenere la
          donna,  offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la
          gravidanza sia dopo il parto.
              Quando  la  donna  si  rivolge al medico di sua fiducia
          questi  compie  gli  accertamenti  sanitari  necessari, nel
          rispetto  della  dignita'  e  della  liberta'  della donna;
          valuta  con  la  donna stessa e con il padre del concepito,
          ove  la  donna  lo  consenta, nel rispetto della dignita' e
          della  riservatezza  della  donna  e della persona indicata
          come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli
          accertamenti   di   cui   sopra,   le  circostanze  che  la
          determinano  a chiedere l'interruzione della gravidanza; la
          informa  sui  diritti a lei spettanti e sugli interventi di
          carattere  sociale  cui  puo'  fare  ricorso,  nonche'  sui
          consultori e le strutture socio-sanitarie.
              Quando  il  medico  del  consultorio  o della struttura
          sociosanitaria,   o   il   medico   di  fiducia,  riscontra
          l'esistenza   di   condizioni   tali   da  rendere  urgente
          l'intervento,   rilascia   immediatamente   alla  donna  un
          certificato  attestante  l'urgenza. Con tale certificato la
          donna stessa puo' presentarsi ad una delle sedi autorizzate
          a praticare la interruzione della gravidanza.
              Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine
          dell'incontro  il  medico del consultorio o della struttura
          socio-sanitaria,  o  il  medico  di fiducia, di fronte alla
          richiesta  della  donna di interrompere la gravidanza sulla
          base delle circostanze di cui all'art. 4, le rilascia copia
          di  un  documento, firmato anche dalla donna, attestante lo
          stato  di  gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a
          soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la
          donna  puo' presentarsi, per ottenere la interruzione della
          gravidanza,  sulla base del documento rilasciatole ai sensi
          del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.".
              "Art.  6.  L'interruzione  volontaria della gravidanza,
          dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
                a) quando  la  gravidanza  o  il  parto comportino un
          grave pericolo per la vita della donna;
                b) quando  siano  accertati  processi patologici, tra
          cui  quelli  relativi  a rilevanti anomalie o malformazioni
          del  nascituro,  che  determinino  un grave pericolo per la
          salute fisica o psichica della donna.".
          Nota all'art. 19, comma 2:
              - L'art. 17 della citata legge n. 194/1978 reca:
              "Art.  17.  Chiunque  cagiona  ad  una  donna per colpa
          l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione
          da tre mesi a due anni.
              Chiunque  cagiona  ad  una  donna  per  colpa  un parto
          prematuro   e'  punito  con  la  pena  prevista  dal  comma
          precedente, diminuita fino alla meta'.
              Nei  casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e'
          commesso  con  la violazione delle norme poste a tutela del
          lavoro la pena e' aumentata.".

                              Art. 20.
               Flessibilita' del congedo di maternita'
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
             legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)

  1.  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',
le  lavoratrici  hanno  la facolta' di astenersi dal lavoro a partire
dal  mese  precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi  al  parto,  a  condizione  che  il medico specialista del
Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di  lavoro  attestino  che  tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
  2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  i  Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

                              Art. 21.
                           Documentazione
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

  1.  Prima  dell'inizio  del  periodo  di  divieto  di lavoro di cui
all'articolo  16,  lettera  a),  le  lavoratrici devono consegnare al
datore   di   lavoro  e  all'istituto  erogatore  dell'indennita'  di
maternita'  il  certificato  medico  indicante  la  data presunta del
parto.   La  data  indicata  nel  certificato  fa  stato,  nonostante
qualsiasi errore di previsione.
  2.  La  lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato   di   nascita   del   figlio,  ovvero  la  dichiarazione
sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

          Nota all'art. 21, comma 2:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa",   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 46 e' il seguente:
              "Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti:
                a) data e il luogo di nascita;
                b) residenza,
                c) cittadinanza;
                d) godimento dei diritti civili e politici;
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
                f) stato di famiglia;
                g) esistenza in vita;
                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni;
                l) appartenenza a ordini professionali;
                m) titolo di studio, esami sostenuti;
                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita  IVA  e  di  qualsiasi  dato presente nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                r) stato di disoccupazione;
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                t) qualita' di studente;
                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
                aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni
          civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
          casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
                cc) qualita' di vivenza a carico;
                dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di
          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
          concordato.".

                              Art. 22.
                  Trattamento economico e normativo
 (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
           legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
      dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

  1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80  per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo
di  maternita',  anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,
comma 2.
  2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge
29 febbraio  1980,  n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita'
spettante per malattia.
  3.  I  periodi  di  congedo  di  maternita' devono essere computati
nell'anzianita'  di  servizio  a  tutti  gli effetti, compresi quelli
relativi  alla  tredicesima  mensilita'  o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
  4.  I  medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento
dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo
7  della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  fermi  restando i limiti
temporali  di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'.  I medesimi
periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
  5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione
nella   carriera,  come  attivita'  lavorativa,  quando  i  contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
  6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice
ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di
congedo di maternita'.
  7.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilita'  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice
che,  in  periodo  di  congedo  di  maternita',  rifiuta l'offerta di
lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.

          Nota all'art. 22, comma 2:
              - Il  decreto-legge  30 dicembre  1979, n. 663, recante
          "Finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale nonche'
          proroga    dei    contratti   stipulati   dalle   pubbliche
          amministrazioni  in base alla legge 1o giugno 1977, n. 285,
          sulla  occupazione giovanile", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  31 dicembre 1979, n. 355, e convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio  1980,  n. 33. Si
          trascrive il testo vigente dell'art. 1:
              "Art.  1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1980,  per  i
          lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
          sesto  comma,  le indennita' di malattia e di maternita' di
          cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  sono  corrisposte  agli aventi diritto a cura dei
          datori   di  lavoro  all'atto  della  corresponsione  della
          retribuzione  per  il  periodo  di paga durante il quale il
          lavoratore   ha   ripreso   l'attivita'  lavorativa,  fermo
          restando  l'obbligo  del  datore di lavoro di corrispondere
          anticipazioni  a  norma dei contratti collettivi e, in ogni
          caso,  non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
          mese precedente, salvo conguaglio.
              Il  datore  di  lavoro  deve  comunicare nella denuncia
          contributiva,   con  le  modalita'  che  saranno  stabilite
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, i dati
          relativi  alle  prestazioni  economiche  di  malattia  e di
          maternita',  nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
          di  cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita'
          per  riposi  giornalieri  alle  lavoratrici  madri  di  cui
          all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei
          periodi  di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la
          denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo
          di  detti  trattamenti  con  quelli  dei contributi e delle
          altre   somme  dovute  dall'Istituto  predetto  secondo  le
          disposizioni  previste  in materia di assegni familiari, in
          quanto compatibili.
              Le  prestazioni  di  cui  al primo comma, indebitamente
          erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
          dal  datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
          in   dipendenza   del   rapporto  di  lavoro  e  restituite
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
              Qualora  il  datore  di  lavoro non possa recuperare le
          somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
          che provvedera' direttamente al relativo recupero.
              Nel  caso  che  dalla  denuncia contributiva risulti un
          saldo  attivo  a  favore  del  datore  di lavoro, l'INPS e'
          tenuto  a  rimborsare  l'importo  del  saldo  a credito del
          datore  di  lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
          della   denuncia   stessa;  scaduto  il  predetto  termine,
          l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
          a  credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
          giorno,  e  gli  interessi  legali maggiorati di 5 punti, a
          decorrere  dal  centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
          contributiva  risulti  inesatta o incompleta, il termine di
          novanta  giorni  decorre  dalla  data  in  cui il datore di
          lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o  integrare  la
          denuncia stessa.
              L'Istituto  nazionale della previdenza sociale provvede
          direttamente   al   pagamento  agli  aventi  diritto  delle
          prestazioni  di  malattia  e  maternita'  per  i lavoratori
          agricoli,  esclusi  i  dirigenti  e  gli  impiegati;  per i
          lavoratori   assunti  a  tempo  determinato  per  i  lavori
          stagionali;   per   gli  addetti  ai  servizi  domestici  e
          familiari;  per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi dal
          lavoro  che  non  usufruiscono  del  trattamento  di  Cassa
          integrazione guadagni.
              Si  applicano  comunque  le  modalita' disciplinate dai
          primi  cinque  commi del presente articolo, nei casi in cui
          esse  siano  previste dai contratti collettivi nazionali di
          lavoro di categoria.
              Ai   soci  delle  compagnie  del  danno  industriale  e
          carenanti di enova vengono assicurate le prestazioni di cui
          all'art.  3,  punto  e), della legge 22 marzo 1967, n. 161,
          che  sono  poste  a  carico  del  fondo  assistenza sociale
          lavoratori  portuali  di cui alla suddetta legge attraverso
          appositi  accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli
          organismi interessati.
              Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale i dati retributivi ed
          ogni  altra  notizia necessaria per la determinazione delle
          prestazioni.
              Il   Ministro  del  lavoro  della  previdenza  sociale,
          sentito   il  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale,  in  relazione  a
          particolari  situazioni  e  tenuto conto delle esigenze dei
          lavoratori   e   dell'organizzazione  aziendale,  puo'  con
          proprio   decreto   stabilire   sistemi   diversi   per  la
          corresponsione   delle   prestazioni  di  cui  al  presente
          articolo.
              Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
          altri   le   prestazioni  economiche  per  malattia  e  per
          maternita'  non  spettanti, ovvero per periodi ed in misura
          superiore  a  quelli  spettanti,  e' punito con la multa da
          L. 200.000  a  L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce
          reato  piu'  grave,  relativamente  a  ciascun soggetto cui
          riferisce l'infrazione.
              Il  datore  di lavoro che non provveda, entro i termini
          di  cui  al  primo  comma,  all'erogazione  dell'indennita'
          giornaliera  di  malattia  e di maternita' dovuta e' punito
          con  una  sanzione  amministrativa di L. 50.000 per ciascun
          dipendente cui si riferisce l'infrazione.
              Fino  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di
          riordinamento  della  materia  concernente  le  prestazioni
          economiche  per  maternita',  malattia ed infortunio di cui
          all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
          di  malattia  -  stabiliti, per i marittimi, in misura pari
          all'aliquota   vigente   nell'anno   1979  per  gli  operai
          dell'industria   -   e   il   pagamento  delle  prestazioni
          economiche  di  malattia e maternita' per gli iscritti alle
          casse  marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
          restano  affidati,  con  l'osservanza  delle  norme gia' in
          vigore,  alle  gestioni  previdenziali  delle  casse stesse
          mediante   convenzione   con   l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale,  che rimborsera' gli oneri relativi al
          servizio prestato per suo conto.".
          Nota all'art. 22, comma 4:
              - La  legge  23 luglio  1991, n. 223, recante "Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia   di  mercato  del  lavoro",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 7 e' il seguente:
              "Art.  7  (Indennita'  di mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al  trentaseiesimo mese: ottanta
          per cento.
              2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento.
              3.  L'indennita'  di mobilita' e' adeguata, con effetto
          dal  1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.
              4.  L'indennita'  di mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
              5.  I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1,  e'  elevato  in misura pari al periodo trascorso tra la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a
          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
          cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, della legge
          27 febbraio  1985,  n.  49.  Con  decreto  del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate le modalita' e le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di  mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
          cui  il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi a
          quello  della  corresponsione,  assuma una occupazione alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
              6.  Nelle  aree  di  cui al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita'  entro  la  data  del  31 dicembre  1992  che, al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  nmnero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
              7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6, ai lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  gestione  e partecipazioni industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
              8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce ogni altra
          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad  esclusione  di  quelli  per  i  quali  si fa luogo alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti  d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura   della   pensione  stessa.  Per  detti  periodi  il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione  cui  e' rifetito il trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti  per la copertura della contribuzione figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
              10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita' di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.   2   del  decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
              11.  I  datori  di lavoro ad eccezione di quelli edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale,  versano alla gestione di cui all'art. 37, della
          legge  9 marzo  1989,  n.  88,  un  contributo  transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro  la  disoccupazione  involontaria,  in misura pari a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di  paga  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino  al  periodo  di  paga in corso al
          31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di  paga  in  corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,   per   i   periodi   corrispondenti   e  per  i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento  del  contributo di cui all'art. 22, della legge
          11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
              12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
              13.   Per   i  giornalisti  l'indennita'  prevista  dal
          presente  anicolo  e'  a  carico dell'Istituto nazionale di
          previdenza   dei   giornalisti   italiani.  Le  somme  e  i
          contributi  di  cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
          dovuti  al  predetto  Istituto.  Ad  esso  vanno inviate le
          comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
          comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
          3.
              14.  E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
              15.  In  caso  di squilibrio finanziario delle gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della  presente  legge, il Ministro del tesoro, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni.".
          Nota all'art. 22, comma 7:
              - Il  testo  dell'art. 9 della citata legge n. 223/1991
          e' il seguente:
              "Art.  9  (Cancellazione  del lavoratore dalla lista di
          mobilita'). - 1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di
          mobilita'  e  decade  dai trattamenti e dalle indennita' di
          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
                a) rifiuti   di   essere   avviato  ad  un  corso  di
          formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo
          frequenti regolarmente;
                b) non   accetti  l'offerta  di  un  lavoro  che  sia
          professionalmente   equivalente   ovvero,  in  mancanza  di
          questo,  che  presenti omogeneita' anche intercategoriale e
          che,  avendo  riguardo ai contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo  non
          inferiore  del  dieci  per  cento  rispetto  a quello delle
          mansioni di provenienza;
                c) non  accetti,  in  mancanza di un lavoro avente le
          caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
          in  opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art.
          6, comma 4;
                d) non  abbia  provveduto  a dare comunicazione entro
          cinque   giorni   dall'assunzione   alla   competente  sede
          dell'INPS  del  lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma
          6;
                d-bis)  non risponda, senza motivo giustificato, alla
          convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della
          agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle
          lettere  che precedono nonche' di quelli previsti dal comma
          5-ter dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano
          quando  le  attivita' lavorative o di formazione offerte al
          lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
          un  luogo  distante  non  piu'  di  cinquanta chilometri, o
          comunque   raggiungibile   in  sessanta  minuti  con  mezzi
          pubblici, dalla residenza del lavoratore.
              3.  La  cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi
          del  comma  1  e'  dichiarata,  entro  quindici giorni, dal
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione.  Avverso  il provvedimento e' ammesso
          ricorso,  entro  trenta  giorni,  all'ufficio regionale del
          lavoro   e   della  massima  occupazione,  che  decide  con
          provvedimento definitivo entro venti giorni.
              4. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
          delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
          esistenti  in esso, puo' modificare con delibera motivata i
          limiti  previsti  al  comma  2  relativi  alla dislocazione
          geografica del posto di lavoro offerto.
              5.  Qualora  il  lavoro  offerto  ai sensi del comma 1,
          lettera  b),  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo
          inferiore   a   quello   corrispondente  alle  mansioni  di
          provenienza,  il  lavoratore  che  accetti  tale offerta ha
          diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
          alla  corresponsione  di  un assegno integrativo mensile di
          importo  pari  alla differenza tra i corrispondenti livelli
          retributivi  previsti dai contratti collettivi nazionali di
          lavoro.
              6.   Il   lavoratore   e'  cancellato  dalla  lista  di
          mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
                a) sia  stato  assunto con contratto a tempo pieno ed
          indeterminato;
                b) si  sia  avvalso  della  facolta'  di percepire in
          un'unica soluzione l'indennita' di mobilita';
                c) sia   scaduto   il   periodo   di   godimento  dei
          trattamenti  e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11,
          comma 2, e 16.
              7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,
          che   non   abbia  superato  il  periodo  di  prova,  viene
          reiscritto   al  massimo  per  due  volte  nella  lista  di
          mobilita'.  La  commissione regionale per l'impiego, con il
          voto  favorevole  dei  tre quarti dei suoi componenti, puo'
          disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
          nella lista di mobilita' per una terza volta.
              8.  Il  lavoratore  avviato e giudicato non idoneo alla
          specifica   attivita'  cui  l'avviamento  si  riferisce,  a
          seguito   di  eventuale  visita  medica  effettuata  presso
          strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
          di mobilita'.
              9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in
          cui  svolgano  attivita'  di lavoro subordinato od autonomo
          hanno  facolta'  di  cumulare l'indennita' di mobilita' nei
          limiti  in  cui  sia  utile a garantire la percezione di un
          reddito  pari  alla retribuzione spettante al momento della
          messa  in  mobilita',  rivalutato  in misura corrispondente
          alla  variazione dell'indice del costo della vita calcolato
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
          scala    mobile    delle    retribuzioni   dei   lavoratori
          dell'industria.   Ai   fini   della   detenninazione  della
          retribuzione   pensionabile,  a  tali  lavoratori  e'  data
          facolta'  di  far  valere,  in  luogo  della  contribuzione
          relativa  a  periodi,  anche  parziali,  di lavoro prestato
          successivamente  alla  data  della  messa  in mobilita', la
          contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
          stata accreditata.
              10.  Il  trattamento  previsto  dal  presente  articolo
          rientra  nella  sfera  di  applicazione  dell'art. 37 della
          legge 9 marzo 1989, n. 88.".

                              Art. 23.
                       Calcolo dell'indennita'
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

  1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',
per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera
del   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed
immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto
inizio il congedo di maternita'.
  2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo
alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri
premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
  3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi che
vengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delle
prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennita'
economiche di malattia.
  4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo
che   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  della
retribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale ha
avuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
  5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
    a) nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per  la
effettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medio
effettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importo
che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
    b) nei  casi  in  cui,  o  per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risulti
inferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria,
l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli
emolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente
ottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per i
primi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno,  l'orario  giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per
sei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmente
stabilite;
    c) in  tutti  gli  altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo di
paga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

                              Art. 24.
            Prolungamento del diritto alla corresponsione
                      del trattamento economico
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
        dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

  1.  L'indennita'  di  maternita'  e'  corrisposta anche nei casi di
risoluzione  del  rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma
3,  lettere  b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo
di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
  2.  Le  lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo
di   congedo   di  maternita',  sospese,  assenti  dal  lavoro  senza
retribuzione,   ovvero,   disoccupate,   sono  ammesse  al  godimento
dell'indennita'  giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della
sospensione,  dell'assenza  o  della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
  3.  Ai  fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene
conto  delle  assenze  dovute  a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate   e   riconosciute   dagli   enti  gestori  delle  relative
assicurazioni  sociali,  ne'  del  periodo  di congedo parentale o di
congedo  per  la  malattia  del  figlio  fruito  per  una  precedente
maternita',  ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento,  ne'  del  periodo  di  mancata  prestazione  lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
  4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta
giorni  dalla  risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si
trovi,  all'inizio  del  periodo  di congedo stesso, disoccupata e in
godimento    dell'indennita'    di    disoccupazione,    ha   diritto
all'indennita'  giornaliera  di  maternita'  anziche'  all'indennita'
ordinaria di disoccupazione.
  5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma
4,  ma  che  non  e'  in godimento della indennita' di disoccupazione
perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze
di  terzi  non  soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
disoccupazione,  ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',
purche'  al  momento  dell'inizio del congedo di maternita' non siano
trascorsi  piu'  di  centottanta giorni dalla data di risoluzione del
rapporto  e,  nell'ultimo  biennio  che  precede il suddetto periodo,
risultino  a  suo  favore,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  le
indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
  6.  La  lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato
dopo  sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,
ha  diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera
di maternita'.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

          Nota all'art. 24, comma 7:
              - Per  il  testo  dell'art.  7  della  citata  legge n.
          223/1991, si veda in nota all'art. 22, comma 4.

                              Art. 25.
                      Trattamento previdenziale
           (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
                       art. 2, commi 1, 4, 6)

  1.  Per  i  periodi  di congedo di maternita', non e' richiesta, in
costanza  di  rapporto  di  lavoro,  alcuna  anzianita'  contributiva
pregressa  ai  fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per
il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
  2.  In  favore  dei  soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti  e  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed esclusive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti,  i  periodi corrispondenti al congedo di
maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto  di  lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione  che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,
almeno  cinque  anni di contribuzione versata in costanza di rapporto
di  lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo  8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
  3.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
ed  ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, gli oneri derivanti
dalle  disposizioni  di  cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione  pensionistica.  Per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita'  e  la
vecchiaia  ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica
del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

          Nota all'art. 25, comma 2:
              - La legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento
          delle  strutture  e  delle  procedure  per  la liquidazione
          urgente   delle   pensioni   e   per   i   trattamenti   di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          114  del  27 aprile  1981,  supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 8 e' il seguente:
              "Art.  8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
          della    retribuzione   annua   pensionabile,   il   valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle
          disposizioni  in  vigore  e'  determinato sulla media delle
          retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro
          nell'anno  solare in cui si collocano i predetti periodi o,
          nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa.  Dal  calcolo suddetto sono cscluse le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura  ridotta  per  uno degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto  all'accredito  di contribuzione figurativa o per i
          trattamenti di integrazione salariale.
              Nei   casi   in  cui  nell'anno  solare  non  risultino
          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
          ai  periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
          riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel
          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
          lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione
          nell'assicurazione    generale   obbligatoria   il   valore
          retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento
          alla  retribuzione  percepita  nell'anno  solare  in cui ha
          inizio l'assicurazione.
              Qualora  in corrispondenza degli eventi di cui al primo
          comma   sia   richiesto  il  riconoscimento  figurativo  ad
          integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva
          dell'anno  solare e' determinata escludendo le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura ridotta. In tale ipotesi
          ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta  e' integrata
          figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo
          riconoscibile,  in caso di totale mancanza di retribuzione,
          ai sensi dei precedenti commi.
              I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e' ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per   il   conseguimento  del  diritto  alla  pensione  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la
          determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
              Le  somme occorrenti alla copertura della contribuzione
          figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di
          riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione
          salariale,  sono versate, a carico della cassa integrazione
          guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
              Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  dati
          necessari  per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai
          precedenti  commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
          consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza sociale.
              Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini della
          determinazione  dei tequisiti contributivi per il diritto a
          pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e'  pari  a  sei giornate. La retribuzione da calcolare per
          ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
          28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i
          periodi riconosciuti figurativamente.
              In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del
          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
          sensi  dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini  del  calcolo  della  pensione  sono commisurate della
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in
          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
          dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e
          qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che
          non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne
          o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
              Restano  ferme  in  materia le disposizioni dell'art. 1
          della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
          1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   per  il  trasferimento  dei  contributi
          figurativi   ad  altri  enti  previdenziali  per  richieste
          presentate  dai  lavoratori  dopo l'entrata in vigore della
          presente legge.".

                              Art. 26.
                       Adozioni e affidamenti
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

  1.  Il  congedo  di  maternita'  di  cui  alla lettera c), comma 1,
dell'articolo  16  puo'  essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato,  o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non
superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
  2.  Il  congedo  deve  essere  fruito  durante  i  primi  tre  mesi
successivi  all'effettivo  ingresso  del bambino nella famiglia della
lavoratrice.

                              Art. 27.
          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
                    e 39-quater, lettere a) e c)

  1.   Nel   caso   di   adozione   e   di   affidamento  preadottivo
internazionali,  disciplinati  dal  Titolo  III  della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di
cui  al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o
affidato   abbia   superato   i   sei   anni  e  sino  al  compimento
della maggiore eta'.
  2.  Per  l'adozione  e l'affidamento preadottivo internazionali, la
lavoratrice  ha,  altresi',  diritto a fruire di un congedo di durata
corrispondente   al  periodo  di  permanenza  nello  Stato  straniero
richiesto  per  l'adozione  e  l'affidamento. Il congedo non comporta
indennita' ne' retribuzione.
  3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma
1  dell'articolo  26,  nonche'  la  durata  del periodo di permanenza
all'estero  nel  caso  del  congedo  previsto al comma 2 del presente
articolo.

          Nota all'art. 27, comma 1:
              - La  legge  4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina
          dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  133  del  17 maggio  1983,
          supplemento  ordinario.  Il  Titolo  III  concerne norme in
          materia di adozione internazionale.

                            Capo IV 
                      Congedo di paternita' 

                              Art. 28.
                        Congedo di paternita'
      (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

  1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta
la  durata  del  congedo  di  maternita'  o  per la parte residua che
sarebbe  spettata  alla  lavoratrice,  in  caso  di  morte o di grave
infermita'  della  madre  ovvero  di  abbandono,  nonche'  in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
  2.  Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al
comma  1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

          Nota all'art. 28, comma 2:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 47 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta').  1.  L'atto  di  notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".

                              Art. 29.
                  Trattamento economico e normativo
        (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)

  1.  Il  trattamento  economico  e  normativo e' quello spettante ai
sensi degli articoli 22 e 23.

                              Art. 30.
                      Trattamento previdenziale

  1.  Il  trattamento  previdenziale e' quello previsto dall'articolo
25.

                              Art. 31.
                       Adozioni e affidamenti

  1.  Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che
non  sia  stato  chiesto  dalla  lavoratrice,  spetta,  alle medesime
condizioni, al lavoratore.
  2.  Il  congedo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
  3.  Al  lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e
2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.

                            Capo V 
                       congedo parentale 

                              Art. 32.
                          Congedo parentale
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,
                    comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

  1.  Per  ogni  bambino,  nei  primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le modalita'
stabilite  dal  presente  articolo.  I relativi congedi parentali dei
genitori  non  possono  complessivamente  eccedere il limite di dieci
mesi,  fattosalvo  il  disposto  del  comma  2 del presente articolo.
Nell'ambito  del  predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
    a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso  il periodo di congedo di
maternita'  di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
    b) al  padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
  2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro  per  un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi,  il  limite  complessivo  dei congedi parentali dei genitori e'
elevato a undici mesi.
  3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare  il  datore  di  lavoro  secondo le modalita' e i criteri
definiti  dai  contratti  collettivi,  e  comunque  con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
  4.  Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

                              Art. 33.
                      Prolungamento del congedo
        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

  1.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
minore  con  handicap  in  situazione  di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno
diritto  al  prolungamento  fino  a  tre anni del congedo parentale a
condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
  2.  In  alternativa  al  prolungamento  del  congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
  3.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
  4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo
32.  Il  prolungamento  di  cui  al  comma  1 decorre dal termine del
periodo  corrispondente  alla  durata  massima  del congedo parentale
spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

          Nota all'art. 33, comma 1:
              - La   legge   5 febbraio   1992,   n.   104,   recante
          "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti  delle  persone  handicappate", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento
          ordinario. L'art. 4, comma 1, reca testualmente:
              "Art.   4   (Accertamento   dell'handicap).  -  1.  Gli
          accertamenti  relativi  alla minorazione, alle difficolta',
          alla  necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
          alla  capacita'  complessiva  individuale  residua,  di cui
          all'art.  3,  sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
          mediante  le  commissioni  mediche  di cui all'art. 1 della
          legge  15 ottobre  1990,  n.  295, che sono integrate da un
          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
          servizio presso le unita' sanitarie locali.".

                              Art. 34.
                  Trattamento economico e normativo
           (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15,
                     commi 2 e 4, e 7, comma 5)

  1.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle
lavoratrici  e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del
bambino,  un'indennita'  pari al 30 per cento della retribuzione, per
un   periodo   massimo  compless