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Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 2001
Modificazioni al decreto 4 aprile 2000 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE
   AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio del 27 luglio
   2000 recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio
   del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei
   coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa
   destinati alla produzione di fibre;
   Visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio
   2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del
   lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.
   Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre
   1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
   1251/99, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2860/2000 del
   27 dicembre 2000;
   Visto il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione del 5
   febbraio 2001, che stabilisce le modalita' di applicazione del
   regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, recante organizzazione
   comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla
   produzione di fibre;
   Visto il regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione del 29
   gennaio 2001, che introduce deroga al regolamento (CE) n. 2316/99,
   recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del
   Consiglio, per quanto concerne il ritiro dei terreni a seguito di
   avverse condizioni climatiche in talune regioni della Comunita';
   Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
   1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo
   di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed
   integrazioni;
   Visto il regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione, del 23
   dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema
   integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di
   aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
   2721/2000 del 13 dicembre 2000;
   Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
   concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
   dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
   comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che
   all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati
   dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle
   politiche agricole e forestali;
   Visto il D.M. 4 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n.
   63 alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2000, concernente le
   disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99
   del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 2316/99 della Commissione del 22
   ottobre1999 e n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre 1999, in
   materia di pagamenti per superfici di taluni seminativi, nonche' dei
   regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della
   Commissione relativi alla istituzione di un aiuto a favore di talune
   leguminose in grani;
   Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2000, concernente le
   disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari n.
   603/95 e n. 785/95 in materia di organizzazione comune dei mercati
   nel settore dei foraggi essiccati;
   Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del
   decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante: "Interventi urgenti
   per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di
   protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita'
   naturali";
   Visto il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, recante
   definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
   permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
   autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
   compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
   comuni, con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali;
   Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare, le disposizioni
   nazionali emanate con il decreto ministeriale 4 aprile 2000 in
   materia di pagamenti per superficie previsti a favore dei coltivatori
   di taluni seminativi;
   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
   Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
   espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;
   Decreta:
 Art. 1.
   1. Al decreto ministeriale 4 aprile 2000 sono apportate le seguenti
   modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, le parole: "I coltivatori di grano duro,
   di semi oleosi, di colture proteiche e di lino non tessile, ai fini
   dell'acquisizione dell'aiuto" sono sostituite dalle seguenti: "I
   coltivatori di grano duro, di semi oleosi, di colture proteiche, di
   lino non tessile e di lino destinato alla produzione di fibre, ai
   fini dell'acquisizione dell'aiuto";
   b) all'articolo 1, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
   "6. I coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre, ai
   fini dell'acquisizione dell'importo di pagamento per superficie, sono
   obbligati a mantenere in campo, in condizioni normali di crescita,
   secondo le norme locali, la coltivazione fino a dieci giorni dopo la
   fine del periodo di fioritura. Cioe' al fine di consentire
   l'esecuzione dei controlli del tenore in tetraidrocannabinolo su
   almeno il 30% delle superfici per le quali vengono presentate domande
   di pagamento. Tuttavia, il coltivatore e' autorizzato ad effettuare
   il raccolto nel periodo successivo all'inizio della fioritura, ma
   prima che siano trascorsi dieci giorni dalla fine di detto periodo, a
   condizione che:
   a) abbia barrato l'apposita casella prevista nella domanda di
   pagamento per superficie;
   b) abbia comunicato all'Organismo pagatore, a mezzo fax o mediante
   consegna effettuata direttamente o per il tramite di terzi, muniti di
   apposita delega, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio
   del raccolto;
   c) sia stato sottoposto al controllo previsto all'articolo 5-bis del
   regolamento (CE) n. 1251/99 o sia stato gia' assoggettato a tutti
   controlli di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;
   d) mantenga in campo, al fine di consentire il prelievo di altri
   campioni rappresentativi, di cui al punto 2.1) dell'allegato XIII del
   regolamento (CE) n. 2316/99, su quattro punti lungo il percorso
   diagonale che attraversa l'intero particella, esclusi i bordi, almeno
   duecento piante, fino al decimo giorno successivo alla fine della
   fioritura.
   7. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel comma 6,
   lettera b), del presente articolo, l'Organismo pagatore e' tenuto ad
   effettuare i prelievi dei campioni prima della data di inizio del
   raccolto.
   8. Ai sensi del punto 2.1), dell'allegato XIII del regolamento (CE)
   n. 2316/99, l'Organismo pagatore e' autorizzato ad effettuare il
   prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della
   fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della fioritura
   ed e' tenuto a prelevare altri campioni rappresentativi durante il
   periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il
   decimo giorno successivo alla fine della fioritura";
   c) all'articolo 4, commi 2 e 3, le parole: "92 tonnellate di cereali,
   di colture proteiche, di lino non tessile e di semi oleosi" sono
   sostituite dalle seguenti: "92 tonnellate di cereali, di colture
   proteiche, di lino non tessile, di semi oleosi, di lino destinato
   alla produzione di fibre e di canapa destinata alla produzione di
   fibre";
   d) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6. I terreni ritirati dalla produzione devono avere una superficie
   non frazionata di almeno tremila metri quadri ed una larghezza minima
   di venti metri; superficie non frazionata di almeno mille metri
   quadri e' presa in considerazione a condizione che:
   a) le particelle intere siano delimitate da confini stabili, quali
   muri, siepi e corsi d'acqua;
   b) le particelle di larghezza, almeno pari a dieci metri, siano
   situate lungo corsi d'acqua e laghi perenni. Su tali particelle non
   puo' essere effettuato il diserbo chimico e l'Organismo pagatore e'
   tenuto a verificare il rispetto agro-ambientale delle pratiche di
   coltivazione";
   e) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
   "Articolo 12-bis. Condizioni particolari per le coltivazioni di lino
   e di canapa destinati alla produzione di fibre.
   1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5-bis, comma 1, del
   regolamento (CE) n. 1251/99, il pagamento per superficie per il lino
   e la canapa destinati alla produzione di fibre e' subordinato:
   a) alla presentazione all'Organismo pagatore di una copia di uno dei
   contratti o dell'impe-gno di cui all'articolo 2, comma 1, del
   regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio e di cui all'articolo 5
   del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, entro il 15
   luglio successivo all'inoltro della domanda di pagamento prevista
   all'articolo 10, comma 2, oppure in allegato alla domanda di
   pagamento;
   b) all'utilizzazione di sementi delle varieta' riportate
   nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2316/99, al 15 maggio
   precedente la campagna per la quale e' chiesto il pagamento. Per la
   canapa destinata alla produzione di fibre, le sementi devono essere
   certificate a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio.
   2. Il coltivatore interessato e' obbligato ad allegare alla
   dichiarazione di coltivazione le etichette ufficiali in originale
   delle sementi certificate. Il produttore di lino destinato alla
   produzione di fibre, in luogo delle etichette ufficiali, puo'
   allegare la copia delle fatture di acquisto delle sementi
   certificate.
   3. L'Organismo pagatore e' tenuto a mettere a disposizione le
   etichette e le copie delle fatture, di cui al comma 2 del presente
   articolo, di altre Autorita' nazionali, qualora le stesse siano
   interessate ai controlli delle coltivazioni in causa.
   4. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera b) del regolamento
   (CE) n. 2316/99, la quantita' minima di semente certificata di canapa
   destinata alla produzione di fibre, secondo le ordinarie pratiche
   agronomiche, e' pari a trentacinque chilogrammi per ettaro.
   5. L'Organismo pagatore e' tenuto a trasmettere la copia della
   domanda di pagamento per superficie, unitamente ad un elenco
   riepilogativo di tutti i coltivatori di canapa destinata alla
   produzione di fibre, alla Questura o al Commissariato di pubblica
   sicurezza competente per territorio, all'Istituto sperimentale per le
   colture industriali - via Corticella n.133 - 40129 Bologna, nonche'
   ai Comandi della Guardia di finanza e dei Carabinieri
   territorialmente competenti, entro il 10 giugno successivo alla
   presentazione della domanda di pagamento. Entro la medesima data, una
   copia del menzionato elenco riepilogativo dovra' essere trasmessa al:
   a) Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi antidroga -
   via Primo Camera, 1 - 00142 Roma e Dipartimento di pubblica sicurezza
   - Direzione centrale della polizia criminale Servizio di polizia
   scientifica - viale dell'Aeronautica, 7 - 00140 Roma-Eur;
   b) Ministero della Difesa - Comando carabinieri tutela norme
   comunitarie ed agroalimentari (MiPAF) - via Torino, 44 - 00187 Roma;
   c) Ministero delle finanze - Comando generale guardia di finanza -
   III Reparto operazioni ufficio criminalita' organizzata e altri
   servizi extratributari - viale XXI Aprile, 53 - 00162 Roma";
   f) all'articolo 31, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
   "3. I coltivatori, che producono unicamente foraggi verdi da
   essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare, ai fini dell'aiuto
   previsto dai regolamenti (CE) n. 603/95 e n. 785/95, devono
   presentare nei termini e con le modalita' previste all'articolo 10,
   apposita dichiarazione di coltivazione, riportando nello specifico
   riquadro previsto nel modello di domanda, le superfici investite a
   foraggio con i relativi riferimenti catastali".
 Art. 2.
   1. La quota massima del 12 per cento, indicata all'articolo 4, comma
   1, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, per la sola campagna di
   commercializzazione 2001/2002, e' fissata al 20 per cento nelle aree
   individuate ai sensi della legge n. 365 dell'11 dicembre 2000 di
   conversione del decreto legge n. 279 del 12 ottobre 2000 e al 14 per
   cento per tutte le altre zone.
 Art. 3.
   1. L'allegato "A" al decreto ministeriale 4 aprile 2000, e'
   sostituito dall'allegato I del presente decreto.
 Art. 4.
   1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento (CE)
   n. 2721/2000 del 13 dicembre 2000, la superficie occupata da siepi,
   fossi e muri, che per tradizione rientrano nelle buone pratiche
   agricole di coltivazione od uso del suolo, e' considerata, ai fini
   del pagamento, parte di una superficie interamente utilizzata fino ad
   un massimo di due metri di larghezza.
 Art. 5.
   1. L'Autorita' competente, preposta all'applicazione dell'articolo 1
   del regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione del 29 gennaio
   2001, e' l'Organismo pagatore.
   Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
   registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
   italiana.
Roma, 8 marzo 2001
   Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive -
   Ministero delle politiche agricole e forestali, registro n. 1, foglio
   n. 103
 Allegato
Per l'allegato da pag. 9 a pag. 152 
consultare il supporto cartaceo
o visitare il sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (http://www.politicheagricole.it/)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato