Jesinrete
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001
Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie,
del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo
per il riordino della disciplina civilistica e fiscale deg1i enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni
di ristrutturazione bancaria;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante
disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni e'
attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica";
Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura
dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e' determinato
dall'Autorita' di vigilanza;
Visto l'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, ai sensi del quale "l'Autorita' di vigilanza emana, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in
materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo
ordinamento previsto dal presente decreto";
Visto l'art. 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza
"emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
atti di indirizzo di carattere generale";
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni e' costituito
dai documenti previsti dall'art. 2423 del codice civile" e "le
fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il
bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con
riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture
contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";
Visto l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, ai sensi del quale "l'Autorita' di vigilanza disciplina con
regolamento la redazione e le forme di pubblicita' dei bilanci e
della relativa relazione";
Considerato che e' in fase di emanazione il regolamento previsto
dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153;
Considerata l'opportunita' di definire una disciplina transitoria
sulla redazione e le forme di pubblicita' dei bilanci e della
relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento
previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153;
Considerata la necessita' di determinare la misura
dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso
il 31 dicembre 2000;
Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale
organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

Emana
il seguente atto di indirizzo:

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla
redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione
sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e
sulle forme di pubblicita' dei documenti sopra menzionati. Sono
altresi' determinate le misure dell'accantonamento alla riserva
obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e
dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto
dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo
stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, con la seguente integrazione:
a) "Ente strumentale": ente diverso dalle societa' di cui al
libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta
realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;
b) "Societa' strumentale": societa' che ha per oggetto esclusivo
la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla
fondazione.
Come gia' indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al
paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000.
Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile,
che sara' formalizzato nel regolamento previsto dall'art. 9, comma 5,
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare
le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio
relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.
In considerazione delle difficolta' connesse alla transizione al
nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per
l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso
il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine
vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno
diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla
gestione e alla relazione dell'organo di controllo, e' trasmessa
all'Autorita' di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.
1. - Redazione del bilancio.
1.1 Il bilancio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
1.2 Il bilancio e' redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione
finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
1.3 Se le informazioni richieste ai sensi delle presenti
disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.
1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti
disposizioni transitorie e' incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non e' applicata. Nella nota
integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella
finanziaria e del risultato economico.
2. - Princi'pi di redazione del bilancio.
2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto
del principio di competenza, indipendentemente dalla data
dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in
funzione della conservazione del valore del patrimonio della
fondazione.
2.2 Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il
bilancio e' redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione
della sostanza sulla forma.
2.3 I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel
corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.
3. - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.
3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in
conformita' agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e
B al presente atto di indirizzo.
3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente
suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo
corrispondente.
3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia
compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.
3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi ne' per
l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, ne' per quello
precedente.
3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e'
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non
comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo sono
segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata
dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio
precedente rende non comparabili le voci del conto economico.
3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli
espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni
transitorie.
3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli
elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione
o in aumento del valore di tali elementi.
4. - Gestioni patrimoniali individuali.
4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in
gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere
contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data
di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformita' ai rendiconti
trasmessi.
4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo
stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.
4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilita' della
fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro
affidati in gestione patrimoniale individuale.
4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto
delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di
gestione e' riportato nella voce "risultato delle gestioni
patrimoniali individuali" del conto economico.
4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota
integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il
valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data
di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico
se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso
dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di
bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di
chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto
di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di
negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla
data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento
dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.
5. - Immobilizzazioni.
5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati
durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui
utilizzazione e' limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta
entita' possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In
questo caso, il loro costo e' imputato interamente al conto economico
nell'esercizio in cui e' sostenuto. L'esercizio di questa deroga e'
illustrato nella nota integrativa.
5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni
solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.
5.4 Le partecipazioni in societa' strumentali sono iscritte tra le
immobilizzazioni.
5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in
societa' che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese
strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni'.
5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia e' iscritta
tra le immobilizzazioni.
5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari
precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati
sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti
economici e patrimoniali.
6. - Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di
contenere la variabilita' delle erogazioni d'esercizio in un
orizzonte temporale pluriennale.
6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di
stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto
della variabilita' attesa del risultato dell'esercizio, commisurata
al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale
pluriennale.
6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilita'
attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base
della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e
dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un
portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio
finanziario della fondazione.
6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di
stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione
"bilancio di missione" della relazione sulla gestione.
7. - Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate.
7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali
non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle
voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le
erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.
7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni e'
illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla
gestione.
7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di
erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce
"erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.
8. - Conti d'ordine.
8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali
garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e
conti d'ordine.
8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.
8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla
gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per
esercizio.
9. - Disposizioni relative al conto economico.
9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo
d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico
al netto delle imposte.
9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati" e' riportato il saldo tra le
rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non
immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale
effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.
9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati" e' riportato il saldo tra le
plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale
individuale.
9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle
immobilizzazioni finanziarie" e' riportato il saldo tra le
rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie
effettuate a norma del paragrafo 10.6.
9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attivita' non
finanziarie" e' riportato il saldo tra le rivalutazioni e le
svalutazioni delle attivita' non finanziarie effettuate a norma dei
paragrafi 10.6 e 10.7.
9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria e' determinato, per
il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del
quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.
9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto
dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e'
determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della
differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla
riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo
minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
10. - Criteri di valutazione.
10.1 La valutazione delle voci e' fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attivita'.
10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a
questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi
della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato
economico.
10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
valutati separatamente.
10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione e'
limitata nel tempo e' sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione alla loro residua possibilita' di utilizzazione.
10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale
minor valore. Questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci
se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
10.7 Le attivita' che non costituiscono immobilizzazioni sono
valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile
di realizzazione o di mercato.
10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi
compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale,
possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi
di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si
considerano strumenti finanziari quotati.
10.9 Per la partecipazione nella societa' bancaria conferitaria si
considera come costo di acquisto il valore di conferimento.
10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni
transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non
possono essere agevolmente determinati, puo' considerarsi come costo
di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di
tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.
10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni
aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la
partecipazione nella societa' bancaria conferitaria che, alla data
della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore
superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.
11. - Contenuto della nota integrativa.
11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni
transitorie, la nota integrativa indica:
a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.
b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
ripartite per categoria;
c) l'elenco delle partecipazioni in societa' strumentali,
separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti
negli altri settori statutari e indicando per ciascuna societa'
partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il
risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo
percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in
bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in societa' non
strumentali, indicando per ciascuna societa' partecipata: la
denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato
dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del
capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza
del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
e) i movimenti delle partecipazioni in societa' strumentali;
f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e
diverse dalle partecipazioni in societa' strumentali, ripartite per
categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio
all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i
trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i
rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non
immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate,
ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore
di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli
acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non
immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i
trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio
e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non
immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale,
ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore
di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli
acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio
immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i
trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e
il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non
immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale,
ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore
di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le
rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le
vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio
immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
j) l'ammontare dei crediti verso enti e societa' strumentali
partecipati;
k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attivita'"
dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri
e il contenuto di questi;
m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato
patrimoniale, quando cio' sia utile ai fini della comprensione del
bilancio;
n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le
notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti
d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della fondazione;
o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione)
netta di attivita' non finanziarie" del conto economico, nonche' la
composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi
straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per
attivita';
q) le misure organizzative adottate dalla fondazione per
assicurare la separazione dell'attivita' di gestione del patrimonio
dalle altre attivita', ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli
organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di
ciascun organo.
11.2 La fondazione puo' fornire nella nota integrativa altre
informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle
presenti disposizioni transitorie.
11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso
indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al
paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni
dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.
12. - Relazione sulla gestione.
12.1 Il bilancio e' corredato da una relazione sulla gestione
redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione e'
suddivisa in due sezioni:
a) relazione economica e finanziaria;
b) bilancio di missione.
12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:
a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;
b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i
risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;
c) la strategia d'investimento adottata, con particolare
riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi
di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al
rischio;
d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si e'
affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da
questi adottate;
e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine
della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla
fondazione in societa' che non abbiano per oggetto esclusivo
l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al
medesimo fine;
f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e
finanziaria.
12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:
a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni
effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti
dei fondi per l'attivita' d'istituto e della voce "erogazioni
deliberate";
b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori
d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle
diverse categorie di destinatari;
c) l'attivita' di raccolta fondi;
d) gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;
e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa,
separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti
negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la
denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il
contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo
esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
f) l'attivita' delle imprese strumentali esercitate direttamente
dalla fondazione, degli enti e societa' strumentali partecipati e
delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui
patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;
g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei
progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore
d'intervento;
h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli
finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad
altri soggetti;
i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi
impegni di erogazione;
j) i programmi di sviluppo dell'attivita' sociale della
fondazione.
12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi
organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia
sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione
economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere
redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le
informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo
12.3, lettere b) e j). Tale circostanza e' illustrata nei due
documenti.
13. - Pubblicita'.
13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo,
della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di
controllo restano depositate presso la sede della fondazione.
Chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese.
Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti
su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.
14. - Disposizioni finali.
14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le
rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla
partecipazione nella societa' bancaria conferitaria. La parte non
imputata al patrimonio netto e' iscritta nel conto economico.
14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le
plusvalenze relative alla partecipazione nella societa' bancaria
conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate
analiticamente nella nota integrativa.
14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della
societa' bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi
dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in
un'apposita sottovoce della voce "debiti".
14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva
costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per
l'attivita' d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare
il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attivita'
istituzionale della fondazione. La parte residua e' trasferita al
fondo di dotazione.
14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura
dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla
riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura
patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.
14.6 1 fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla
chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura
patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non
comprese nel patrimonio netto.
14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di
fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei
paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.
14.8 La fondazione puo' istituire una riserva per l'integrita' del
patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al
solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione puo'
effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore
al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi
eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota
integrativa, tale misura puo' essere elevata fino al venti per cento.
I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva
negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione
dell'Autorita' di vigilanza.
14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi
criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti
alla preventiva valutazione dell'Autorita' di vigilanza.
Il presente atto di indirizze sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2001
Il Ministro: Visco

Allegato A
Schema dello stato patrimoniale
pag.75
pag.76

Allegato B
Schema del conto economico
pag.77
pag.78


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato