Jesinrete
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 10 aprile 2001
Integrazione alla direttiva per l'applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 365/2000 - Settore agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Al Presidente:
della regione autonoma Valle d'Aosta
della regione Piemonte
della regione Liguria
della regione Lombardia
della regione Veneto
della regione Toscana
della regione Emilia-Romagna
della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia
Al presidente della provincia autonoma
di Trento
Al presidente della provincia autonoma
di Bolzano

INTEGRAZIONE ALLA DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE
DELL'ART.4-BIS DELLA LEGGE N.365/2000
SETTORE AGRICOLTURA

Per il calcolo del volume di danno complessivo sul quale calcolare
il contributo spettante alle imprese del settore agricolo le regioni
e le province autonome in indirizzo si atterranno alla seguente
direttiva integrativa rispetto alla direttiva del 30 gennaio 2001. In
applicazione dell'art. 7-ter della legge n. 365/2000, le regioni
autonome e le province autonome applicheranno la presente direttiva
integrativa in quanto compatibile con i propri statuti e disposizioni
attuative, comunicandone le modalita' al dipartimento della
protezione civile entro i successivi trenta giorni dalla
pubblicazione della presente direttiva integrativa nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
a) Lavori per il ripristino della coltivabilita' dei terreni e per il
reimpianto delle piantagioni arboree distrutte o non piu'
commercializzabili.
Tali lavori (comprensivi delle opere e dei manufatti di
sistemazione fondiaria resi necessari a seguito dei danni
alluvionali: terrazzamenti, muretti a secco, etc.) sono ammissibili
al calcolo del volume di danno come risultanti dalla perizia
asseverata ovvero, per i casi in cui la perizia non risulti
necessaria, come risultanti dalla spesa fatturata necessaria per il
ripristino di terreni agricoli e il reimpianto delle piantagioni
arboree, e sono validi per terreni di qualunque genere, ivi compresi
quelli golenali, purche' risultino regolarmente accatastati e in
presenza di regolare concessione.
b) Lavori per il ripristino della coltivabilita' dei terreni e per il
ripristino dell'impianto delle piantagioni arboree eseguiti
direttamente dall'imprenditore agricolo.
In alternativa a quanto stabilito dalla precedente lettera a),
qualora il ripristino della coltivabilita' dei terreni sommersi o
danneggiati o il reimpianto di piantagioni arboree distrutte o non
commercializzabili, siano eseguiti direttamente dall'imprenditore
agricolo, l'importo ammissibile per il calcolo del volume di danno
viene determinato secondo parametri che le regioni stabiliranno.
c) Indennizzo per i terreni non ripristinabili o andati completamente
perduti o inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi o torrenti.
I proprietari di terreni agricoli nei quali non puo' essere
ripristinato lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda o
perche' inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi o torrenti
cosi' come modificatosi a causa dell'alluvione, nel calcolo del
volume di danno possono indicare un importo pari al valore tabellare,
cosi' come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni
provinciali costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 in vigore al momento del verificarsi dell'evento, sulla
base del tipo di coltura catastalmente censita o denunciata.
Tale danno puo' essere indicato, in alternativa, dal titolare
dell'impresa agricola operante sul terreno in questione, qualora
risulti diverso dal proprietario del terreno, purche' quest'ultimo
faccia parte del medesimo nucleo familiare e svolga o abbia svolto
(nel caso di coltivatore pensionato) attivita' agricola nella
medesima impresa, cosi' come intesa dall'art. 230-bis del codice
civile;
d) Prodotti agricoli immagazzinati per la vendita e resi
incommercializzabili dall'alluvione.
Poiche' il verificarsi dell'alluvione in molte aziende ha
irrimediabilmente danneggiato o asportato i prodotti agricoli che
erano stati raccolti, facendo mancare all'azienda la fonte di reddito
per l'annata successiva, i prodotti in magazzino sono ammissibili al
calcolo del volume di danno come scorte. Il valore di riferimento
dovra' essere determinato con perizia asseverata o, per i casi in cui
la perizia non e' necessaria, con autocertificazione riferita ai
valori medi di mercato riportati nei "mercuriali" delle camere di
commercio.
Per i pioppeti, in alternativa ai benefici derivanti
dall'applicazione delle precedenti lettere a) e b), l'importo
ammissibile per il calcolo del volume di danno viene determinato
secondo parametri che le regioni stabiliranno.
Il costo per l'eventuale riessicazione dei cereali danneggiati
dagli eventi alluvionali puo' concorrere alla determinazione del
volume di danno, secondo parametri che le regioni stabiliranno.
Roma, 10 aprile 2001
Il Ministro: Bianco


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato