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Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2000
Modalita' di attuazione dell'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, concernente le misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca e in particolare l'art. 1;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministro della
marina mercantile recante "modalita' tecniche e criteri relativi alle
provvidenze" previste dalla citata legge n. 72/1992;
Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in
legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di
pesca e di acquacoltura";
Visto il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, concernente le
misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca e, in
particolare, l'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, che riconosce la
calamita' naturale verificatasi in conseguenza della presenza di
mucillagine nel mare Adriatico e dispone l'erogazione di contributi
ai titolari di impianti di allevamento e banchi naturali di molluschi
bivalvi e agli armatori che abbiano interrotto l'attivita' della
pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19
giugno-19 luglio;
Vista la legge 23 novembre 2000, n. 343, di conversione, con
modificazioni, del citato decreto-legge n. 265/2000;
Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e
dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000;
Considerata la necessita' di dare attuazione al premesso art. 4 del
decreto-legge n. 265/2000 con la fissazione dei criteri e delle
modalita' di erogazione degli interventi previsti;
Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare che, nella seduta del 10 novembre 2000
hanno reso parere favorevole;
Decreta:

Art. 1.
1. I titolari di impianti di allevamento e banchi naturali di
molluschi bivalvi di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge
26 settembre 2000, n. 265, che, nel periodo di presenza dei fenomeni
mucillaginosi, abbiano subito una perdita rispetto al corrispondente
periodo dell'anno precedente ovvero di impianti analoghi se trattasi
di nuovi impianti, possono presentare apposita domanda al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca
e dell'acquacoltura - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il contributo a parziale copertura del danno e' determinato
nella misura massima di lire 300 milioni e comunque non superiore al
30% del volume d'affari dell'anno precedente.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite massimo di lire 1.500 milioni.

Art. 2.
1. Agli armatori delle unita' da pesca, ad eccezione di quelle
abilitate alla pesca oceanica, iscritte nei compartimenti marittimi
da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro,
Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto, situati nel versante
adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, nelle cui acque
e' stata riscontrata la presenza della mucillagine nel periodo
19 giugno-19 luglio 2000, e' riconosciuto un contributo nelle misure
massime seguenti:
a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;
b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire.
2. Per il conseguimento degli interventi di cui al comma l,
l'armatore presenta apposita domanda al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
3. Gli interventi sono riconosciuti a condizione che:
a) l'unita' da pesca, risultante dai documenti di bordo in
regolare armamento alla data del 18 giugno 2000, abbia interrotto
l'attivita', come da certificazione della capitaneria di porto
competente per territorio sulla base dei consumi registrati sul
libretto del carburante, per almeno dieci giorni consecutivi nel
periodo 19 giugno-19 luglio 2000;
b) il titolare della licenza di pesca relativa all'unita' abbia
subito, a causa dell'interruzione di cui alla lettera a), una perdita
rispetto al corrispondente periodo - 19 giugno/19 luglio - dell'anno
precedente ovvero di impianti analoghi se trattasi di nuovi impianti,
possono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite massimo di lirer 3.500 milioni.

Art. 3.
1. Gli interventi di cui ai precedenti articoli non si applicano ai
casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra
agevolazione da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni o di altri enti pubblici.
2. Ove il contributo di cui al punto l e' inferiore alla misura
massima consentita, l'avente diritto puo' concorrere a raggiungere
tale tetto a carico di altri enti pubblici.
Il presente decreto, previa registrazione agli organi di controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registro alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 50


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato