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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2001
Integrazione al decreto 15 settembre 2000 in ordine alle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99, che istituisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L160 del 26 giugno 1999, che istituisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola
comune;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre
2000, che emana disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;
Ritenuta la necessita' di prevedere disposizioni intese a ridurre i
benefici comunitari in modo appropriato e proporzionale alla gravita'
delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei
requisiti ambientali definiti con il citato decreto ministeriale del
15 settembre 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 1 del decreto ministeriale 15 settembre 2000, sono
inseriti i seguenti commi:
"2. In caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al
comma 1 del presente articolo, i benefici derivanti dai regimi di
sostegno di cui trattasi sono ridotti:
a) fino ad un massimo del 2% per il mancato rispetto della
manutenzione delle scoline per i settori dei seminativi, delle
leguminose in grani, del tabacco, delle sementi, del riso e dell'olio
di oliva;
b) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto
dell'attuazione, in zone declive, di solchi acquai temporanei
trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei
seminativi, delle leguminose in grani, del tabacco e delle sementi;
c) fino ad un massimo del 6% per il mancato rispetto della
manutenzione dei canali collettori permanenti per i settori dei
seminativi, delle leguminose in grani, del tabacco, delle sementi,
del riso e dell'olio di oliva;
d) fino ad un massimo del 7% per il mancato rispetto dello
stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a
stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o
impermeabilizzati artificialmente, per il settore delle carni bovine;
e) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dello
stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a
stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o
impermeabilizzati artificialmente, per i settori degli ovini e dei
caprini.
Le riduzioni di cui al presente comma verranno modulate tenendo
conto dell'entita' e della gravita' dell'infrazione riscontrata sulla
base di criteri oggettivi che verranno definiti con successivo
provvedimento.
3. La riduzione dei benefici di cui al comma 2 del presente
articolo, si applica separatamente a ciascun settore nell'ambito del
quale e' riconosciuta l'inosservanza di cui trattasi, a partire:
a) dalla campagna di commercializzazione 2001 per i settori delle
carni bovine, ovine e caprine;
b) dalla campagna di commercializzazione 2001/2002 per i settori
dei seminativi, dell'olio d'oliva, dei legumi in grani, delle sementi
e del riso;
c) dal raccolto 2001 per il settore del tabacco.".
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 112
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato