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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 27 marzo 2001
Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale
prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
3, comma 1, 2 e 4, stabilisce che l'attivita' d'importazione di gas
naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea e'
soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 29
dello stesso decreto, i criteri obiettivi e non discriminatori in
base ai quali avviene il rilascio delle autorizzazioni
all'importazione di gas naturale dai predetti Paesi;
Decreta:
Art. 1.
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai
fini del rilascio dell'autorizzazione all'importazione di gas
naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, in relazione ad ogni singola richiesta d'importazione, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica:
a) il possesso da parte del soggetto richiedente di capacita'
tecniche e finanziarie adeguate al progetto d'importazione;
b) le informazioni e garanzie circa la provenienza del gas
naturale;
c) l'affidabilita' dell'approvvigionamento, degli impianti di
coltivazione e del sistema di trasporto;
d) la disponibilita' di stoccaggio strategico;
e) la capacita' e l'intendimento del soggetto richiedente,
mediante opportuni piani d'investimento, di contribuire allo sviluppo
o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso
infrastrutture d'approvvigionamento, di trasporto, di distribuzione,
o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.
2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 3, gli obblighi previsti dal
presente decreto si applicano limitatamente alla quota di gas
naturale proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea,
determinata con le modalita' indicate nello stesso comma.
Art. 2.
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato almeno sei
mesi prima dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente
documentazione:
a) data di sottoscrizione del contratto di importazione, e
termini temporali e possibili estensioni in esso previste;
b) quantita' contrattuali annuali, mensili e giornaliere,
espresse in Smc, previste dal contratto, comprensive delle
possibilita' di modulazione annuale e stagionale;
c) caratteristiche fisico-chimiche del gas da importare;
d) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e dei
gasdotti di trasporto all'estero e dei terminali di GNL utilizzati;
e) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione
rilevanti ai fini della sicurezza del sistema del gas.
2. Alla domanda deve essere altresi' allegata la documentazione di
cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante
della societa' richiedente.
3. Copia della domanda e della documentazione di cui ai commi
precedenti e' inviata contestualmente all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
Art. 3.
Capacita' tecniche e finanziarie
1. Per quanto riguarda la capacita' tecnica il soggetto richiedente
dovra' fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo
e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto
e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali
rappresentanti e relative deleghe, nel caso di societa' aventi sede
all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare tra le attivita' del
richiedente quella d'importazione di gas naturale. Inoltre deve
essere fornita la struttura organizzativa del richiedente, l'elenco
delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane,
l'elenco delle attivita' svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di
nuove societa', quali quelle sorte dagli obblighi di separazione
societaria stabiliti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria
precedente o del gruppo societario d'appartenenza.
2. Per quanto riguarda le capacita' finanziarie deve essere
presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti
l'effettiva capacita' di condurre l'iniziativa e in particolare di
poter finanziare l'approvvigionamento previsto di gas naturale per un
periodo minimo di tre mesi. In caso contrario dovranno essere fornite
opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da
altre societa' controllanti o collegate con la societa' richiedente o
mediante dichiarazioni di affidabilita' da parte di una primaria
banca.
Art. 4.
Provenienza del gas naturale
1. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione che
attesti il Paese dove il gas naturale e' stato prodotto, specificando
i dati del soggetto produttore e, ove possibile, le relative aree di
produzione, nonche' produrre una certificazione attestante la
qualita' del gas da importare.
2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista, oltre ai
dati del contratto del soggetto richiedente con detto intermediario,
deve essere fornita analoga dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante di quest'ultimo, relativa alla provenienza del gas
fornito. Nel caso di piu' intermediari, la documentazione fornita
deve comunque consentire di individuare il soggetto o i soggetti
produttori.
3. Nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (hub) deve
essere fornita la documentazione attestante la formazione media della
disponibilita' del gas nel nodo di interscambio in funzione delle
diverse fonti di approvvigionamento.
Art. 5.
Affidabilita' dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione
e del sistema di trasporto
1. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione del
produttore interessato relativa all'impegno e alla garanzia della
fornitura per tutto il periodo previsto per la fornitura stessa.
2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista deve essere
fornita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di
quest'ultimo attestante analoghi dati sull'affidabilita' nel tempo
della fornitura stessa.
3. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione
contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi
con le societa' di trasporto interessate al di fuori del territorio
nazionale, ivi comprese le relative capacita' impegnate, e
comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto della
quantita' di gas in questione per tutto il periodo interessato.
4. Il soggetto richiedente deve fornire, in relazione ai contratti
di fornitura e trasporto, i dati rilevanti, ivi comprese le
informazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere a), b), c) e d), del
decreto 23 maggio 2000, n. 164, nonche' specifiche informazioni
relative all'esistenza di qualunque tipo di vincolo, contrattuale o
di altra natura, relativo alla fornitura o al trasporto del gas, che
possa comportare effetti qualitativi o quantitativi sul sistema
italiano del gas.
Art. 6.
Disponibilita' di stoccaggio strategico
1. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione
contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi
con le societa' titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio
nazionale, comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle
capacita' di stoccaggio strategico di cui all'art. 3, comma 2,
lettera d). Rientrano tra i dati da fornire quelli di cui all'art. 3,
comma 5, lettere a), b) e d), del decreto 23 maggio 2000, n. 164.
Art. 7.
Piano di investimenti
1. Al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del
gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli
approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse
pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.
3, comma 2, della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, e dall'art. 28, comma 2, del decreto
23 maggio 2000, n. 164, il soggetto richiedente deve presentare un
piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante societa'
controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema
nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di
infrastrutture di approvvigionamento tramite gasdotti o terminali di
GNL, di trasporto, di distribuzione, nonche' di stoccaggio di gas
naturale nel territorio nazionale o nella piattaforma continentale
italiana.
2. Il piano degli investimenti deve riguardare lo stesso arco
temporale del periodo di autorizzazione all'importazione e
specificare gli interventi ai quali si intende contribuire, i
relativi costi e tempi di realizzazione e i soggetti interessati.
3. Il piano degli investimenti deve prevedere che in ciascun anno
di importazione il valore cumulato del capitale investito, al lordo
degli ammortamenti, non sia inferiore al 5% dei ricavi previsti
cumulati allo stesso anno, direttamente connessi alla vendita del gas
di cui e' stata autorizzata l'importazione.
4. L'importatore deve comunicare ogni anno al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi
agli investimenti effettuati.
5. In caso di dimostrata impossibilita', non dipendente da
negligenza o imperizia del soggetto importatore, di effettuare gli
investimenti programmati secondo i tempi previsti, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' concedere una
proroga del piano di investimenti per un periodo commisurato alla
durata dell'autorizzazione ad importare, e in ogni caso non superiore
a due anni. In caso di superamento dei predetti termini
l'autorizzazione all'importazione e' revocata.
6. Al fine di incentivare la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento:
a) non sono tenuti ad effettuare alcun piano di investimenti gli
importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori diversi da
quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) sono tenuti ad effettuare un piano di investimenti ridotto del
50% rispetto a quanto sopra stabilito gli importatori che si
approvvigionano presso Paesi produttori che, alla data del presente
decreto, contribuiscono al totale delle importazioni per meno del 15%
ciascuno.
Art. 8.
Importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno
1. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un
anno, non aventi carattere di sistematicita', rispetto a quanto
stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe:
a) il termine per la presentazione della domanda di
autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, e' ridotto a un mese prima
dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata
qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
non esprima il proprio diniego entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della domanda stessa.
b) non sono richieste le garanzie all'art. 3, comma 2, per
importazioni di durata non superiore a sei mesi.
c) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1;
d) l'importatore e' tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma
1, limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di
punta stagionale;
e) nel caso la durata totale delle importazioni non superi
quattro mesi nell'arco di un anno, non e' richiesta la presentazione
del piano di investimenti di cui all'art. 7.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine
di tre mesi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, decorre dal ricevimento dei dati o delle
informazioni integrativi richiesti.
2. Le autorizzazioni alle importazioni di gas naturale sono
trasmesse, oltre che al richiedente, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, e pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia.
3. Le autorizzazioni all'importazione possono essere revocate in
caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati o qualora
il richiedente non comunichi entro sei mesi dalla data
dell'autorizzazione l'avvenuto perfezionamento dei contratti relativi
alla fornitura di gas e alla disponibilita' delle capacita' di
trasporto all'estero e di stoccaggio strategico previste, salvo
giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La revoca di una autorizzazione all'importazione costituisce
valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque
anni, di nuove autorizzazioni all'importazione allo stesso soggetto e
a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante.
5. I titolari di una autorizzazione all'importazione di gas
naturale sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati sulle
importazioni effettuate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Letta
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato