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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 27 marzo 2001
Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata
di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, che stabilisce che i titolari delle concessioni di
coltivazione relative a giacimenti in avanzata fase di coltivazione
sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato tutte le informazioni atte a stabilire se i
giacimenti oggetto della concessione di coltivazione siano
tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a
stoccaggio di gas;
Visto l'art. 13, comma 7, dello stesso decreto, che stabilisce che
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel
caso in cui riconosca la possibilita' sopra indicata, e valutata
altresi' la necessita' di incrementare le capacita' del sistema di
stoccaggio nazionale, pubblica le informazioni ricevute nel
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e la geotermia, stabilendo un
termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento di
concessioni di stoccaggio relativamente agli stessi giacimenti;
Visto l'art. 13, comma 8, dello stesso decreto, che stabilisce che
il titolare di una concessione di coltivazione ha in ogni caso la
facolta' di presentare domanda di concessione di stoccaggio;
Visto l'art. 13, comma 9, dello stesso decreto, che stabilisce che
in caso di concorrenza fra piu' domande la concessione e' attribuita,
sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in
funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori;
Visto l'art. 13, comma 10, dello stesso decreto, che stabilisce
che, in assenza di presentazione di domande di concessione di
stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione
prosegue l'attivita' di coltivazione;
Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 28 dello stesso decreto,
per incrementare le capacita' di stoccaggio nel territorio nazionale
ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e del
funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, stabilire
indirizzi e modalita' per l'accesso ai giacimenti in fase avanzata di
coltivazione per la loro conversione in stoccaggio;
Visto l'art. 29 dello stesso decreto, che stabilisce che ogni tipo
di concessione per l'esercizio di un'attivita' nel settore del gas
sia rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in base a criteri e procedure obiettivi e non
discriminatori, resi pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia;
Decreta:
Art. 1.
Criteri per l'idoneita' alla conversione in stoccaggio di un
giacimento in coltivazione
1. I criteri in base ai quali un giacimento in fase avanzata di
coltivazione e' ritenuto suscettibile di essere tecnicamente ed
economicamente adibito a stoccaggio sono rappresentati da:
a) presenza di una trappola con una roccia di copertura con
caratteristiche tali da garantire la tenuta idraulica verso
formazioni soprastanti;
b) elevata percentuale delle riserve prodotte, rispetto alle
riserve originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni
intervenute;
c) efficienza allo stoccaggio superiore al 30%, definita come
rapporto tra il working gas e la somma del working gas e del cushion
gas, sia in termini di reali prestazioni erogative sia di
economicita';
d) porosita' dell'ordine, o superiore, al 20%, e permeabilita'
dell'ordine, o superiore, a 20 mD.
Art. 2.
Procedura per l'attribuzione di concessioni di stoccaggio relative a
giacimenti in coltivazione
1. In prima applicazione del presente decreto, entro un mese dalla
data di pubblicazione dello stesso, i titolari di concessioni di
coltivazione forniscono al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, relativamente ai giacimenti in terraferma
rispondenti ai criteri stabiliti nell'art. 1, con riserve di gas
originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni
intervenute, superiori a un miliardo di Smc, per i quali almeno l'80%
delle riserve producibili sia stato prodotto, le informazioni atte a
stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed
economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas,
indicando tipologia e storia produttiva del giacimento, con
particolare riguardo al meccanismo di produzione e all'andamento
della produttivita' dei pozzi in funzione della pressione.
2. Entro i successivi tre mesi, previa valutazione dei dati
inviati, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, valutata altresi' la necessita' di incrementare le
capacita' del sistema di stoccaggio nazionale, in funzione delle
esigenze di sicurezza del sistema del gas, seleziona i giacimenti di
cui al comma 1 e ne pubblica l'elenco nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia con i relativi dati di massima,
unitamente al programma di previsione delle capacita' di stoccaggio
programmate in funzione dell'evoluzione dei consumi e del grado di
sicurezza del sistema. Con avviso pubblicato nello stesso numero del
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia sono
stabilite le modalita' di prenotazione e di accesso ai "data rooms"
di cui al comma 4 da parte degli interessati, stabilendo altresi' le
caratteristiche del contratto di consultazione e il relativo
corrispettivo economico, a copertura dei costi del servizio di
consultazione.
3. Gli operatori interessati individuano, nell'elenco dei
giacimenti pubblicato, i giacimenti che intendono sviluppare e entro
due mesi presentano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato richiesta di acquisizione dei dati di dettaglio
necessari per effettuare lo studio di fattibilita' per la conversione
in stoccaggio del giacimento, allegando, nel caso non sia gia' in
possesso dello stesso Ministero, la documentazione necessaria a
dimostrare il possesso della necessaria capacita' tecnica, economica
ed organizzativa e di poter svolgere, nel pubblico interesse, un
programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa verifica dei requisiti sopra
citati, trasmettere ai titolari delle concessioni di coltivazione
interessati.
4. I titolari delle concessioni di coltivazione relative ai
giacimenti per i quali e' stata presentata richiesta di acquisizione
dei dati, sono tenuti entro due mesi ad allestire, per ogni
giacimento, un "data room" presso le loro sedi, rendendo noti i
seguenti dati:
a) quantita' e qualita' dei fluidi di formazione;
b) rilievi sismici 2D e studi di interpretazione geofisica,
geologica e di giacimento;
c) gas originariamente in posto e riserve residue;
d) profilo di produzione;
e) andamento delle pressioni di testa e di fondo durante la
produzione;
f) situazione dei pozzi e schemi di completamento;
g) descrizione delle facilities di superficie,
e, qualora disponibili:
a) rilievi sismici 3D e 4D del giacimento;
b) dati su carotaggi della roccia di copertura e del giacimento;
c) risultati di test d'iniettivita' e di prove di erogazione;
d) logs di monitoraggio della distribuzione e dell'andamento del
gas prodotto o iniettato in giacimento durante il test di
iniettivita';
e) i dati necessari per la valutazione preliminare del
corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n.
164 del 2000.
5. Entro i tre mesi successivi al termine delle operazioni
complessive di consultazione, gli operatori interessati, in possesso
dei requisiti previsti dalla legge 26 aprile 1974, n. 170 e dal
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, purche' dotati di
capacita' tecnica, economica ed organizzativa adeguate al progetto,
possono presentare istanza di concessione di stoccaggio in
concorrenza al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per uno o piu' dei giacimenti di cui al comma 2. Le
domande pervenute successivamente sono dichiarate irricevibili.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n.
170, e dell'art. 33 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
possono presentare istanza di concessione di stoccaggio imprese del
gas italiane o aventi sede o controllate da imprese aventi sede in
altri Stati che ammettono le imprese del gas italiane allo stoccaggio
di gas naturale nei giacimenti ricadenti sotto la loro giurisdizione.
7. Le istanze pervenute entro i termini di cui al comma 5 sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della
geotermia.
8. Successivamente al 1 gennaio 2002, in relazione alle
disposizioni sulla separazione societaria di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora il titolare della
relativa concessione di coltivazione intenda presentare istanza di
concessione di stoccaggio ai sensi dei commi precedenti, deve
contestualmente indicare il soggetto al quale attribuire la
concessione di stoccaggio, che e' tenuto a controfirmare l'istanza di
concessione di stoccaggio e il relativo progetto di massima. Il
soggetto indicato non puo' presentare direttamente istanza di
concessione di stoccaggio per lo stesso giacimento.
9. Alla domanda deve essere allegato, in busta sigillata, il
progetto di massima dello stoccaggio, comprensivo dei relativi costi,
che' deve essere redatto sulla base di un modello dinamico che
espliciti i seguenti elementi:
a) working gas e massima portata di punta giornaliera;
b) cushion gas e capacita' massima di stoccaggio;
c) valori della pressione al fondo e a testa pozzo nelle diverse
fasi di esercizio;
d) tipologia di pozzi e di completamento;
e) numero di pozzi dedicati allo stoccaggio;
f) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;
g) dimensionamento degli impianti di compressione e trattamento.
10. La selezione tra tutte le domande presentate e' effettuata
entro tre mesi dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e
la geotermia, in base ai seguenti criteri, valutati nell'ordine:
a) completezza e razionalita' del progetto di stoccaggio e del
relativo programma lavori proposto;
b) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;
c) minore entita' degli investimenti, a parita' di prestazioni
assicurate dal progetto di stoccaggio;
d) modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferiti alla
sicurezza e alla salvaguardia ambientale.
11. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette copia del decreto di conferimento, del programma dei lavori
e del piano degli investimenti approvati col decreto stesso
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai fini della
determinazione delle tariffe di stoccaggio.
12. Il decreto di conferimento e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, riportando per
estratto il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate.
Con lo stesso decreto e' approvato l'elenco delle pertinenze relative
alla precedente concessione di coltivazione funzionali all'attivita'
di stoccaggio, che divengono direttamente e contestualmente
pertinenze della concessione di stoccaggio.
13. Ove in una concessione di coltivazione esistano piu'
giacimenti, solo alcuni dei quali idonei allo stoccaggio, la
procedura sopra indicata si sviluppa unicamente per quei giacimenti
potenzialmente oggetto della conversione in stoccaggio.
14. Ove la concessione di stoccaggio da attribuire comprenda
totalmente la relativa concessione di coltivazione, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca
della concessione di coltivazione contestualmente al conferimento
della concessione di stoccaggio.
15. Indipendentemente da quanto previsto ai commi precedenti, resta
ferma la facolta' del titolare di una concessione di coltivazione di
presentare domanda al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio
per giacimenti non compresi nell'elenco di cui al comma 2.
Art. 3.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio in caso rinuncia a
concessioni di coltivazione
1. In caso di presentazione di istanza di rinuncia relativamente ad
una concessione di coltivazione, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, valutata l'eventuale idoneita' ed
opportunita' della conversione in stoccaggio del giacimento cui essa
si riferisce, puo' avviare una procedura per l'attribuzione del
giacimento stesso in concorrenza in concessione di stoccaggio con le
modalita' di cui all'art. 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, il corrispettivo di cui all'art. 13,
comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000, non e' dovuto al
titolare della concessione di coltivazione rinunciatario, ma e'
versato dal titolare della nuova concessione di stoccaggio in
apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per la riassegnazione
tra le risorse disponibili per l'incentivazione alla conversione di
giacimenti in stoccaggio di cui all'art. 13, comma 3, del sopracitato
decreto. Il titolare della concessione di coltivazione rinunciatario
e' tenuto al versamento su detto capitolo di una somma corrispondente
alle spese di ripristino del sito in cui aveva luogo la coltivazione.
Art. 4.
Banca dati dei giacimenti in avanzata fase di coltivazione
1. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto
i titolari di concessione di coltivazione relativa ai giacimenti
aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, con riserve di gas
originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni
intervenute, superiori a 500 milioni di Smc, per i quali almeno il
60% delle riserve producibili sia stato prodotto, devono inviare su
supporto informatico al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le informazioni di cui all'art. 2, comma 1.
2. Trascorso tale termine, le stesse informazioni sono altresi'
inviate al momento in cui altri giacimenti raggiungano i parametri di
cui al comma 1.
Art. 5.
Ulteriori disposizioni
1. Con successivi decreti, ove necessario, saranno stabilite le
procedure per consentire la conversione in stoccaggio di ulteriori
giacimenti in fase avanzata di coltivazione.
Art. 6.
Ampliamento delle capacita' di stoccaggio in concessioni di
stoccaggio vigenti
1. L'ampliamento delle capacita' di stoccaggio in una concessione
vigente, realizzato mediante estensione dello stoccaggio ad altri
livelli o mediante l'incremento della pressione massima di
stoccaggio, e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa valutazione
della necessita' di incrementare le capacita' del sistema di
stoccaggio nazionale, in funzione delle esigenze di sicurezza del
sistema del gas e sentito, nei casi di maggiore rilevanza, il
Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
2. L'autorizzazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia, riportando per estratto il programma
dei lavori approvato.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette copia dell'autorizzazione, del programma dei lavori e del
piano degli investimenti, approvati col decreto stesso, all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione delle
tariffe di stoccaggio.
Art. 7.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio su giacimenti esauriti
1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della
geotermia delle informazioni disponibili in merito a giacimenti
esauriti in terraferma di idrocarburi gassosi, rispondenti ai criteri
di cui all'art. l e con riserve originariamente in posto superiori a
500 milioni di Smc, per i quali la relativa concessione di
coltivazione sia cessata.
2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6
dell'art. 2 possono presentare domanda di concessione di stoccaggio
relativamente ai giacimenti di cui al comma 1.
3. La domanda e' pubblicata nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia e, per un periodo di tre mesi dalla
pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza relativamente
allo stesso giacimento.
4. Alle domande di concessione di stoccaggio presentate ai sensi
del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi da 9 a
12 dell'art. 2.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non e' dovuto il
corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
Art. 8.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio non prorogate
1. Qualora alla scadenza della concessione di stoccaggio, incluse
le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per motivi non imputabili al
concessionario, non accordi la proroga richiesta, in caso di
attribuzione della stessa concessione a un nuovo operatore, da
effettuare mediante le procedure di concorrenza di cui all'art. 7,
commi 3 e 4, al titolare precedente e' riconosciuto, a carico del
nuovo operatore, il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Nel caso alla scadenza la concessione di stoccaggio non sia
attribuita ad altro operatore, il titolare precedente ha diritto di
estrarre e di disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, del totale del gas presente nel
giacimento nei livelli non piu' adibiti a stoccaggio, fermo restando
l'obbligo del ripristino del sito.
Art. 9.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio decadute
1. In caso di pronuncia di decadenza del concessionario ai sensi
dell'art. 6 della legge 26 aprile 1974, n. 170, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' attribuire la
concessione di stoccaggio a un nuovo soggetto in concorrenza mediante
le procedure di cui all'art. 7, commi 3 e 4.
2. Il concessionario decaduto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, sopra
citato puo' estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al
nuovo concessionario.
3. Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente
trasferite al nuovo concessionario, previo versamento su apposito
capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del corrispettivo ad esse relativo, di cui
all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
per la riassegnazione tra le risorse disponibili per l'incentivazione
alla conversione di giacimenti in stoccaggio di cui all'art. 13,
comma 3, del sopracitato decreto.
4. In ogni caso il concessionario decaduto e' tenuto a versare su
apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica una somma equivalente alle spese di
ripristino del sito.
Art. 10.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio rinunciate
1. Nel caso di rinuncia da parte di un operatore di una concessione
di stoccaggio, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' attribuire la concessione di stoccaggio a un
nuovo soggetto in concorrenza mediante le procedure di cui all'art.
7, commi 3 e 4.
2. Il concessionario rinunciatario puo' estrarre il gas reimmesso
in giacimento o cederlo al nuovo concessionario.
3. Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente
trasferite al nuovo concessionario previo versamento sull'apposito
capitolo di cui all'art. 9, comma 3, del corrispettivo ad esse
relativo, di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
4. In ogni caso il concessionario rinunciatario e' tenuto a versare
su apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica una somma equivalente alle spese di
ripristino del sito.
Art. 11.
Norme finali
1. Con successivo decreto saranno stabiliti i criteri per la
determinazione dei corrispettivi di cui all'art. 13, comma 9, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Letta
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato