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Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 aprile 2001
Modifiche al decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 avente
ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema
elettrico;
Visto il titolo II del decreto sopracitato, che disciplina gli
oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE.
Visto il titolo III del decreto sopracitato, che disciplina gli
oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari
ed alla chiusura del ciclo del combustibile;
Visto il titolo IV del decreto sopracitato, che disciplina gli
oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico;
Visto il titolo V del decreto sopra citato, che determina le
disposizioni transitorie e finali;
Considerato che in data 22 dicembre 2000 e' stato costituito un
consorzio fra SoGIN, ENEA ed FN per lo smantellamento degli impianti
del ciclo del combustibile nucleare ai fini di quanto disposto dal
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 13, comma 2, lettera
e);
Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 26 gennaio 2000, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas provvede, fino alla rideterminazione
operata della stessa Autorita', in base all'art. 9 del citato
decreto, alla copertura dei costi delle attivita' di cui all'art. 8,
comma 1, lettera c), punto iii), del decreto citato realizzate dal
Consorzio SoGIN, ENEA ed FN;
Vista la delibera n. 220/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas del 6 dicembre 2000 "Ulteriore proposta al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di
individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di
cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79";
Vista la delibera n. 67/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas del 22 marzo 2001 "Proposta urgente al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di
individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di
cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79";
Considerato che nella delibera n. 220/00, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ritiene, fra l'altro, che la verifica dei
programmi predisposti dalla societa' SoGIN S.p.a. in ordine alle
attivita' di smantellamento delle centrali elettronucleari, di
chiusura del ciclo del combustibile nucleare, nonche' alle attivita'
a queste connesse e conseguenti, anche al fine di valutare
l'economicita' di detti programmi rispetto agli obiettivi perseguiti,
necessiti di ulteriori approfondimenti in ragione della complessita'
della materia;
Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del
Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, per l'anno 2000, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via
temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il
finanziamento dell'attivita' di ricerca da coprire attraverso una
componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del
corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale in misura non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh
consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo n. 79/1999; e che sino al 30 giugno 2000 le
risorse del Fondo per finanziamento dell'attivita' di ricerca vengono
interamente assegnate alla societa' CESI S.p.a.;
Considerato che la societa' CESI S.p.a. ha intrapreso un programma
diversificato di attivita' di ricerca e sviluppo di interesse
generale del sistema elettrico nazionale, anche ad alto rischio
tecnico-economico, di cui alcune attivita' sono in corso alla data di
emanazione del presente decreto;
Considerato che il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato d'intesa con l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto
26 gennaio 2000, al fine di assicurare la necessaria trasparenza ed
equita' della fase di selezione delle proposte di ricerca e coerenza
delle proposte stesse rispetto all'esigenza di incrementare la
competitivita' ed efficienza del sistema elettrico nazionale non
potra' essere operativo prima del mese di giugno dell'anno 2001;
Considerata l'opportunita' di assicurare la necessaria continuita'
delle attivita' di ricerca intraprese dalla societa' CESI S.p.a. che
non risultano ancora concluse;
Considerato, in difforme avviso dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, che il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
interministeriale 26 gennaio 2000, non implica la necessita' di
comprendere nella procedura di quantificazione dei costi non
recuperabili tutti gli impianti dell'impresa produttrice
distributrice;
Considerato altresi' che l'eventuale maggiore valorizzazione
economica, conseguente all'applicazione della direttiva europea n.
96/92/CE, dell'energia prodotta da impianti idroelettrici e
geotermoelettrici non ammessi a contribuzione ai sensi dei
provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio
1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e
successive modificazioni e integrazioni, e' recuperata attraverso il
meccanismo previsto all'art. 5, comma 9, del citato decreto
interministeriale 26 gennaio 2000;
Considerato che l'eventuale inclusione nella procedura di
quantificazione in argomento degli impianti idroelettrici e
geotermoelettrici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
interministeriale 26 gennaio 2000, equivarrebbe a considerarli, di
fatto, come fonte di costi non recuperabili con segno negativo, nel
qual caso non sarebbe giustificata la diversa procedura di recupero
prevista all'articolo 5, comma 9, del decreto medesimo;
Considerato che il comma 10 dell'art. 5 del decreto
interministeriale 26 gennaio 2000 si riferisce all'insieme degli
impianti di proprieta' o nella disponibilita' di ciascuna impresa
produttrice distributrice alla data del 19 febbraio 1997;
Decreta:

Art. 1.
Proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 26 gennaio 2000.

1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il
31 dicembre 2001 procede alla rideterminazione di cui all'art. 9,
comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.
2. Entro il 31 maggio 2001, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede alla quantificazione degli importi da corrispondere
per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire
i costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto
iii), del decreto di cui al comma 1, svolte dal Consorzio
SoGIN-ENEA-FN, come definite alla data della sua costituzione.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede, a tal fine,
all'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del
decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 2.
Disposizioni in materia di continuita' delle attivita' di cui al
titolo IV del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica 26 gennaio 2000.

1. Per l'anno 2001 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del
fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca,
nel seguito denominato Fondo, di cui all'art. 11 del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 26 gennaio 2000, da coprire attraverso una componente della
tariffa di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato
vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso
della rete di trasmissione nazionale per i clienti del mercato libero
in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh
consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Per l'anno 2000 e sino all'entrata in operativita' delle
modalita' di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui
all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo vengono
assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle
verifiche di cui al comma 3, alla societa' CESI S.p.a., a copertura
dei costi delle attivita' di progetti di ricerca ammessi al
finanziamento.
3. Solo ai fini di quanto previsto al comma 2, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la
presentazione ed i criteri per la verifica dei programmi di ricerca
predisposti dalla societa' CESI S.p.a. da ammettere a copertura
parziale o totale a carico del Fondo. La verifica dei suddetti
programmi di ricerca e' effettuata per accertare il rispetto delle
condizioni di cui all'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 26 gennaio 2000, nonche' tenendo conto di
criteri di economicita' ed impiego efficiente delle risorse.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica, altresi',
che i risultati dei progetti di ricerca ammessi a copertura parziale
o totale a carico del Fondo vengano diffusi con i mezzi piu'
opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico
nazionale.

Art. 3.
Disposizioni in materia di quantificazione degli oneri

1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio
2000, dopo le parole "per ciascun impianto di generazione delle
imprese produttrici-distributrici" sono inserite le seguenti parole,
"esclusi gli impianti di cui all'art. 3, commi 2 e 3,".
2. All'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
26 gennaio 2000, le parole "come definito al comma 7" sono sostituite
dalle seguenti parole "come definito al comma 8".
3. All'art. 5, comma 8, lettera a), del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
26 gennaio 2000, le parole "di impegni contrattuali assunti
anteriormente al 19 febbraio 1997, nonche' dell'energia elettrica di
cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo" sono sostituite dalle parole
" di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e
dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo".

Art. 4.
Trasferibilita' dei costi non recuperabili in caso di cessione di
impianti

1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 sono
aggiunti i seguenti commi:
"3. Nel caso di cui al comma 2, l'ammontare complessivo dei costi
non recuperabili riconosciuti per gli impianti originariamente nella
titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al
combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a), del titolo I, non puo' essere superiore all'ammontare che sarebbe
riconosciuto alla medesima impresa, ai sensi dell'art. 5 del presente
titolo, qualora tali impianti non fossero stati ceduti da detta
impresa.
4. Ogni anno, alle imprese proprietarie di impianti originariamente
nella titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al
combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a), del titolo I, e ammessi alla reintegrazione dei costi di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente titolo, che hanno
registrato, nel corso dell'anno precedente, costi non recuperabili
positivi, e' liquidato il relativo ammontare, fatto salvo quanto
previsto al comma 5. Gli eventuali costi non recuperabili negativi
registrati dalle imprese proprietarie di impianti originariamente
nella titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al
combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a) del titolo I, sono versati alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico nelle misure e con le modalita' di cui all'allegato, parte
integrante del presente decreto.
5. Nel caso in cui, in un determinato anno, la somma algebrica dei
costi non recuperabili di competenza di ciascuna impresa proprietaria
di impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa
produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli
1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I, sia maggiore
dell'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa
produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente titolo,
qualora tali impianti non fossero stati trasferiti, tale differenza
sara' ripartita fra le impese proprietarie dei medesimi impianti
nelle misure e con le modalita' di cui all'allegato, parte integrante
del presente decreto.".

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2001

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco


Allegato
TRASFERIBILITA' DEI COSTI NON RECUPERABILI NEL CASO DI CESSIONE DI IMPIANTI

In caso di cessione, da parte delle imprese
produttrici-distributrici, di impianti originariamente nella
titolarita' dell'impresa produttrice-distributrice di cui al
combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a) del titolo I, del presente decreto, si applica agli impianti
ceduti lo stesso trattamento, secondo il meccanismo di seguito
descritto, previsto per quelli non oggetto di cessione.
1. Il ricorso ad interventi tariffari a carico degli utenti
avviene solo qualora l'ammontare complessivo dei costi non
recuperabili, che sarebbe stato riconosciuto all'impresa
produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto,
se tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarita' della
medesima impresa, risulti positivo.
2. Le imprese proprietarie di impianti originariamente nella
titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al
combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a) del titolo I del presente decreto, e ammessi alla reintegrazione
dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del titolo II del
presente decreto, che in un anno registrano costi non recuperabili
positivi hanno diritto, nell'anno successivo, al reintegro degli
stessi - purche' la somma algebrica dei costi non recuperabili
registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti
originariamente nella titolarita' della medesima impresa
produttrice-distributrice, sia inferiore o uguale all'ammontare che
sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai
sensi dell'art. 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti
fossero rimasti nella titolarita' della medesima impresa - attraverso
la Cassa conguaglio del settore elettrico.
3. Le imprese proprietarie di impianti originariamente nella
titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al
combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a) del titolo I del presente decreto, che in un anno registrano costi
non recuperabili negativi sono tenute a versare alla Cassa conguaglio
per il settore elettrico, nei limiti dei costi non recuperabili
negativi da esse registrati, le somme necessarie a coprire i costi
non recuperabili positivi riconosciuti ad altre imprese proprietarie
di impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa
produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli
1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I del presente
decreto. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a
liquidare la reintegrazione dovuta alle imprese aventi diritto,
secondo le seguenti modalita'.
Se la somma algebrica dei costi non recuperabili riconosciuti a
ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella
titolarita' della impresa produttrice distributrice di cui al
combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a) del titolo I del presente decreto risulta negativa, le imprese che
hanno registrato costi non recuperabili negativi verseranno, in
misura proporzionale all'ammontare dei costi non recuperabili
negativi registrati da ciascuna di esse, alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico una somma tale da compensare in pieno i costi non
recuperabili positivi delle altre imprese. L'eventuale parte residua
di costi non recuperabili negativi e' portata a compensazione di
futuri costi non recuperabili positivi. Per la singola impresa,
l'ammontare dei costi non recuperabili registrati in ciascun anno e'
determinato come somma algebrica dei costi non recuperabili maturati
nell'anno medesimo, e dell'eventuale parte residua dei costi non
recuperabili negativi portata a compensazione di futuri costi non
recuperabili positivi come sopra determinata.
Se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da
ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella
titolarita' della impresa produttrice distributrice di cui al
combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a) del titolo I del presente decreto risulta positiva, ma inferiore o
uguale all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa
produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto,
qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarita' della
medesima impresa, alle imprese che hanno registrato costi non
recuperabili positivi viene riconosciuto un ammontare pari ai costi
non recuperabili positivi registrati.
Se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da
ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella
titolarita' della impresa produttrice distributrice di cui al
combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a) del titolo I del presente decreto risulta positiva, e superiore
all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa
produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto,
qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarita' della
medesima impresa, la differenza e' detratta proporzionalmente dai
costi non recuperabili registrati dalle imprese che hanno registrato
costi non recuperabili positivi.
4. Alla fine del periodo di compensazione dei costi non
recuperabili, se la somma algebrica dei costi non recuperabili
registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti
originariamente nella titolarita' della impresa
produttrice-distributrice risulta positiva, si attivera' un'apposita
componente tariffaria per addebitare tale onere agli utenti nei
periodi successivi, nei limiti di quanto riconosciuto ai sensi dei
punti precedenti; se, invece, essa e' negativa, allora verra'
annullata.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato