IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca;
Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, acquisito il
parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da
assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e
chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive
modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministro della
Salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 368/99;
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome
di Trento e Bolzano, definito nella seduta del 7 marzo 2002 della
Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazioe, negli
anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e sui contingenti delle borse di
studio, per ciascuna specialita' medica per l'a.a. 2001/2002 da
assegnare alle scuole di specializzazione di cui all'art. 35, I comma
del Decreto Legislativo n. 368/1999;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministro della
Salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle
strutture universitarie della formazione specialistica;
Visto il decreto del Ministero della Salute in corso di
perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, concernente la previsione del
fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e la
determinazione del numero complessivo delle borse di studio da
assegnare nell'anno accademico 2001/2002, con la conseguente
ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge
all'intero territorio nazionale;
Ravvisata la opportunita' di adottare quale criterio base per
l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la
continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita'
ricettive , nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite
nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una
propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale
complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
Viste le note dell'8.8.2001 e del 9.10.2001, prot. n. 2/3/1264 e
n. 2/1/1527, con le quali il Ministero della Difesa, Direzione
Generale della Sanita' Militare ha rappresentato le proprie esigenze
di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35,
comma 3o, per l'a.a. 2001/2002;
Vista la nota del 31 luglio 2001, prot. 850/A A.6/13-4668, con la
quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Direzione Centrale di Sanita' ha rappresentato le esigenze
della sanita' della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 334/2000, per l'a.a. 2001/2002;
Viste le note del 15 novembre 2001, 26 novembre 2001 e 12 dicembre
2001, rispettivamente n. 339/IX/36957, n. 339/IX/38373 e n.
339/IX/40608 del Ministero degli Affari Esteri, con le quali e' stato
comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da
Paesi in via di sviluppo, per l'a.a. 2001/2002, come previsto
dall'ultimo comma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;
Visto l'art. 46, comma 2 del predetto il decreto legislativo n.
368/1999, come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99,
n. 517;
Considerato che per l'a.a. 2001/2002 si rende necessario
confermare la disciplina delle borse di studio di cui al Decreto
Legislativo n. 257/1991, non essendo ancora stato approvato con
provvedimento legislativo la copertur finanziaria dei contratti di
formazione/lavoro, di cui all'art. 37 del predetto Decreto
Legislativo n. 368/1999;
Sentito il Ministero della Salute,
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 2001/2002 il numero di medici da ammettere,
con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del D. L.gs.
n. 257/91, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M.
31.10.91 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle
premesse, e' stabilito nella tabella allegata che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 2.
Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici militari,
alla polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti da Paesi in
via di sviluppo, risultati idonei alle prove concorsuali per
l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche e' stabilito
nella medesima tabella allegata.
Art. 3.
Entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma
restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti
dai concorsi per l'ammissione alle scuole, potranno essere ammessi
alle scuole stesse medici in eccedenza rispetto alle borse di studio
finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque
acquisite dalle Universita', per far fronte ad esigenze formative
specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Provincie autonome in
cui insistono le strutture formative.
Art. 4.
Le borse di studio direttamente finanziate dalle Regioni, fermo
restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti
dai concorsi per l'ammissione alle scuole, sono assegnate anche in
soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole
specializzazioni.
Art. 5.
Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo
indeterminato, privo di specializzazione in servizio in unita'
operative del Servizio Sanitario Nazionale in via prioritaria di
anestesia, di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia,
radiodiagnostica e medicina nucleare di strutture sanitarie diverse
da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di
specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in soprannumero alla
rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero
complessivo previsto per ogni disciplina e della capacita' recettiva
della scuola stessa.
Art. 6.
Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo
indeterminato, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture
sanitarie, inserite nella rete formativa delle scuole di
specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie
locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni, e' ammesso alle scuole di
specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei
limiti e con le modalita' stabiliti , per ogni disciplina, di intesa
tra le Universita' e le Regioni salvaguardando, comunque, la
funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di
appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che
concorre alla formazione.
Art. 7.
Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in
soprannumero di cui all'art. 5 e 6, i candidati devono aver superato
le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
Art. 8.
Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle
Universita' si provvedera' all'assegnazione dei posti aggiuntivi di
cui all'art. 2, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 257/91.
Il Presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 25 marzo 2002
Il Ministro: Moratti
Allegati:
Elenco in ordine di specializzazione
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca (www.istruzione.it)