L'ISPETTORE GENERALE
CAPO dell'Ispettorato centrale repressione frodi
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce
l'Ispettorato centrale repressione frodi articolato in 22 uffici
periferici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
359, concernente "Regolamento per i lavori in economia, le provviste
ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali
e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato";
Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3,
prevede che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle
dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali
e opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia" che ha, tra l'altro abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i
servizi con i relativilimiti di importo delle singole voci di spesa
da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici
di questo Ispettorato centrale repressione frodi;
Ritenuta l'opportunita' di disciplinare con il medesimo
provvedimento i lavori da eseguirsi in economia secondo le
disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le
procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e
servizi, di seguito per brevita' unitariamente intesi sotto il
termine interventi.
L'acquisizione in economia degli interventi puo' essere effettuata
esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione
quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 3 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni.
Art. 2.
Modalita' di esecuzione in economia
L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i
quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono
effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e
con personale proprio.
Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende
necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento
ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
L'importo dei lavori affidati a cottimo non puo' superare i 200.000
euro, con esclusione dell'I.V.A.
I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una
spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione
dell'I.V.A.
Art. 3.
Lavori in economia
Sono eseguiti in economia nel rispetto delle norme contenute nel
presente provvedimento, i seguenti lavori:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali
demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze
adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, d'importo non superiore a 50.000 euro;
b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione dei
locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze,
presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nei casi in cui per
legge o per contratto le spese siano a carico del locatario,
d'importo non superiore a 50.000 euro;
c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonche' quelli
destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose a
danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico,
artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del
presente provvedimento;
d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i
pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa
esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti
nell'art. 2 del presente provvedimento;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti
d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quanto vi e'
necessita' ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo
stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.
Art. 4.
Beni e servizi in economia
E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i
seguenti beni e servizi:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi,
conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e
scientifiche nell'interesse dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per
un importo fino a 130.000 euro;
b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e
rilevazioni per un importo fino a 130.000 euro;
c) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario
genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, anche
telematici, per un importo finale fino a 50.000 euro;
d) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a
30.000 euro;
e) lavori di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque
su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa
provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia,
da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare
unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione
non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a
30.000 euro;
f) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per
mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 50.000 euro;
g) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un
importo fino a 30.000 euro;
h) acquisti di coppe, medaglie, diplomi, ed altri oggetti per
premi, per un importo fino a 30.000 euro;
i) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre
attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;
j) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal
computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese
per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro;
k) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed
attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro;
l) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento
del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti,
istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000
euro;
m) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti
infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative
private e non possa esserne differita l'esecuzione per un importo
fino a 130.000 euro;
n) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;
o) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di
un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto
necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine
previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;
p) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento
delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non
sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto
principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000
euro;
q) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo
fino a 130.000 euro;
r) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi
oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo a persone o cose, nonche' a danno dell'igiene
e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale,
per un importo fino a 130.000 euro;
s) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti
speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 50.000 euro;
t) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzione autoveicoli, di
materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo
fino a 130.000 euro;
u) acquisizione di beni e servizi nelle misure strettamente
necessarie, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente nonche' di esecuzione del contratto, per un
importo fino a 130.000 euro.
Art. 5.
Divieto di frazionamento
Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente
frazionata.
Art. 6.
Responsabile del servizio
L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta,
nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del
servizio che e' individuato nell'Ispettore generale capo, che puo'
delegare il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio
si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da
amministrazioni od enti a cio' preposti a fini di orientamento e
della valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di
offerta.
Art. 7.
Forme di pubblicita'
L'amministrazione, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani e
sul sito internet del Ministero, richiede periodicamente agli
operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente
invitati alle procedure di spese in economia.
Art. 8.
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi
L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo
fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno
cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella
lettera di invito.
Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota
specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della
spesa non superi l'ammontare di 5.000 euro, con esclusione
dell'I.V.A.
La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante
lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
l'oggetto della prestazione;
le eventuali garanzie;
le caratteristiche tecniche;
la qualita' e la modalita' di esecuzione;
i prezzi;
le modalita' di pagamento;
le modalita' di scelta del contraente;
l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e
penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e
regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'amministrazione, di
provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte
aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice
denuncia nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti
concordati;
quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura
dell'intervento.
L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta piu'
vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
Art. 9.
Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
L'acquisizione di beni e servizi puo' essere perfezionata da
contratto, oppure da apposita lettera d'ordinazione con la quale il
responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei
servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti
dalla lettera d'invito.
Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione
dell'I.V.A.;
la qualita' e la modalita' di esecuzione;
la forma di pagamento;
le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonche'
l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle
vigenti norme di legge e regolamenti;
l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od
opportune al fornitore.
Le fatture dei beni o servizi non potranno in ogni caso essere
pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile
del servizio.
I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in
originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e
l'altra da conservare agli atti e corredati, qualora trattasi di
acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario,
ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli
appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
L'amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi disporra' il pagamento delle spese di cui al presente
provvedimento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze
dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono,
potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.
Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle
spese di cui al presente provvedimento coi fondi accreditati mediante
le aperture di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 10.
Verifica della prestazione
I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere
sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare
esecuzione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di
importo inferiore a 5.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Il collaudo e' eseguito da impiegati appositamente nominati dal
responsabile del servizio.
Il collaudo non puo' essere effettuato da impiegati che abbiano
partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.
Art. 11.
Lavori in economia mediante amministrazione diretta
Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema
dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento
organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale
dipendente.
Egli provvede altresi', all'acquisto dei materiali ed all'eventuale
noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
Art. 12.
Lavori mediante cottimo
L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, e' preceduto
da indagine di mercato fra almeno cinque ditte ai sensi dell'art. 78
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554:
per i lavori di importo inferiore a 5.000 euro, si puo' procedere ad
affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:
1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a
misura e l'importo di quelle a corpo;
3) le condizioni di esecuzione;
4) il tempo di esecuzione dei lavori;
5) le modalita' di pagamento;
6) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di
cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera
d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata
all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato
apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante
scrittura privata autenticata.
Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti alle forme
di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Art. 13.
Contabilizzazione dei lavori
I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del
direttore dei lavori:
a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture
di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del
settore delle bolle e delle relative fatture;
b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un
registro di contabilita' ed atti relativi ove vengono annotati i
lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in
stretto ordine cronologico.
Art. 14.
Perizia suppletiva
Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta
si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta
una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza
di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri
previsti nella perizia per lavori simili oppure ricavandoli da nuove
analisi.
In nessun caso la spesa complessiva puo' superare quella
debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
Art. 15.
Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e'
effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio,
sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In
particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi
d'opera, noli, ecc., avviene sulla base di fatture presentate dai
creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
Art. 16.
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al
conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo
superiore a 30.000 euro e' in facolta' dell'amministrazione disporre,
dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di
stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei
lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.
Al conto finale deve essere allegata la documentazione
giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori
nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che
non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare
complessita', puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore
dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle
prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e
g) del presente articolo.
Art. 17.
Collaudo dei lavori
Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare
esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Art. 18.
Lavori d'urgenza
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata
dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le
cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o da
tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia
estimativa all'amministrazione centrale per la copertura della spesa
e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 19.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si
reca prima sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione
del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione
dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumita'.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in
forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il
metodo previsto all'art. 136, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999.
Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette unitamente al verbale di
somma urgenza, all'amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale
repressione frodi che provvede alla copertura della spesa e alla
approvazione dei lavori.
Qualora un opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza
non riporti l'approvazione della competente amministrazione centrale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori
realizzati.
Art. 20.
Garanzie
Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione
della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con
stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a
10.329,14 euro.
Art. 21.
Inadempimenti
Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o
all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le
forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si
applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione.
Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo'
disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del
bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo
l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il
risarcimento del danno derivante dell'inadempienza.
Nel caso, d'inadempimento grave, l'amministrazione puo' altresi',
previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto,
salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Art. 22.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio.
Roma, 17 aprile 2002
L'ispettore generale capo: Lo Piparo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato