IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme statutarie e di regolamento;
Dispone:
1. Approvazione dei modelli.
1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli
annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai
contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che
costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da
presentare con il modello Unico 2002, anche in forma unificata. I
modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli
per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attivita'
esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di
compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai
contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata
annotazione.
1.2. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si
assolve, per il periodo d'imposta 2001, all'obbligo di annotazione
separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extra
contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di
settore.
1.3. I modelli di cui al punto 1.1 sono predisposti in duplice
versione per la compilazione in lire o in euro.
1.4. Per la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 deve essere
utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
2.1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la
compilazione dei modelli approvati al punto 1.1, possono comunicare
al contribuente i dati annotati separatamente ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei
predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati
contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con
l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la
descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma
abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni
dati non siano presenti il codice degli stessi dovra' comunque essere
riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella
oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno
comunque riportati gli zeri prestampati.
2.2. Lo schema di cui al punto 2.1 va riprodotto su stampati a
striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni
modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di
separazione di ciascuna fac-ciata deve essere stampata l'avvertenza:
"Attenzione: da non staccare". Le dimensioni per il formato a pagina
singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
2.3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
2.4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei
fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
2.5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere
"courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di dieci ctr per pollice e verticale di sei righe per pollice.
3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
3.1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei
punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli indicati al punto 1.1, su fogli singoli di
formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita'
dei modelli nel tempo.
3.2. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili
gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e
possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet
www.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle
caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.
3.3. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal
quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente
provvedimento.
4. Modalita' per la trasmissione dei dati.
4.1. I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base
all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli
studi di settore, devono essere trasmessi all'amministrazione
finanziaria unitamente alla dichiarazione dei redditi.
4.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel
o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 22 luglio 1998, secondo le specifiche tecniche che saranno
indicate con successivo decreto.
5. Asseverazione.
5.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili
indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli
risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione
idonea.
5.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai
dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio
dell'attivita'.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 5 dei decreti
ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000,
16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001,
15 febbraio 2002, 8 marzo 2002 e 25 marzo 2002, con i quali sono
stati complessivamente approvati centosessantotto studi di settore,
stabilisce:
a) le modalita' con cui i contribuenti comunicano
all'amministrazione finanziaria i dati annotati separatamente;
b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da
utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati
separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
c) le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei
predetti dati da trasmettere all'amministrazione finanziaria.
I modelli approvati con il presente provvedimento sono parte
integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il
modello Unico 2002 analogamente ai centoventotto modelli gia'
approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del
12 febbraio 2002, ai nove modelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del 22 febbraio 2002, ai diciassette modelli
approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 13 marzo
2002, ai tredici modelli approvati con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del 19 marzo 2002 e al modello SG68U approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2002.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
b) Disciplina degli studi di settore:
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
legge 8 maggio 1998, n. 146, (art. 10): individuazione delle
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni: emanazione del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000,
16 febbraio 2001, 16 marzo, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio
2002, 8 marzo 2002 e 25 marzo 2002: approvazione degli studi di
settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio,
dei servizi, delle manifatture e ad attivita' professionali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
12 febbraio 2002: approvazione dei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio,
dei servizi e delle attivita' professionali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
22 febbraio 2002: approvazione di nove modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
relativi alle attivita' economiche delle manifatture e del commercio
da utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 13 marzo
2002: approvazione di diciassette modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
relativi alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio,
dei servizi e delle attivita' professionali da utilizzare per il
periodo d'imposta 2001;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 marzo
2002: approvazione di tredici modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi
alle attivita' economiche delle manifatture, del commercio, dei
servizi e delle attivita' professionali da utilizzare per il periodo
d'imposta 2001;
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002:
approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai
contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una
o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 3 aprile
2002: approvazione di un modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG68U da
utilizzare per il periodo d'imposta 2001.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato