IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata
legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la
definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita'
di verifica sulla consistenza e le modalita' della prestazione del
servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul
rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le
amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
352, recante "Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile", ed in particolare gli
articoli 2, comma 1 e 8, comma 1, lettera c);
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le
competenze e la dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile e delle strutture periferiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il
Parlamento, on. Carlo Giovanardi, e' stato delegato ad esercitare i
poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle
leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 agosto 2001, recante la "Determinazione del
contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art.
6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni
relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al
connesso programma di verifiche";
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2002, recante la "Determinazione per l'anno
2002 della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli
aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle
dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998,
e successive modificazioni, nonche' determinazione del contingente
dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo trattamento giuridico ed economico e al servizio civile
all'estero";
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. L'attivita' di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale
sia all'estero nei confronti di tutti gli enti convenzionati per
l'impiego di giovani che svolgono il servizio civile, e' finalizzata
ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di
servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego; la
consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte
dei soggetti impiegati nonche' la correttezza della gestione
amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.
2. Per l'anno 2002, il programma di verifiche fissa i criteri per
l'effettuazione dell'attivita' ispettiva, periodica e a campione, da
svolgersi presso gli enti convenzionati e presso le sedi all'estero
dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.
Art. 2.
Ispezioni a campione
1. Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti
di tutti gli enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al
programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un
interesse all'espletamento dell'attivita' ispettiva ovvero venga a
conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformita'
nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati a quanto stabilito
dalla legge n. 230/1998, dalla normativa secondaria o dalle
convenzioni in vigore.
2. Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio
procede nell'attivita' ispettiva "a campione" sulla base dei seguenti
criteri da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente.
La sussistenza di due o piu' dei criteri sotto indicati, costituisce
motivo per procedere in deroga all'ordine delineato:
a) equa ripartizione dell'attivita' ispettiva tra pubbliche
amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura
giuridica privata;
b) numero di posti previsti in convenzione, con particolare
riferimento agli enti che impiegano piu' di cinquanta o meno di dieci
obiettori;
c) articolazione territoriale dell'ente convenzionato con
riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi
di assegnazione;
d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente);
e) tipologia di attivita' istituzionalmente svolta dall'ente;
f) rilevanza, particolarita', innovativita' e carattere
sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.
Art. 3.
Ispezioni periodiche
1. Gli enti con capacita' superiore alle cento unita' sono
sottoposti a ispezioni annuali secondo l'ordine di priorita' di
seguito riportato:
a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul
territorio e capacita' superiore alle mille unita';
b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul
territorio e capacita' superiore a duecento unita';
c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di natura giuridica privata e capacita' tra le cento e le duecento
unita'.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 2,
costituiscono ulteriori criteri di individuazione degli enti da
sottoporre ad attivita' ispettiva periodica quelli fissati al comma 2
del medesimo art. 2.
Art. 4.
Calendario delle verifiche e
modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva
1. Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile predispone il calendario delle verifiche, sia a campione che
periodiche, sulla base dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e,
con apposita circolare, stabilisce le modalita' procedurali
dell'attivita' ispettiva concernente il servizio civile svolto sia
nel territorio nazionale che all'estero.
Art. 5.
Svolgimento dell'attivita' ispettiva
1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del
servizio ispettivo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile o da
personale delle sedi regionali dell'Ufficio medesimo nonche', a
seguito della stipula dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 8,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 352, tramite le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano con le forme e le condizioni ivi stabilite, senza
oneri per l'Ufficio nazionale, ovvero, in via eccezionale, tramite le
prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n.
230 del 1998.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello
svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale,
dell'attivita' dei servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le
modalita' previste con apposito protocollo d'intesa.
Roma, 19 aprile 2002
p. Il presidente: Giovanardi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato