IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
18 aprile 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 39.911 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 13 e 22 marzo, 5 aprile
2002, con il quale e' stata disposta l'emissione delle prime otto
tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1 marzo
2002 e scadenza 1 marzo 2005;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 4%, con godimento 1 marzo 2002 e scadenza 1 marzo
2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di
cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, citato nelle
premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni
stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 2002.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto
ministeriale del 21 febbraio 2002, entro le ore 11 del giorno
29 aprile 2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 21 febbraio
2002. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della decima tranche
dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato
decreto del 21 febbraio 2002, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 30 aprile 2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste "ordinarie" dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di
cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
2 maggio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2002.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al netto ricavodell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno
carico al capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2005 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del citato decreto del 21 febbraio 2002, sara' scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico
al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato