IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto il proprio decreto del 19 aprile 2002 che ha disposto per il
30 aprile 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro, con
scadenza 20 dicembre 2002, della durata residua di
duecentotrentaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di
collocamento;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto
il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni
ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002;
Decreta:
Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro
del 30 aprile 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a
duecentotrentaquattro giorni e' risultato pari a 97,764.
La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002, ammonta a Euro 44.716.395,00 per i
titoli a duecentotrentaquattro giorni con scadenza 20 dicembre 2002.
A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentotrentaquattro
giorni e' risultato pari a 97,149.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2002
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato