IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto il proprio decreto del 19 aprile 2002 che ha disposto per il
30 aprile 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a
centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di
collocamento;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto
il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni
ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002;
Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento
supplementare riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato" e' pari al prezzo medio ponderato d'asta;
Decreta:
Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2002 il
prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni e'
risultato pari a 98,277.
La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del
relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a Euro 132.643.911,71
per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre
2002.
A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro
giorni e' risultato pari a 97,788.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2002
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato