Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e' istituita una
Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza
del Servizio sanitario nazionale. La Commissione e' composta da venti
senatori, oltre il Presidente, ed e' finalizzata all'acquisizione di
tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni organizzative
ed ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e
private, di ricovero o di assistenza extraospedaliera.
2. La Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche
sanitarie sull'intero territorio nazionale, controllando la qualita'
dell'offerta di servizi ai cittadini utenti e lo standard delle
condizioni di accesso. Piu' in generale essa dovra' fornire al
Parlamento e alle amministrazioni dello Stato, a livello centrale e
periferico, indicazioni utili sullo stato della realta' sanitaria,
avanzando proposte e suggerimenti e possibili direttrici per
l'ammodernamento del settore.
3. La Commissione per il suo lavoro acquisisce tutta la
documentazione prodotta o raccolta dalle precedenti Commissioni
d'inchiesta in materia sanitaria.
Art. 2.
1. Con riferimento all'incendio sviluppatosi nella notte tra il 15
e 16 dicembre 2001 nei prefabbricati destinati all'accoglienza dei
portatori di handicap situati nel comune di San Gregorio Magno e alle
cause dei ritardi della riorganizzazione e dell'adeguamento dei
servizi ospedalieri e sul territorio forniti dalla azienda sanitaria
locale (ASL) SA/2, la Commissione ha il compito di:
a) accertare le responsabilita' di amministratori locali,
operatori sanitari e parasanitari, rappresentanti del distretto
sanitario e della ASL SA/2, nonche' di quanti altri, a qualsiasi
titolo, abbiano concorso alla creazione delle condizioni che hanno
favorito lo sviluppo dell'incendio di cui al presente comma ed il
tragico bilancio di vittime che ne e' seguito;
b) accertare lo stato di applicazione delle norme vigenti in
materia di assistenza ai disabili e, in particolare, ai portatori di
handicap mentali, da parte della ASL SA/2 e, per quanto di
competenza, della regione Campania;
c) accertare l'esistenza di disposizioni impartite dalla regione
Campania o da altre istituzioni a seguito di accertata inidoneita' e
mancanza di sicurezza delle strutture utilizzate per l'assistenza ai
degenti e lungodegenti affetti da patologie mentali;
d) svolgere indagini per accertare la qualita' ed il tipo di
assistenza assicurata ai ricoverati nella notte tra il 15 ed il
16 dicembre 2001 nei prefabbricati di San Gregorio Magno, nonche' il
grado di qualificazione del personale assegnato ai turni notturni e
diurni dal responsabile della struttura.
Art. 3.
1. La Commissione acquisisce elementi per valutare le dinamiche
della spesa sanitaria regionale, anche al fine di verificare
l'esistenza di eventuali sprechi, e gli effetti delle attuali
modalita' di pagamento delle prestazioni ospedaliere. Verifica lo
stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria
territoriale e domiciliare anche come filtro per l'eliminazione o,
quantomeno, per la riduzione dei ricoveri impropri. Verifica,
conseguentemente, la qualificazione dell'assistenza ospedaliera in
direzione dell'alta specialita'.
2. La Commissione acquisisce, inoltre, elementi conoscitivi su:
a) lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione e il
loro coordinamento con l'attivita' delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA);
b) lo stato di attuazione, l'organizzazione e il reale
funzionamento, nell'ambito della azienda sanitaria locale, del
distretto socio-sanitario, cosi' come disegnato dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) l'organizzazione e la verifica del progetto "Alzheimer" che si
articola in una rete di servizi e nel protocollo per il trattamento
farmacologico "Cronos";
d) lo stato di attuazione del progetto obiettivo "Tutela salute
mentale" e della normativa vigente in materia;
e) lo stato di attivazione delle Agenzie sanitarie regionali;
f) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della
qualita' (VQR) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e
gestione dei servizi sanitari.
3. La Commissione valuta le dinamiche delle liste di attesa per
l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, in relazione
alla nuova organizzazione delle attivita' professionali extramoenia o
intramoenia, nel contesto del nuovo modello di organizzazione
ospedaliera e delle aziende.
4. La Commissione propone, infine, un confronto tra diversi sistemi
organizzativi e gestionali gia' in atto in alcune regioni italiane.
Art. 4.
1. La Commissione, la cui durata e' fissata in trenta mesi dalla
data della sua costituzione, presenta relazioni specifiche sulle
risultanze emerse, al termine dei suoi lavori.
2. Per i compiti di cui all'articolo 2, la Commissione presenta una
relazione entro novanta giorni dalla data della sua costituzione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2002.
Art. 5.
1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione,
ai sensi del Regolamento del Senato, assicurando comunque la
rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede, altresi', alla nomina del
Presidente della Commissione.
Art. 6.
1. La Commissione ha il potere di acquisire tutti gli atti, i
documenti e le testimonianze che riguardano l'inchiesta.
2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in
vigore.
Art. 7.
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado, addetti alla Commissione stessa, ed ogni
altra persona che collabori con la Commissione, o compia, o concorra
a compiere atti di inchiesta, sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti
acquisiti al procedimento d'inchiesta, anche quando di tali materiali
e di tali informazioni siano venuti a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio.
Art. 8.
1. L'attivita' ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo'
proporre modifiche al regolamento stesso.
2. La Commissione si avvale di tutte le collaborazioni che ritiene
necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.
Art. 9.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a
carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
Roma, 8 maggio 2002
Il Presidente: Pera
10;
LAVORI PREPARATORI
(Documento XII, n. 5):
Presentato dai senatori Carella, Bettoni Brandani, Longhi,
Tonini, Di Girolamo, Baio Dossi, Liguori e Mascioni il 2 agosto 2001.
Assegnato alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanita), in
sede referente, il 27 novembre 2001, previ pareri della 1a e della
2a Commissione permanente.
Esaminato dalla 12a Commissione permanente nelle sedute del
18 dicembre 2001, del 23 e 24 gennaio e del 14 febbraio 2002.
Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 2002
(atto n. Doc. XXII, n. 5-A - relatore senatore Mascioni).
Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana
dell'8 maggio 2002, con conseguente assorbimento dei documenti XXII,
nn. 7 e 8.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato