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Gazzetta Ufficiale N. 125 del 30 Maggio 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2001

Fondo integrativo da ripartire tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e la erogazione delle borse di studio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che
istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, com-ma 89, che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della predetta legge n. 390/1991;
Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, emanato ai sensi del richiamato
art. 16, comma 4, della legge n. 390/1991 ed, in particolare, l'art.
16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo per il
triennio 2001/2003;
Visto lo stanziamento del capitolo 1297 "Fondo di intervento
integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei
prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio" dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, pari a 250 miliardi;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del
6 dicembre 2001;
Visti i dati elaborati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Sulla proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Decreta:

Art. 1.
La destinazione del Fondo
1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul
Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti
d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono
destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di
borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro
conseguimento secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per
l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a
norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". Nell'utilizzo
del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie
a disposizione, e' riconosciuta la priorita' di destinazione a favore
degli studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il
completo soddisfacimento delle richieste.
2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province
autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle
derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo
studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle
province autonome a:
a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti
normative regionali;
b) concessione di borse di studio nell'anno accademico
successivo.

Art. 2.
Il riparto del Fondo per l'anno 2001
1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 ed ai dati
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo
per il 2001 e' ripartito sulla base della tabella allegata che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono
iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del
bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno
accademico 2001/2002.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 dicembre 2001

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 85

Allegato a pag. 15


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato