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Gazzetta Ufficiale N. 125 del 30 Maggio 2002

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 maggio 2002
Recepimento della direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, di
recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato
come "decreto sulla omologazione CE";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, di
recepimento della direttiva 78/548/CEE, recante norme relative
all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto
riguarda il riscaldamento dell'abitacolo, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1979;
Vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del
Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 292 del 9 novembre 2001;
A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per "veicolo" ogni
veicolo cui si applica il "decreto sulla omologazione CE".

Art. 2.
1. Non e' consentito rifiutare l'omologazione CE ne' l'omologazione
nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di sistema di
riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento
dell'abitacolo o del vano di carico se il sistema stesso e' conforme
alle prescrizioni stabilite negli allegati al presente decreto.

Art. 3.
1. Non e' consentito rifiutare o vietare la vendita,
l'immatricolazione, l'entrata in servizio o l'uso dei veicoli o la
vendita, l'entrata in servizio o l'uso dei sistemi di riscaldamento
per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o
del vano di carico, se il sistema stesso e' conforme alle
prescrizioni degli allegati al presente decreto.

Art. 4.
1. A decorrere dal 9 maggio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare, per un tipo di veicolo o di sistema di
riscaldamento, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o
b) vietare la vendita, l'immatricolazione e l'entrata in servizio
di veicoli o la vendita e l'entrata in servizio di sistemi di
riscaldamento, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento,
se questi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. A decorrere dal 9 maggio 2004:
a) non e' consentito rilasciare l'omologazione CE, ed
b) e' rifiutato il rilascio dell'omologazione nazionale,
di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i sistemi di
riscaldamento, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a
combustione, se non sono rispettate le prescrizioni del presente
decreto.
3. A decorrere dal 9 maggio 2005, non sono considerati validi i
certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma
del "decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'art. 7, comma 1, del
medesimo, e non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o
l'entrata in servizio dei veicoli stessi, per motivi riguardanti i
sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del
presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli
muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.
4. A decorrere dal 9 maggio 2005, le prescrizioni del presente
decreto, relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione in
quanto componenti, si applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del
"decreto sulla omologazione CE".
5. A decorrere dal 9 maggio 2006, non e' consentita
l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli
nuovi di categoria diversa dalla M1 per motivi riguardanti i sistemi
di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del
presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli
muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.

Art. 5.
1. Gli allegati al "decreto sulla omologazione CE" sono
modificati come segue:

Tabella a pag. 36

Art. 6.
1. A decorrere dal 9 maggio 2004 e' abrogato il decreto del
Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, di recepimento delle
direttiva 78/548/CEE, recante norme relative all'omologazione
parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda il
riscaldamento dell'abitacolo.
2. I riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre
1978 si intendono fatti al presente decreto e, quelli relativi alla
direttiva 78/548/CEE del Consiglio si intendono fatti alla direttiva
2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 7.
1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a VIII al presente
decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2002
Il Ministro: Lunardi

Allegati
pag. 37
pag. 38
pag. 39
pag. 40
pag. 41
pag. 42
pag. 43
pag. 44
pag. 45
pag. 46
pag. 47
pag. 48
pag. 49
pag. 50


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato