IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nelle legge 19 luglio 1993, n.
236;
Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in
particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b;
Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la
programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrata dalla
Corte dei conti il 5 marzo 1996 registro n. 1, foglio n. 63, con la
quale sono stati definiti i criteri di priorita' per la concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge
n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del
23 dicembre 1999;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 346 del
24 novembre 2000;
Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b), e l'art. 4;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della
programmazione economica, n. 30012, del 6 giugno 2001, registrato
alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n.
78;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o
settoriali, di autorizzare la corresponsione di nuove concessioni
nonche' di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria o di mobilita', anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare
riferimento alla citata legge n. 223/1991;
Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi
dell'art. 52, comma 46, della citata legge n. 448 del 28 dicembre
2001, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego
dei lavoratori nelle attivita' che verranno avviate nelle aree in
fase di reindustrializzazione, ove siano gia' stati stipulati
protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con
le parti sociali.
Vista la nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale -
I.N.P.S. - del 19 febbraio 2002 con la quale si comunica che il
numero dei lavoratori interessati al trattamento di mobilita' e'
uguale al precedente anno 2001, e pertanto pari ad un massimo di 800;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' prorogato, fino al
31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore di un numero massimo di 700
lavoratori dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del predetto
trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25,
punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 52, comma 46, della
legge n. 448 del 28 dicembre 2001, nel limite di spesa di 9.977.948
euro (pari a L. 19.320.000.000).
Art. 2.
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' prorogato, fino al
31 dicembre 2002, il trattamento di mobilita' in favore di un numero
massimo di 800 lavoratori gia' beneficiari del predetto trattamento
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393 e successive modificazioni ed integrazioni e nel limite di spesa
di 10.329.138 euro (pari a L. 20.000.000.000).
Art. 3.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
Art. 4.
La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del
venti per cento.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di 9.977.948 euro (pari a L. 19.320.000.000) per il trattamento di
integrazione salariale straordinaria e di 10.329.138 euro (pari a
L. 20.000.000.000) per il trattamento di mobilita', l'I.N.P.S. e'
tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta
erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a
darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed
al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 280
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato