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Gazzetta Ufficiale N. 125 del 30 Maggio 2002

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 maggio 2002
Disciplina dell'accesso di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di loro potenziamento.
(Deliberazione n. 91/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 maggio 2002;
Premesso che:
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.
481 (di seguito: legge n. 481/1995) l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) promuove la concorrenza
nel settore dei servizi di pubblica utilita' del gas, e in
particolare con riferimento all'offerta di gas naturale attraverso
l'ingresso di nuovi operatori nel mercato nazionale;
l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164/2000 di adozione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/2000) impone alle imprese di gas naturale di permettere
l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta;
all'approvvigionamento nazionale di gas naturale si fa oggi
fronte in maniera prevalente per mezzo di gasdotti di importazione;
un'alternativa ai gasdotti di importazione e' costituita dalle
importazioni di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl) e quindi
dai terminali di rigassificazione del Gnl (di seguito: terminali di
Gnl); e che il solo terminale di Gnl attualmente in esercizio in
Italia e' quello di Panigaglia;
alcune imprese operanti nel settore del gas, per ovviare
all'impedimento attualmente costituito dalla carenza di capacita' di
rigassificazione, hanno segnalato all'Autorita' l'interesse a
realizzare nuovi terminali di Gnl, anche come parte di diversi
sistemi di approvvigionamento che comprendono impianti di produzioni
del gas naturale, impianti di liquefazione e navi per il trasporto di
Gnl;
la realizzazione di nuovi terminali di Gnl e il loro
potenziamento consentono di accrescere il grado di concorrenza e la
diversificazione anche tipologica e geografica delle fonti di
approvvigionamento;
il documento di programmazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006, al capitolo
III.2.7, definisce "di importanza strategica nuove strutture di
approvvigionamento del gas naturale, in particolare nuovi terminali
di ricezione e rigassificazione del gas naturale liquido";
l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000
attribuisce all'Autorita' il potere di fissare "i criteri atti a
garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di
condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del trasporto e
del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni
di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le
attivita' di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono
terminali di Gnl";
Visti:
la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale;
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo n. 164/2000;
la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00, recante
avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui
all'art. 8, comma 2, all'art. 23, comma 2, all'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di accesso e
utilizzo delle attivita' di trasporto e dispacciamento e dei
terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi, e di definizione
di criteri per la predisposizione del codice di rete;
la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01,
recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto
e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali
di Gnl, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147
del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01,
recante direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i
soggetti che operano nel settore del gas e relativi obblighi di
pubblicazione e comunicazione, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002
(di seguito: deliberazione n. 311/01);
Vista la "Proposta di delibera per la disciplina dell'accesso di
cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164/2000, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di gas
naturale liquefatto e di loro potenziamento" (PROT.AU/02/134);
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti interessati in
seguito alla diffusione del documento per la consultazione per il
conferimento di nuova capacita' di rigassificazione di terminali di
Gnl, approvato dall'Autorita' il 17 gennaio 2002 e, tra le altre,
considerato che:
a) gli interventi finalizzati all'allestimento e all'esercizio di
nuova capacita' di rigassificazione richiedono ingenti investimenti
contrassegnati da elevati rischi di impresa;
b) gli investimenti in nuova capacita' di rigassificazione
richiedono che sia assicurata ai soggetti utilizzatori, che
sostengono il costo delle opere necessarie per rendere disponibile la
nuova capacita' di rigassificazione, una garanzia pluriennale,
possibilmente costante nel tempo, del flusso dei ricavi risultanti
dalla nuova capacita' di rigassificazione, che viene allestita e
mantenuta in esercizio;
Considerato che:
l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede
che "l'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il
costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o
di connessione"; e che da cio' consegue un accesso prioritario per
detto cliente, in quanto soggetto utilizzatore delle opere, nel
rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema;
la disciplina dell'accesso prioritario costituisce una deroga ai
criteri generali fissati dall'Autorita' in materia di conferimento di
capacita' di trasporto e di capacita' di rigassificazione di cui
all'art. 14 della deliberazione n. 120/01, contenente disposizioni
urgenti su tale materia;
l'accertamento dell'accesso prioritario di cui all'art. 25, comma
1, del decreto legislativo n. 164/2000, nel caso dell'allestimento e
dell'esercizio di nuova capacita' di rigassificazione per mezzo della
realizzazione di terminali di Gnl e del potenziamento di terminali
esistenti:
a) deve intendersi applicato entro i limiti di quanto
necessario al recupero dei costi sostenuti per la costruzione di
dette opere;
b) garantisce nell'attuale situazione la promozione della
sicurezza del sistema del gas attraverso la diversificazione
tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento;
c) favorisce lo sviluppo della concorrenza attraverso
l'ingresso di nuovi operatori, che sarebbero altrimenti impediti
dalla insufficienza delle strutture di approvvigionamento del gas
naturale rispetto alla domanda;
Ritenuto che:
tra le opere la cui realizzazione costituisce presupposto per il
riconoscimento di un accesso prioritario, ai sensi dell'art. 25,
comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, vi siano quelle che
consentono il raggiungimento di una soglia minima di nuova capacita'
di rigassificazione;
il regime generale prefigurato dall'art. 25 del decreto
legislativo n. 164/2000, debba essere ricondotto, nel caso
dell'allestimento e dell'esercizio di nuova capacita' di
rigassificazione, entro un quadro di regole certe e prevedibili al
fine di rendere possibile la programmazione degli investimenti per lo
sviluppo del sistema nazionale del gas;
le regole di cui al precedente alinea debbano avere ad oggetto
l'estensione temporale e quantitativa dell'accesso prioritario che
viene riconosciuto al soggetto utilizzatore, che sostenga il costo
per la costruzione delle opere necessarie finalizzate a rimuovere
l'impedimento all'accesso, secondo una quantificazione coerente con
l'esigenza di compensare l'impegno finanziario sostenuto;
l'accertamento di un accesso prioritario ai terminali di gas
naturale liquefatto ai soggetti che sostengono il costo delle opere
necessarie ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n.
164/2000:
a) comporti la necessita' per il soggetto che detiene il
terminale di Gnl, in quanto esercente il servizio di
rigassificazione, di negoziare con il soggetto titolare dell'accesso
prioritario le condizioni economiche di erogazione del servizio di
rigassificazione di Gnl, purche' dette condizioni siano rese
pubbliche;
b) renda necessario integrare la deliberazione n. 311/01 al
fine di garantire separata evidenza all'esercizio del servizio
negoziato di rigassificazione di cui alla precedente lettera a),
rispetto all'esercizio del servizio a cui sono applicate le
condizioni tecniche ed economiche adottate dall'Autorita', in
particolare con la deliberazione n. 120/01;
Delibera:

Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000),
nonche' le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001
(di seguito: deliberazione n. 120/01).

Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1. Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano
l'accesso prioritario ai terminali di Gnl, che l'art. 25, comma 1,
del decreto legislativo n. 164/2000 prevede per i soggetti
utilizzatori che sostengono il costo delle opere necessarie per la
costruzione di nuovi terminali di Gnl e per il loro potenziamento.
2.2. La nuova capacita' di rigassificazione, a cui si riferisce il
comma precedente, deve entrare in servizio dopo l'entrata in vigore
del presente provvedimento, fino al raggiungimento di una capacita'
complessiva nazionale di rigassificazione pari a 25 miliardi di metri
cubi per anno, misurata alle condizioni standard, e comunque tale
nuova capacita' deve entrare in servizio non oltre il 31 dicembre
2010.

Art. 3.
Accesso prioritario
3.1. L'accesso prioritario, di cui all'art. 2, comma 2.1, comporta
l'accesso ad una quota della nuova capacita' di rigassificazione resa
disponibile per mezzo di opere il cui costo di costruzione e' stato
interamente sostenuto dai soggetti utilizzatori, nonche' l'uso della
stessa. La quota non puo' essere superiore all'80% di detta nuova
capacita', per un periodo di tempo non superiore a 20 anni,
decorrenti dalla data di entrata in servizio.
3.2. Il soggetto che detiene il terminale di Gnl negozia con il
soggetto titolare dell'accesso prioritario di cui al comma precedente
le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di
rigassificazione. Dette condizioni negoziate sono rese note mediante
pubblicazione nel sito Internet dell'Autorita' e nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
3.3. A nessun soggetto e' consentito di essere titolare di un
accesso prioritario ad una capacita' di rigassificazione che sia
superiore a un terzo della capacita' complessiva di cui all'art. 2,
comma 2.2.

Art. 4.
Controllo e pubblicita' in ordine alla titolarita' dell'accesso
4.1. Il soggetto interessato alla realizzazione di nuovi terminali
di Gnl e al loro potenziamento invia all'Autorita' una comunicazione
contenente i seguenti elementi:
a) identificazione del terminale di Gnl presso il quale si rende
disponibile la nuova capacita' di rigassificazione;
b) data di entrata in servizio del nuovo terminale di Gnl o del
potenziamento;
c) nuova capacita' che si rende disponibile alla data di cui alla
lettera b) ed eventualmente in date successive, quota di capacita' e
durata del periodo in cui si intende applicare l'accesso prioritario;
d) descrizione, supportata da documentazione di riscontro, delle
modalita' adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per
la costruzione degli impianti, con identificazione dei soggetti
utilizzatori del terminale di Gnl che vi contribuiscono;
e) copia degli atti amministrativi necessari per la costruzione e
per l'esercizio degli impianti.
4.2. Decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della
comunicazioni di cui al comma precedente, senza contraria
determinazione dell'Autorita', la titolarita' dell'accesso
prioritario si intende accertata. Comunicazioni provenienti da
diversi soggetti interessati sono valutate dall'Autorita' nell'ordine
temporale di ricezione.
4.3. La titolarita' dell'accesso prioritario non puo' essere
ceduta, salvo il caso in cui un altro soggetto utilizzatore si
sostituisca, con procedure trasparenti, al soggetto titolare
assumendone tutti gli impegni finanziari relativi al costo di
costruzione degli impianti.
4.4. L'Autorita' pubblica e aggiorna nel proprio sito Internet
l'elenco dei soggetti titolari dell'accesso prioritario, con
l'indicazione della capacita' di rigassificazione e del periodo di
tempo oggetto della titolarita' medesima.
4.5. I soggetti che detengono i terminali di Gnl inviano
all'Autorita' comunicazione di ogni variazione, intervenuta
successivamente alla pubblicazione di cui al comma 4.4, degli
elementi oggetto della comunicazione di cui al comma 4.1. Tale
adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 60
giorni dal verificarsi di ogni singola variazione.

Art. 5.
Decadenza dall'accesso prioritario
5.1. Il mancato utilizzo su base annuale, per cause diverse dalla
forza maggiore, di parte della quota di capacita' di rigassificazione
oggetto dell'accesso prioritario, determina la decadenza dall'accesso
prioritario limitatamente alla parte interessata.
5.2. Al fine del controllo su quanto previsto dal comma precedente,
i soggetti che detengono i terminali di Gnl trasmettono
all'Autorita', entro il 15 gennaio di ciascun anno, i valori delle
quantita' di Gnl rigassificate per conto dei soggetti titolari
dell'accesso prioritario.
5.3. La quota di capacita' di cui al comma 5.1, nonche' la quota di
nuova capacita' alla quale non si applica l'accesso prioritario ai
sensi dell'art. 3, sono disciplinate dalla deliberazione
dell'Autorita' n. 120/01, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
6.1. Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, l'intera
nuova capacita' resa disponibile ai sensi dell'art. 2 e' soggetta
alle disposizioni adottate dall'Autorita' in conformita' all'art. 24,
comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000.
6.2. Dopo l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione dell'Autorita'
21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel supplemento ordinario n.
72 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile
2002, e' aggiunto il seguente comma:
"9.6. Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo,
i soggetti esercenti l'attivita' Gnl danno distinta evidenza alle
componenti patrimoniali ed economiche distinguendo tra la quota di
nuova capacita' a cui e' accertato l'accesso prioritario e la
restante quota di capacita', di cui alla deliberazione dell'Autorita'
15 maggio 2002, n. 91/02".
6.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), entra in
vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Milano, 15 maggio 2002
Il presidente: Ranci


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato