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Gazzetta Ufficiale N. 139 del 15 Giugno 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2002
Norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, il Capo Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e
forestali, il segretario generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il segretario generale del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, e il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, recanti,
rispettivamente, norme regolamentari in materia di scommesse a
totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli e sulle
competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI);
Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione
della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla
raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore
nazionale e a quota fissa;
Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 1999 di approvazione della
convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta
delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro,
disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche
delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di
giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
Vista la nota del 5 giugno 2002 (prot. 36774), con la quale l'UNIRE
ha manifestato la propria adesione sui contenuti del presente
decreto.
Considerato che occorre stabilire i criteri per la ridefinizione
equitativa delle condizioni economiche previste dalle convenzioni
accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive, e pertanto delle modalita' di
adempimento dei corrispettivi delle concessioni in esercizio e delle
quote di prelievo, dovuti dai concessionari, nonche' per la
ridefinizione delle garanzie del pagamento delle somme dovute;
Considerato che occorre altresi' disciplinare nei confronti dei
concessionari gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, anche
come rideterminati ai sensi del presente decreto, nonche' la
possibilita' di recesso dei concessionari medesimi;
Ravvisata la necessita' di garantire le entrate erariali,
agevolando nel contempo il pagamento dei debiti pregressi dei
concessionari del servizio di raccolta delle scommesse;
Ritenuto che restano fermi i termini e le condizioni di cui alle
convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta
delle scommesse ippiche e sportive, per la parte non innovata dalle
disposizioni del presente decreto;
Preso atto che, in sede di incontri intercorsi tra il livello
politico ed i rappresentanti dei concessionari, sono state fornite
assicurazioni in merito alla possibilita' di affrontare ed
approfondire le questioni del settore diverse da quelle oggetto del
presente decreto;

Emanano

il seguente decreto:

Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 2002 il corrispettivo dovuto al CONI a
titolo di minimo garantito dai concessionari di ogni provincia per la
raccolta delle scommesse sportive e' rideterminato nella misura della
media del prelievo maturato nell'anno 2001 dai concessionari di
ciascuna provincia stessa secondo quanto risulta dal prospetto A.
2. Dal 1 gennaio 2003 il minimo garantito provinciale, come
ridefinito a norma del comma 1, e' annualmente incrementato in misura
pari all'aumento percentuale del volume di gioco raccolto in ogni
provincia nell'anno precedente.
3. Sono fatti salvi i minimi garantiti contrattuali di importo
inferiore a quello di cui al comma 2, per i quali continuano ad
applicarsi le norme di rideterminazione annuale previste dalla
convenzione accessiva alla concessione.

Art. 2.
1. A decorrere dall'anno 2002 il corrispettivo dovuto dai
concessionari di ogni provincia per la raccolta delle scommesse
ippiche a titolo di minimo garantito e' rideterminato nella misura
della media del prelievo maturato nell'anno 2001 dai concessionari di
ciascuna provincia stessa secondo quanto risulta dal prospetto B.
2. Dal 1 gennaio 2003 il minimo garantito provinciale, come
ridefinito a norma del comma 1, e' annualmente incrementato in misura
pari all'aumento percentuale del volume di gioco raccolto in ogni
provincia nell'anno precedente.
3. Sono fatti salvi i minimi garantiti contrattuali di importo
inferiore a quello di cui al comma 2, per i quali continuano ad
applicarsi le norme di rideterminazione annuale previste dalla
convenzione accessiva alla concessione.

Art. 3.
1. I concessionari sono tenuti al pagamento delle quote di prelievo
maturate e non versate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, maggiorate degli interessi legali, che possono essere pagate
in unica soluzione entro il 30 settembre 2002 oppure in due rate di
pari importo scadenti rispettivamente il 30 settembre ed il
15 dicembre 2002, previa prestazione di idonea garanzia per l'intera
somma rateizzata che preveda l'espressa clausola del pagamento a
prima e semplice richiesta, ogni eccezione esclusa. La garanzia e'
svincolata solo a seguito dell'integrale pagamento delle somme
garantite.

Art. 4.
1. Le somme dovute dai concessionari a titolo di integrazione delle
quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi
costituenti il minimo garantito di ciascun concessionario stesso
relativamente agli anni 2000 e 2001, sono pagate in unica soluzione
entro il 30 settembre 2002, ovvero secondo le seguenti modalita':
a) il 10% entro il 30 settembre 2002;
b) il 20% entro il 30 settembre 2003;
c) il 30% entro il 30 settembre 2004;
d) il 40% entro il 30 settembre 2005;
previa prestazione di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata
che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima e semplice
richiesta ogni eccezione esclusa. La garanzia e' svincolata solo a
seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.

Art. 5.
1. L'esatto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla
convenzione e dalla concessione, come modificate in attuazione del
presente decreto, nonche' dalla normativa vigente in materia di
scommesse, e' valutato prioritariamente dalle amministrazioni e
dall'ente concedenti ai fini dell'eventuale rinnovo delle concessioni
stesse in applicazione di quanto previsto, rispettivamente, dall'art.
13 e dall'art. 5 delle convenzioni di concessione per la raccolta
delle scommesse sulle corse dei cavalli e delle scommesse sportive
riservate al CONI.
2. Nel caso di rinnovo della concessione ai sensi di quanto
previsto dal comma 1, la somma di cui alla lettera d) dell'art. 4
puo' essere rateizzata in quattro rate di pari importo scadenti
rispettivamente il 30 settembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008,
comprensive degli interessi legali decorrenti dal primo ottobre 2005,
previa prestazione di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata
che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima e semplice
richiesta ogni eccezione esclusa. La garanzia e' svincolata solo a
seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.
3. I concessionari interessati alla rateizzazione di cui al comma 2
richiedono il rinnovo della concessione entro il 31 marzo 2005.

Art. 6.
1. Il recesso dei concessionari e' formalizzato entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana mediante atto conforme allo schema di cui
all'allegato C, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 e nelle forme
dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000.
2. Nel caso di recesso il concessionario delle scommesse ippiche e'
tenuto a pagare oltre alle quote di prelievo maturate e non versate
di cui all'art. 3, con le modalita' e nei termini ivi previsti, il
90% della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la
maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli
anni 2000 e 2001.
3. Il concessionario delle scommesse sportive e' tenuto a pagare,
oltre alle quote di prelievo maturate e non versate di cui all'art.
3, con le modalita' e nei termini ivi previsti, il 15% della
differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore
somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni
2000 e 2001.
4. Il pagamento degli importi di cui ai commi 2 e 3 avviene entro
il 30 settembre 2002 oppure e' suddiviso in quattro rate annuali di
pari importo rispettivamente scadenti il 30 settembre del 2002, 2003,
2004 e 2005. In quest'ultimo caso, contestualmente all'atto di cui al
comma 1, deve essere prestata idonea garanzia, per il totale dei
detti importi, che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima
e semplice richiesta ogni eccezione esclusa. La garanzia e'
svincolata solo a seguito dell'integrale pagamento delle somme
garantite.
5. Il recesso e' subordinato all'osservanza degli adempimenti
elencati nell'art. 8 e al pagamento degli importi di cui ai comma 2
e 3.
6. I concessionari che esercitano il diritto di recesso possono
continuare ad esercitare la raccolta delle scommesse fino alla
riattribuzione della concessione, e comunque non oltre dodici mesi,
alle stesse condizioni stabilite con le originarie convenzioni
accessive alle concessioni e con obbligo di pagamento delle quote di
prelievo e dell'imposta dovuta.
7. In caso di mancata formalizzazione del recesso nella forma,
termini e condizioni di cui al comma 1, il comportamento del
concessionario e' comunque considerato espressione della volonta' di
recedere dalla concessione. Al concessionario, in questo caso, e'
richiesto l'integrale pagamento di tutto quanto dovuto ai sensi
dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, nonche' degli articoli 3 e 4
con esclusione del beneficio della rateazione e con l'obbligo di
provvedere al pagamento entro il 30 settembre 2002, fermo quanto
dallo stesso dovuto a titolo di imposta unica.

Art. 7.
1. Il mancato pagamento ovvero il ritardo nel pagamento superiore a
quindici giorni, anche di una sola rata, delle somme previste dagli
articoli 3, 4, 5 e 6, comportano senz'altro la decadenza dal
beneficio del termine, la revoca della concessione, l'incameramento
della garanzia e l'integrale recupero delle somme dovute.

Art. 8.
1. I concessionari aderiscono alle condizioni stabilite dal
presente decreto mediante sottoscrizione, entro trenta giorni dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
dell'atto aggiuntivo alla convenzione accessiva alla concessione ad
essi rilasciata, conforme allo schema contenuto nell'allegato D,
sottoscritto ai sensi dell'art. 47 e nelle forme dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
2. L'adesione e' comunque subordinata:
a) al pagamento dell'imposta unica dovuta fino alla data della
sottoscrizione dell'atto di adesione, secondo quanto prescrive il
decreto legislativo n. 504 del 1998;
b) al pagamento, entro i termini indicati dall'art. 3, del
prelievo maturato e non versato, compresi gli interessi, nonche'
dell'integrazione delle quote di prelievo necessaria per raggiungere
il minimo garantito;
c) all'adeguamento o alla prestazione a favore del CONI e
dell'Amministrazione finanziaria delle garanzie previste dagli
articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' dall'art. 8 della convenzione accessiva
alla concessione per la raccolta delle scommesse sportive e dall'art.
7 della convenzione accessiva alla concessione per la raccolta delle
scommesse ippiche, ove non prestate.
3. L'atto di adesione, nonche' l'atto di recesso, sono
sottoscritti, nei termini previsti, presso gli uffici degli enti
concedenti, in Roma: in via della Luce, 34/a-bis, per
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; presso la propria
sede, per il CONI.
4. Il mancato tempestivo adempimento delle obbligazioni di cui alle
lettere a), b) e c) comporta il diritto per le amministrazioni e
l'ente concedenti di adottare i provvedimenti previsti dalle
convenzioni di concessione per i casi di mancato pagamento delle
quote di prelievo e dei minimi garantiti, senza necessita' di messa
in mora.

Art. 9.
1. Gli effetti del presente decreto decorrono dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2002

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Cutrupi

p. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Ambrosio

p. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Graziani

Il segretario generale
del Comitato olimpico nazionale italiano
Pagnozzi

Allegati

pag. 21
pag. 22
pag. 23
pag. 24
pag. 25
pag. 26
pag. 27
pag. 28


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato