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Gazzetta Ufficiale N. 139 del 15 Giugno 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 114
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo C).

 

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Udito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

- articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità;

- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché si tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto:

 

PARTE I

Disposizioni generali

TITOLO I

Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto.

1. (Vedi l'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 2

Àmbito di applicazione.

1-2. (Vedi l'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 3

Definizioni.

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;

c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;

d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;

e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;

f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;

h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;

i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;

l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);

m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;

n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;

o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;

p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;

q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;

r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;

s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;

t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;

u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;

v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

 

TITOLO II

Disposizioni generali relative al processo penale

Art. 4

Anticipazione delle spese.

1-2. (Vedi l'art. 4, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 5

Spese ripetibili e non ripetibili.

1-3. (Vedi l'art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 6

Remissione del debito.

1-3. (Vedi l'art. 6, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 7

Rogatorie all'estero.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

 

TITOLO III

Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 8

Onere delle spese.

1-2. (Vedi l'art. 8, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

PARTE II

Voci di spesa

TITOLO I

Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 9

Contributo unificato.

1. (Vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 10

Esenzioni.

1-6. (Vedi l'art. 10, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 11

Prenotazione a debito del contributo unificato.

1. (Vedi l'art. 11, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 12

Azione civile nel processo penale.

1-2. (Vedi l'art. 12, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 13

Importi.

1-6. (Vedi l'art. 13, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 14

Obbligo di pagamento.

1-3. (Vedi l'art. 14, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 15

Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato.

1. Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.

 

Art. 16

Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.

1. (Vedi l'art. 16, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 17

Variazione degli importi.

1. (Vedi l'art. 17, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 18

Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.

1-2. (Vedi l'art. 18, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo I - Disposizioni generali

Art. 19

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari.

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

 

Art. 20

Indennità di trasferta.

1-3. (Vedi l'art. 20, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 21

Calcolo delle distanze.

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

 

Art. 22

Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio.

1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.

 

Capo II - Notificazioni nel processo penale

Sezione I - Norme generali

Art. 23

Diritti.

1. (Vedi l'art. 23, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 24

Indennità di trasferta.

1. (Vedi l'art. 24, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 25

Importo dei diritti.

1-2. (Vedi l'art. 25, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 26

Indennità di trasferta e spese di spedizione.

1-3. (Vedi l'art. 26, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 27

Notificazioni a richiesta delle parti.

1-2. (Vedi l'art. 27, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione I - Norme generali

Art. 28

Contestualità di trasferte.

1. (Vedi l'art. 27, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 29

Diritti.

1. (Vedi l'art. 29, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Art. 30

Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile.

1-2. (Vedi l'art. 30, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 31

Indennità di trasferta e spese di spedizione.

1-2. (Vedi l'art. 31, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Sezione III - Notificazioni a richiesta delle parti

Art. 32

Notificazioni a richiesta delle parti.

1. (Vedi l'art. 32, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 33

Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

1-4. (Vedi l'art. 33, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 34

Importo dei diritti.

1. (Vedi l'art. 34, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 35

Importo dell'indennità di trasferta.

1. (Vedi l'art. 35, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 36

Maggiorazioni per l'urgenza.

1-4. (Vedi l'art. 36, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo IV - Atti di esecuzione nel processo civile

Art. 37

Diritto di esecuzione.

1. (Vedi l'art. 37, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 38

Indennità di trasferta per atti di esecuzione.

1. (Vedi l'art. 38, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO III

Spese di spedizione

Art. 39

Spese di spedizione.

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

a) i compensi, anche forfettizzati;

b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;

c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

 

TITOLO IV

Diritto di copia e diritto di certificato

Art. 40

Determinazione di nuovi supporti e degli importi.

1. (Vedi l'art. 40, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO V

Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

Art. 41

Trasferte di magistrati professionali e onorari.

1. (Vedi l'art. 41, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 42

Trasferte di magistrati professionali di corte di assise.

1. (Vedi l'art. 42, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 43

Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

1. (Vedi l'art. 43, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 44

Trasferte degli ufficiali giudiziari.

1. (Vedi l'art. 44, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO VI

Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 45

Indennità per testimoni residenti.

1-2. (Vedi l'art. 45, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 46

Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti.

1-3. (Vedi l'art. 46, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 47

Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi.

1-2. (Vedi l'art. 47, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 48

Testimoni dipendenti pubblici.

1. (Vedi l'art. 48, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO VII

Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 49

Elenco delle spettanze.

1-2. (Vedi l'art. 49, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 50

Misura degli onorari.

1-3. (Vedi l'art. 50, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 51

Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili.

1-2. (Vedi l'art. 51, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 52

Aumento e riduzione degli onorari.

1-2. (Vedi l'art. 52, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 53

Incarichi collegiali.

1. (Vedi l'art. 53, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 54

Adeguamento periodico degli onorari.

1. (Vedi l'art. 54, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 55

Indennità e spese di viaggio.

1-3. (Vedi l'art. 55, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 56

Spese per l'adempimento dell'incarico.

1-4. (Vedi l'art. 56, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 57

Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato.

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

 

TITOLO VIII

Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 58

Indennità di custodia.

1-3. (Vedi l'art. 58, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 59

Tabelle delle tariffe vigenti.

1-3. (Vedi l'art. 59, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO IX

Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

Art. 60

Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile.

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

a) i compensi, anche forfettizzati;

b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;

c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

 

TITOLO X

Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo

Art. 61

Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi.

1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.

 

Art. 62

Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia.

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

 

Art. 63

Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi.

1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.

2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.

 

TITOLO XI

Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

Art. 64

Indennità dei magistrati onorari.

1. (Vedi l'art. 64, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 65

Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise.

1-5. (Vedi l'art. 65, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 66

Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori.

1. (Vedi l'art. 66, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 67

Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza.

1-2. (Vedi l'art. 67, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 68

Indennità degli esperti delle sezioni agrarie.

1-2. (Vedi l'art. 68, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO XII

Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

Art. 69

Spese escluse.

1. (Vedi l'art. 69, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 70

Spese straordinarie.

1. (Vedi l'art. 70, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO XIII

Domanda di liquidazione e decadenza

Art. 71

Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte.

1-3. (Vedi l'art. 71, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 72

Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia.

1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

 

TITOLO XIV

Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

Art. 73

Procedura per la registrazione degli atti giudiziari.

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.

 

PARTE III

Patrocinio a spese dello stato

TITOLO I

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I - Istituzione del patrocinio

Art. 74

Istituzione del patrocinio.

1-2. (Vedi l'art. 74, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 75

Àmbito di applicabilità.

1-2. (Vedi l'art. 75, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 76

Condizioni per l'ammissione.

1-4. (Vedi l'art. 76, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 77

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione.

1. (Vedi l'art. 77, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio

Art. 78

Istanza per l'ammissione.

1-2. (Vedi l'art. 78, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 79

Contenuto dell'istanza.

1-3. (Vedi l'art. 79, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

Art. 80

Nomina del difensore.

1-2. (Vedi l'art. 80, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 81

Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

1-4. (Vedi l'art. 81, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 82

Onorario e spese del difensore.

1-3. (Vedi l'art. 82, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 83

Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.

1-3. (Vedi l'art. 83, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 84

Opposizione al decreto di pagamento.

1. (Vedi l'art. 84, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 85

Divieto di percepire compensi o rimborsi.

1-3. (Vedi l'art. 85, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato

Art. 86

Recupero delle somme da parte dello Stato.

1. (Vedi l'art. 86, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo VI - Norme finali

Art. 87

Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato.

1. (Vedi l'art. 87, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 88

Controlli da parte della Guardia di finanza.

1. (Vedi l'art. 88, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 89

Norme di attuazione.

1. (Vedi l'art. 89, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO II

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Capo I - Istituzione del patrocinio

Art. 90

Equiparazione dello straniero e dell'apolide.

1. (Vedi l'art. 90, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 91

Esclusione dal patrocinio.

1. (Vedi l'art. 91, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 92

Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione.

1. (Vedi l'art. 92, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 93

Presentazione dell'istanza al magistrato competente.

1-3. (Vedi l'art. 93, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 94

Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità.

1-3. (Vedi l'art. 94, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 95

Sanzioni.

1. (Vedi l'art. 95, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione

Art. 96

Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio.

1-4. (Vedi l'art. 96, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 97

Provvedimenti adottabili dal magistrato.

1-3. (Vedi l'art. 97, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 98

Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione.

1-3. (Vedi l'art. 98, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 99

Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza.

1-4. (Vedi l'art. 99, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

Art. 100

Nomina di un secondo difensore.

1. (Vedi l'art. 100, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 101

Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore.

1. (Vedi l'art. 101, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 102

Nomina del consulente tecnico di parte.

1. (Vedi l'art. 102, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 103

Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio.

1. (Vedi l'art. 103, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 104

Compenso dell'investigatore privato.

1. (Vedi l'art. 104, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 105

Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

1. (Vedi l'art. 105, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 106

Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte.

1-2. (Vedi l'art. 106, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 107

Effetti dell'ammissione.

1-3. (Vedi l'art. 107, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 108

Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

1. (Vedi l'art. 108, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 109

Decorrenza degli effetti.

1. (Vedi l'art. 109, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 110

Pagamento in favore dello Stato.

1-3. (Vedi l'art. 110, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 111

Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio.

1. (Vedi l'art. 111, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

Art. 112

Revoca del decreto di ammissione.

1-4. (Vedi l'art. 112, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 113

Ricorso avverso il decreto di revoca.

1. (Vedi l'art. 113, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 114

Effetti della revoca.

1-2. (Vedi l'art. 114, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO III

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

Art. 115

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia.

1. (Vedi l'art. 115, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 116

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio.

1-2. (Vedi l'art. 116, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 117

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile.

1-2. (Vedi l'art. 117, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 118

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore.

1-3. (Vedi l'art. 118, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO IV

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I - Istituzione del patrocinio

Art. 119

Equiparazione dello straniero e dell'apolide.

1. (Vedi l'art. 119, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 120

Àmbito di applicabilità.

1. (Vedi l'art. 120, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 121

Esclusione dal patrocinio.

1. (Vedi l'art. 121, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 122

Contenuto integrativo dell'istanza.

1. (Vedi l'art. 122, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 123

Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità.

1. (Vedi l'art. 123, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 124

Organo competente a ricevere l'istanza.

1-2. (Vedi l'art. 124, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 125

Sanzioni.

1-2. (Vedi l'art. 125, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Art. 126

Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati.

1-3. (Vedi l'art. 126, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 127

Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio.

1-4. (Vedi l'art. 127, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo V - Difensori e consulenti tecnici di parte

Art. 128

Obbligo a carico del difensore.

1. (Vedi l'art. 128, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 129

Nomina del consulente tecnico di parte.

1. (Vedi l'art. 129, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 130

Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.

1. (Vedi l'art. 130, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 131

Effetti dell'ammissione al patrocinio.

1-5. (Vedi l'art. 131, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 132

Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese.

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

 

Art. 133

Pagamento in favore dello Stato.

1. (Vedi l'art. 133, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 134

Recupero delle spese.

1-5. (Vedi l'art. 134, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 135

Norme particolari per alcuni processi.

1-2. (Vedi l'art. 135, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

Art. 136

Revoca del provvedimento di ammissione.

1-3. (Vedi l'art. 136, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

Art. 137

Àmbito temporale di applicabilità.

1. (Vedi l'art. 137, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 138

Commissione del patrocinio a spese dello Stato.

1. (Vedi l'art. 138, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 139

Funzioni della commissione.

1-2. (Vedi l'art. 139, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 140

Nomina del difensore.

1. (Vedi l'art. 140, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 141

Onorario e spese del difensore.

1. (Vedi l'art. 141, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO V

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

Art. 142

Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea.

1. (Vedi l'art. 142, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 143

Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

1-2. (Vedi l'art. 143, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 144

Processo in cui è parte un fallimento.

1. (Vedi l'art. 144, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 145

Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero.

1-3. (Vedi l'art. 145, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

PARTE IV

Processi particolari

TITOLO I

Procedura fallimentare

Art. 146

Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese.

1-5. (Vedi l'art. 146, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 147

Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento.

1. (Vedi l'art. 147, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO II

Eredità giacente attivata d'ufficio

Art. 148

Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese.

1-4. (Vedi l'art. 148, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO III

Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

Capo I - Restituzione e vendita di beni sequestrati

Art. 149

Raccordo.

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

 

Art. 150

Restituzione di beni sequestrati.

1-2. (Vedi l'art. 150, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 151

Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari.

1-3. (Vedi l'art. 151, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 152

Vendita.

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.

 

Art. 153

Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati.

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.

2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

 

Art. 154

Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori.

1. (Vedi l'art. 154, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

Art. 155

Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati.

1-3. (Vedi l'art. 155, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 156

Spese nella procedura di vendita di beni confiscati.

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennità di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

 

TITOLO IV

Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

Art. 157

Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.

2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

 

TITOLO V

Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

Art. 158

Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse.

1-3. (Vedi l'art. 158, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 159

Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese.

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

 

PARTE V

Registri

Art. 160

Funzioni sottoposte ad annotazioni.

1. (Vedi l'art. 160, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 161

Elenco registri.

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:

a) registro delle spese pagate dall'erario;

b) registro delle spese prenotate a debito;

c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

 

Art. 162

Attività dell'ufficio.

1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.

 

Art. 163

Determinazione dei modelli dei registri.

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.

 

Art. 164

Rinvio.

1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.

 

PARTE VI

Pagamento

TITOLO I

Titoli di pagamento delle spese

Capo I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario

Art. 165

Ordine di pagamento emesso dal funzionario.

1. (Vedi l'art. 165, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 166

Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale.

1. (Vedi l'art. 166, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 167

Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari.

1-2. (Vedi l'art. 167, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato

Art. 168

Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia.

1-3. (Vedi l'art. 168, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 169

Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi.

1-2. (Vedi l'art. 169, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 170

Opposizione al decreto di pagamento.

1-3. (Vedi l'art. 170, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 171

Effetti del decreto di pagamento.

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

 

Capo III - Responsabilità

Art. 172

Responsabilità.

1. (Vedi l'art. 172, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO II

Pagamento delle spese per conto dell'erario

Capo I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento

Art. 173

Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese.

1-2. (Vedi l'art. 173, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 174

Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale.

1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.

2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

 

Art. 175

Ufficio competente ad eseguire il pagamento.

1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.

 

Art. 176

Modalità di pagamento.

1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.

2. È ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. È ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Capo II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

Art. 177

Modello di pagamento.

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:

a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;

b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;

c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;

d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;

e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;

f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;

g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;

h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.

2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.

3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

 

Art. 178

Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Capo III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

Art. 179

Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale.

1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.

2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.

3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.

 

Art. 180

Adempimenti dell'ufficio postale.

1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.A.

2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.A.

 

Art. 181

Adempimenti del concessionario.

1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.

2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.

3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.

4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.

5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

 

Art. 182

Prospetto riepilogativo dei pagamenti.

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.A. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.

2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:

a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;

b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;

c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;

d) la sottoscrizione del funzionario addetto.

3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.

4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.

5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.A., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

 

Capo IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

Art. 183

Regolazione e rimborso dei pagamenti.

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.

2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.

3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.

4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.A., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.

5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

 

Art. 184

Versamento di ritenute e di imposte.

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

 

Art. 185

Aperture di credito.

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.

2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

 

Art. 186

Funzionari delegati.

1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.

 

Art. 187

Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi.

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.

2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.

 

Capo V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

Art. 188

Compensi ai concessionari.

1-2. (Vedi l'art. 188, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 189

Compensi a Poste Italiane S.p.A.

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.A. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:

a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;

b) le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;

c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

 

Capo VI - Pagamenti con modalità telematica

Art. 190

Determinazione delle regole tecniche telematiche.

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

 

TITOLO III

Pagamento delle spese a carico dei privati

Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 191

Determinazione delle modalità di pagamento.

1. (Vedi l'art. 191, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 192

Modalità di pagamento.

1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:

a) versamento ai concessionari;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

 

Art. 193

Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio.

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Con la convenzione sono stabiliti:

a) i compensi spettanti agli intermediari;

b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;

c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;

d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

 

Art. 194

Ricevuta di versamento.

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

a) l'ufficio giudiziario adito;

b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;

c) le generalità delle altre parti.

2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.

4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.

5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.

6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

 

Art. 195

Determinazione delle regole tecniche telematiche.

1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.

 

Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 196

Determinazione delle modalità di pagamento.

1. (Vedi l'art. 196, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

Art. 197

Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

1-3. (Vedi l'art. 197, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 198

Determinazione delle regole tecniche telematiche.

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

 

Capo IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

Art. 199

Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale.

1. (Vedi l'art. 199, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

PARTE VII

Riscossione

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Àmbito di applicabilità

Art. 200

Applicabilità della procedura nel processo penale.

1. (Vedi l'art. 200, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 201

Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

1. (Vedi l'art. 201, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 202

Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali.

1. (Vedi l'art. 202, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 203

Esclusione della procedura per alcuni processi.

1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.

 

Capo II - Princìpi per il processo penale

Art. 204

Recupero delle spese.

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.

3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

 

Art. 205

Recupero per intero e forfettizzato.

1-2. (Vedi l'art. 205, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 206

Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare.

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.

 

Capo III - Princìpi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 207

Recupero delle spese.

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

 

Capo IV - Definizioni

Art. 208

Ufficio competente.

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo.

2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

 

Art. 209

Ufficio competente per le spese di mantenimento.

1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.

 

Art. 210

Discarico automatico.

1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

TITOLO II

Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali

Capo I - Adempimento spontaneo

Art. 211

Quantificazione dell'importo dovuto.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

 

Art. 212

Invito al pagamento.

1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.

3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

 

Capo II - Riscossione mediante ruolo

Art. 213

Iscrizione a ruolo.

1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.

 

Art. 214

Trasmissione di notizie.

1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

 

Art. 215

Sospensione amministrativa della riscossione.

1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

 

Art. 216

Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti.

1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6 e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

 

Capo III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione

Art. 217

Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo.

1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.

 

Art. 218

Dilazione o rateizzazione del credito.

1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.

2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.

 

Capo IV - Annullamento del credito

Art. 219

Annullamento per irreperibilità.

1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.

 

Art. 220

Annullamento per insussistenza.

1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.

 

Capo V - Comunicazioni per reati finanziari

Art. 221

Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari.

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.

 

Capo VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

Art. 222

Adempimento spontaneo.

1. (Vedi l'art. 222, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 223

Riscossione mediante ruolo.

1. (Vedi l'art. 223, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 224

Riscossione coattiva.

1. (Vedi l'art. 224, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 225

Esenzioni.

1. (Vedi l'art. 225, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 226

Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione.

1. (Vedi l'art. 226, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 227

Concessionari.

1. (Vedi l'art. 227, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO III

Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali

Capo I - Estinzione legale

Art. 228

Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

1-2. (Vedi l'art. 228, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 229

Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.

1. Per l'importo previsto dall'articolo 12-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.

 

Capo II - Discarico e reiscrizione a ruolo

Art. 230

Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

1-2. (Vedi l'art. 230, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 231

Reiscrizione a ruolo.

1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Capo III - Dilazione e rateizzazione

Art. 232

Dilazione e rateizzazione del pagamento.

1-5. (Vedi l'art. 232, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 233

Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione.

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.

 

Capo IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

Art. 234

Riscossione delle spese.

1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.

 

TITOLO IV

Disposizioni particolari per pene pecuniarie

Art. 235

Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza.

1-3. (Vedi l'art. 235, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 236

Pene pecuniarie rateizzate.

1-4. (Vedi l'art. 236, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 237

Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie.

1-2. (Vedi l'art. 237, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 238

Conversione delle pene pecuniarie.

1-7. (Vedi l'art. 238, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 239

Comunicazioni.

1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

 

TITOLO V

Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 240

Dilazione e rateizzazione del pagamento.

1. (Vedi l'art. 240, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 241

Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza.

1. (Vedi l'art. 241, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 242

Raccordo.

1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.

 

TITOLO VI

Riversamento del riscosso

Art. 243

Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari.

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

 

Art. 244

Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti.

1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

 

Art. 245

Privilegi.

1. (Vedi l'art. 245, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 246

Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso.

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

 

TITOLO VII

Riscossione del contributo unificato

Art. 247

Ufficio competente.

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

 

Art. 248

Invito al pagamento.

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.

3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

 

Art. 249

Norme applicabili.

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.

 

PARTE VIII

Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario

TITOLO I

Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

Art. 250

Esclusione del diritto di certificato.

1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.

 

TITOLO II

Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 251

Ordine di pagamento emesso dal funzionario.

1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

 

Capo II - Diritto di copia

Art. 252

Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari.

1. (Vedi l'art. 252, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 253

Determinazione dell'importo e pagamento.

1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'àmbito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.

 

TITOLO III

Disposizioni relative al processo contabile

Capo I - Disposizioni generali

Art. 254

Imposta di bollo.

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.

 

Art. 255

Procedure di anticipo e riscossione delle spese.

1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.

 

Art. 256

Ordine di pagamento emesso dal funzionario.

1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.

 

Capo II - Tassa fissa

Art. 257

Tassa fissa.

1-2. (Vedi l'art. 257, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 258

Modalità di pagamento.

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.

3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

 

Capo III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

Art. 259

Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato.

1. (Vedi l'art. 259, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO IV

Disposizioni relative al processo tributario

Capo I - Disposizioni generali

Art. 260

Imposta di bollo.

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.

 

Art. 261

Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione.

1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

 

Capo II - Diritto di copia

Art. 262

Diritto di copia.

1. (Vedi l'art. 262, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 263

Esenzione.

1. (Vedi l'art. 263, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 264

Modalità di pagamento.

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.

2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.

 

PARTE IX

Norme transitorie

TITOLO I

Voci di spesa

Capo I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Art. 265

Contributo unificato.

1-7. (Vedi l'art. 265, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Art. 266

Raccordo.

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.

 

Art. 267

Diritto di copia senza certificazione di conformità.

1. (Vedi l'art. 267, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 268

Diritto di copia autentica.

1. (Vedi l'art. 268, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 269

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo.

1. (Vedi l'art. 269, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 270

Copia urgente su supporto cartaceo.

1. (Vedi l'art. 270, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 271

Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace.

1. (Vedi l'art. 271, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 272

Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

1-2. (Vedi l'art. 272, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo III - Diritto di certificato nel processo civile e penale

Art. 273

Diritto di certificato.

1. (Vedi l'art. 273, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato

Art. 274

Adeguamento periodico degli importi.

1. (Vedi l'art. 274, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo V - Ausiliari del magistrato

Art. 275

Onorari degli ausiliari del magistrato.

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

 

Capo VI - Indennità di custodia

Art. 276

Determinazione dell'indennità di custodia.

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

 

Capo VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi

Art. 277

Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.

1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.

 

Capo VIII - Registrazione degli atti giudiziari

Art. 278

Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo.

1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.

 

TITOLO II

Patrocinio a spese dello Stato

Art. 279

Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

1. (Vedi l'art. 279, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

TITOLO III

Registri

Art. 280

Foglio delle notizie e rubrica alfabetica.

1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.

2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.

4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.

 

Art. 281

Crediti già iscritti nella tavola alfabetica.

1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.

 

Art. 282

Sopravvivenza delle disposizioni vigenti.

1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.

 

TITOLO IV

Pagamento

Capo I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

Art. 283

Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni.

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

 

Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

Art. 284

Raccordo.

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.

 

Art. 285

Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.

2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.

3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.

4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

 

Art. 286

Modalità di pagamento della copia su compact disk.

1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

 

TITOLO V

Riscossione

Capo I - Disposizioni su crediti di importo determinato

Art. 287

Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo.

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

 

Art. 288

Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82.

1-2. (Vedi l'art. 288, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Capo II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi

Art. 289

Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri.

1. (Vedi l'art. 289, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 290

Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri.

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

 

Art. 291

Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari.

1-2. (Vedi l'art. 291, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 292

Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari.

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 296 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

 

PARTE X

Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 293

Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche.

1-2. (Vedi l'art. 293, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 294

Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato.

1. (Vedi l'art. 294, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 295

Rinvio per la copertura finanziaria.

1. (Vedi l'art. 295, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 296

Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico.

1-2. (Vedi l'art. 296, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 297

Non applicabilità di norme.

1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 298

Norme che restano abrogate.

1. (Vedi l'art. 298, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 299

Abrogazioni di norme primarie.

1. (Vedi l'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 300

Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme.

1-6. (Vedi l'art. 300, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Art. 301

Abrogazioni di norme secondarie.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;

- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;

- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;

- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;

- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;

- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981

- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;

- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;

- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;

- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;

- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;

- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;

- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;

- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160~regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";

- il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;

- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

 

Art. 302

Entrata in vigore.

1. (Vedi l'art. 302, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Allegato n. 1

(Art. 30)

(Vedi l'allegato 1 al D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Allegato n. 2

(Art. 177)

UFFICIO EMITTENTE  ALL'UFFICIO POSTALE DI 
   
   
MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI      
Capitolo/Articolo di bilancio oggetto     Estremi del procedimento    Numero del registro delle spese 
del pagamento         
         
DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO 
Cognome  Nome 
Data di nascita  Sesso  Comune di nascita  Prov. di nascita  Stato di nascita 
Codice fiscale   
DATI INDENTIFICATIVI DEI BENEFICIARI - SOCIETÀ 
Denominazione  Sede 
Codice fiscale  Dati identificativi del legale rappresentante 
ESTREMI FATTURA 
Data  Numero  Partita IVA 
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA 
Casuale  Importo 
   
   
   
   
per un importo complessivo lordo comprensivo dell'IVA di Euro   
da tale somma vanno detratte:   
per ritenuta d'accordo IRPEF   
per ritenuta per addizionale       
per ritenuta per addizionale       
per Bollo di quietanza   
per importo netto di Euro.   
   
 
(in lettere)  
 
ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L'ACCREDITO 
Intestatario del conto corrente postale    Numero del conto corrente postale 
     
 
ESTREMI DELEGA/PROCURA 
   
Nominativo       
   
Data    Protocollo delega conferita       
   
 
 
Data  Timbro  Firma del funzionario   
      dell'ufficio giudiziario     
 
Data in cui è stato effettuato il pagamento/accredito    Estremi dell'accredito o firma di 
quietanza     
       
 
- 1 Nel caso di accreditamento su conto corrente intestato a persona diversa dal beneficiario viene riportato 
l'intestatario del conto corrente postale. La voce va compilata anche nel caso di pagamento di contanti a  
persona diversa dal beneficiario. 

 

Allegato n. 3

(Art. 177)

UFFICIO  AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE 
DI      DELLA PROVINCIA DI   
 
MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA 
 
  Estremi del procedimento    Numero del registro delle spese giudizia 
       
       
               
       
 
DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO - PERSONA FISICA 
Cognome  Nome 
Data di nascita  Sesso  Comune di nascita  Prov. di nascita  Stato di nascita 
Codice fiscale   
DATI INDENTIFICATIVI DEI BENEFICIARI - SOCIETÀ 
Denominazione  Sede 
Codice fiscale  Dati identificativi del legale rappresentante 
ESTREMI FATTURA 
Data  Numero  Partita IVA 
 
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA 
Casuale  Importo 
   
   
   
   
per un importo complessivo lordo comprensivo dell'IVA di Euro   
 
da tale somma vanno detratte:   
per ritenuta d'accordo IRPEF   
per ritenuta per addizionale       
per ritenuta per addizionale       
per Bollo di quietanza   
per importo netto di Euro.   
   
 
(in lettere)   
 
ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L'ACCREDITO 
 
Denominazione dell'azienda di credito    Intestatario del C/C postale 
     
     
Coordinate bancarie del conto corrente    Numero del C/C postale 
CIN  Azienda  CAB  Numero conto     
           
 
ESTREMI DELEGA 
   
Intestatario del conto       
   
Data    Protocollo delega conferita       
   
 
 
Data  Timbro  Firma del funzionario   
      dell'ufficio giudiziario     
 
 
Data in cui è stato effettuato l'accredito  Estremi dell'accredito 
 

 

Allegato n. 4

(Art. 182)

 

Allegato n. 5

(Art. 182)

 

Allegato n. 6

(Art. 267)

(Vedi l'allegato 6 al D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Allegato n. 7

(Art. 268)

(Vedi l'allegato 7 al D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

Allegato n. 8

(Art. 269)

(Vedi l'allegato 8 al D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113).

 

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato