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Gazzetta Ufficiale N. 145 del 22 Giugno 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2002
Avvio della terza operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei
crediti INPS;
Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti,
stipulato dall'INPS in data 29 novembre 1999, in relazione
all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente
decreto del 5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione
dei crediti stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione
all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente
decreto dell'8 settembre 2000, prevedono la possibilita' per l'INPS
di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata
da parte della societa' di cartolarizzazione, e da finanziarsi con
l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi
ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi
dall'INPS alla societa' di cartolarizzazione; e che relativamente a
tali crediti contributivi e' versato un corrispettivo suddiviso in
una quota iniziale e in una quota finale, sempreche' cio' sia stato
disposto e disciplinato da uno o piu' nuovi decreti emessi ai sensi
del comma 2 del citato art. 13 e cio' non determini una diminuzione
del rating attribuito ai titoli in essere;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
dell'8 settembre 2000, con il quale e' stato dato avvio alla seconda
fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del
citato art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato
dall'INPS in data 29 novembre 1999;
Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore
corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle
cessioni gia' effettuate e che ad esso puo' aggiungersi il
corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni, disciplinate da
appositi decreti, di crediti previdenziali maturati nel corso
dell'anno 2001;
Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che
prevedono tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sono determinati le modalita' di gestione
della societa' di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le
caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre
ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della
procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da
raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del
predetto art. 13;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal
proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla
vendita dei titoli;
Decreta:
Art. 1.
La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette,
subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei
contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'INPS in
data 29 novembre 1999 e in data 31 maggio 2001, ulteriori titoli le
cui caratteristiche sono stabilite con uno o piu' successivi decreti
dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.
I titoli da emettere da parte della societa' di cartolarizzazione
di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o piu' banche o
istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro,
di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul
mercato secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione
italiane o estere, individuati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sentito l'INPS, nella persona del suo presidente, con
procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta piu' vantaggiosa con
riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese
richiesto per il collocamento, nonche' alla documentata esperienza in
operazioni analoghe.
Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attivita'
propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con
le agenzie di rating, e riferiscono all'INPS e al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'INPS stipula con le banche o
istituti finanziari selezionati apposita convenzione che disciplina
anche lo svolgimento delle suddette attivita' propedeutiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 23 maggio 2002

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economici e finanziari,
registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 387


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato