LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2002, n. 58, recante: "Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
recante attuazione della direttiva 98/1983/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano";
Visto il parere espresso da questa Conferenza nella seduta del 31
gennaio sul decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27;
Vista la nota della Conferenza dei presidenti delle regioni e
province autonome del 1 febbraio 2002, con la quale si richiama
quanto convenuto nel corso della suddetta seduta in ordine agli
emendamenti presentati dalle regioni ed in particolare sul ruolo di
controllo e di gestione dei dati che si ritiene di competenza
regionale;
Considerato che, in sede tecnica, il 26 marzo 2002 si e' convenuto
di addivenire ad un accordo, da sancire in questa Conferenza, al fine
di corrispondere alla richiesta avanzata dai presidenti delle regioni
e ne sono stati altresi' definiti i contenuti;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che prevede che in questa Conferenza possono
essere sanciti accordi tra Governo, regioni, province, comuni e
comunita' montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse
comune;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane;
Si sancisce tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane il
seguente accordo nei termini sottoindicati:
in attesa delle proposte del Ministro della salute sulle
modalita' di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, da adottarsi
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si conviene quanto segue:
1) i dati di cui al comma 6, nel loro complesso, sono trasmessi
dalle aziende U.L.S.S. alle regioni ai fini della loro validazione
per il successivo inoltro al Ministero della salute;
2) le modalita' e i termini di trasmissione dei predetti dati
saranno concordati tra il Ministero della salute e le regioni nel
rispetto degli obblighi comunitari e delle competenze
costituzionalmente attribuite allo Stato e alle regioni in materia;
3) si conviene che le regioni trasmetteranno i dati di cui al
punto precedente entro il 31 dicembre 2002;
4) i criteri di trasmissione dei risultati delle analisi di cui
al comma 7 dell'art. 8 saranno concordati tra il Ministero della
salute e le regioni sulla base di modalita' da definirsi con
successivo accordo di questa Conferenza entro il 30 giugno 2002.
Roma, 18 aprile 2002
Il presidente: La Loggia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato