L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari
con l'Unione europea - I.G.R.U.E.
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica
delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le amministrazioni competenti - la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di
assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n.
1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), che modifica ed abroga
taluni regolamenti comunitari;
Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 445/2002
recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n.
1257/99;
Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99 e
successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di
sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE
n. 1257/99;
Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una
ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del
FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale
relativamente al periodo 2000-2006;
Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale
e' stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe
a disposizione dal FEOGA, sezione garanzia, per l'attuazione dei
piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella
fase di programmazione 2000-2006;
Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica
della predetta decisione 1999/659/CE, che prevedeva per l'annualita'
2002 l'attivazione di una quota comunitaria pari a 630.100.000,00
euro, adeguata successivamente in 631.466.147,00 euro dalla
Commissione UE con la comunicazione AGRI/00015/2002;
Considerato altresi' che l'art. 49.3 del richiamato regolamento CE
n. 445/2002 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da
uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza
eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che
potrebbero rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute
agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;
Considerato che per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla
carenza di fondi che si dovessero manifestare nel corso
dell'esercizio 2002 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
puo' anticipare le somme occorrenti in base alle maggiorazioni
previste dal citato art. 49.3 del suddetto regolamento CE n.
445/2002, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio
2003, successivamente al 15 ottobre 2002;
Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, con la quale la
regione Lombardia ha individuato, nell'ambito della stessa
amministrazione regionale, la struttura incaricata di svolgere le
funzioni di organismo pagatore regionale ed il successivo decreto
9 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali
con il quale detta struttura e' stata riconosciuta organismo pagatore
ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, cosi' come
modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento
ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul
territorio della regione Lombardia;
Vista la legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 con la quale la
regione Emilia-Romagna ha individuato quale organismo pagatore
l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed
il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche
agricole e forestali con il quale detta Agenzia e' stata riconosciuta
organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n.
729/70, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n.
1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo
rurale, da erogare sul territorio della regione Emilia-Romagna;
Vista la legge regionale 19 novembre 2000, n. 60, con la quale la
regione Toscana ha individuato quale organismo pagatore l'Agenzia
regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il
successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche
agricole e forestali con il quale detta Agenzia e' stata riconosciuta
organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n.
729/70, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n.
1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo
rurale, da erogare sul territorio della regione Toscana;
Vista la nota n. 1805, in data 28 marzo 2002, con la quale il
Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di risorse
comunitarie per l'anno 2002 per complessivi 631.466.147,00 euro,
chiede l'assegnazione della corrispondente quota statale di
511.487.579,00 euro, comprensiva anche degli importi da versare ai
nuovi organismi pagatori regionali citati, a valere sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;
Considerato che, in conformita' dell'art. 2 della citata delibera
CIPE n. 225 del 21 dicembre 1999, e' previsto che la quota nazionale
pubblica delle azioni strutturali, inserite nei piani di sviluppo
rurale, faccia carico alle regioni e provincie autonome nella misura
del trenta per cento e che, pertanto, ne consegue un onere a carico
delle medesime di 80.478.280,00 euro;
Considerato che con proprio decreto 20 aprile 2001 e' stato
disposto il cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo
rurale per l'annualita' 2001, ammontante a 650.735.000,00 euro, a
valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/1987;
Considerato che sulle predette risorse statali, integralmente
trasferite all'AGEA, risultano inutilizzati 171.953.182,00 euro, come
rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con
la citata nota n. 1805 del 28 marzo 2002 e che, in base al punto 5
del richiamato proprio decreto 20 aprile 2001, l'eccedenza tra le
risorse poste a carico della legge n. 183/1987 complessivamente
autorizzate per l'anno 2001 e quelle erogate in connessione con
quelle comunitarie rendicontate alla Commissione UE, con riferimento
alla data del 15 ottobre 2001, costituisce acconto per l'annualita'
2002;
Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura
della quota statale in parola e' necessario disporre una nuova
assegnazione per 339.534.397,00 euro, ricorrendo alle disponibilita'
del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie;
Vista la nota n. 2161, in data 17 aprile 2002, con la quale il
Ministero delle politiche agricole e forestali comunica che la
predetta assegnazione di 339.534.397,00 euro deve essere attribuita
per 38.067.566,00 euro all'organismo pagatore regionale della regione
Lombardia, per 55.231.398,00 euro all'A.G.R.E.A., per 43.715.722,00
euro all'A.R.T.E.A. e per i residuali 202.519.711,00 euro all'AGEA;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione
svoltasi in data 17 maggio 2002 con la partecipazione delle
amministrazioni interessate;
Decreta:
1. Il cofinanziamento statale per l'attuazione dei piani di
sviluppo rurale, richiamati in premessa, per l'esercizio finanziario
comunitario 2002, risulta di 511.487.579,00 euro ed e' posto a carico
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito
specificato:
a) per 171.953.182,00 euro con risorse provenienti dalla
assegnazione ex lege n. 183/1987, di cui al proprio decreto 20 aprile
2001, gia' trasferita all'AGEA e resasi disponibile per l'annualita'
2002 in quanto non utilizzata nell'annualita' precedente;
b) per 339.534.397,00 euro con nuova assegnazione, sempre a
valere sulle risorse della predetta legge n. 183/1987.
L'importo di 511.487.579,00 euro e' destinato all'attuazione di:
misure di accompagnamento per 322.658.455,00 euro, pari al 100
per cento della quota nazionale pubblica;
misure strutturali per 188.829.124,00 euro, pari al 70 per cento
della quota nazionale pubblica.
2. Il cofinanziamento delle regioni e provincie autonome per
l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa,
ammonta, per l'anno comunitario 2002, in 80.478.280,00 euro. Il
relativo riparto tra le regioni e le province autonome interessate e'
di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. La quota a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1/b),
viene trasferita agli organismi pagatori sottoindicati, su richiesta
degli organismi medesimi, secondo la seguente ripartizione:
Organismo pagatore della regione Lombardia 38.067.566,00 euro;
A.G.R.E.A. 55.231.398,00 euro;
A.R.T.E.A. 43.715.722,00 euro;
AGEA 202.519.711,00 euro.
Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli aventi
diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.
4. L'AGEA e' autorizzata ad anticipare le somme occorrenti per far
fronte alle carenze di fondi in base alle maggiorazioni previste
dall'art. 49.3 del regolamento CE n. 445/2002, oppure ricorrendo ad
anticipi da imputare all'esercizio 2003, successivamente al
15 ottobre 2002. Dette somme saranno rimborsate dal Fondo di
rotazione previa rendicontazione dell'organismo pagatore
coordinatore, in sede di assegnazione della quota statale di
cofinanziamento per l'esercizio 2003.
5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla
Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA,
comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della
legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo
di rotazione, autorizzata per l'anno 2002, e le somme rideterminate a
seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le
successive annualita'.
6. L'AGEA, in qualita' di organismo coordinatore, comunica per
ciascuna annualita' al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi
della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente
rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le
necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualita'
successive a quella dell'esercizio di riferimento.
7. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero delle politiche agricole e
forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione
finanziaria delle risorse assegnate ai sopraindicati organismi
pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2002 con il presente
decreto.
8. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli
organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti
necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle
risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.
9. L'AGEA invia al Sistema informativo della Ragioneria generale
dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.
10. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2002
L'ispettore generale capo: Amadori
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 68
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato