Art. 1.
1. La presente normativa disciplina le modalita' dell'astensione
collettiva degli avvocati dall'attivita' giudiziaria, di seguito
denominata "astensione", al fine di garantire il godimento dei
diritti della persona, la liberta' e la dignita' dell'avvocatura,
nonche' il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 della
Costituzione e di assicurare le prestazioni indispensabili di cui ai
successivi articoli 4 e 5.
Art. 2.
1. L'astensione e' proclamata con congruo preavviso di almeno
dieci giorni prima dell'inizio della stessa e con l'indicazione delle
specifiche motivazioni e della sua durata, al fine di consentire ai
titolari degli uffici giudiziari di predisporre le misure che si
possano rendere necessarie.
2. Della proclamazione e della specifica motivazione
dell'astensione e' data immediata notizia al Presidente della Corte
d'appello e ai presidenti degli uffici giudiziari civili, penali,
amministrativi e tributari interessati, nonche' - anche quando
l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario - al
Ministro della giustizia ed agli altri Ministri eventualmente
competenti. I soggetti sindacali proclamanti sono inoltre tenuti a
darne pubblica comunicazione, nelle forme adeguate, almeno cinque
giorni prima dell'inizio dell'astensione.
3. Potra' non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi
anche dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990 come modificata
ed integrata dalla legge n. 83/2000, nei soli casi in cui
l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale
ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e
alle garanzie essenziali del processo.
4. L'astensione, anche in caso di successive proclamazioni da
parte del medesimo o di altro soggetto sindacale, non puo' protrarsi
nel medesimo ambito per cui e' proclamata per oltre trenta giorni
consecutivi ovvero calcolati nell'arco di un trimestre. Superato tale
termine, una nuova astensione riguardante il medesimo ambito di
riferimento e' consentita, quale che sia il soggetto sindacale
proclamante, e qualora sia riferita, in misura esclusiva o
prevalente, alla medesima motivazione, per la stessa durata massima,
soltanto decorsi ulteriori novanta giorni. In ogni caso, la prima
astensione, quale ne sia la motivazione, non puo' eccedere sette
giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista
la proclamazione dell'astensione senza preavviso.
Art. 3.
1. Nel processo civile, amministrativo e tributario, se taluna
delle parti costituite che non stanno in giudizio personalmente non
compare nell'udienza fissata durante lo svolgimento dell'astensione,
le parti o una di esse potranno chiedere al giudice di fissare una
nuova udienza immediatamente successiva allo scadere dell'astensione.
2. Nell'ambito del procedimento penale, il difensore che non
intende aderire alla astensione proclamata deve comunicare
prontamente tale sua decisione all'autorita' procedente ed agli altri
difensori costituiti.
3. Nel processo civile, amministrativo e tributario, l'avvocato
che non aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli
altri difensori costituiti o di cui conosca la presenza nel processo
e, ove questi aderiscano alla astensione, e' tenuto a non compiere
atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.
4. Per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del
difensore, questi, qualora intenda astenersi, deve darne
comunicazione all'autorita' procedente.
5. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni stato
e grado del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di
ufficio.
Art. 4.
1. L'astensione non e' consentita nella materia penale in
riferimento:
a) alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle
afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice
di procedura penale, all'incidente probatorio, al giudizio
direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467
del codice di procedura penale, nonche' ai procedimenti e processi
concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di
astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini
preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di
merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di
legittimita', entro novanta giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali
l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione,
ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto
dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999), del
codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del
difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d'ufficio, non si
considera legittimamente impedito ed ha l'obbligo di non astenersi.
2. Tuttavia, anche quando l'imputato sottoposto a custodia
cautelare o a detenzione non formuli l'espressa richiesta di cui al
com-ma 1, lettera b), l'astensione sara' consentita, se riferita in
via esclusiva o prevalente alla stessa motivazione, per non piu' di
tre udienze consecutive per ogni grado del giudizio e, in ogni caso,
soltanto per una volta nel corso di ciascuna astensione ritualmente
proclamata.
Art. 5.
1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia
civile, nei procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacita' delle
persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede
di separazione o di divorzio e all'affidamento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di
cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed
ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o
collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di
cui al decreto legislativo n. 165/2001;
c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai
sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione,
alla sospensione o revoca dell'esecutorieta' di provvedimenti
giudiziali.
2. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia
amministrativa e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.
Art. 6.
1. I comportamenti individuali con i quali si attua l'astensione
debbono essere rigorosamente conformi alla deontologia professionale
e alle prescrizioni fissate negli atti che l'hanno proclamata, in
quanto compatibili con la presente regolamentazione.
2. Rimane ferma, quanto alle violazioni delle disposizioni
concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a
quanto previsto dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n.
146/1990 cosi' come riformulati dalla legge n. 83/2000, anche
l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio
dell'azione disciplinare.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato