L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 19 giugno 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare,
l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e l'art. 4, comma 9;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'" e, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante
"Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del
mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la
realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza
dei mercati delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE
sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete
aperta (ONP);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE
sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP)
alla telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Vista la propria delibera n. 85/98, concernente le condizioni
economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio
1999, n. 3;
Vista la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni
economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce
dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n.
155;
Vista la propria delibera n. 171/99, concernente la
regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia
vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
18 agosto 1999, n. 193;
Vista propria la delibera n. 274/99, concernente i criteri di
ammissibilita' di pacchetti tariffari ai fini della verifica del
vincolo di "price cap", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;
Vista la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la
determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio
2000, n. 160;
Vista la propria delibera n. 847/00/CONS, concernente la revisione
dei valori del sistema di "price cap" di cui alla delibera n.
171/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 30 dicembre 2000, n. 203;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE
e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni;
Vista la propria delibera n. 469/01/CONS, recante "Revisione dei
valori del sistema di "price cap" di cui alla delibera n. 171/99 alla
luce degli effetti prodotti dall'applicazione del sub cap relativo a
contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 gennaio
2002, n. 7;
Vista la propria delibera n. 330/01/CONS, concernente
l'applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28 agosto 2001, n. 199;
Considerato che, successivamente alla delibera n. 171/1999,
l'Autorita' ha adottato, monitorandone l'implementazione per tutto
l'anno 2001, specifiche misure finalizzate, da un lato, ad accelerare
lo sviluppo della concorrenza, con particolare attenzione al mercato
dell'accesso - e, nell'ambito di tale mercato, al segmento dei
servizi d'accesso innovativi - e, dall'altro lato, a garantire
l'abbordabilita' del servizio di accesso per particolari categorie di
clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;
Considerato che tali misure sono destinate a dispiegare i loro
effetti entro il periodo di vigenza del "price cap";
Considerato che si sta assistendo alla progressiva diffusione di
una molteplicita' di offerte alternative, ivi comprese numerose
offerte di servizi di accesso ad alta velocita', basate sulle diverse
tecnologie di tipo xDSL, anche a seguito dell'avvio commerciale del
servizio di accesso disaggregato alla rete locale;
Considerato che le attivita' di analisi effettuate dall'Autorita',
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 847/00/CONS, si sono
concentrate sulla valutazione dell'effettivo livello di
ribilanciamento conseguito nel corso del 2001 e sulle possibili
evoluzioni nel 2002;
Considerato che nel definire la struttura ed i valori del sistema
di "price cap" l'Autorita' tiene conto del livello di
concorrenzialita' attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato
di fonia vocale;
Considerata l'opportunita' di disporre l'avvio di un procedimento
volto alla revisione del meccanismo di price cap e contestualmente
avviare una consultazione pubblica;
Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di
carattere tecnico, giuridico ed economico coinvolti nel summenzionato
procedimento, l'Autorita', tramite la consultazione pubblica oggetto
del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria
opinione;
Vista la proposta del direttore del Dipartimento regolamentazione;
Udita la relazione del Presidente;
Delibera:
Art. 1.
1. E' indetta la consultazione pubblica nell'ambito del
procedimento concernente la revisione del meccanismo di price cap.
2. Il documento per la consultazione e' riportato nell'allegato "A"
del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le
comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno
pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita'.
Napoli, 19 giugno 2002
Il presidente Cheli
Il segretario generale Botto
Allegato "A"
CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVAMENTE AL MECCANISMO DI PRICE CAP
Documento per la consultazione.
L'Autorita', ai sensi della delibera n. 278/99/CONS recante
"Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive",
Invita:
i soggetti titolari di licenza individuale per l'offerta di
reti e/o servizi di telecomunicazioni;
le associazioni portatrici di interessi pubblici o diffusi;
altri soggetti potenzialmente interessati,
a far pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la propria
posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di
interesse.
Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sul
meccanismo di price cap", nonche' l'indicazione della denominazione
del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella
Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
raccomandata a mano, al seguente indirizzo:
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento
regolamentazione - Att.ne dott. Davide Gallino, responsabile del
procedimento Centro direzionale is. B5 "Torre Francesco" - 80143
Napoli
Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo
termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:
regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del
soggetto rispondente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica
sul meccanismo di price cap".
In particolare le comunicazioni dovranno contenere le
osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e
sintetica sul meccanismo di price cap, rispettando preferibilmente
l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti
ritenute di interesse.
Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla
consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o
vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita'
stessa e hanno carattere meramente informativo per i summenzionati
fini conoscitivi.
1. Percorso regolamentare relativamente al price cap.
L'Autorita' ha introdotto con la delibera n. 171/99 un
mecca-nismo di regolamentazione dei prezzi dei servizi finali basato
sul "price cap" applicabile per gli operatori di rete fissa
notificati come aventi notevole forza di mercato nei servizi di
telecomunicazioni, allo stato Telecom Italia. In particolare,
l'Autorita' esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo
dei prezzi dell'operatore notificato in base a quanto stabilito
all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge n. 249/1997,
ispirandosi ai principi contenuti nella legge n. 481/1995.
L'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995
stabilisce, infatti, che "l'Autorita' al fine di perseguire gli
obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e
dell'efficienza nel settore, nonche' adeguati livelli di qualita' (di
cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione
all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi
17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare
la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del
medesimo sul territorio nazionale".
I commi 17, 18 e 19 dell'art. 2 della legge n. 481/1995
definiscono gli elementi per la costruzione del meccanismo di price
cap. In particolare:
il comma 17 definisce come "tariffe" [sottoposte a
regolamentazione] i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
imposte;
il comma 18 definisce i parametri che l'Autorita' deve fissare
per la determinazione del price cap, e in particolare:
a) il tasso di variazione medio annuo (IPC) riferito ai
dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) l'obiettivo di variazione del tasso annuale di
produttivita' (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale;
il comma 19 definisce gli altri elementi di cui tener conto
nella definizione delle tariffe sulla base del price cap:
a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard
prefissati per un periodo almeno triennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi del
servizio universale;
c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al
controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse.
In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 18, della legge n.
481/1995, l'Autorita' fissa quindi un valore medio ponderato del
prezzo di un paniere di servizi e vincola l'operatore notificato alla
variazione di tale prezzo sulla base di un determinato valore del
parametro "X" (che rappresenta il recupero di produttivita'
dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al
consumo.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 19, nell'ambito
dell'obiettivo di recupero di efficienza di medio e lungo periodo,
l'Autorita' puo' variare - alla luce di significativi cambiamenti
nella struttura dei costi, di eventi straordinari, di mutamenti nelle
normative o nella struttura del servizio universale - la struttura
del price cap, anche variandone la composizione del paniere di
servizi a cui il meccanismo si applica.
In ogni caso, come stabilito dall'art. 4, comma 9, della legge
31 luglio 1997, n. 249, l'Autorita' ha il compito di sorveglianza sui
prezzi praticati, ovvero deve svolgere un'azione continua di
monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva
concorrenza.
Il meccanismo introdotto con la delibera n. 171/99, da applicarsi
per il triennio 2000-2002, ha subito alcune modifiche, principalmente
per consentire il ribilanciamento tariffario richiesto dalla
Commissione europea. In particolare, la delibera 847/00/CONS ha
portato a una modifica del sub-cap relativo ai contributi di
attivazione ed ai canoni nella misura fissata all'IPC+ 6%.
L'art. 2 di quest'ultima delibera prevedeva inoltre che entro il
mese di ottobre 2001, l'Autorita' verificasse, anche attraverso un
confronto con la Commissione europea, gli effetti dell'applicazione
del "price cap" al fine di conseguire un completo ribilanciamento
tariffario relativamente ai contributi di attivazione ed ai canoni
entro il 1 luglio 2002. All'esito di tale verifica, l'Autorita' ha
proceduto, con la delibera n. 469/01/CONS, alla revisione del valore
del "sub-cap" relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per
l'anno 2002, in deroga alle previsioni del titolo IV, punto 3 della
delibera n. 171/99, e comunque secondo le modalita' procedimentali
applicabili al caso di specie.
La delibera n. 847/00/CONS (art. 3, comma 1) ha inoltre
sostituito il titolo III, punto 5 della delibera n. 171/99 con il
seguente testo:
"5. Relativamente alle modalita' di applicazione dei vincoli di
cui al titolo II, punto 2 si applica quanto segue:
a) almeno la meta' degli effetti di riduzione della spesa
conseguenti dai vincoli dei "sub-cap" devono essere resi operativi
nei primi sei mesi dell'anno. Non piu' della meta' degli effetti di
incremento della spesa conseguenti dai vincoli dei "sub-cap" possono
essere resi operativi nei primi sei mesi dell'anno;
b) relativamente al paniere sottoposto al "cap" generale, il
valore medio effettivo risultante al termine di ciascun anno deve
essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il
valore finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si
intende la somma dei valori giornalieri del paniere per ciascun
giorno dell'anno. Il valore giornaliero del paniere e' uguale al
valore del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero
di giorni dell'anno. Per valore iniziale del paniere si intende il
valore del paniere calcolato sulla base dei prezzi vigenti
nell'ultimo giorno dell'anno precedente. Per valore finale del
paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per (1
+ il valore del "cap" generale sul paniere dei servizi di fonia
vocale);
c) qualora l'Autorita' verifichi che il vincolo di cui al primo
capoverso della precedente lettera b), non sia stato rispettato, la
differenza tra il valore medio effettivo risultante al termine
dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del
paniere dovra' essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla
base di criteri e modalita' definiti dall'Autorita'".
La modifica alla tempistica e alle modalita' di applicazione del
price cap si e' resa necessaria per evitare un'erogazione troppo
repentina o troppo ritardata dei suoi effetti, nonche' per migliorare
i riferimenti per la verifica della corretta applicazione del
meccanismo di price cap.
2. Benchmarking internazionale.
Tabella comparativa dei valori e della composizione del price cap
nei principali Stati membri dell'Unione europea (in Austria, Grecia e
Finlandia non e' attualmente utilizzato)
| |Price cap (campo di
| |applicazione, valore della X
| |e servizi inclusi nel
Stato membro|Periodo di validita' |paniere)
---------------------------------------------------------------------
| |Linee affittate, telefonia
Belgio |Gen-Dic 2002 |vocale residenziale. PC-3%
---------------------------------------------------------------------
| |Attivazione e trasloco
| |linea, abbonamento, chiamate
| |clientela residenziale,
| |chiamate da telefonia
| |pubblica.
---------------------------------------------------------------------
| |Telefonia vocale, ISDN,
| |servizi di testo su PC,
| |consultazione elenchi, anche
Danimarca |2001-2002 |per utenti svantaggiati.
---------------------------------------------------------------------
| |IPC-4% per il periodo
| |2002 2003
---------------------------------------------------------------------
|1999-2000 (per 2001 e 2002 |
Francia |applicato retroattivamente)|Telefonia vocale IPC-4,5%
---------------------------------------------------------------------
Germania |Gen 2002-Dic 2004 |Telefonia vocale
---------------------------------------------------------------------
| |Abbonamento IPC+1%,
| |chia mate urbane IPC-5%,
| |chiamate interdistrettuali
| |IPC 2%, internazionali
| |IPC-1%
---------------------------------------------------------------------
| |Attivazione e trasloco
| |linea, abbonamento, chiamate
| |clientela residenziale,
| |chiamate da telefonia
| |pubblica, chiamate
| |internazionali,
Eire |Gen. 2000-Dic 2002 |consultazione elenchi IPC-8%
---------------------------------------------------------------------
| |IPC-4,5% per il periodo
| |lug 2001-lug 2002 (era: 5,3%
Paesi Bassi |Lug 1999-Lug 2002 |nel precedente periodo)
---------------------------------------------------------------------
| |Attivazione e trasloco
| |linea, abbonamento (IPC+0%),
| |chiamate clientela
| |residenziale, chiamate
| |interdistrettuali, chiamate
| |fisso-mobile.
---------------------------------------------------------------------
| |Attivazione e trasloco
| |linea, abbonamento (IPC+0%),
| |chiamate clientela
| |residenziale, chiamate
| |interdistrettuali, chiamate
| |fisso-mobile, consultazione
Spagna |Gen 2001-Dic 2003 |elenchi
---------------------------------------------------------------------
| |IPC-9% (2001); IPC - 8%
| |(2002);
---------------------------------------------------------------------
| |IPC-4% (2003)
---------------------------------------------------------------------
| |Subcap: Canone IPC+9,4
| |(2002), IPC + 6% (2003);
---------------------------------------------------------------------
| |Consultazione elenchi IPC
| |16,5% (2001), IPC-2% (2003)
---------------------------------------------------------------------
|1997-2001, prorogato al |
Regno Unito |"Lug. 2002 |Telefonia vocale IPC-4,5%
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato