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Gazzetta n. 19 del 23 Gennaio 2002

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - ACCORDO 22 novembre 2001
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sul documento "Linee-guida sulle modalita' per l'identificazione del neonato". (Repertorio n. 1327)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che prevede che in questa Conferenza, Governo, Regioni
e Province autonome, in attuazione del principio di leale
collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di
interesse comune;
Visto il documento di Linee - Guida in oggetto, trasmesso dal
Ministero della salute il 19 giugno 2001;
Considerato che il 6 settembre 2001, in sede tecnica i
rappresentanti delle Regioni hanno avanzato alcune proposte di
modifica al documento di Linee - guida in oggetto, proponendo la
costituzione di un sottogruppo di lavoro per un esame piu'
approfondito del documento stesso, che si e' riunito nuovamente il 20
settembre concordando alcune proposte di modifica, che sono state
accolte dal Ministro della salute e sulle quali, con nota del 19
novembre 2001, il coordinamento regionale ha espresso l'avviso
favorevole;
Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e
Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nei termini sottoindicati:

Il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Convengono che al fine di evitare il verificarsi dello scambio di
neonati, appare necessario promuovere ed assicurare l'identificazione
del neonato al momento della nascita e durante la degenza con
procedure che non lascino adito a possibili errori utilizzando la
tecnica del braccialetto con le specificazioni di cui al documento,
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.
Roma, 22 novembre 2001
Il Presidente: La Loggia
Il Segretario: La Falce

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
UFFICIO V
Linee Guida sulle modalita' per l'identificazione del neonato al
momento della nascita
Nella maggior parte dei punti nascita, specie in quelli presenti
nelle grandi strutture, e' gia' in uso il sistema di identificare il
neonato mediante l'utilizzo di bracciali per la puerpera e per il
neonato, recanti elementi identificativi puerpera-neonato atti ad
individuare la diade.
Al fine di evitare il verificarsi dello scambio di neonati appare
necessario promuovere ed assicurare l'identificazione del neonato al
momento della nascita e durante la degenza, con procedure che non
lascino adito a possibili errori utilizzando la tecnica del
braccialetto.
E' indispensabile che siano dichiarate e descritte, nella carta dei
servizi dell'Azienda e dell'Unita' Operativa ed esposte in maniera
ben visibile, in ogni "punto nascita " pubblico e privato, le
modalita' della procedura dell'applicazione contemporanea dei
braccialetti al neonato e alla puerpera, con l'indicazione degli
operatori responsabili di questo atto, come specificato di seguito:
- Ad ogni puerpera e neonato dovra' essere applicato un braccialetto
che riporti oltre al codice identificativo della struttura, lo stesso
numero progressivo identificativo prestampato. I due braccialetti,
originariamente uniti e di misura differente verranno separati e
applicati a puerpera e neonato (al polso o preferibilmente alla
caviglia del neonato) subito dopo il parto, spontaneo o operativo e
comunque all'interno della sala parto o della sala operatoria.
Ogni punto nascita potra', a propria discrezione, aggiungere, oltre
al numero progressivo, altri elementi identificativi (dati relativi
alla puerpera, data di nascita del neonato, ecc.)
In caso di parto plurimo ogni neonato avra' un braccialetto con
numero progressivo, corrispondente alla cronologia della nascita, sul
quale sara' riportato l'ordine di genitura. Alla puerpera verra'
applicato il corrispondente braccialetto per ogni neonato.
L'ostetrica o il personale infermieristico dedicato all'assistenza
del neonato e' responsabile della immediata identificazione del
neonato, effettuata tramite l'applicazione degli appositi
braccialetti. Si suggerisce di mostrare alla puerpera ed alla persona
che eventualmente l'accompagna i braccialetti ancora uniti, invitando
a memorizzarne il numero al momento della loro applicazione.
Lo stesso numero progressivo di identificazione verra' riportato sul
registro nascita/parti insieme ai dati relativi all'evento nonche'
sulle cartelle cliniche della puerpera e del/dei neonato/i.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere eventuali altre modalita' identificative.
- Nel caso di neonato che dal letto di parto debba essere trasferito
per qualsiasi motivo nell'isola neonatale o nelle aree di Terapia
Intensiva/Terapia sub-Intensiva/Patologia Neonatale o comunque in
aree di degenza neonatale, il neonatologo o il pediatra o il
personale infermieristico dedicato all'assistenza del neonato dovra'
accertare che al neonato sia stato applicato il braccialetto di
identificazione e dovra' avere cura della continuita' del suo
posizionamento durante tutte le fasi del trasferimento. Qualora le
condizioni cliniche non lo permettessero, il braccialetto dovra'
comunque accompagnare sempre la culla da trasporto e successivamente
essere conservato nella culla del neonato in Unita' Operativa di
Neonatologia o di Rianimazione. Sara' compito dell'infermiere/a o
vigilatrice d'infanzia dedicato/a all'assistenza al neonato, presente
di turno nell'Unita' Operativa accertare che il neonato sia provvisto
del braccialetto di identificazione. Qualora il neonato provenga da
altre aree dello stesso Ospedale o da altro Istituto/Azienda
Ospedaliera sara' compito dello stesso personale accertare, al
momento dell'accoglimento, che il neonato sia provvisto del
braccialetto di identificazione dell'area o della struttura di
origine (braccialetto che deve essere conservato fino alla
dimissione) e/o rilevare eventuali altri elementi utili alla sua
identificazione.
L'infermiere/a o vigilatrice d'infanzia dedicato all'assistenza al
neonato e' inoltre responsabile dell'applicazione degli altri
elementi identificativi in uso nella propria Struttura.
- Nel caso di neonato nato al di fuori dei "punti nascita" pubblici e
privati (ad esempio a domicilio, in itinere, ecc.) che necessita di
ricovero sia in area dedicata alle cure neonatali minime, sia in
Unita' Operativa di Terapia Intensiva/Terapia sub-Intensiva/Patologia
Neonatale che in Nido, il personale sanitario che ha prestato
assistenza o che per primo ha verificato l'evento nascita e' garante
della identita' del neonato e della corrispondenza pueroera/neonato.
Sara' compito dell'infermiere/a o vigilatrice d'infanzia dedicato
all'assistenza al neonato della struttura accettante applicare
immediatamente al neonato il braccialetto di identificazione, sul
quale devono essere riportati gli elementi identificativi
dell'Istituto/Azienda Ospedaliera, della puerpera e la data di
nascita dello stesso neonato; nel caso in cui anche la puerpera sia
ricoverata, alla stessa va applicato il braccialetto con i codici e
gli elementi corrispondenti.
- Durante la degenza, al momento della consegna del neonato alla
puerpera, il personale sanitario dedicato all'assistenza del neonato
deve controllare che gli elementi identificativi sul bracciale del
neonato corrispondano agli elementi identificativi riportati sul
bracciale della puerpera.
- Al momento della dimissione del neonato il personale sanitario
dedicato all'assistenza del neonato dovra' accertare che il neonato
sia ancora provvisto del braccialetto di identificazione.
- In qualsiasi momento assistenziale che dalla nascita conduce alla
dimissione del neonato il personale addetto alle cure neonatali che
rilevi elementi di dubbio sulla appropriatezza o elementi di
inadempienza deve darne immediata segnalazione alla direzione
sanitaria.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato